N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 maggio 2021
Ordinanza del 4 maggio 2021 del Tribunale di Trieste nel procedimento civile promosso da Krizman Dorina c/Cocolet Cinzia. Esecuzione forzata - Misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo - Proroga sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze - Denunciata applicazione anche a situazioni di morosita' anteriori all'emergenza sanitaria - Previsione della sospensione ipso iure con effetto impeditivo, per il giudice dell'esecuzione, di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante al fine di decidere se disporre la sospensione. - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 103, comma 6; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 17-bis; decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 ("Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, art. 13, comma 13.(GU n.28 del 14-7-2021 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE Sezione civile Nella persona del giudice dell'esecuzione ha pronunziato la seguente ordinanza di rimessione alla Ecc.ma Corte costituzionale, ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel procedimento iscritto sub R.g.e. n. 444/2021 promosso da Krizman Dorina - ricorrente contro Cocolet Cinzia - resistente. Premesso che la controversia concerne il ricorso ex art. 610 del codice di procedura civile nel procedimento iscritto sub R.g.e n. 444/2021 promosso dalla signora Donna Krizman, nata a Trieste il 2 marzo 1964 (c.f. KRZDRN64C42L424A) residente in San Dorligo della Valle (Ts), localita' Lacotisce n. 355, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Angelis, (c.f.: DNGMRZ70S01L736Z), con studio in Trieste alla via San Francesco n. 11 contro la signora Cinzia Cocolet, nata a Trieste il 26 luglio 1963), (c.f. CCLCNZ63L66L424C), residente in in San Dorligo della Valle (Ts), localita' Mattonaia n. 626, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Valle (c.f. VLLPLA74M52L424U) con studio in Trieste, alla via Rittmeyer n. 5; Rilevato che codesto ricorso ha ad oggetto ogni provvedimento utile al fine dell'immediata esecuzione del provvedimento di sfratto per morosita' convalidato in data 25 gennaio 2021, per cui fu notificato precetto di rilascio in data 26 febbraio 2021 e per cui, tuttavia, il funzionario UNEP della Corte d'appello di Trieste, con atto in data 23 marzo 2021, riteneva di non procedere all'esecuzione mediante la notifica del preavviso di rilascio e cio' in ragione della sospensione dei provvedimenti di rilascio per morosita' di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 18; Osservato come parte ricorrente dia atto che, in effetti, il rifiuto del funzionario UNEP di dar corso tempestivamente all'esecuzione possa essere in linea con l'interpretazione dell'art. 13 del decreto-legge n. 183 del 2020, si' come successivamente integrato e modificato; che la stessa ricorrente contesta, purtuttavia, la costituzionalita' appunto del combinato disposto dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 2020, e dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n. 77 del 2020, con cui fu disposta la «sospensione» dell'esecuzione dei «provvedimenti di rilascio degli immobili», nonche' dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale ha ulteriormente protratto la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio insino al 30 giugno 2021, sia pur «limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze», in particolare deducendo l'incostituzionalita' di tali disposizioni legislative per violazione degli articoli 3 e 42, nonche' 24, 111 e 117, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del protocollo 1 (oltre che all'art. 6) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e parte ricorrente sottolineando come la rituale dichiarazione dell'incostituzionalita' medesima da parte della Corte costituzionale potrebbe comportare l'accoglimento del ricorso; Considerato che parimenti parte resistente aderisce in via subordinata alla contestazione della legittimita' costituzionale delle norme surriferite; Esaminati gli atti di causa e la documentazione dimessa; Ritenuto da parte di questo giudice remittente che la questione di costituzionalita' in tale guisa sollevata dalla ricorrente, e come peraltro integrata d'ufficio da questo giudice dell'esecuzione, appaia rilevante e non manifestamente infondata per i motivi seguenti; Ritenuto, infatti, in punto alla rilevanza, come resulti in fatto che la morosita' per cui fu convalidato lo sfratto e della cui esecuzione si controverte risalga gia' al luglio 2019 e che la stessa, dunque, ebbe a maturare assai prima di qualsivoglia emergenza sanitaria inerente alla pandemia in atto, cui si riferiscono le disposizioni di legge impugnate, e, comunque, innanzi che la stessa situazione emergenziale avesse potuto esplicare pesanti effetti sulla situazione socio-economica del paese; Osservato, tuttavia, che le stesse disposizioni di legge impugnate sospendono l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio in ispecie «per mancato pagamento del canone alle scadenze» ma indipendentemente da quando il mancato pagamento si sia verificato, e considerato come che nel caso de quo rilevino fatti antecedenti all'emergenza sanitaria pandemica e ad essa completamente estranei; Reputato come ne discenda che la questione di costituzionalita' debba apprezzarsi rilevante, inquantoche' le disposizioni di legge impugnate risultano di necessaria applicazione in questo giudizio, il quale soltanto in caso di previa pronunzia d'accoglimento della Corte costituzionale potrebbe vedere accolta la domanda del ricorrente; Ritenuto poi come la questione di costituzionalita' sia vieppiu' non manifestamente infondata per i seguenti motivi, si' come integrati officiosamente da questo giudice remittente per le ragioni che seguono: 1) in primis devesi anzitutto seriamente dubitare che sia violato l'art. 77 della Costituzione quanto alla carenza di presupposti di necessita' ed urgenza, laddove le disposizioni di legge impugnate, ed in specie l'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, concorrono a sospendere provvedimenti di rilascio per situazioni di morosita' relative al «mancato pagamento del canone alle scadenze» le quali si siano verificate, come nel caso de quo, anteriormente al manifestarsi della emergenza sanitaria per la pandemia. E' noto per giurisprudenza costituzionale che la violazione dell'art. 77 della Costituzione, da farsi valere ove occorra anche nei riguardi della legge di conversione del decreto-legge, ricorre nei riguardi di disposizioni «estranee» o addirittura «intruse» rispetto all'oggetto della decretazione d'urgenza; e cio' in quanto disposizioni siffatte risultano per definizione eccentriche in relazione all'emergenza che del decreto-legge e' oggetto specifico (cfr.si, tra altre, Corte Costituzionale sentenze n. 251 del 2014, n. 145 del 2015, n. 169 del 2017, nn. 181 e 226 del 2019, n. 115 del 2020 e n. 30 del 2021). Ebbene, nel caso nostro, l'art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020, come convertito con legge n. 21 del 2021, e', da un canto, per se stesso inserito in una decretazione dedicata a situazioni altre e diverse (piu' precisamente «termini legislativi», «realizzazione di collegamenti digitali», «esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020» e «recesso del Regno Unito dall'Unione europea») rispetto alle quali la disciplina del rilascio degli immobili e' sicuramente inconferente. Mentre, d'altro canto, lo stesso art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 183 del 2020 convertito con legge n. 21 del 2021, nonche' l'art. 17-bis del decreto-legge n. 34, convertito con legge n. 77 del 2020, vanno a modificare, integrandone il contenuto, l'art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18, come convertito con legge n. 27 del 2020, inserito in una normativa effettivamente dedicata «all'emergenza epidemiologica». Ma, parimenti, sotto questo aspetto, quella concernente la sospensione dei provvedimenti di rilascio costituisce disposizione estranea ed intrusa in confronto alla disciplina dell'emergenza pandemica, proprio in quanto modificata in maniera da potersi riferire (anche) al rilascio per morosita' nel pagamento di canoni posta in essere anteriormente all'insorgere dell'emergenza sanitaria medesima; 2) in secundis, una disciplina come quella sottesa alle disposizioni di legge impugnate, quand'anche a tralasciare il suo inserimento in una sequenza di decreti-legge, non puo' giustificarsi ed e' palesemente irragionevole ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, giacche' intrinsecamente contraddittoria, anche nella misura in cui pretenda di sospendere il rilascio degli immobili in ossequio all'emergenza sanitaria per situazioni, come nel caso nostro di morosita', le quali, essendo preesistenti alla pandemia, non hanno ne' possono giustificarsi nell'emergenza medesima e sono da essa indipendenti. Una volta che si colleghi ai riflessi socio-economici dell'emergenza sanitaria la sospensione di un rilascio volto a rimuovere un'occupazione dell'immobile gia' dichiarata abusiva, e quindi illecita, si cade in contraddizione e nell'irragionevolezza, inquantoche' il rilascio e' necessario al fine di rimuovere l'illiceita', ammenoche' non pretendisi di premiare situazioni disconnesse dalla pandemia come nell'ipotesi della morosita' per mancato pagamento dei canoni maturata anteriormente a qualunque diffusione del contagio. E nel contempo, sotto questo profilo, la contraddittorieta' e l'irragionevolezza delle disposizioni di legge impugnate non sono rese meno evidenti, ne' lenite, dall'aver in ultimo il legislatore ristretto le situazioni per cui sospendere il rilascio a quelle di morosita'. Neppure puo' dedursi, infatti, che l'emergenza pandemica, seppure sopravvenuta, potrebbe aver aggravato le condizioni economiche dell'occupante e dunque la difficolta' nel pagamento dei canoni. Infatti, per un verso, le disposizioni di legge impugnate non distinguono nemmeno fra situazioni obiettive ed impreviste tali da rendere obiettivamente insostenibile il pagamento dei canoni e situazioni derivanti dalla scelta libera, ancorche' illecita, dell'occupante dell'immobile che non corrisponde il canone. Con cio', oltreche' ad assegnare irragionevolmente ed indebitamente lo stesso trattamento ad occupanti (e, simmetricamente, a proprietari) posti in situazione diversa, e' aggravata la posizione del proprietario, quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all'occupante. Tanto piu' che, per altro verso e quali che siano la condizione e l'atteggiamento dell'occupante nell'omettere il pagamento dei canoni, resta indubitabile che il proprietario subisce un danno rilevante per la sospensione dell'esecuzione del rilascio. Poiche', per questo aspetto, delle due l'una: o il mancato pagamento alla base del provvedimento di rilascio e' una scelta dell'occupante abusivo dell'immobile, ed allora non si comprende il motivo per cui non debba prevalere il ripristino della legalita' violata, oppure davvero l'occupante l'immobile e' impossibilitato obiettivamente a sostenere i pagamenti, ed allora andrebbe comunque presa in considerazione e delibata anche la situazione socio-economica del proprietario cui si impone il sacrificio della mancata disponibilita' dell'immobile stesso, senza che sia verosimile un qualche recupero della corrispondente perdita economica al termine dell'emergenza pandemica. La mancata considerazione delle rispettive e concrete situazioni del proprietario e dell'occupante abusivo e' tanto piu' grave, allorquando si tratti di sospendere l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili, proprio in quanto gli effetti socio-economici dell'emergenza possono avere maggiore o minore incidenza ed intensita', per le persone, in relazione a fattori diversi ed indipendenti dalla proprieta' immobiliare. Cio' che maggiormente conta, a questo riguardo e' il tipo della professione esercitata, la quale puo' essere tra quelle piu' o meno toccate dalle misure di contrasto alla pandemia, e quindi anche i fattori familiari, quali anche la presenza in famiglia di anziani, bambini o cosiddetti «soggetti fragili», ed altro ancora. Il silenzio delle disposizioni di legge impugnate su tutto questo non e' piu' costituzionalmente tollerabile; 3) in tertiis, le disposizioni di legge impugnate sono viziate non solamente in quanto tese a disciplinare situazioni che esulano dall'emergenza sanitaria, quale nel caso nostro la morosita' per mancato pagamento dei canoni verificatasi prima del contagio pandemico, ma anche risultano altresi' illegittime nella parte in cui, rendendo doverosa in automatico la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impediscono al giudice dell'esecuzione di valutare, mettendole a raffronto e comparandole tra loro, le distinte e differenti esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante dell'immobile ai fini del decidere se sospendere o meno. Che non possano essere pretermesse le esigenze del proprietario di vedere eseguito il rilascio degli immobili, facendo valere la maggior consistenza ed intensita' del danno ricevuto dall'emergenza sanitaria al cospetto di quello toccato all'occupante abusivo, oltre che postulato dal principio di ragionevolezza, pare altresi' corollario dell'art. 42 della Costituzione, in relazione all'art. 3 della Costituzione, affinche' la misura disposta dalle disposizioni di legge impugnate non si tramuti in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo. In particolare, ed ancor piu' dopo che il campo di applicazione della sospensione disposta dal legislatore e' stato circoscritto alla fattispecie della morosita' per mancato pagamento dei canoni, risulta difficile capire il perche' la sola e peraltro vasta e variegata categoria dei proprietari di immobili debba vedere penalizzato un proprio legittimo investimento - che tra l'altro sul piano costituzionale e' considerato non solo legittimo ma addirittura da incentivare allorche' si tratti di impiego del risparmio nel settore immobiliare (art. 47, secondo comma, della Costituzione) - in ossequio ad esigenze solo presunte, e non effettivamente verificate, di un occupante abusivo il quale abbia subito dall'emergenza sanitaria un danno trascurabile e comunque minore. Che sia restituita al proprietario la possibilita' di chiedere in tal senso tutela al giudice dell'esecuzione come costituzionalmente dovuta deriva poi, anche, nel caso nostro, da una piana applicazione, al contesto dato, del principio di effettivita' della tutela giurisdizionale dell'art. 24 della Costituzione, posto che proprio nel nostro caso si ha a che fare con provvedimenti di rilascio a carattere giurisdizionale e non piu' contestabili, per i quali la Corte costituzionale ha gia' segnalato che «il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24, primo comma, della Costituzione) comprende la fase dell'esecuzione forzata, la quale e' diretta a rendere effettiva l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali» (cosi' la sentenza n. 321 del 1998); 4) infine, non si pretermetta, anche per l'incostituzionalita' che ne discende in forza del comma primo dell'art. 117 della Costituzione, la considerazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo, in passato, ebbe a censurare in relazione all'art. 1 del protocollo 1 ed all' art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, e dunque proprio in relazione alla tutela della proprieta' e della ragionevole tempistica per la realizzazione della tutela giurisdizionale, i ritardi e la dilazione dell'esecuzione del rilascio degli immobili in Italia (vedi, tra le altre, ad esempio le sentenze Ghidotti c. Italia, 21 febbraio 2002, ricorso n. 28272/95; Capitanio c. Italia, 11 luglio 2002, ricorso n. 28724/95). Appare dunque illegittimo il disporre con legge, come nel caso de quo, la reiterata dilazione dell'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di rilascio degli immobili (anche) per situazioni estranee all'emergenza sanitaria e senza tenere nel minimo conto i legittimi diritti del proprietario pur se incisi dall'emergenza medesima; Reputato come la questione che si solleva sia, dunque, all'evidenza, rilevante, giacche' dall'applicazione della disposizione, che si reputa contraria ai principi della carta costituzionale sovra richiamati, deriva l'impossibilita' per questo giudice remittente di decidere la controversia sub iudice nel merito; Ritenuto che ogni provvedimento di questo giudice sarebbe, allo stato, irragionevolmente limitato dalla sopra richiamata disposizione normativa, che gl'impedisce di pronunziarsi sulla fondatezza della pretesa azionata, pur nell'evidente presenza di elementi di fatto e di diritto, inducenti a ravvisarne l'indubbia fondatezza sostanziale e processuale; Ritenuto ch'e' nella facolta' del giudice dell'esecuzione, ritenendone sussistenti i presupposti, sollevare a'sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modifiche, questione di legittimita' costituzionale delle surriferite norme in quanto disposizioni applicabili alla presente fattispecie; Considerato che eventuali precedenti giurisprudenziali in materia non pregiudicano una pronunzia della Corte costituzionale sull'illegittimita' delle norme censurate nel presente giudizio, e che dalla decisione della stessa dipende la pronunzia sul merito da parte di questo giudice, tenuto conto della specifica fattispecie e della documentazione di causa acquisita; Acclarata, in definitiva, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita', ai fini della definizione della presente causa, in considerazione delle circostanze di fatto e delle argomentazioni in diritto suesposte; Veduti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. il Tribunale ordinario di Trieste, nella sovra intestata composizione monocratica, cosi' provvede: solleva la questione di legittimita' costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 42, 47, 77 e 117, comma 1, della Costituzione, dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge n. 27 del 2020, e dell'art. 17-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge n. 77 del 2020, con cui fu disposta la «sospensione» dell'esecuzione dei «provvedimenti di rilascio degli immobili»; dell'art. 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, come convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21, sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all'emergenza sanitaria quali le situazioni di morosita' relative al «mancato pagamento del canone alle scadenze» e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al giudice dell'esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell'occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione, e cio' in forza delle argomentazioni e ragioni di cui alla motivazione della presente ordinanza; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte; Ordina che, per cura della cancelleria, la presente ordinanza sia senza indugio comunicata all'Ufficiale giudiziario, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Trieste, li' 24 aprile 2021. Il giudice dell'esecuzione: Di Paoli Paulovich