N. 139 SENTENZA 9 giugno - 6 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Demanio e patrimonio dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Norme  della
  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Proroga, a domanda,  delle
  concessioni del demanio marittimo in essere  al  31  dicembre  2018
  fino al 31 dicembre 2033  -  Estensione  della  durata  degli  atti
  concessori fino al termine del procedimento di proroga e, comunque,
  per un periodo massimo di un anno dalla data di entrata  in  vigore
  della legge  regionale  -  Violazione  della  competenza  esclusiva
  statale in materia di tutela  della  concorrenza  -  Illegittimita'
  costituzionale. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18  maggio  2020,  n.  8,
  art. 2. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e). 
(GU n.27 del 7-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  della
legge della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  18  maggio  2020,  n.  8
(Misure  urgenti  per  far  fronte  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 in materia di demanio  marittimo  e  idrico),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-23
luglio 2020, depositato in cancelleria il 23 luglio 2020, iscritto al
n. 61 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2021  il   Giudice
relatore Francesco Vigano'; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei  ministri  e  l'avvocato  Massimo  Luciani  per  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 16-23 luglio 2020 e  depositato  in
cancelleria il 23  luglio  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato l'art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia  18  maggio  2020,  n.  8  (Misure  urgenti  per  far   fronte
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  in  materia  di  demanio
marittimo e idrico), per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione. 
    1.1.- L'articolo impugnato prevede, al comma 1, che la  validita'
delle concessioni  con  finalita'  turistico-ricreativa  e  sportiva,
diportistica  e  attivita'  cantieristiche  connesse,   nonche'   con
finalita' di acquacoltura sia in mare che in laguna, in  essere  alla
data del 31 dicembre 2018, con  scadenza  antecedente  al  2033,  sia
estesa, a domanda dei concessionari, fino al  31  dicembre  2033.  Il
comma 2 prevede  poi  che  la  «durata  degli  atti  concessori»  sia
prorogata fino al  termine  del  procedimento  di  cui  al  comma  1,
comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data  di
entrata in vigore della legge regionale impugnata. 
    Rileva il  ricorrente  che  la  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia e' certamente titolare di una competenza statutaria in materia
di ittica, pesca e turismo, ed e' altresi'  titolare  delle  funzioni
amministrative in materia di «demanio marittimo, lacuale e fluviale»,
quando   l'utilizzazione   abbia   finalita'    turistico-ricreativa.
Cionondimeno, la disciplina degli affidamenti  delle  concessioni  su
tali aree afferirebbe alla materia della tutela della concorrenza, di
esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera e), Cost. 
    La  disciplina  impugnata,  estendendo  a  ulteriori  concessioni
demaniali marittime la proroga ex lege disposta  dall'art.  1,  commi
682 e 683,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  (Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per  il  triennio  2019-2021),  inciderebbe  sull'assetto
concorrenziale dei mercati in termini tali da restringere  il  libero
estrinsecarsi delle iniziative imprenditoriali,  invadendo  cosi'  la
competenza esclusiva dello Stato in materia, appunto, di tutela della
concorrenza. 
    2.-  Si  e'  costituita   in   giudizio   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato
inammissibile, e comunque infondato nel merito. 
    2.1.- Ad  avviso  della  difesa  regionale,  il  ricorso  sarebbe
anzitutto inammissibile, non avendo il ricorrente assolto l'onere  di
spiegare perche' alla Regione ad autonomia speciale  dovrebbe  essere
applicato il Titolo V della Costituzione e non lo statuto speciale. 
    2.2.- Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato. 
    In   via   generale,   le   concessioni    demaniali    marittime
rientrerebbero infatti in diversi ambiti materiali, molti  dei  quali
di competenza regionale. La  disciplina  impugnata,  in  particolare,
sarebbe intervenuta nella materia delle  concessioni  «con  finalita'
turistico   ricreativa   e   sportiva,   diportistica   e   attivita'
cantieristiche connesse, nonche' con finalita' di acquacoltura sia in
mare che in laguna», gia' disciplinate da  tre  leggi  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia cui lo stesso art.  2  impugnato  rinvia.  Tali
leggi regionali, d'altra parte, gia' regolerebbero  la  durata  delle
relative  concessioni,  senza  essere  mai  state   oggetto   -   con
l'eccezione della sola legge della Regione Friuli-Venezia  Giulia  21
aprile 2017, n. 10 (Disposizioni  in  materia  di  demanio  marittimo
regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale,  nonche'
modifiche  alle  leggi  regionali  17/2009,   28/2002   e   22/2006),
scrutinata dalla sentenza n. 109 del 2018 - di censure da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    L'art. 2 ora impugnato, dal canto suo, si  limiterebbe  a  meglio
precisare e a dare attuazione alle previsioni  della  legge  statale,
dettate per far fronte all'emergenza determinata  dalla  pandemia  in
corso, peraltro nel pieno rispetto del diritto dell'Unione europea  e
dei principi di imparzialita', trasparenza  e  pubblicita',  da  essa
espressamente richiamati. 
    3.-   In   prossimita'   dell'udienza,   la   Regione    autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  ha  depositato  memoria,  con  la  quale   ha
anzitutto rilevato di avere impugnato innanzi a questa  Corte,  nelle
more del presente giudizio, l'art. 100  del  decreto-legge  4  agosto
2020,  n.  104  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il   rilancio
dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre
2020, n. 126, che  estende  ad  ulteriori  concessioni  demaniali  la
proroga ex lege stabilita dall'art. 1, commi 682 e 683,  della  legge
n. 145 del 2018. 
    Ribadita poi l'eccezione  di  inammissibilita'  dell'impugnazione
per non avere il ricorrente chiarito le  ragioni  dell'applicabilita'
del Titolo V della Costituzione in luogo delle norme  statutarie,  la
difesa regionale eccepisce altresi' l'inammissibilita'  e,  comunque,
l'improcedibilita' dell'impugnazione  con  specifico  riferimento  al
comma 2 dell'art. 2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n.  8  del
2020, dal momento che l'art. 11, comma 4, della legge  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge  collegata  alla
manovra di bilancio 2021-2023), entrato  in  vigore  nelle  more  del
presente giudizio, estende sino  al  31  dicembre  2021  la  «proroga
tecnica» prevista dall'art. 2, comma 2,  della  legge  regionale  ora
impugnata, sicche'  l'eventuale  accoglimento  del  presente  ricorso
lascerebbe comunque inalterato l'effetto della nuova disciplina,  non
impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Nel merito, ribaditi  gli  argomenti  gia'  svolti  nell'atto  di
costituzione, la difesa regionale  osserva  che  la  censura  statale
assumerebbe toni paradossali,  dal  momento  che  con  la  disciplina
contestata la Regione  avrebbe  addirittura  esteso,  in  materie  di
competenza regionale, la disciplina prevista in  via  generale  dello
Stato per far fronte all'emergenza sanitaria in corso. 
    D'altra  parte,  la  disciplina  impugnata  garantirebbe  a   ben
guardare in misura piu' ampia la  concorrenza  rispetto  alla  stessa
disciplina statale. A differenza di quest'ultima, che disporrebbe una
mera proroga ex lege sino al 2033 delle concessioni in  scadenza,  la
legge  regionale  qui  all'esame  subordinerebbe  tale  proroga  alla
domanda dei concessionari, in presenza della quale si  avvierebbe  un
procedimento di affidamento imperniato sui principi  di  trasparenza,
pubblicita' e concorrenza, che prevedrebbe in particolare - ai  sensi
dell'art. 7 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del  2017  -
la pubblicazione delle domande e  la  possibilita'  per  chiunque  di
presentare osservazioni, opposizioni o istanze  concorrenti  entro  i
venti giorni successivi. Tale procedimento sarebbe stato puntualmente
rispettato dall'amministrazione regionale dopo  l'entrata  in  vigore
della  disciplina  impugnata,  essendo  state  pubblicate  ormai   un
centinaio di domande di  rinnovo,  come  da  prospetto  riepilogativo
prodotto in allegato alla memoria. In almeno un caso, poi, vi sarebbe
stata  altresi'  un'istanza  di  concessione  concorrente.  Cio'  che
dimostrerebbe che «la disciplina regionale non restringe (ma - anzi -
amplia) il "libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali" e, in
ultima  analisi,  tutela  adeguatamente   (addirittura   piu'   della
disciplina statale) la concorrenza». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2 della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 8 (Misure  urgenti  per  far
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio
marittimo e idrico), per violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione. 
    1.1.- L'articolo  impugnato,  rubricato  «Modifica  della  durata
delle concessioni del demanio marittimo», dispone  al  comma  1  che,
«[a]ttesa anche l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al  fine  di
garantire  certezza   alle   situazioni   giuridiche   e   assicurare
l'interesse  pubblico  all'ordinata  gestione   del   demanio   senza
soluzione di continuita', in conformita' alle  previsioni  dei  commi
682 e 683 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e nel  rispetto  dei
principi di imparzialita', trasparenza e  pubblicita',  la  validita'
delle concessioni con  finalita'  turistico  ricreativa  e  sportiva,
diportistica  e  attivita'  cantieristiche  connesse,   nonche'   con
finalita' di acquacoltura sia in mare che in laguna», disciplinate da
tre leggi regionali richiamate e «in essere alla data del 31 dicembre
2018, con scadenza antecedente al 2033», sia «estesa fino  alla  data
del 31 dicembre 2033 a domanda dei concessionari». 
    Il comma 2 prevede poi che «[l]a durata degli atti concessori  e'
prorogata fino al termine del procedimento  di  cui  al  comma  1  e,
comunque, per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data  di
entrata in vigore» della legge regionale medesima. 
    1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art.  2
impugnato, prevedendo una proroga  sino  al  2033  delle  concessioni
menzionate, eccederebbe le  competenze  statutarie,  incidendo  nella
materia - riservata alla legislazione statale -  della  tutela  della
concorrenza. 
    2.- Il ricorso e' ammissibile. 
    2.1.- La difesa regionale ha eccepito  invero  l'inammissibilita'
del ricorso, dal momento che il Presidente del Consiglio dei ministri
non avrebbe spiegato perche' dovrebbero trovare  applicazione,  nella
specie, le norme del Titolo V della Costituzione e  non,  invece,  le
pertinenti norme dello statuto speciale. 
    L'eccezione, tuttavia, non e' fondata. 
    Il  ricorso  riconosce,  infatti,   che   la   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e' titolare di competenze legislative  primarie
in materia di ittica,  pesca  e  turismo,  nonche'  delle  competenze
amministrative sul demanio marittimo, lacuale e fluviale; ma  osserva
che il censurato art. 2 - introducendo una proroga delle  concessioni
in essere sino al 2033 e, in tal modo, non consentendo di organizzare
procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori -  limita  la
concorrenza tra imprese, incidendo cosi'  in  una  materia  riservata
alla competenza esclusiva della legislazione statale. 
    Nella  prospettiva  del  ricorrente,  dunque,  l'afferenza  della
disciplina censurata alla materia della  tutela  concorrenza  vale  a
escludere  che  la  Regione  possa  rivendicare   qualsiasi   propria
competenza  statutaria,  la  quale  pacificamente  non  comprende  la
materia in questione (ex multis, sentenze n. 153 e n. 119 del 2019  e
n. 109  del  2018,  tutte  con  specifico  riferimento  alla  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia). 
    2.2.- Nella memoria depositata in  prossimita'  dell'udienza,  la
difesa regionale ha altresi' eccepito l'inammissibilita' o, comunque,
l'improcedibilita' dell'impugnazione relativa al comma  2  impugnato.
Osserva la difesa regionale che l'art. 11, comma 4, della legge della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  30  dicembre  2020,  n.  25   (Legge
collegata alla manovra di  bilancio  2021-2023),  entrato  in  vigore
nelle more del presente giudizio, estende sino al 31 dicembre 2021 la
«proroga  tecnica»  prevista  dall'art.  2,  comma  2,  della   legge
regionale ora impugnata;  di  talche'  l'eventuale  accoglimento  del
ricorso con riferimento al comma 2 lascerebbe comunque inalterata  la
proroga  disposta  da  tale  ius  superveniens,  non  impugnato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Nemmeno tale eccezione e' fondata. 
    E' assorbente in proposito il rilievo che il comma 2 dell'art.  2
della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020  -  che  prevede
una proroga "tecnica" delle concessioni in essere sino al termine del
procedimento di rinnovo  previsto  dal  comma  1  -  e'  disposizione
meramente  ancillare  rispetto  al  medesimo  comma  1:  di  talche',
nell'ipotesi   in   cui   solo   quest'ultimo   venisse    dichiarato
costituzionalmente illegittimo, il comma 2 resterebbe comunque  privo
di autonoma portata normativa. 
    3.- Nel merito, il ricorso e' fondato. 
    3.1.- Non v'e' dubbio che, come  giustamente  osserva  la  difesa
regionale,  la  disciplina  delle  concessioni  demaniali   interseca
numerosi ambiti materiali di competenza  legislativa  primaria  della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; ma e'  altrettanto  pacifico,
nella giurisprudenza di questa Corte,  che  discipline  regionali  le
quali dispongano proroghe  o  rinnovi  automatici  delle  concessioni
demaniali in essere incidono sulla materia, di  competenza  esclusiva
statale, della tutela della concorrenza,  ostacolando  l'ingresso  di
altri potenziali  operatori  economici  nel  mercato  di  riferimento
(sentenze n. 10 del 2021, n. 1 del 2019, n. 171 del 2013 e n. 213 del
2011). 
    3.2.- L'invasione della competenza statale non e' esclusa nemmeno
nell'ipotesi in cui la legislazione regionale si limiti - come accade
nella specie - a riprodurre,  nella  sostanza,  una  disciplina  gia'
prevista dalla legislazione statale, e in  particolare  dall'art.  1,
commi  682  e  683,  della  legge  n.  145  del  2018  e   successive
modificazioni.  Infatti,  qualsiasi  disciplina  che   comporti   una
restrizione al libero accesso nel mercato di  altri  operatori,  come
certamente  accade  quando  si  stabiliscano  proroghe  dei  rapporti
concessori in corso,  e'  riservata  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  alla  legislazione  statale,  restando   invece
precluso qualsiasi intervento della legislazione regionale in  questa
materia. 
    3.3.- Ne' persuade l'argomento della difesa regionale secondo cui
la disciplina in questa sede impugnata non introdurrebbe, in realta',
una proroga ex lege delle concessioni esistenti, bensi' una procedura
che consentirebbe la mera estensione della durata di tali concessioni
su domanda degli interessati, in esito a un procedimento  trasparente
ed eventualmente comparativo, nel caso di  presentazione  di  istanze
concorrenti   relative   alla   medesima   concessione.   Cio'    che
garantirebbe, ad avviso  della  Regione  resistente,  un  livello  di
tutela della concorrenza piu' elevato di quello garantito oggi  dalla
legislazione statale, che prevede invece una generalizzata proroga  -
appunto - ex lege, di quindici anni e  quindi  sino  al  2033,  delle
concessioni demaniali marittime. 
    Il tenore dell'art. 2, comma 1, impugnato, tuttavia, non supporta
una simile ricostruzione. Esso si limita infatti a stabilire che,  in
presenza di domanda del titolare, la  durata  delle  concessioni  ivi
indicate, in essere alla data del 31 dicembre  2018  e  con  scadenza
antecedente al 2033, «e' estesa fino alla data del 31 dicembre 2033»:
senza alcun richiamo a procedure comparative  che  potrebbero  essere
innescate da  domande  di  concessione  concorrenti,  e  senza  alcun
espresso rinvio - in particolare - al procedimento disciplinato dalla
legge regionale n. 10 del  2017,  che  secondo  la  difesa  regionale
troverebbe applicazione in questa ipotesi. 
    Tale conclusione non puo' essere revocata in dubbio dai documenti
prodotti in giudizio dalla difesa regionale, che attestano l'avvenuta
pubblicazione di un centinaio di domande di estensione  della  durata
delle relative concessioni ai sensi della disciplina all'esame  e  la
presentazione - in almeno un caso - di  una  domanda  di  concessione
concorrente, senza che sia noto, peraltro, quale  esito  abbia  avuto
tale  istanza.  Ai  fini   della   valutazione   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 impugnato questa Corte non puo',  infatti,
che muovere  dal  suo  dato  letterale,  che  subordina  univocamente
l'effetto di "estensione" sino al 2033 della durata delle concessioni
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  regionale  alla
sola condizione della domanda  dell'interessato,  e  appare  pertanto
atteggiarsi quale lex specialis rispetto ad ogni  altra  normativa  -
inclusa la legge regionale  n.  10  del  2017  -  che  disciplina  il
procedimento di affidamento delle concessioni demaniali in parola. 
    Tanto basta a configurare l'effetto di "estensione" al 2033 della
durata  delle  concessioni  come  una   sostanziale   proroga   delle
concessioni  esistenti,  eccedente  per  le  ragioni   anzidette   la
competenza legislativa regionale. 
    3.4.- Da cio' discende l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
2 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 2020, per contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della  legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia 18  maggio  2020,  n.  8  (Misure
urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19  in
materia di demanio marittimo e idrico). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA