MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

DECRETO 26 maggio 2021 

Veicoli di tipo omologato da  adibire  a  servizio  di  noleggio  con
conducente per trasporto  di  persone,  a  servizio  di  piazza  o  a
servizio di linea per trasporto di persone, soggetti all'accertamento
tecnico di cui all'articolo 75, comma 2, del decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. (21A04256) 
(GU n.168 del 15-7-2021)

 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  nuovo
codice della strada, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 75, comma 1,  del  predetto  decreto  legislativo,  in
materia di accertamento dei requisiti di idoneita' alla  circolazione
e omologazione; 
  Visto, in particolare, l'art. 75, comma 4, del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art.  49,  comma  5-ter,
lettera f) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la
legge 11 settembre 2020, n.  120,  recante  «Misure  urgenti  per  la
semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  che  prevede  che  «il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con  proprio
decreto, i veicoli  di  tipo  omologato  da  adibire  a  servizio  di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art.  85,
o a servizio di piazza di cui all'art. 86, o a servizio di linea  per
trasporto  di  persone  di  cui  all'art.  87,  che   sono   soggetti
all'accertamento di cui al comma 2»; 
  Vista la direttiva n.  2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  5  settembre  2007,  che  istituisce  un  quadro  per
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'  dei
sistemi, componenti ed entita'  tecniche  destinati  a  tali  veicoli
(«direttiva quadro»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  30  maggio  2018  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli  a  motore  e  dei  loro  rimorchi,
nonche'  dei  sistemi,  dei  componenti  e  delle  entita'   tecniche
indipendenti destinati a tali veicoli,  che  modifica  i  regolamenti
(CE)  n.  715/2007  e  (CE)  n.  595/2009  e  abroga   la   direttiva
n. 2007/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  15  gennaio  2013  relativo  all'omologazione  e  alla
vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre  ruote  e  dei
quadricicli; 
  Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante «Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»; 
  Considerato che i requisiti di idoneita' alla circolazione previsti
dall'art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  per  i
veicoli completi prodotti  in  serie  sono  accertati  attraverso  la
procedura di omologazione del tipo in base alle  pertinenti  norme  e
che  gli  Stati  membri  non  vietano  ne'  limitano  od   ostacolano
l'immissione  sul  mercato,   l'immatricolazione   o   l'entrata   in
circolazione dei veicoli conformi ai succitati regolamenti europei; 
  Considerata l'esigenza di individuare i veicoli di cui al  comma  4
del novellato art. 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2  dell'art.  75,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  i  veicoli  di  tipo
omologato destinati al trasporto di  persone  indicati  all'art.  85,
comma 2, lettera f), nonche' i veicoli non rispondenti al regolamento
(UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio
2018 o alla direttiva n. 2007/46/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 settembre 2007 o al regolamento (UE) n. 168/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio  2013  o  omologati
con deroghe rispetto alle prescrizioni delle precedenti  disposizioni
comunitarie. 
  2. La documentazione a corredo della domanda di accertamento di cui
al precedente comma 1, e' stabilita con provvedimento  del  direttore
della Direzione generale per la  motorizzazione,  per  i  servizi  ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione. 
  3. La documentazione per l'immatricolazione dei veicoli di cui agli
articoli 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
nonche' la relativa procedura, e'  stabilita  con  provvedimento  del
direttore della Direzione  generale  per  la  motorizzazione,  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 maggio 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini