N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2021

Ordinanza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Trieste nel procedimento
civile promosso da Krizman Dorina c/Cocolet Cinzia. 
 
Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica  da
  COVID-19  -  Sospensione  dell'esecuzione  dei   provvedimenti   di
  rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo - Proroga  sino
  al 30  giugno  2021  limitatamente  ai  provvedimenti  di  rilascio
  adottati  per  mancato  pagamento  del  canone  alle   scadenze   -
  Denunciata applicazione anche a situazioni di  morosita'  anteriori
  all'emergenza sanitaria - Previsione della  sospensione  ipso  iure
  con effetto impeditivo, per il giudice dell'esecuzione, di delibare
  e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte  esigenze
  del proprietario  rispetto  a  quelle  dell'occupante  al  fine  di
  decidere se disporre la sospensione. 
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18  (Misure  di  potenziamento  del
  Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per  famiglie,
  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
  COVID-19), convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  aprile
  2020, n. 27, art. 103, comma 6; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
  (Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro  e
  all'economia, nonche' di politiche sociali  connesse  all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 17-bis; decreto-legge 31 dicembre
  2020,  n.  183  ("Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini
  legislativi,  di  realizzazione  di   collegamenti   digitali,   di
  esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053  del  Consiglio,
  del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
  dall'Unione europea"), convertito, con modificazioni,  nella  legge
  26 febbraio 2021, n. 21, art. 13, comma 13. 
(GU n.28 del 14-7-2021 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE 
                           Sezione civile 
 
    Nella persona  del  giudice  dell'esecuzione  ha  pronunziato  la
seguente ordinanza di rimessione alla Ecc.ma Corte costituzionale, ex
art. 23 della legge n. 87 del 1953,  nel  procedimento  iscritto  sub
R.g.e. n. 444/2021 promosso da Krizman Dorina - ricorrente 
    contro Cocolet Cinzia - resistente. 
    Premesso che la controversia concerne il ricorso ex art. 610  del
codice di procedura civile nel procedimento  iscritto  sub  R.g.e  n.
444/2021 promosso dalla signora Donna Krizman, nata a  Trieste  il  2
marzo 1964 (c.f. KRZDRN64C42L424A) residente  in  San  Dorligo  della
Valle (Ts),  localita'  Lacotisce  n.  355,  rappresentata  e  difesa
dall'avv. Maurizio De Angelis, (c.f.: DNGMRZ70S01L736Z),  con  studio
in Trieste alla via San Francesco n.  11  contro  la  signora  Cinzia
Cocolet, nata a Trieste il 26 luglio 1963), (c.f.  CCLCNZ63L66L424C),
residente in in San Dorligo della Valle (Ts), localita' Mattonaia  n.
626,   rappresentata   e   difesa   dall'avv.   Paola   Valle   (c.f.
VLLPLA74M52L424U) con studio in Trieste, alla via Rittmeyer n. 5; 
    Rilevato che codesto ricorso ha  ad  oggetto  ogni  provvedimento
utile al fine dell'immediata esecuzione del provvedimento di  sfratto
per morosita' convalidato  in  data  25  gennaio  2021,  per  cui  fu
notificato precetto di rilascio in data 26 febbraio 2021 e  per  cui,
tuttavia, il funzionario UNEP della Corte d'appello di  Trieste,  con
atto in data 23 marzo 2021, riteneva di non procedere  all'esecuzione
mediante la notifica del preavviso di  rilascio  e  cio'  in  ragione
della sospensione dei provvedimenti di rilascio per morosita' di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 18; 
    Osservato come parte ricorrente dia  atto  che,  in  effetti,  il
rifiuto  del  funzionario   UNEP   di   dar   corso   tempestivamente
all'esecuzione possa essere in linea con l'interpretazione  dell'art.
13 del decreto-legge  n.  183  del  2020,  si'  come  successivamente
integrato  e  modificato;  che   la   stessa   ricorrente   contesta,
purtuttavia, la  costituzionalita'  appunto  del  combinato  disposto
dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  come
convertito  con  legge  n.  27  del  2020,  e  dell'art.  17-bis  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n.  77  del
2020, con  cui  fu  disposta  la  «sospensione»  dell'esecuzione  dei
«provvedimenti di rilascio degli  immobili»,  nonche'  dell'art.  13,
comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito
con legge  26  febbraio  2021,  n.  21,  il  quale  ha  ulteriormente
protratto  la  sospensione  dell'esecuzione  dei   provvedimenti   di
rilascio  insino  al  30  giugno  2021,  sia  pur  «limitatamente  ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle scadenze», in  particolare  deducendo  l'incostituzionalita'  di
tali disposizioni legislative per violazione degli articoli 3  e  42,
nonche' 24, 111 e 117, comma  1,  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 1 del protocollo 1 (oltre che all'art. 6) della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali,  e  parte  ricorrente  sottolineando  come  la  rituale
dichiarazione dell'incostituzionalita' medesima da parte della  Corte
costituzionale potrebbe comportare l'accoglimento del ricorso; 
    Considerato  che  parimenti  parte  resistente  aderisce  in  via
subordinata  alla  contestazione  della  legittimita'  costituzionale
delle norme surriferite; 
    Esaminati gli atti di causa e la documentazione dimessa; 
    Ritenuto da parte di questo giudice remittente che  la  questione
di costituzionalita' in tale guisa sollevata dalla ricorrente, e come
peraltro  integrata  d'ufficio  da  questo  giudice  dell'esecuzione,
appaia  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  per  i   motivi
seguenti; 
    Ritenuto, infatti, in punto alla rilevanza, come resulti in fatto
che la morosita' per cui  fu  convalidato  lo  sfratto  e  della  cui
esecuzione si controverte risalga  gia'  al  luglio  2019  e  che  la
stessa, dunque, ebbe a maturare assai prima di qualsivoglia emergenza
sanitaria inerente alla pandemia  in  atto,  cui  si  riferiscono  le
disposizioni di legge impugnate, e, comunque, innanzi che  la  stessa
situazione emergenziale avesse potuto esplicare pesanti effetti sulla
situazione socio-economica del paese; 
    Osservato,  tuttavia,  che  le  stesse  disposizioni   di   legge
impugnate sospendono l'esecuzione dei provvedimenti  di  rilascio  in
ispecie  «per  mancato  pagamento  del  canone  alle   scadenze»   ma
indipendentemente da quando il mancato pagamento si sia verificato, e
considerato come che nel  caso  de  quo  rilevino  fatti  antecedenti
all'emergenza sanitaria pandemica e ad essa completamente estranei; 
    Reputato come ne discenda che la questione  di  costituzionalita'
debba apprezzarsi rilevante, inquantoche' le  disposizioni  di  legge
impugnate risultano di necessaria applicazione in questo giudizio, il
quale soltanto in caso di previa pronunzia d'accoglimento della Corte
costituzionale potrebbe vedere accolta la domanda del ricorrente; 
    Ritenuto poi come la questione di costituzionalita' sia  vieppiu'
non  manifestamente  infondata  per  i  seguenti  motivi,  si'   come
integrati officiosamente da questo giudice remittente per le  ragioni
che seguono: 
        1) in primis devesi anzitutto  seriamente  dubitare  che  sia
violato  l'art.  77  della  Costituzione  quanto  alla   carenza   di
presupposti di necessita' ed  urgenza,  laddove  le  disposizioni  di
legge impugnate, ed in specie l'art. 13, comma 13, del  decreto-legge
31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021,
n.  21,  concorrono  a  sospendere  provvedimenti  di  rilascio   per
situazioni di morosita' relative al  «mancato  pagamento  del  canone
alle scadenze» le quali si siano verificate, come nel  caso  de  quo,
anteriormente  al  manifestarsi  della  emergenza  sanitaria  per  la
pandemia. E' noto per giurisprudenza costituzionale che la violazione
dell'art. 77 della Costituzione, da farsi valere  ove  occorra  anche
nei riguardi della legge di conversione  del  decreto-legge,  ricorre
nei riguardi  di  disposizioni  «estranee»  o  addirittura  «intruse»
rispetto all'oggetto della decretazione d'urgenza; e cio'  in  quanto
disposizioni  siffatte  risultano  per  definizione  eccentriche   in
relazione all'emergenza che del decreto-legge  e'  oggetto  specifico
(cfr.si, tra altre, Corte Costituzionale sentenze n. 251 del 2014, n.
145 del 2015, n. 169 del 2017, nn. 181 e 226 del  2019,  n.  115  del
2020 e n. 30 del 2021). Ebbene, nel caso nostro, l'art. 13, comma 13,
del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito con  legge  n.  21
del 2021, e', da un canto, per se stesso inserito in una decretazione
dedicata a situazioni altre e  diverse  (piu'  precisamente  «termini
legislativi», «realizzazione di collegamenti  digitali»,  «esecuzione
della  decisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,  del  14
dicembre 2020» e  «recesso  del  Regno  Unito  dall'Unione  europea»)
rispetto alle quali la disciplina  del  rilascio  degli  immobili  e'
sicuramente inconferente. Mentre, d'altro canto, lo stesso  art.  13,
comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con  legge  n.
21  del  2021,  nonche'  l'art.  17-bis  del  decreto-legge  n.   34,
convertito con legge n. 77 del 2020, vanno a modificare, integrandone
il contenuto, l'art. 103, comma 6,  del  decreto-legge  n.  18,  come
convertito con legge n.  27  del  2020,  inserito  in  una  normativa
effettivamente   dedicata   «all'emergenza    epidemiologica».    Ma,
parimenti, sotto questo aspetto, quella  concernente  la  sospensione
dei provvedimenti di rilascio costituisce  disposizione  estranea  ed
intrusa  in  confronto  alla  disciplina  dell'emergenza   pandemica,
proprio in quanto modificata in maniera da potersi  riferire  (anche)
al rilascio per morosita' nel pagamento di  canoni  posta  in  essere
anteriormente all'insorgere dell'emergenza sanitaria medesima; 
        2) in secundis,  una  disciplina  come  quella  sottesa  alle
disposizioni di legge impugnate, quand'anche  a  tralasciare  il  suo
inserimento in una sequenza di decreti-legge, non puo'  giustificarsi
ed  e'  palesemente  irragionevole  ai  sensi   dell'art.   3   della
Costituzione, giacche' intrinsecamente contraddittoria,  anche  nella
misura in cui pretenda di sospendere il rilascio  degli  immobili  in
ossequio all'emergenza sanitaria per situazioni, come nel caso nostro
di morosita', le quali, essendo preesistenti alla pandemia, non hanno
ne' possono giustificarsi nell'emergenza  medesima  e  sono  da  essa
indipendenti. Una volta che si colleghi ai  riflessi  socio-economici
dell'emergenza sanitaria  la  sospensione  di  un  rilascio  volto  a
rimuovere un'occupazione dell'immobile  gia'  dichiarata  abusiva,  e
quindi illecita, si cade in contraddizione  e  nell'irragionevolezza,
inquantoche'  il  rilascio  e'  necessario  al  fine   di   rimuovere
l'illiceita',  ammenoche'  non  pretendisi  di  premiare   situazioni
disconnesse dalla pandemia  come  nell'ipotesi  della  morosita'  per
mancato pagamento  dei  canoni  maturata  anteriormente  a  qualunque
diffusione del contagio. E nel contempo,  sotto  questo  profilo,  la
contraddittorieta' e l'irragionevolezza delle disposizioni  di  legge
impugnate non sono rese  meno  evidenti,  ne'  lenite,  dall'aver  in
ultimo il legislatore ristretto le situazioni per cui  sospendere  il
rilascio a quelle di morosita'. Neppure puo'  dedursi,  infatti,  che
l'emergenza pandemica, seppure sopravvenuta, potrebbe aver  aggravato
le condizioni economiche dell'occupante e dunque la  difficolta'  nel
pagamento dei canoni. Infatti, per un verso, le disposizioni di legge
impugnate  non  distinguono  nemmeno  fra  situazioni  obiettive   ed
impreviste tali da rendere obiettivamente insostenibile il  pagamento
dei canoni e situazioni  derivanti  dalla  scelta  libera,  ancorche'
illecita, dell'occupante dell'immobile che non corrisponde il canone.
Con cio', oltreche' ad assegnare irragionevolmente  ed  indebitamente
lo  stesso  trattamento   ad   occupanti   (e,   simmetricamente,   a
proprietari) posti in situazione diversa, e' aggravata  la  posizione
del proprietario, quasi che egli non dovesse  subire  i  contraccolpi
della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente,  in  confronto
all'occupante. Tanto piu' che, per altro verso e quali che  siano  la
condizione  e   l'atteggiamento   dell'occupante   nell'omettere   il
pagamento dei canoni, resta indubitabile che il proprietario  subisce
un danno rilevante per la sospensione dell'esecuzione  del  rilascio.
Poiche', per questo aspetto, delle due l'una: o il mancato  pagamento
alla base del provvedimento di rilascio e' una scelta  dell'occupante
abusivo dell'immobile, ed allora non si comprende il motivo  per  cui
non debba prevalere il ripristino  della  legalita'  violata,  oppure
davvero l'occupante l'immobile e'  impossibilitato  obiettivamente  a
sostenere  i  pagamenti,  ed  allora  andrebbe  comunque   presa   in
considerazione e delibata anche  la  situazione  socio-economica  del
proprietario cui si impone il sacrificio della mancata disponibilita'
dell'immobile stesso, senza che sia verosimile  un  qualche  recupero
della corrispondente  perdita  economica  al  termine  dell'emergenza
pandemica. 
        La  mancata  considerazione  delle  rispettive   e   concrete
situazioni del proprietario e dell'occupante abusivo  e'  tanto  piu'
grave,  allorquando  si  tratti   di   sospendere   l'esecuzione   di
provvedimenti di rilascio  degli  immobili,  proprio  in  quanto  gli
effetti  socio-economici  dell'emergenza  possono  avere  maggiore  o
minore incidenza ed  intensita',  per  le  persone,  in  relazione  a
fattori diversi ed indipendenti dalla  proprieta'  immobiliare.  Cio'
che  maggiormente  conta,  a  questo  riguardo  e'  il   tipo   della
professione esercitata, la quale puo' essere tra quelle piu'  o  meno
toccate dalle misure di contrasto alla pandemia,  e  quindi  anche  i
fattori familiari, quali anche la presenza in  famiglia  di  anziani,
bambini o cosiddetti «soggetti fragili», ed altro ancora. Il silenzio
delle disposizioni di legge impugnate su tutto  questo  non  e'  piu'
costituzionalmente tollerabile; 
        3) in  tertiis,  le  disposizioni  di  legge  impugnate  sono
viziate non solamente in quanto tese a  disciplinare  situazioni  che
esulano dall'emergenza sanitaria, quale nel caso nostro la  morosita'
per mancato pagamento dei  canoni  verificatasi  prima  del  contagio
pandemico, ma anche risultano altresi'  illegittime  nella  parte  in
cui, rendendo doverosa in automatico la sospensione dei provvedimenti
di rilascio degli immobili, impediscono al giudice dell'esecuzione di
valutare, mettendole a raffronto e comparandole tra loro, le distinte
e  differenti   esigenze   del   proprietario   rispetto   a   quelle
dell'occupante dell'immobile ai fini del  decidere  se  sospendere  o
meno. Che non possano essere pretermesse le esigenze del proprietario
di vedere eseguito il rilascio  degli  immobili,  facendo  valere  la
maggior consistenza ed intensita' del danno  ricevuto  dall'emergenza
sanitaria al cospetto di quello toccato all'occupante abusivo,  oltre
che  postulato  dal  principio  di  ragionevolezza,   pare   altresi'
corollario dell'art. 42 della Costituzione, in relazione  all'art.  3
della Costituzione, affinche' la misura disposta  dalle  disposizioni
di legge impugnate non si tramuti in una fattispecie  illegittima  di
esproprio in senso sostanziale senza indennizzo. In  particolare,  ed
ancor piu' dopo  che  il  campo  di  applicazione  della  sospensione
disposta dal legislatore e' stato circoscritto alla fattispecie della
morosita' per mancato pagamento dei canoni, risulta difficile  capire
il perche' la  sola  e  peraltro  vasta  e  variegata  categoria  dei
proprietari di immobili debba vedere penalizzato un proprio legittimo
investimento  -  che  tra  l'altro  sul   piano   costituzionale   e'
considerato  non  solo  legittimo  ma  addirittura   da   incentivare
allorche' si tratti di impiego del risparmio nel settore  immobiliare
(art. 47,  secondo  comma,  della  Costituzione)  -  in  ossequio  ad
esigenze solo  presunte,  e  non  effettivamente  verificate,  di  un
occupante abusivo il quale abbia subito dall'emergenza  sanitaria  un
danno  trascurabile  e  comunque  minore.  Che  sia   restituita   al
proprietario la possibilita' di  chiedere  in  tal  senso  tutela  al
giudice dell'esecuzione come costituzionalmente  dovuta  deriva  poi,
anche, nel caso nostro, da una piana applicazione, al contesto  dato,
del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale  dell'art.
24 della Costituzione, posto che proprio nel nostro caso si ha a  che
fare con provvedimenti di rilascio a carattere giurisdizionale e  non
piu' contestabili, per  i  quali  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
segnalato che «il diritto di agire in  giudizio  per  la  tutela  dei
propri diritti (art. 24, primo comma, della  Costituzione)  comprende
la fase dell'esecuzione  forzata,  la  quale  e'  diretta  a  rendere
effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali»  (cosi'  la
sentenza n. 321 del 1998); 
        4)    infine,    non    si     pretermetta,     anche     per
l'incostituzionalita' che  ne  discende  in  forza  del  comma  primo
dell'art. 117 della Costituzione,  la  considerazione  che  la  Corte
europea dei diritti  dell'uomo,  in  passato,  ebbe  a  censurare  in
relazione  all'art.  1  del  protocollo  1  ed  all'  art.  6   della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, e dunque  proprio  in  relazione  alla  tutela
della proprieta' e della ragionevole tempistica per la  realizzazione
della   tutela   giurisdizionale,   i   ritardi   e   la    dilazione
dell'esecuzione del rilascio degli immobili in Italia (vedi,  tra  le
altre, ad esempio le sentenze Ghidotti c. Italia, 21  febbraio  2002,
ricorso n. 28272/95; Capitanio c. Italia, 11 luglio 2002, ricorso  n.
28724/95). Appare dunque illegittimo il disporre con legge, come  nel
caso de quo, la reiterata dilazione dell'esecuzione di  provvedimenti
giurisdizionali di rilascio degli  immobili  (anche)  per  situazioni
estranee all'emergenza sanitaria e senza tenere nel  minimo  conto  i
legittimi diritti  del  proprietario  pur  se  incisi  dall'emergenza
medesima; 
    Reputato  come  la  questione  che  si   solleva   sia,   dunque,
all'evidenza,    rilevante,    giacche'    dall'applicazione    della
disposizione,  che  si  reputa  contraria  ai  principi  della  carta
costituzionale sovra richiamati, deriva l'impossibilita'  per  questo
giudice remittente di decidere la controversia sub iudice nel merito; 
    Ritenuto che ogni provvedimento di questo giudice  sarebbe,  allo
stato, irragionevolmente limitato dalla sopra richiamata disposizione
normativa, che gl'impedisce di pronunziarsi  sulla  fondatezza  della
pretesa azionata, pur nell'evidente presenza di elementi di  fatto  e
di diritto, inducenti a ravvisarne l'indubbia fondatezza  sostanziale
e processuale; 
    Ritenuto  ch'e'  nella  facolta'  del  giudice   dell'esecuzione,
ritenendone sussistenti i presupposti, sollevare a'sensi dell'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modifiche, questione di
legittimita'  costituzionale  delle  surriferite  norme   in   quanto
disposizioni applicabili alla presente fattispecie; 
    Considerato che eventuali precedenti giurisprudenziali in materia
non   pregiudicano   una   pronunzia   della   Corte   costituzionale
sull'illegittimita' delle norme censurate nel  presente  giudizio,  e
che dalla decisione della stessa dipende la pronunzia sul  merito  da
parte di questo giudice, tenuto conto della specifica  fattispecie  e
della documentazione di causa acquisita; 
    Acclarata,  in  definitiva,  la  rilevanza  e  la  non  manifesta
infondatezza della questione  di  costituzionalita',  ai  fini  della
definizione della presente causa, in considerazione delle circostanze
di fatto e delle argomentazioni in diritto suesposte; 
    Veduti gli articoli 134 della Costituzione e 23  della  legge  11
marzo 1953, n. 87; 
 
                              P. Q. M. 
 
    il  Tribunale  ordinario  di  Trieste,  nella   sovra   intestata
composizione monocratica, cosi' provvede: 
        solleva  la  questione  di  legittimita'  costituzionale   in
relazione agli articoli 3, 24, 42, 47,  77  e  117,  comma  1,  della
Costituzione, 
        dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, come convertito con legge n. 27 del 2020, e dell'art. 17-bis  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n.  77  del
2020, con  cui  fu  disposta  la  «sospensione»  dell'esecuzione  dei
«provvedimenti di rilascio degli immobili»; 
        dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31  dicembre  2020,
n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sia  nella
parte  in  cui  sospende  i  provvedimenti  di  rilascio  anche   per
situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali  le  situazioni  di
morosita' relative al «mancato pagamento del canone alle scadenze»  e
che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia,
sia nella parte in cui,  prevedendo  ipso  iure  la  sospensione  dei
provvedimenti  di  rilascio  degli  immobili,  impedisce  al  giudice
dell'esecuzione  di  delibare  e  valutare,  mettendole  a  raffronto
comparato, le distinte esigenze del proprietario  rispetto  a  quelle
dell'occupante ai fini del decidere se  disporre  la  sospensione,  e
cio' in forza delle argomentazioni e ragioni di cui alla  motivazione
della presente ordinanza; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte; 
    Ordina che, per cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
senza indugio comunicata all'Ufficiale giudiziario, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e  al
Presidente del Senato della Repubblica. 
        Trieste, li' 24 aprile 2021. 
 
           Il giudice dell'esecuzione: Di Paoli Paulovich