N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 settembre 2020

Ordinanza  del  23  settembre  2020  della   Commissione   tributaria
regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Di Pede Adriano. 
 
Imposte e tasse - Imposta comunale sugli  immobili  (ICI)  e  imposta
  municipale propria (IMU) - Agevolazioni per l'abitazione principale
  -  Requisiti  -  Dimora  abituale  e   residenza   anagrafica   del
  contribuente  e  del  nucleo  familiare  -  Preclusione,  in   base
  all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente,
  della riduzione/esenzione dall'imposta per entrambi i coniugi,  non
  legalmente separati, aventi residenza anagrafica e dimora  abituale
  in immobili situati in Comuni differenti. 
- Decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504  (Riordino  della
  finanza degli enti territoriali,  a  norma  dell'articolo  4  della
  legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 8, comma  2,  come  modificato
  dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27  dicembre  2006,
  n. 296 ("Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
  pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"); decreto-legge 6
  dicembre 2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,
  l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito,  con
  modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 13, comma
  2. 
(GU n.28 del 14-7-2021 )
 
             COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA 
                           Sezione Seconda 
 
    riunita con l'intervento dei signori: 
        Canepa Daniela - presidente; 
        Conati Renzo - relatori; 
        Chiti Alfredo - giudice; 
    ha  emesso  la   seguente   sentenza sull'appello   n.   168/2018
depositato il 16 febbraio  2018  avverso  la  pronuncia  sentenza  n.
44/2018 Sezione 3 emessa dalla Commissione tributaria provinciale  di
Genova 
    contro: Comune  di  Lavagna,  piazza  della  Liberta'  47,  16033
Lavagna; 
    proposto dall'appellante: Di Pede Adriano, corso Buenos Aires  52
B, int. 11, 16033 Lavagna (GE); 
    atti impugnati: avviso di accertamento n. 1365 del 12 aprile 2016
I.C.I. 2011 
 
             COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA 
                     Sezione 2° - R.G.N. 168/18 
             (Di Pede Adriano contro Comune di Lavagna) 
 
    Ordinanza  di  rimessione  atti  alla  Corte  costituzionale  per
questione di legittimita'. 
 
                  Fatto e svolgimento del processo 
 
    1) Con l'impugnata sentenza (n. 44/03/18)  la  C.T.P.  di  Genova
respingeva il ricorso proposto da Di Pede Adriano avverso l'avviso di
accertamento  (n.  1365/16)  col  quale  il  Comune  di  Lavagna  gli
contestava il mancato pagamento dell'ICI per  l'anno  2011  (di  euro
524,00) per  l'appartamento  di  sua  esclusiva  proprieta'  sito  in
Lavagna, corso Buenos Ayres 52/B/11, dove lo stesso aveva  «residenza
anagrafica» ma, secondo l'Ufficio -  non  anche  «dimora  del  nucleo
familiare», in  quanto  la  moglie  sig.ra  Castellazzi  Luciana  era
residente, nello stesso anno, col figlio Di Pede Marco, in  Chiavari,
via Sant'Andrea di Rovereto 15,  in  appartamento  di  sua  esclusiva
proprieta'. 
    La presente controversia e' parte di un contenzioso «seriale» del
Contribuente contro gli accertamenti del Comune di  Lavagna  per  ICI
(dal 2007 al 2011) e IMU (dal  2012  in  poi),  tutti  fondati  sugli
stessi presupposti di fatto, conclusi con giurisprudenza  altalenante
nei due gradi di giudizio di merito. 
    2) L'avviso di accertamento motivava: che  la  moglie  usufruisce
per la propria abitazione in Chiavari l'esenzione ICI; che la  moglie
e il figlio sono fiscalmente a carico del Ricorrente; che  i  consumi
di energia elettrica nell'appartamento del  Contribuente  in  Lavagna
risultano bassi, incompatibili con l'uso costante dell'abitazione  da
parte del nucleo familiare; che pertanto «si ritiene  che  la  dimora
abituale del nucleo familiare sia in Chiavari», presso  la  residenza
della moglie e che, di conseguenza, il  Ricorrente  abbia  «usufruito
dell'agevolazione ICI prima casa relativamente ad unita'  immobiliare
non rispondente al domicilio abituale  del  Contribuente  assieme  al
nucleo familiare». 
    3)  Il  ricorrente  formulava   alcune   eccezioni   preliminari,
riproposte in appello, relativamente alla regolarita' di  svolgimento
del preventivo contraddittorio  endoprocedimentale,  anche  sotto  il
profilo dell'incompletezza della motivazione in violazione  dell'art.
7, comma 2, legge n. 212/2000 (cd. Statuto del Contribuente). 
    4) Nel merito, riconosceva come pacifici alcuni fatti (i  coniugi
erano residenti in appartamenti di loro esclusiva proprieta', siti in
due comuni liguri diversi, Lavagna e  Chiavari,  per  i  quali  hanno
sempre usufruito delle aliquote agevolate e, dal 2008, dell'esenzione
nel versamento dell'ICI e poi dell'IMU, cosi  come  per  l'anno  2011
(oggetto del presente giudizio). 
    5) Contestava viceversa gli  altri  fatti  allegati  dal  Comune,
assumendo: di essere «... separato di fatto dal 1993,  in  regime  di
separazione dei beni, con domicili e residenze in comuni diversi  fin
dal 1993 (io sempre a Lavagna e mia moglie prima a Milano e  poi  dal
2006 a Chiavari...» (pag. 20  ricorso  primo  grado);  che  tutte  le
raccomandate  indirizzate  al  Contribuente  presso  l'indirizzo   di
Chiavari della moglie non erano mai state ritirate costituendo  serio
indizio, cola', di sua non dimora abituale; che esistevano  tutte  le
usuali  utenze  domestiche  allo  stesso  intestate  in  Lavagna  con
consistenza dei consumi rilevati compatibile con l'uso prevalente del
piccolo appartamento da  parte  del  nucleo  familiare,  senza  prova
contraria da parte del Comune; che in Lavagna aveva anche  scelto  il
medico di famiglia e ha domicilio fiscale. 
    6) Il Comune controdeduceva, in sintesi, che nel caso  di  specie
la prova, anche indiziaria, della residenza «effettiva» o  «fittizia»
del Ricorrente in Lavagna era inconferente e superflua il  quanto  la
(pacifica) residenza  della  moglie,  non  legalmente  separata,  nel
diverso Comune di Chiavari era, di  per  se'  sola,  in  applicazione
dell'art.  8  del  decreto  legislativo   n.   504/1992,   preclusiva
dell'agevolazione  ICI  praticata  dal   marito   in   quanto   prova
inconfutabile della non convivenza nella «abitazione principale  mila
quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente». 
    7) La Commissione tributaria  provinciale  -  ritenute  infondate
tutte le eccezioni preliminari in quanto, allo stato della prevalente
giurisprudenza,    anche    comunitaria,    l'obbligatorieta'     del
contraddittorio  preventivo  (dal  quale  poter  far  discendere   la
nullita' dell'accertamento) vale solo per i tributi cd.  armonizzati,
esclusi quelli locali, a maggior ragione se effettuati «a  tavolino»,
come nel caso di specie - con la sentenza  appellata,  respingeva  il
ricorso, compensando integralmente le spese del grado. 
    8) La prima sentenza (depositata il 12 febbraio 2018) superava  -
assorbendola nel  merito  -  l'eccezione  del  Comune,  che  riteneva
generalmente  preclusivo  del  beneficio  il  (solo)  fatto   diversa
residenza dei coniugi (con presunzione  juris  et  de  jure  di  «non
convivenza  nella  abitazione  principale»)  ma,  al   contempo,   ne
accoglieva la linea difensiva  nel  caso  concreto,  sulla  base  del
seguente ragionamento logico-giuridico: la norma in esame  ha  natura
«agevolatrice», quindi di «stretta interpretazione»  e  «nell'ipotesi
di non coincidenza tra abitazione principale e  residenza  anagrafica
soggetto passivo dell'imposta ha l'onere di fornire la prova rigorosa
in merito... di avere effettivamente la residenza nell'appartamento a
Lavagna in modo continuativo». Quindi, spetterebbe al Contribuente la
prova, anche  indiziaria,  di  coincidenza  della  propria  residenza
«effettiva»  (e  dimora  abituale)  con  quella  «anagrafica  o,   al
contrario ma simmetricamente, che la propria residenza anagrafica non
sia «fittizia». 
    9)  Avverso  tale  sentenza  proponeva  tempestivo   appello   il
Contribuente riproponendo  e  ulteriormente  specificando  le  stesse
eccezioni  e  difese,  preIiminari  e  di  merito   gia'   formulate,
sostenendo  l'erroneita'  della  decisione   adottata,   alle   quali
controdeduceva tempestivamente il Comune. 
    10) Questo collegio, a seguito di  rinvio  dell'udienza,  dell'11
marzo 2020 per  emergenza  sanitaria  COVID-19,  all'udienza  del  23
settembre 2020, svoltasi  con  le  formalita'  di  cui  all'art.  34,
decreto legislativo n. 546/92, ritenute infondate tutte le  eccezioni
preliminari, riproposte in appello  dal  Contribuente,  relativamente
alla  regolarita'  di  svolgimento  del  preventivo   contraddittorio
endoprocedimentale, nondimeno  ritiene  che  il  giudizio  non  possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione  della  questione
di  legittimita'  costituzionale  che,  per  i  motivi   di   seguiti
illustrati, viene sollevata d'ufficio. 
 
                               Motivi 
 
    11) S'impone a questa CTR, per decidere la presente controversia,
di esprimersi sull'interpretazione adottata dal Comune di Lavagna, ai
fini dell'esenzione dall'imposta, sotto il duplice profilo del valore
probatorio (legale o  semplice)  della  certificazione  di  residenza
anagrafica e dell'onere probatorio (del Contribuente o del Comune) al
fine  della  prova  della  residenza  «effettiva»  nella  «abitazione
principale/familiare». 
    Tale  interpretazione,  risulta  ormai  trasformata  in  «diritto
vigente» dalla recente giurisprudenza di legittimita' del 2020 che lo
ha parzialmente confermato (ordinanze della Cassazione, sez. VI,  nn.
4166/2020   e   4170/2020)   e,   non   consentendo   ormai   diverse
interpretazioni,   pare   presentare    profili    di    legittimita'
costituzionale. 
    12) Cio' in quanto il Comune, nonostante la (pacifica)  residenza
anagrafica del Ricorrente in Lavagna, ha revocato (anche) per  l'anno
2011 il beneficio dell'esenzione ICI (per  «abitazione  principale»),
applicando la tassazione dell'immobile (per «casa  a  disposizione»),
per il solo fatto della diversa residenza anagrafica della moglie nel
Comune  di  Chiavari,  ritenuta  abitazione   principale,   da   cio'
presumendo   che    il    Ricorrente    fosse    cola'    di    fatto
domiciliato/dimorante; con l'aggiunta, in  via  subordinata,  che  lo
stesso non avrebbe comunque indicato «la dimora abituale  del  nucleo
familiare ed individuato l'abitazione a cui applicare l'esenzione per
abitazione principale» (cfr: nota all'avviso di accertamento). 
    13) L'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo  n.  504/1992  in
materia    ICI,    applicabile    ratione    temporis,     per     le
agevolazioni/esenzioni fiscali, definisce «unita' immobiliare adibita
ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo,  ...  salvo  prova
contraria, quella  di  residenza  anagrafica...  (aggiungendo  infine
che)...Per abitazione principale si intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente». 
    14) L'interpretazione fornita dal Comune di  Lavagna  -  sia  per
quanto concerne  il  valore  probatorio  della  residenza  anagrafica
(legale o semplice) e sia circa l'onere probatorio (del  Contribuente
o del Comune) - non e' l'unica possibile tanto che la Cassazione  con
alcune sentenze/ordinanze in materia (n. 18937/19,  n.  15439/19,  n.
8367/19,  n.  5413/19,  n.  20368/18,  n.  13062/14,   n.   14389/10)
nell'intento di interpretare la norma (di  non  felice  formulazione)
scoraggiando comportamenti fraudolenti  ed  elusivi  dell'obbligo  di
pagamento di ICI e  IMU,  aveva  delineato  i  seguenti  principi  di
diritto: 
        a) la residenza anagrafica di un coniuge vale come indizio di
«abitazione principale» del Contribuente e del suo nucleo  familiare,
anche unipersonale, in quella abitazione, dove si presume abbia anche
dimora abituale; 
        b) tale indizio  deve  pero'  cedere  di  fronte  alla  prova
sostanziale, anche indiziaria, fornita dalla parte onerata, che i due
coniugi non sono conviventi  in  un'unica  abitazione  e  che  quella
dell'altro coniuge costituisce  «abitazione  principale»  del  nucleo
familiare, solo alla quale (ricorrendo le condizioni  di  legge),  e'
applicabile il beneficio  fiscale  dell'esenzione,  ancorche'  i  due
coniugi abbiano residenze anagrafiche diverse; 
        c) la diversa residenza (anagrafica) dei coniugi - magari per
motivi di salute o lavoro - non esclude la  convivenza  che  dovrebbe
caratterizzare il rapporto affettivo di coniugio che viene meno  solo
con il verificarsi della insanabile frattura dei reciproci sentimenti
e con la conseguente separazione. 
    La Cassazione ancora recentemente (ordinanza n. 15439/2019)  dopo
aver ribadito che la ratio della norma, e' quella di impedire che  la
fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo  da
parte di uno dei coniugi crei la possibilita' per il medesimo  nucleo
familiare  di  godere  due  volte  dei  benefici  per  la  abitazione
principale, ha chiarito che l'interpretazione dell'art. 8 citato «...
deve tener conto che il concetto di "abitazione principale"  richiama
quello  tradizionale  di  "residenza  della   famiglia",   desumibile
dall'art.   144,   comma   1   del   codice   civile,   come   inteso
nell'elaborazione  giurisprudenziale  e,  dunque,  quale   luogo   di
ubicazione  della  casa  coniugale,  perche'  tale  luogo   individua
presuntivamente la residenza di tutti i  componenti  della  famiglia,
salvo  che  tale  presunzione  sia  superata  dalla  prova   che   lo
spostamento della propria  dimora  abituale  sia  stato  causato  dal
verificarsi di  una  frattura  del  rapporto  di  convivenza...»  (V.
Cassazione sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389, cit. in motivazione). Ne
deriva - prosegue la  motivazione  -  che  «...  occorre  distinguere
l'ipotesi in cui il presupposto di fatto, in relazione al quale  deve
valutarsi l'applicabilita' del beneficio per la casa principale,  sia
costituito dalla  mera  circostanza  che  due  coniugi  non  separati
legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti  immobili,
da quella, ben diversa, in cui risulti accertato che il trasferimento
della dimora abituale  di  uno  dei  coniugi  sia  avvenuto  "per  la
frattura del rapporto di convivenza, cioe' di una situazione di fatto
consistente  nella   inconciliabilita'   della   prosecuzione   della
coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto
coniugale,  con  conseguente   superamento   della   presunzione   di
coincidenza  tra  casa  coniugale  e   abitazione   principale"   (v.
Cassazione, sez. 6-5, 17 maggio 2018, n. 12050, non  massimata).  Nel
primo caso, infatti, il nucleo familiare (inteso come unita' distinta
ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica,
pertanto,  potra'  essere  anche  l'abitazione  principale"  ad  esso
riferibile... nel secondo caso, invece, la frattura del  rapporto  di
convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta
una  disgregazione  del   nucleo   familiare   e,   conseguentemente,
l'abitazione principiale" non potra' essere piu' identificata con  la
casa coniugale». 
    15) Fino a  questo  punto  al  giudicante  sarebbe  stata  ancora
consentita un'interpretazione  -  eventualmente  difforme  da  quella
adottata dal primo  giudice  -  tendente  a  superare  il  dubbio  di
costituzionalita'    con    un'interpretazione    (ritenuta     piu')
«costituzionalmente orientata», nel senso di  limitare  il  beneficio
ICI a un solo immobile sito nel comune di  residenza  di  entrambi  i
soggetti costituenti il nucleo familiare, senza escluderlo a  priori,
per il soggetto residente in altro  comune  per  esigenze  personali,
salva la prova, anche indiziaria, della parte onerata che  la  doppia
residenza dei-coniugi avesse (o non  avesse)  finalita'  elusiva  del
pagamento  dell'imposta  in  quanto  la  residenza   anagrafica   del
Contribuente fosse «fittizia». Cio' in quanto,  in  presenza  di  una
diversa residenza anagrafica certificata da due comuni  diversi,  che
presuppone anche  una  diversa  dimora  abituale  dei  coniugi,  puo'
legittimamente presumersi che la cessazione della convivenza  dipenda
dalla frattura di fatto del rapporto coniugale (specialmente se  tale
circostanza e' dichiarata anche da uno o entrambi i coniugi,  che  si
aggiunge agli altri fatti indiziari),  salva  la  prova  contraria  a
carico della controparte interessata che puo' essere resa  anche  con
altri  fatti  indiziari  contrari  e  piu'  convincenti  al  prudente
apprezzamento del giudice. 
    In conclusione, questo collegio - sulla base dell'indirizzo'  che
pareva essere stato  tracciato  dalla  precedente  giurisprudenza  di
legittimita'  -  avrebbe  potuto  dare  continuita'  alle  precedenti
sentenze di questa Commissione regionale, favorevoli ai  Contribuenti
(CTR Liguria n. 119/2020, nn. 818, 914, 1242, 1439/2019, e altre: CTR
Bologna  n.  914/2019,  CTR  Toscana  n.  551/2017,   CTR   Roma   n.
1524/09/2016), che non escludevano il doppio  beneficio  per  coniugi
residenti anagraficamente in  comuni  diversi,  onerando  (a  seconda
dell'impostazione accolta) il Contribuente  o  il  Comune  dell'onere
della prova. 
    16) Tale  conclusione  interpretativa  si  fonda  sulle  seguenti
considerazioni: 
        a) Alla normativa ICI si e' sovrapposta dal 2012  quella  IMU
del 2012 per le parti  espressamente  modificate,  rimanendo  per  il
resto in vigore le  precedenti  disposizioni  e  le  applicazioni  di
prassi. 
        b)  L'interpretazione  logico-sistematica  dell'art.  8   del
decreto legislativo n. 504/1992 in materia ICI  non  puo'  non  tener
anche conto anche dell'art. 13, ultima parte, della legge n. 214/2012
in materia IMU (Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo  familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e  la  residenza  anagrafica  in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze ln relazione  al
nucleo   familiare   si   applicano   per   un   solo   immobile)   e
dell'interpretazione data dal MEF che, seppure non  avente  rango  di
«legge   di   interpretazione   autentica»   e,   come   tale,    non
gerarchicamente  vincolante  per  il  Comune,  nondimeno  costituisce
autorevole   indirizzo   applicativo   concreto   avente    efficacia
generalizzata e vincolante a livello nazionale per tutti  gli  Uffici
finanziari («Il legislatore non  ha,  pero',  stabilito  la  medesima
limitazione nel caso in cui  gli  immobili  destinati  ad  abitazione
principale siano ubicati in comuni diversi, poiche' in  tale  ipotesi
il rischio  di  elusione  della  norma  e'  bilanciato  da  effettive
necessita' di dover trasferire la residenza anagrafica  e  la  dimora
abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative»); 
        c) La disposizione normativa applicabile ai coniugi residenti
nello stesso comune, come precisato dalla sopra  ricordata  circolare
MEF  del  2012,   ha   natura   certamente   «antielusiva»   ma   non
«agevolatrice» (per entrambi, altrimenti entrambi  sarebbero  esclusi
dal beneficio) non suscettibile di interpretazione estensiva,  bensi'
«limitatrice» (a uno solo, altrimenti entrambi sarebbero  ammessi  al
beneficio), ammessa a interpretazione  estensiva.  Limite  che  viene
meno  per  i  coniugi  residenti  in  comuni  diversi  per  i   quali
l'agevolazione spetta a entrambi, salva la  prova  del  comportamento
elusivo/abusivo del Contribuente. 
        La Cassazione ha chiarito che, ricorrendone le condizioni  di
legge, il beneficio ICI/IMU spetta (solo) al coniuge che possegga  la
«abitazione principale» (il beneficio dell'esenzione per l'abitazione
principale, che spettano al possessore e al suo nucleo familiare  che
hanno  residenza  e  dimora  abituale  in  un  determinato  immobile,
costituisce un vantaggio fiscale di  natura  eccezionale  che  per  i
coniugi non legalmente separati non puo' essere  duplice.  Cassazione
n. 7436/2019). 
        d) L'interpretazione accolta dal giudice di primo grado porta
(conseguentemente) a escludere senz'altro il beneficio per entrambi i
coniugi con residenza anagrafica in comuni diversi, salva la prova, a
carico del contribuente, della separazione legale o divorzio. 
        e)   Cosi   interpretando,   il   fondamento   dell'esenzione
dell'Imposta sarebbe la «rottura di fatto  del  rapporto  coniugale»,
cioe' un «motivo» soggettivo e personale  (non  formalizzato  con  la
separazione legale o il divorzio in data  certa),  in  contrasto  con
tutti i principi del diritto tributario che, viceversa, richiedono ai
presupposti di qualsiasi imposta  il  carattere  della  precostituita
oggettivita'. 
        Si aggiunge che la prova  della  separazione  di  fatto,  per
giustificare la non  convivenza  col  coniuge,  posta  a  carico  del
Ricorrente potrebbe scontrarsi con i principi posti  a  tutela  della
privacy non solo del Contribuente ma anche di soggetti terzi quali  i
componenti della  famiglia  nella  piu'  ampia  accezione  e  che  il
requisito  formalistico  della  «rottura  di   fatto   del   rapporto
coniugale» sarebbe facilmente ottenibile  dai  coniugi  con  semplice
dichiarazione di separazione consensuale, magari, «fittizia». 
        f) Inoltre l'interpretazione adottata  -  pur  nella  formale
differenza delle situazioni raffrontate - porterebbe  sostanzialmente
a discriminare i «matrimoni» rispetto alle «coppie di fatto»  e  alle
«unioni civili», perche' nel primo caso (specialmente in  assenza  di
figli  minori  conviventi  col  padre  o   con   la   madre,   quindi
nell'impossibilita' di stabilire il domicilio, del  nucleo  familiare
prevalente), sia il marito che la moglie perderebbero (astrattamente)
il beneficio, con disparita' di trattamento rispetto ai conviventi di
fatto (in coppie eterosessuali  o  omosessuali)  i  quali  potrebbero
(astrattamente)  beneficiare,  entrambi,   del   beneficio   fiscale,
determinando   un   trattamento   meno   favorevole   della    coppia
«matrimoniale» rispetto a quella «di fatto». 
        g)  Le  nozioni  di  «famiglia  anagrafica»  e   di   «nucleo
familiare» sono distinte e non sempre coincidenti stante che l'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/89, stabilisce che
«la famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona» e
che la residenza anagrafica costituisce  certificazione  pubblica  di
dimora abituale per ciascun coniuge e che non puo' escludere  sic  et
simpliciter la connotazione di «abitazione  principale»  all'immobile
di residenza per il quale si chiede l'esenzione  per  il  solo  fatto
della residenza in altro comune dell'altro coniuge. Cio'  in  quanto,
ai fini ICI e IMU, la «famiglia»  richiede  la  «coabitazione»  e  la
«dimora abituale» se i coniugi risiedono nello stesso comune, ma  non
anche in comuni diversi, stante che il vincolo  coniugale  non  cessa
col venir meno - magari temporaneo per motivi personali o di lavoro -
della convivenza pena, in caso contrario. 
        h)  La  prova,  anche  indiziarla,  a  dimostrazione  che  la
residenza anagrafica del Contribuente sia  «fittizia»  in  quanto  lo
stesso dimora abitualmente altrove e l'abitazione agevolata non e' la
sua «abitazione principale» e' sempre possibile, con qualsiasi mezzo,
ma deve essere fornita dal Comune che assume il comportamento elusivo
del coniuge  e  che,  con  le  facolta'  investigative  suo  possesso
(certificati anagrafici, di stato di famiglia,  di  collegamento  con
banche    dati     nazionali     del     Fisco     e     di     altri
comuni/amministrazioni/enti,  ecc.),  magari  attivando   un   mirato
contraddittorio endoprocedimentale, e'  in  grado  di  raggiungere  e
motivare,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite,  il   proprio
convincimento circa la discordanza  tra  la  residenza  anagrafica  e
quella effettiva del  contribuente,  in  quanto,  se  non  esiste  la
«prevalente dimora abituale», deve cessare (per cancellazione)  anche
«la residenza anagrafica certificata» nello stesso  comune;  fino  ad
allora  la  prima  e  la  seconda  devono  presuntivamente  ritenersi
coincidenti,  salvo  prova  contraria  della  parte  che  afferma  la
divergenza. 
        i) La legge n. 126/2008 di conversione del  decreto-legge  n.
93/2008,  per  l'esclusione  dell'ICI alla  «abitazione   principale»
ripropone quella «considerata tale ai sensi del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504» e successive modifiche ed integrazioni. 
        j) La legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), all'art. 1,
commi 738 e ss., ha  modificato  la  materia  introducendo  la  nuova
IMU/TASI. Il comma 740, stabilisce che  non  costituisce  presupposto
dell'imposta il possesso  dell'abitazione  principale  come  definita
alle lettere b) e c) del comma 741 e, per quanto  qui  interessa,  la
lettera b)  stabilisce  che  per  abitazione  principale  si  intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  urbano  come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti  del
suo   nucleo   familiare   dimorano   abitualmente,    e    risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti  del  nucleo  familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e  la  residenza  anagrafica  in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione  al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 
        k) La nuova IMU 2020 ha identica  definizione  e  presupposto
impositivo rispetto all'IMU 2012; come ulteriormente precisato  nella
circolare MEF 3/DF del 2112, con limitazione del beneficio a un  solo
immobile  per  i  coniugi  residenti  nello  stesso  comune  ma   non
conviventi. Anche nella novella del  2020  nulla  si  dispone  per  i
coniugi  residenti  in   comuni   diversi.   Ora,   l'interpretazione
logico-sistematica della norma, che tenga anche conto dell'intenzione
del legislatore, porta a ritenere che lo  stesso,  qualora  fosse  di
contrario avviso rispetto all'indirizzo espresso dal  MEF  a  livello
nazionale, lo avrebbe espressamente stabilito, limitando il beneficio
a uno dei due e a quale. 
    17)  L'opzione  interpretativa  sopra  esposta  -   che   avrebbe
astrattamente consentito la concessione della  doppia  esenzione  per
due immobili siti in comuni diversi, ovviamente  previa  prova  delle
condizioni di legge  - difforme  da  quella  proposta  dal  Comune  e
accolta dal primo giudice, che certamente rientrava nella prerogativa
decisionale  di  questa  CTR,  pare  oggi  preclusa  da  due  recenti
ordinanze della Cassazione, sezione VI, nn.  4166/2020  e  4170/2020,
entrambe depositate il 19 febbraio 2020, che - pur avendo  a  oggetto
un accertamento IMU - necessariamente estendono il loro effetto anche
alla precedente imposta in quanto espressamente richiamano precedenti
arresti giurisprudenziali in materia ICI (Cassazione  n.  14389/2010,
n. 20368/2018, n. 5314 e altri sopra elencati). 
    18) Infatti queste  due  recenti  sentenze,  partendo  dal  fatto
«incontestato che il coniuge della ricorrente  risieda  in  un  altro
comune»: fattispecie identica  a  quella  in  esame),  ritengono  «la
necessita' che in riferimento alla stessa unita' immobiliare tanto il
possessore quanto il  suo  nucleo  familiare  non  solo  vi  dimorino
stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», cosi' estendendo
anche all'IMU il principio originariamente enunciato  per  l'ICI  per
cui «ai fini della spettanza  della  detrazione  e  dell'applicazione
dell'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dall'art.
8 del decreto legislativo n.  504/1992,  un'unita'  immobiliare  puo'
essere riconosciuta abitazione  principale  solo  se  costituisca  la
dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari,
non potendo sorgere il diritto alla detrazione  nell'ipotesi  in  cui
tale requisito  sia  riscontrabile  solo  nel  ricorrente  ed  invece
difetti nei familiari» (Cassazione n. 14389/2010). 
    19) La giurisprudenza di legittimita', da ultimo richiamata  come
consolidata nel decennio precedente, costituisce  ormai  orientamento
nomofilattico di legittimita' tale da con figurare «diritto vivente»,
tanto da annullare ogni difforme spazio interpretativo, oltre  quello
enunciato  da  ultimo  dalla  Cassazione   per   cui   l'agevolazione
dell'imposta e' preclusa  per  entrambi  i  coniugi,  non  legalmente
separati, per il solo fatto di avere residenza e dimora  abituale  in
diversi comuni (in logica conseguenza della carenza per  ciascuno  di
una propria «abitazione principale»). 
    20) La norme cosi' intese (art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992  e  art.  13,  comma  2,  del  decreto-legge  n.   201/2011,
convertito  in  legge  n.  214/2011)  paiono  assumere   profili   di
illegittimita' costituzionale in violazione degli art. 3, 16, 29 e 53
della Costituzione (nella parte in  cui  precludono  per  entrambi  i
coniugi  dimoranti  in  comuni  diversi,  sulla   base   della   sola
certificazione anagrafica, l'agevolazione fiscale ICI/IMU) in quanto: 
        a) determinano  una  disparita'  di  trattamento  tra  coppie
«coniugate» che, pur conviventi di fatto, hanno residenza  anagrafica
nello stesso comune o in comuni diversi (consentendo alle  prime  una
detrazione ICI/IMU e nessuna alle seconde); 
        b) determinano  una  disparita'  di  trattamento  tra  coppie
«coniugate» e «di fatto» o «unioni civili»  (consentendo  alle  prime
una o nessuna  detrazione,  a  differenza  dalle  altre,  alle  quali
possono spettarne anche due); 
        c)  determinano  un  irrazionale  onere  alla   liberta'   di
circolazione. e soggiorno delle  coppie  «coniugate»,  rispetto  alle
altre,  ponendo  limitazioni  economiche  (esclusione  dal  beneficio
fiscale) in base esclusivamente alla scelta della  diversa  residenza
anagrafica dei coniugi; 
        d) correlano (parte de) la capacita' contributiva dei coniugi
al solo fatto  formate  della  loro  residenza  anagrafica,  in  base
esclusivamente alla scelta della  diversa  residenza  anagrafica  dei
coniugi. 
    21) Pertanto si ravvisa nel presente giudizio la rilevanza e  non
manifesta infondatezza delle questioni poste, relative al: 
        decreto legislativo n. 504/1992 (Riordino della finanza degli
enti territoriali, a norma dell'articolo 4  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, art. 8, comma 2
(Dalla imposta dovizia per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, intendendosi per tale,  salvo  prova
contraria,  quella  di  residenza  anagrafica,  ...  Per   abitazione
principale si intende quella nella  quale  il  contribuente,  che  la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi familiari dimorano abitualmente), come integrato dalla legge  n.
296/2006 (finanziaria 2007) all'art. 1, comma 173, lettera b, che  ha
aggiunto, dopo  le  parole  «adibita  ad  abitazione  principale  dei
soggetto passivo»: «intendendosi per  tale,  salvo  prova  contraria,
quella di residenza anagrafica»; 
        decreto-legge n. 201/2011, convertito in  legge  n.  214/2011
(Riordino  della   finanza   degli   enti   territoriali,   a   norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421)  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  art.  13,  comma  2,  (Per   abitazione
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel  catasto
edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente   e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio  comunale,  le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile). 
    22) Conseguentemente si ravvisa  l'illegittimita'  costituzionale
di entrambe  le  norme  nella  parte  in  cui,  secondo  il  «diritto
vivente», escludono la riduzione/esenzione dall'imposta per i coniugi
con residenza anagrafica e dimora abituale  in  immobili  situati  in
diversi territori comunali, di fatto escludendo  la  prova  contraria
della parte interessata, Comune  o  Contribuente,  in  quanto  e'  la
stessa certificazione anagrafica a costituire prova documentale della
residenza/dimora abituale attuali. 
    23) Pertanto questa CTR, ai sensi  dell'art.  23,  comma 2  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87,  solleva  d'ufficio   questione   di
legittimita' costituzionale, sospende il presente giudizio fino  alla
definizione  dell'incidente,  di   costituzionalita'   e   manda   la
Segreteria, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, a notificare la presente ordinanza alle parti costituite ed al
Presidente del ConsigIio dei ministri, nonche' a darne  comunicazione
ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
deputati. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letti gli articoli 134 e 137 Costituzione; l'art. 1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  58,  comma  2,
decreto legislativo n. 546/92, sia in se' che in relazione al comma 1
di essa norma, per divisato contrasto con gli articoli 3, 24  e  117,
comma 1 Costituzione, nonche' con criteri di  razionalita'  e  con  i
principi generali dell'ordinamento nei sensi di cui in motivazione; 
      A. dispone la sospensione del presente giudizio; 
      B. dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza
sia notificata alle parti costituite ed al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche'  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
      C.  dispone  infine  l'immediata  trasmissione  della  presente
ordinanza alla Corte costituzionale assieme al fascicolo processuale,
nella  sua  interezza  e  con  la  prova  delle  avvenute  e  rituali
notificazioni e comunicazioni predette. 
        Genova, 23 settembre 2020 
 
                        Il Presidente: Canepa 
 
                                                  Il relatore: Cunati 
 
                                 ___ 
 
             COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LIGURIA 
                     Sezione 2° - R.G.N. 168/18 
             (Di Pede Adriano contro Comune di Lavagna) 
 
    Ordinanza  di  rimessione  atti  alla  Corte  costituzionale  per
questione di legittimita'. 
 
              Decreto di correzione di errore materiale 
 
    Premesso che la  Commissione  regionale  della  Liguria,  sezione
seconda, con ordinanza n. 297  (R.G.N.  168/2018)  depositata  il  23
settembre 2020 nel giudizio d'appello promosso  da  Di  Pede  Adriano
contro Comune di Lavagna (GE), ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale del  decreto  legislativo  n.  504/1992  e  successive
modifiche ed integrazioni, art. 8,  comma  2,  come  integrato  dalla
legge n. 296/2006 art. 1, comma  173,  lettera  b,  decreto-legge  n.
201/2011, convertito in legge n. 214/2011 e successive  modifiche  ed
integrazioni, art. 13, comma 2,  nella  parte  in  cui  escludono  la
riduzione/esenzione dall'IMU per i coniugi con residenza anagrafica e
dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali; 
    considerato  che  l'ordinanza   contiene   il   seguente   errore
materiale: nel P.Q.M. viene indicato come atto impugnato  l'art.  58,
secondo comma, del decreto legislativo  n.  546/92,  diversamente  da
quanto invece segnalato in motivazione nella quale vengono menzionati
il  decreto  legislativo  n.  504/,  art.  8,  secondo  comma  ed  il
decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011  art.  13,
comma 2; 
    preso atto dell'errore materiale; 
 
                              Decreta: 
 
    Il P.Q.M. di cui alla predetta  ordinanza  viene  corretto  nella
prima parte come segue e confermato per il resto. 
 
                               P.Q.M. 
 
  Letti gli articoli 134 e 137 Costituzione;  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8,  comma  2,  del
decreto legislativo  n.  504/1992,  come  integrato  dalla  legge  n.
296/2006,  art.  1,  comma  173,  lettera  b,  art.  13,   comma   2,
decreto-legge  n.  201/2011,  convertito  in  legge  n.  214/2011   e
successive modifiche ed integrazioni, per ravvisato contrasto con gli
articoli 3, 16, 19 e 53 della Costituzione. 
  Fermo il resto. 
  Dispone che il presente decreto  sia  notificato  e  comunicato  ai
sensi dell'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
    Genova, 9 marzo 2021 
 
                        Il Presidente: Canepa 
 
                                                  Il relatore: Cunati