N. 135 ORDINANZA 14 aprile - 1 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Pesca - Norme della Regione Liguria - Specie ittiche non autoctone  -
  Possibile immissione nelle acque interne di esemplari sterili,  con
  divieto di  quelli  fecondi  -  Ricorso  del  Governo  -  Lamentata
  violazione della competenza esclusiva statale in materia di  tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema, della pertinente normativa europea
  e del principio di precauzione - Manifesta  inammissibilita'  della
  questione. 
- Legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31, art. 3,  comma
  3. 
- Costituzione,  art.  117,  commi  primo  e  secondo,  lettera   s);
  Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio,  dell'11  giugno  2007;
  Regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento  europeo  e   del
  Consiglio, del 22 ottobre 2014; Direttiva 92/43/CEE del  Consiglio,
  del 21 maggio 1992. 
(GU n.27 del 7-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
della  legge  della  Regione  Liguria  27  dicembre   2019,   n.   31
(Disposizioni collegate alla legge di stabilita'  per  l'anno  2020),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
spedito per la notificazione  il  28  febbraio  2020,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2020, iscritto al n. 31 del  registro  ricorsi
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  16,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio del 14  aprile  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  28
febbraio 2020 e depositato il 4 marzo  2020  (reg.  ric.  n.  31  del
2020), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  promosso,  tra  le
altre, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3,
della  legge  della  Regione  Liguria  27  dicembre   2019,   n.   31
(Disposizioni collegate alla legge di stabilita' per l'anno 2020), in
riferimento all'art. 117, commi primo e secondo,  lettera  s),  della
Costituzione, in  relazione  al  regolamento  (CE)  n.  708/2007  del
Consiglio, dell'11 giugno 2007, relativo all'impiego in  acquacoltura
di specie esotiche e di specie  localmente  assenti,  al  regolamento
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2014,  recante  disposizioni  volte  a  prevenire  e  gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche  invasive,  alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa  alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della  flora  e
della fauna  selvatiche,  all'art.  12,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche), e al decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 230, recante «Adeguamento  della  normativa  nazionale  alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 ottobre 2014,  recante  disposizioni  volte  a
prevenire e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie
esotiche  invasive»,  prospettando  che  la  norma   censurata,   nel
modificare il comma 1 dell'art. 16 della legge della Regione  Liguria
1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle  acque  interne  e
norme per la tutela della relativa  fauna  ittica  e  dell'ecosistema
acquatico),  ha  stabilito  che:  «[f]atto  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 12  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre  1997,  n.  357  (Regolamento  recante   attuazione   della
direttiva  92/43/CEE  relativa  alla  conservazione   degli   habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), come modificato dall'articolo 2, comma  1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 102/19, e'  vietata  l'immissione  di
specie  ittiche  non  autoctone,  mediante  rilascio   di   individui
attualmente  o  potenzialmente  interfecondi  illimitatamente  e   in
natura»; 
    che la disposizione, consentendo l'introduzione nell'ambiente  di
specie non autoctone purche' sterili, sarebbe in contrasto con l'art.
12 del d.P.R. n. 357 del 1997 che vieta  l'immissione  in  natura  di
specie e popolazioni non  autoctone,  salve  deroghe  rilasciate  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
(oggi Ministero della transizione ecologica),  senza  operare  alcuna
distinzione in relazione alla fertilita' o meno dell'esemplare; 
    che, inoltre, vi sarebbe contrasto anche con il d.lgs. n. 230 del
2017, che vieta il rilascio  nell'ambiente  di  esemplari  di  specie
esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o  nazionale;
con  il  regolamento  CE  n.  708/2007,  che  prevede   procedure   e
provvedimenti  per  proteggere  gli  habitat  acquatici  dai   rischi
derivanti dall'impiego di specie alloctone in  acquacoltura;  con  la
normativa italiana di attuazione del regolamento CE n. 708/2007 e del
regolamento CE n. 1143/2014, che pongono i  divieti  di  introduzione
delle specie alloctone; e con il principio di precauzione  che  trova
espressione nella direttiva 92/43/CEE; 
    che la violazione delle norme sovranazionali e di quelle  interne
e la mancata considerazione degli effetti, derivanti  dall'immissione
nei corpi idrici regionali di specie alloctone seppure  sterili,  sul
popolamento   ittico   originario   e    sull'ecosistema    acquatico
comporterebbe la violazione dell'art. 117,  commi  primo  e  secondo,
lettera s), Cost.; 
    che la Regione Liguria si e'  costituita  in  giudizio  eccependo
l'inammissibilita'  del  ricorso,  per  difetto  di  motivazione,  in
relazione al d.lgs. n. 230 del 2017 e al regolamento CE n. 708/2007 e
la sua infondatezza in relazione alla  violazione  dell'art.  12  del
d.P.R. n.  357  del  1997,  che  vieta  l'introduzione  di  specie  e
popolazioni  non  autoctone  facendo   riferimento   alla   capacita'
riproduttiva dall'individuo, poiche', ai sensi dell'art. 2, comma  1,
lettera o-bis), del d.P.R.  n.  357  del  1997,  la  «specie»  e'  un
«insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente
interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente
da altre specie» e, ai sensi dell'art. 2, comma  1,  lettera  o-ter),
dello stesso d.P.R., la «popolazione» coincide  con  un  «insieme  di
individui della stessa specie, che vivono  in  una  determinata  area
geografica». 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, tra le  altre,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria  27  dicembre
2019, n. 31 (Disposizioni collegate  alla  legge  di  stabilita'  per
l'anno 2020) che, nel modificare il comma 1 dell'art. 16 della  legge
della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8  (Disciplina  della  pesca
nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica
e dell'ecosistema  acquatico),  ha  vietato  l'immissione  nei  corpi
idrici di specie ittiche non autoctone  solo  se  feconde,  lasciando
inalterata la possibilita' di introdurre esemplari sterili, deducendo
il contrasto con l'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della
Costituzione, in relazione alla normativa statale  e  sovranazionale,
richiamata in narrativa, che vieta l'introduzione in natura di specie
non autoctone, a prescindere dalla loro fertilita'; 
    che, con sentenza n. 178 del 2020,  questa  Corte  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  3,  della  legge
reg.  Liguria  n.  31  del   2019,   estendendo   il   sindacato   di
costituzionalita' rispetto all'art. 35, commi  1  e  2,  della  legge
della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate
alla legge di stabilita' per l'anno 2019), originariamente  impugnato
e parimenti oggetto di declaratoria di illegittimita' costituzionale; 
    che tale estensione si e' resa necessaria poiche', a far data dal
1° gennaio 2020, l'art. 3, comma 3, della legge reg.  Liguria  n.  31
del 2019 aveva sostituito il testo dell'impugnato art. 35 della legge
reg. Liguria n. 29 del  2018  con  una  disposizione  sostanzialmente
coincidente; 
    che, infatti, entrambe le disposizioni hanno modificato il  comma
1 dell'art. 16 della legge della  Regione  Liguria  n.  8  del  2014,
l'art. 35 della legge reg. Liguria  n.  29  del  2018  stabilendo  il
divieto  di  immissione  nei  corpi  idrici  di  specie  ittiche  non
autoctone (immissione costituita dal rilascio in natura di  esemplari
attualmente  e  potenzialmente  interfecondi,  idonei  a   costituire
popolazioni naturali in grado di autoriprodursi); e l'art.  3,  comma
3, della legge reg. Liguria  n.  31  del  2019  aggiungendo  l'inciso
«[f]atto salvo quanto  previsto  dall'articolo  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357  (Regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche)» e ribadendo il divieto di immissione
di specie ittiche  non  autoctone,  mediante  rilascio  di  individui
attualmente  o  potenzialmente  interfecondi  illimitatamente  e   in
natura; 
    che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile per  carenza  di  oggetto,  essendo  venuta  meno,  per
intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale, la  norma
impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), e 9, comma 2, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della  legge  della
Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate  alla
legge di  stabilita'  per  l'anno  2020),  promossa,  in  riferimento
all'art. 117, commi primo e secondo, lettera s), della  Costituzione,
in relazione al regolamento (CE) n. 708/2007 del  Consiglio,  dell'11
giugno 2007, relativo all'impiego in acquacoltura di specie  esotiche
e di specie localmente assenti, al regolamento (UE) n. 1143/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  recante
disposizioni  volte  a  prevenire  e  gestire  l'introduzione  e   la
diffusione delle specie esotiche invasive, alla  direttiva  92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione  degli
habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della   fauna
selvatiche, all'art. 12, comma 3, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), e al decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  230,
recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni  del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche  invasive»,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA