AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Dexmedetomidina Kalceks» (21A04315) 
(GU n.172 del 20-7-2021)

 
          Estratto determina n. 806/2021 del 7 luglio 2021 
 
    Medicinale: DEXMEDETOMIDINA KALCEKS. 
    Titolare A.I.C.: AS Kalceks. 
    Confezioni: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione», 1
flaconcino in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048047031 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per-infusione»  4
flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048047043 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione», 1
flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048047056 (in base 10); 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048047058 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione. 
    Composizione: principio attivo: dexmedetomidina. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
flaconcini in vetro da 4 ml - A.I.C. n. 048047043 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 126,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 207,95. 
    Confezione: 
      «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione»  4
flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 048047058 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 315,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 519,88. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale    «Dexmedetomidina    Kalceks»    (dexmedetomidina)    e'
classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Dexmedetomidina   Kalceks»   (dexmedetomidina)   e'   la   seguente:
medicinale soggetto a prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  struttura  ad  esso
assimilabile (OSP). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e',  altresi',
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni ed integrazioni, che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscano   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve  darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.