N. 158 SENTENZA 9 giugno - 20 luglio 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Ambiente - Norme  della  Regione  Toscana  -  Controllo  della  fauna
  selvatica - Piani di controllo degli ungulati nei parchi  regionali
  e nelle aree protette - Adozione rimessa al soggetto gestore e,  in
  caso di sua inadempienza e in presenza  di  danni  alla  produzione
  agricola, alla Giunta regionale - Prelievo delle specie in deroga -
  Divieto di cumulo con il numero totale di capi abbattibili di fauna
  migratoria - Ricorso  del  Governo  -  Lamentata  violazione  della
  competenza esclusiva statale in materia di tutela  dell'ambiente  e
  dell'ecosistema - Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61, artt. 24 e 30. 
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s). 
(GU n.29 del 21-7-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 24  e  30
della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61  (Gestione  e
tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla
l.r. 3/1994), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  con
ricorso notificato il 9-14 settembre 2020, depositato in  cancelleria
il 18 settembre 2020, iscritto al n. 83 del registro ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  giugno  2021  il   Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Marcello  Cecchetti  per  la
Regione Toscana; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 18 settembre 2020 (reg. ric. n.  83
del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 24 e  30  della  legge  della
Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e tutela della  fauna
selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r.  3/1994),  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   s),   della
Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art.  22,  comma  6,
della legge  6  dicembre  1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette) e all'art. 18, comma 4, della legge 11  febbraio  1992,  n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio). 
    2.- L'art. 24  della  legge  reg.  Toscana  n.  61  del  2020  ha
sostituito l'art. 28-bis della legge della Regione Toscana 12 gennaio
1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.  157  "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio") e ha aggiunto il comma 11, in base al quale «[n]ei parchi
regionali e nelle aree protette di cui alla l.r. 30/2015, il soggetto
gestore adotta piani di controllo degli ungulati  che  tengono  conto
delle densita' sostenibili di  cui  al  comma  1  e  degli  effettivi
danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai  propri
confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di  danni
alla produzione agricola,  anche  nelle  aree  limitrofe,  la  Giunta
regionale interviene ai sensi dell'articolo 37». 
    2.1.- Il Presidente del Consiglio ritiene la norma invasiva della
competenza statale esclusiva  in  materia  di  tutela  ambientale  in
quanto in contrasto con l'art. 22, comma 6, della legge  n.  394  del
1991, per il quale i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi
nei parchi  e  nelle  aree  protette  regionali  devono  avvenire  in
conformita' al regolamento del parco  o,  qualora  non  esista,  alle
direttive regionali, per iniziativa  e  sotto  la  responsabilita'  e
sorveglianza dell'organismo di gestione del  parco  e  devono  essere
attuati  dal  personale  dipendente  dal   parco   o   da   personale
autorizzato. 
    La difesa dello Stato sottolinea che la disciplina  recata  dalla
legge n. 394 del 1991  in  materia  di  parchi  e  aree  protette  va
ricondotta alla materia ambientale e che lo standard minimo di tutela
uniforme nazionale di tali aree e'  garantito  dall'esistenza  di  un
ente gestore a cui e' affidata la  predisposizione,  la  vigilanza  e
l'attuazione di strumenti programmatici, quali il  regolamento  e  il
piano del parco, per la valutazione della rispondenza delle attivita'
svolte nei parchi con  le  esigenze  di  protezione  ambientale,  ivi
inclusi gli abbattimenti selettivi. 
    2.2.- Secondo il Presidente del Consiglio per effetto della norma
impugnata tale assetto sarebbe  radicalmente  modificato  potendo  la
Regione intervenire nelle aree protette, per prevenire o eliminare  i
danni alle produzioni  agricole,  mediante  il  controllo  faunistico
attribuitole dall'art. 37 della legge reg. Toscana n. 3 del  1994  ed
esercitabile, ai sensi del comma 4-ter del medesimo  articolo,  anche
con l'impiego dei cacciatori abilitati, dei  soggetti  preposti  alla
vigilanza venatoria, dei  proprietari  o  dei  conduttori  dei  fondi
interessati  e  delle  squadre  di  caccia  al   cinghiale   indicate
dall'Ambito territoriale di caccia (ATC). 
    3.- Con lo stesso ricorso e'  stato  impugnato  anche  l'art.  30
della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, che  ha  aggiunto  il  comma
2-ter all'art. 37-bis  della  legge  reg.  Toscana  n.  3  del  1994,
prevedendo che «[i]l limite al prelievo delle specie in deroga non si
cumula con il numero totale di capi  di  fauna  migratoria  stabilito
dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002 n.  20
(Calendario venatorio e modifiche alla  legge  regionale  12  gennaio
1994, n. 3 - Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157  "Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio")». 
    3.1.- La  disposizione  sarebbe  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.,  in  relazione  all'art.  18  della
legge n. 157 del 1992 che, al  comma  4,  per  assicurare  la  tutela
ambientale delle specie, non ammetterebbe  eccezioni  all'obbligo  di
indicare nel calendario venatorio regionale il  carniere  giornaliero
massimo di capi abbattibili. 
    La norma regionale impugnata, derogando a tale  obbligo,  avrebbe
illegittimamente invaso la sfera di competenza esclusiva  in  materia
ambientale  del  legislatore  statale,  incidendo  in   peius   sulle
prescrizioni poste a tutela della fauna selvatica. 
    4.- Si e' costituita la Regione Toscana eccependo  l'infondatezza
dei motivi del ricorso  e  deducendo  che  la  propria  normativa  in
materia di parchi regionali sarebbe  coerente  con  la  legge  quadro
statale; in  particolare,  la  Regione  ha  rilevato  che,  ai  sensi
dell'art. 15 della legge della Regione Toscana 19 marzo 2015,  n.  30
(Norme per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla
l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000  ed  alla  l.r.  10/2010)  -  che  ha
abrogato, con l'art. 140, comma 1, lettera a), la legge regionale  11
aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e  le  aree
naturali protette di interesse locale), di  recepimento  della  legge
quadro statale n. 394 del 1991 - la gestione dei parchi regionali  e'
affidata ad enti  di  gestione  appositamente  istituiti,  mentre  la
gestione delle riserve compete ad apposite  strutture  della  Giunta,
giusto quanto stabilito dall'art.  50  dello  statuto  della  Regione
Toscana. 
    Inoltre, la Regione Toscana ha rilevato che l'art. 27,  comma  8,
della legge reg. Toscana n. 30 del 2015 individua, quale strumento di
gestione,  il  piano  integrato  per  il  parco,  comprensivo   delle
iniziative volte a  prevenire  e  mitigare  i  danni  all'agricoltura
prodotti dalla fauna selvatica, e che l'art. 49  della  stessa  legge
regionale n. 30 del 2015 autorizza interventi di  contenimento  nelle
riserve naturali per la conservazione degli equilibri  faunistici  ed
ambientali, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 22, comma  6,
della legge n. 394 del 1991. 
    4.1.- Secondo la resistente la  norma  impugnata  andrebbe  letta
alla luce delle previsioni della legge reg. Toscana 30 del 2015 cosi'
da risultare rispettosa dell'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del
1991; in particolare, dalla lettura integrata di  tali  disposizioni,
deriverebbe che i piani di controllo degli  ungulati  previsti  dalla
norma impugnata sono adottati dall'ente gestore (coincidente  con  la
Regione per le riserve  regionali  e  con  un  ente  di  sua  diretta
emanazione per i parchi regionali); i prelievi e gli abbattimenti nei
parchi avvengono secondo quanto stabilito  dal  piano  integrato  del
parco e,  solo  qualora  esso  manchi,  secondo  le  direttive  della
Regione, a cui compete la gestione delle riserve regionali per  mezzo
della  Giunta;  i  prelievi  vengono  eseguiti   sotto   la   diretta
responsabilita' dell'organismo di gestione del parco o della  riserva
regionale. 
    5.- La Regione ha segnalato che la norma impugnata  non  riguarda
tutte le  specie  animali,  ma  solo  gli  ungulati,  particolarmente
dannosi per le colture agricole e l'habitat. 
    6.- In  relazione  ai  motivi  di  illegittimita'  costituzionale
collegate  ai  soggetti  esecutori  degli  abbattimenti  nelle   aree
protette, la Regione ha eccepito l'inammissibilita' della  doglianza,
in quanto rivolta all'art. 37, comma 4-ter, della legge reg.  Toscana
n. 3 del 1994, che non e' stato oggetto di specifica impugnazione. 
    6.1.- In ogni caso, anche tale censura sarebbe infondata  poiche'
l'intervento sostitutivo  regionale  e'  previsto  solo  in  caso  di
inadempienza dei  gestori  dei  parchi  e  delle  aree  protette,  in
coerenza con l'art. 19 della legge n. 157 del  1992  che  attribuisce
alle Regioni la  competenza  ad  autorizzare  piani  di  abbattimento
quando i metodi ecologici  di  controllo  della  fauna  selvatica  si
rivelino inefficaci. 
    7.- Quanto alla seconda norma impugnata, l'art.  30  della  legge
reg. Toscana n. 61 del 2020, la norma costituirebbe  espressione  del
potere di deroga di cui all'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 e
all'art. 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la  conservazione  degli
uccelli selvatici e, quindi, sarebbe estranea all'art. 18 della legge
n. 157 del 1992 che lo  Stato  avrebbe  erroneamente  indicato  quale
norma interposta e a cui la Regione avrebbe dato attuazione  con  una
diversa previsione, l'art. 4, comma  1,  della  legge  della  Regione
Toscana 10 giugno  2002,  n.  20,  recante  «Calendario  venatorio  e
modifiche alla legge regionale 12 gennaio  1994,  n.  3  (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», per  cui  i
capi di selvaggina abbattibile con prelievo venatorio sono  venti  al
giorno. 
    7.1.- La natura eccezionale del potere di deroga di cui  all'art.
19-bis della legge n. 157 del  1992  e  all'art.  9  della  direttiva
2009/147/CE si  evincerebbe  dalla  specifica  disciplina,  riassunta
dalla Regione, per cui l'esercizio del potere  presuppone  l'adozione
di  uno  specifico   provvedimento   contenente   l'indicazione   dei
presupposti e delle  condizioni  della  deroga,  la  valutazione  del
perche' non ci siano  altre  soluzioni  soddisfacenti,  l'indicazione
delle specie che formano  oggetto  del  prelievo,  dei  mezzi,  degli
impianti e dei metodi di prelievo autorizzati,  delle  condizioni  di
rischio, delle circostanze di tempo e  di  luogo  del  prelievo,  del
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, dei controlli e delle particolari forme di vigilanza cui  il
prelievo e' soggetto e degli organi incaricati della vigilanza. 
    7.2.- Infine,  la  resistente  ha  sottolineato  che  i  soggetti
abilitati al prelievo in deroga sono individuati dalle Regioni e sono
muniti di un apposito tesserino, sul quale devono essere  annotati  i
capi oggetto di deroga subito  dopo  il  loro  recupero;  le  Regioni
devono  prevedere  sistemi  periodici  di  verifica  allo  scopo   di
sospendere tempestivamente il provvedimento  di  deroga  qualora  sia
accertato  il  raggiungimento  del  numero  di  capi  autorizzato  al
prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella  originariamente
prevista. 
    7.3.- In attuazione delle suddette  disposizioni,  l'art.  37-bis
della legge reg. Toscana n. 3 del 1994, come  novellato  dalla  norma
regionale impugnata, avrebbe previsto che l'esercizio del  potere  in
deroga,  proprio  perche'  funzionale  a  prevenire  i  gravi   danni
all'agricoltura arrecati dalla fauna nociva,  avvenga  a  prescindere
dal numero massimo di capi da abbattere stabilito  a  fini  venatori,
coerentemente con la legge n. 157 del 1992,  che  non  imporrebbe  di
cumulare il limite al prelievo in deroga con il numero totale di capi
di fauna migratoria stabilito nel calendario venatorio. 
    8.-  Con  successiva  memoria  il  Presidente  del  Consiglio  ha
eccepito che il piano di controllo degli  ungulati  integrerebbe  uno
strumento programmatorio aggiuntivo rispetto al regolamento del parco
o dell'area protetta e al piano del parco  o  al  piano  di  gestione
della riserva, previsti dalla legge  statale,  e  rientrerebbe  nella
piu' ampia attivita' di pianificazione della Giunta, di cui  all'art.
28 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994,  in  materia  di  gestione
faunistico-venatoria degli ungulati, estranea alla  disciplina  delle
aree protette, tanto che la norma impugnata autorizza  la  Giunta  ad
intervenire  in  sostituzione  del  gestore  del  parco  inadempiente
all'obbligo di predisporre il piano di controllo degli ungulati o  di
darvi concreta attuazione. 
    La collocazione del  suddetto  piano  nell'ambito  del  controllo
faunistico di cui all'art. 28-bis, comma 3, della legge reg.  Toscana
n. 3 del 1994, sarebbe in contrasto con la  disciplina  statale  che,
per le aree protette, contempla  quali  strumenti  di  pianificazione
solo il regolamento del parco, il piano  per  il  parco  e  il  piano
pluriennale economico  sociale  per  la  promozione  delle  attivita'
compatibili. 
    La norma regionale impugnata avrebbe, quindi, ecceduto  i  limiti
delle attribuzioni regionali, per cui, ai sensi  dell'art.  23  della
legge n. 394 del 1991, alla legge regionale spetta solo  definire  la
perimetrazione provvisoria e le misure di  salvaguardia,  individuare
il soggetto gestore del parco e gli elementi  del  piano  del  parco,
nonche' i principi del regolamento. 
    9.- Quale ulteriore profilo di illegittimita'  costituzionale  la
difesa dello Stato ha rappresentato che l'art.  22,  comma  6,  della
legge n.  394  del  1991  consente  i  prelievi  e  gli  abbattimenti
selettivi nelle  aree  protette  solo  per  la  ricomposizione  degli
squilibri ecologici, mentre l'adozione del piano di  controllo  degli
ungulati puo' essere determinato anche dalla necessita' di  prevenire
i danneggiamenti alle coltivazioni agricole. 
    10.- Inoltre, l'intervento sostitutivo della Giunta  in  caso  di
inadempienza del soggetto gestore del parco consentirebbe l'esercizio
del controllo faunistico regionale di cui  all'art.  37  della  legge
reg. Toscana n. 3 del  1994  anche  nelle  zone  protette,  che  sono
sottratte alla regolamentazione della legge n. 157 del 1992, a cui la
stessa legge reg. Toscana  n.  3  del  1994  ha  dato  attuazione,  e
sottoposte alla disciplina speciale recata dalla  legge  n.  394  del
1991. 
    11.- Pertanto, la  norma  regionale  impugnata,  esorbitando  dai
limiti delle attribuzioni regionali e prevedendo un intervento  della
Giunta  regionale  che  si  sostituisce  al  soggetto   gestore   per
salvaguardare interessi  che  non  vengono  in  rilievo  nella  legge
statale (la tutela delle colture agricole minacciate dagli ungulati),
avrebbe illegittimamente abbassato il livello  di  tutela  ambientale
prescritto dal legislatore statale. 
    12.- In riferimento all'altra disposizione impugnata,  l'art.  30
della legge reg. Toscana n. 61 del 2020, la  difesa  dello  Stato  ha
contestato la riconducibilita' della  previsione  al  potere  di  cui
all'art. 19, comma 2-bis,  della  legge  n.  157  del  1992,  che  si
riferirebbe ai prelievi in deroga al divieto assoluto di uccisione di
alcune  specie  di  uccelli  selvatici   previsto   dalla   direttiva
2009/147/CE, e ha ribadito che la  norma  impugnata,  consentendo  lo
sforamento  del  massimale   giornaliero   di   avifauna   migratrice
abbattibile, si porrebbe in contrasto con l'art. 18  della  legge  n.
157 del 1992, che impone di fissare il limite inderogabile di capi di
selvaggina abbattibili quotidianamente da ciascun soggetto abilitato,
abbassando il livello di tutela ambientale prescritto dal legislatore
statale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha   promosso
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 24  e  30  della
legge della Regione Toscana 15 luglio 2020, n. 61 (Gestione e  tutela
della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche  alla  l.r.
3/1994) per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione, in relazione, rispettivamente, all'art. 22, comma
6, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
protette) e all'art. 18, comma 4, della legge 11  febbraio  1992,  n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio). 
    2.- La prima delle norme impugnate, l'art. 24  della  legge  reg.
Toscana n. 61 del 2020, prevede che nei parchi regionali e nelle aree
protette  il  soggetto  gestore  adotti  piani  di  controllo   degli
ungulati, tenendo conto delle densita' sostenibili e degli  effettivi
danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofe ai  propri
confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di  danni
alla produzione agricola,  anche  nelle  aree  limitrofe,  la  Giunta
regionale interviene ai sensi dell'art. 37 della legge della  Regione
Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della  legge  11  febbraio
1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio»). 
    La  difesa  dello  Stato  ritiene  la  previsione  impugnata   in
contrasto con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  in
relazione all'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394  del  1991,
secondo cui,  nelle  aree  protette  e  nelle  riserve  naturali,  le
attivita' consentite sono disciplinate dal regolamento  e  dal  piano
del parco, di competenza dell'ente gestore; la norma statale  prevede
che i prelievi e gli abbattimenti selettivi avvengano in  conformita'
al regolamento del parco e, solo qualora esso non sia stato adottato,
in base alle direttive  regionali.  Tale  attivita'  deve  svolgersi,
comunque, per iniziativa e sotto la  responsabilita'  e  sorveglianza
dell'organismo di gestione del parco,  che  ne  cura  l'attuazione  a
mezzo del  personale  dipendente  dal  parco  o  di  altro  personale
all'uopo autorizzato. 
    Il  contrasto  della  norma  regionale  impugnata  rispetto  alla
previsione statale sarebbe evidente per lo  strumento  prescelto,  il
piano di  controllo  degli  ungulati  non  previsto  dal  legislatore
statale, per le condizioni a cui e' subordinata la sua adozione,  che
includono la prevenzione dei danni alle attivita' agricole, e per  il
fatto che, ai sensi dell'art. 37, comma 4-quater,  della  legge  reg.
Toscana n. 3 del 1994 richiamato  dalla  disposizione  impugnata,  la
Regione possa avvalersi per  il  controllo  faunistico  in  qualsiasi
periodo dell'anno dei cacciatori abilitati, delle guardie  venatorie,
dei proprietari o conduttori dei fondi interessati e delle squadre di
caccia al  cinghiale  indicate  dall'Ambito  territoriale  di  caccia
(ATC). 
    3.-   In   via   preliminare   va   esaminata   l'eccezione    di
inammissibilita' sollevata dalla Regione, secondo  cui  i  motivi  di
ricorso, lamentando l'utilizzo di personale  diverso  da  quello  del
parco per gli abbattimenti, andrebbero riferiti  all'art.  37,  comma
4-ter, della legge reg. Toscana n. 3  del  1994,  che  non  e'  stato
oggetto di specifica impugnazione. 
    3.1.- L'eccezione non e' fondata. 
    3.2.- Rispetto a tale profilo,  il  vulnus  di  costituzionalita'
denunciato nel ricorso dello Stato  deriva  dalla  possibilita'  che,
nelle aree protette, in caso di inadempienza del gestore  del  parco,
gli abbattimenti selettivi siano demandati alla Giunta regionale  che
esercita il potere di controllo faunistico attribuitole dall'art.  37
della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. 
    Quest'ultima norma viene, dunque, in  rilievo  al  solo  fine  di
identificare le modalita' operative della Giunta, conseguentemente la
censura di costituzionalita' viene riferita dal  ricorrente  al  solo
art. 24  della  legge  reg.  Toscana  n.  61  del  2020  che  prevede
l'intervento sostitutivo della Regione. 
    4.- Nel merito la questione non e' fondata. 
    4.1.- La difesa dello  Stato  ritiene  che  l'individuazione,  da
parte della norma impugnata, di uno strumento di  pianificazione  per
il  controllo  degli  ungulati  nelle  aree  protette  e   a   tutela
dell'agricoltura abbassi il livello di tutela  ambientale  prescritto
dal legislatore statale  che  invece,  in  tali  aree,  consente  gli
abbattimenti e i prelievi al solo fine di  ricomporre  gli  squilibri
ecologici  e  solo  se  eseguiti  sotto  la  responsabilita'   e   la
sorveglianza dell'organismo di gestione del parco, ai sensi dell'art.
22, comma 6, della legge n. 394 del 1991. 
    4.2.-   La   giurisprudenza   di   questa   Corte   e'   costante
nell'affermare che l'ambiente, attribuito alla  competenza  esclusiva
del legislatore statale dall'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., costituisce un «"valore" costituzionalmente protetto, che,  in
quanto tale, delinea una sorta di materia  "trasversale",  in  ordine
alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono  essere
regionali,  spettando  [invece]  allo  Stato  le  determinazioni  che
rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme  sull'intero
territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» (sentenza n. 121 del
2018); pertanto la disciplina statale costituisce un  limite  per  le
Regioni  e  le  Province  autonome   nell'esercizio   delle   proprie
competenze che concorrono con quella dell'ambiente, salva la facolta'
di dettare prescrizioni che elevino il livello di  tutela  ambientale
previsto dal legislatore statale (ex multis, sentenze n. 66 del 2018,
n. 199 del 2014, n. 246 e n. 145 del 2013). 
    4.3.- Con specifico riferimento alle aree protette  e  ai  parchi
naturali, il modello di tutela e' contenuto nella legge  n.  394  del
1991 che detta «i principi fondamentali della materia,  ai  quali  la
legislazione regionale e' chiamata  ad  adeguarsi,  assumendo  dunque
anche i connotati di normativa interposta (sentenze n. 14  del  2012,
n. 108 del 2005 e n. 282 del 2000)» (sentenza n. 212 del 2014);  tale
modello e' imperniato sull'esistenza di  un  ente  gestore  dell'area
protetta,  sulla  predisposizione  di   strumenti   programmatici   e
gestionali  e  sulla  funzione  di  controllo  del   loro   rispetto,
attribuita  all'ente  gestore,  e  tali  prescrizioni  integrano   lo
standard minimo uniforme di tutela nazionale  (sentenza  n.  121  del
2018). 
    In particolare, la legge quadro sulle aree protette  ha  previsto
che la gestione dei parchi nazionali  sia  affidata  ad  un  soggetto
dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, l'ente parco, e
che le finalita'  istitutive  siano  realizzate  attraverso  appositi
strumenti di gestione: il regolamento  che  disciplina  le  attivita'
consentite nel territorio del parco (art. 11); il piano per il parco,
che ha il compito di  organizzare  il  territorio  in  aree  e  parti
caratterizzate da differenti forme di uso, godimento e  tutela  (art.
12); il piano pluriennale economico-sociale per la  promozione  delle
attivita' compatibili, che e' volto  a  favorire  lo  sviluppo  delle
collettivita' residenti nel parco o  nei  territori  adiacenti  (art.
14). 
    4.4.- Analogo modello di tutela e' previsto per i parchi e per le
aree naturali  protette  regionali,  che  sono  istituiti  con  legge
regionale e affidati ad un  soggetto  gestore  e  per  i  quali  sono
previsti, quali strumenti di attuazione delle finalita' di tutela, il
piano e il regolamento per il parco e il piano pluriennale  economico
e sociale per la promozione delle attivita' compatibili. 
    4.5.- La ratio ispiratrice di tale disciplina non e' solo  quella
di  garantire  la  conservazione  dell'ambiente,  ma  anche  la   sua
valorizzazione, assicurando, in  una  prospettiva  dinamica,  la  sua
integrazione con le attivita' antropiche. A tal  fine  sono  previsti
gli  specifici  strumenti  pianificatori  per  la  regolazione  delle
svariate attivita' antropiche consentite  all'interno  dei  parchi  e
delle aree protette, per la  promozione  di  iniziative  di  sviluppo
economico-sociale. 
    La disciplina regionale oggetto di impugnazione non  si  discosta
da tale finalita'; la centralita' della pianificazione,  infatti,  e'
ribadita dalla previsione di uno specifico  piano  per  il  controllo
degli ungulati che, rispetto al singolo provvedimento  amministrativo
di  autorizzazione  agli  abbattimenti  e  ai   prelievi   selettivi,
incrementa  il  livello  di  tutela,  essendo  il  piano  frutto   di
un'istruttoria ad ampio spettro e  di  una  ponderazione  complessiva
degli interessi per il raggiungimento di obiettivi di lungo  e  medio
periodo. 
    Pertanto, la previsione della norma impugnata,  nel  disporre  un
ulteriore  strumento  di  pianificazione,  e'  conforme  alla   norma
interposta e, quindi, non e' sotto  tale  aspetto  costituzionalmente
illegittima. 
    5.- Quanto alla censura riferita ai presupposti e alle condizioni
per l'adozione del piano, che l'art. 24 della legge reg.  Toscana  n.
61 del 2020 individua anche nell'esigenza di prevenire i  danni  alle
produzioni agricole, va rilevato che questi sono in linea con  l'art.
22, comma 6, della legge n. 394 del  1991,  il  quale  autorizza  gli
abbattimenti e i prelievi per ricomporre gli squilibri ecologici, non
potendo  questi  ultimi  essere  ricondotti  alle  sole  esigenze  di
conservazione della consistenza delle popolazioni faunistiche. 
    Infatti, come si e' detto, l'impianto generale della legge quadro
riferisce la tutela dell'area protetta alla necessita' di  realizzare
l'integrazione  dell'uomo   con   l'ambiente   e,   quindi,   implica
necessariamente il dato della presenza delle attivita' antropiche  al
suo interno e dell'impatto della fauna selvatica su  tali  attivita',
in special modo con riferimento agli ungulati, la cui popolazione  ha
assunto dimensioni preoccupanti per le attivita' agricole. 
    5.1.- In tal senso le linee guida per la gestione  dei  cinghiali
nelle  aree  protette,  elaborate  dall'Istituto  superiore  per   la
protezione  e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA)   e   dal   Ministero
dell'ambiente (odierno Ministero della transizione ecologica),  hanno
evidenziato  che   la   dizione   "ricomposizione   degli   squilibri
ecologici", di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991,
non puo' prescindere dalla considerazione dei danni  provocati  dagli
stessi animali alle attivita' agricole  in  relazione  al  fatto  che
«l'integrazione tra uomo e ambiente naturale e la salvaguardia  delle
attivita' agro-silvo-pastorali vengono annoverate  tra  le  finalita'
istitutive piu' significative di un'area protetta». 
    5.2.- Pertanto, una disciplina che, come quella censurata, si  fa
carico di tali esigenze all'interno di  uno  specifico  strumento  di
pianificazione, quale il  piano  di  controllo  degli  ungulati,  non
comporta un abbassamento del livello di tutela ambientale  prescritto
dal legislatore statale, ponendosi, anzi, in  un'ottica  di  maggiore
garanzia della conservazione degli  equilibri  complessivi  dell'area
protetta che includono la presenza dell'uomo. 
    6.- Quanto poi all'intervento sostitutivo della Giunta regionale,
va ricordato che l'art. 19 della legge n. 157  del  1992  attribuisce
alla stessa la competenza in materia di controllo faunistico anche  a
tutela delle coltivazioni agricole. 
    Ora, queste ultime, gravemente danneggiate  dal  proliferare  dei
cinghiali, sono situate, sia all'interno  sia  all'esterno  dell'area
protetta, e  le  coltivazioni  contigue  ai  parchi  e  alle  riserve
naturali  non  potrebbero  essere  protette  dalle   incursioni   dei
cinghiali provenienti dalle suddette aree. 
    Pertanto, a fronte dell'inadempienza  del  soggetto  gestore  del
parco relativamente all'attivita' di  controllo  degli  ungulati,  il
legislatore regionale e' opportunamente intervenuto, tutelando  cosi'
sia gli equilibri ecologici all'interno delle aree protette,  sia  le
produzioni  agricole  nelle  aree  limitrofe,  gli  uni  e  le  altre
compromesse dall'eccessiva proliferazione dei cinghiali. 
    6.1.-  La  norma  regionale  impugnata,  quindi,  integrando   le
prescrizioni  statali  mediante  la  previsione  di   uno   specifico
strumento pianificatorio  di  controllo,  che  e'  rimesso  in  prima
battuta  al  soggetto  gestore  del  parco   e   solo   eventualmente
all'attivita' della Giunta  regionale,  individua  un  meccanismo  di
chiusura del sistema idoneo a fronteggiare  eventuali  situazioni  di
carenza di controllo e a bilanciare le contrapposte esigenze in  modo
conforme alla Costituzione. 
    7.-  Con  lo  stesso  ricorso  il  Presidente  del  Consiglio  ha
impugnato l'art. 30 della legge reg. Toscana  n.  61  del  2020  che,
intervenendo sull'art. 37-bis della legge reg. Toscana n. 3 del 1994,
ha aggiunto il comma 2-ter, in base al quale il  limite  al  prelievo
delle specie  in  deroga  non  si  cumula  con  il  totale  dei  capi
abbattibili stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione
Toscana 10 giugno  2002,  n.  20,  recante  «Calendario  venatorio  e
modifiche alla legge regionale 12 gennaio  1994,  n.  3  (Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la  protezione  della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene la  previsione  in  contrasto
con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,  in  relazione
all'art. 18 della legge n. 157 del 1992, che impone alle  Regioni  di
indicare nel calendario venatorio il numero giornaliero  di  capi  di
fauna migratoria abbattibile e che non sarebbe derogabile  da  alcuna
disposizione. 
    7.1.- La questione non e' fondata. 
    7.2.- La norma impugnata ha modificato l'art. 37-bis della  legge
n. 3 del 1994, che si riferisce al prelievo in deroga di cui all'art.
9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici, attuato, nel nostro ordinamento,  dall'art.  19-bis  della
legge n. 157 del 1992 che ne consente  il  prelievo  in  deroga  agli
ordinari divieti di cattura e uccisione. 
    7.3.- La direttiva n.  2009/147/CE  relativa  alla  conservazione
degli  uccelli  selvatici  pone  il  generale  divieto  di   cattura,
uccisione, distruzione dei nidi, detenzione di uova  e  di  esemplari
vivi o morti,  disturbo  ingiustificato  o  eccessivo  degli  uccelli
selvatici, tuttavia, ai sensi dell'art. 9 della stessa direttiva,  e'
prevista la possibilita' di derogare al divieto quando non  vi  siano
altre soluzioni soddisfacenti e in presenza di  specifiche  esigenze.
In particolare, la  deroga  puo'  essere  autorizzata  nell'interesse
della salute,  della  sicurezza  pubblica  e  di  quella  aerea;  per
prevenire gravi danni alle colture,  al  bestiame,  ai  boschi,  alla
pesca e alle acque; per la protezione della flora e della  fauna;  ai
fini della ricerca e dell'insegnamento,  del  ripopolamento  e  della
reintroduzione nonche' per l'allevamento connesso a tali  operazioni;
per consentire  in  condizioni  rigidamente  controllate  e  in  modo
selettivo la cattura, la detenzione  o  altri  impieghi  misurati  di
determinati uccelli in piccole quantita'. 
    7.4.- L'istituto previsto dall'art. 18 della  legge  n.  157  del
1992,  evocato  come  parametro  interposto,   si   differenzia   dal
successivo art. 19-bis, in quanto perseguono  diverse  finalita'.  Il
primo, che pone un limite al prelievo  venatorio,  e'  dettato  dalla
necessita' di bilanciare la tutela dell'ambiente con  l'attivita'  di
caccia, mentre l'autorizzazione al prelievo in deroga e' disposta per
consentire l'abbattimento o la cattura di uccelli  appartenenti  alle
specie  protette  in  ragione  di   specifiche   esigenze   concrete,
temporaneamente circoscritte. 
    7.5.- L'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992 prevede, infatti,
che le deroghe possono  essere  disposte  dalle  regioni  e  province
autonome, con atto amministrativo, in via eccezionale e  per  periodi
limitati, previa analisi puntuale dei presupposti e delle  condizioni
che  le  giustificano  e  con  specifica  indicazione  delle   specie
cacciabili, dei mezzi,  degli  impianti  e  dei  metodi  di  prelievo
autorizzati, nonche' delle condizioni di rischio e delle  circostanze
di tempo e di luogo del prelievo, del numero dei capi giornalmente  e
complessivamente prelevabili nel periodo, dei controlli che  verranno
effettuati e degli organi a cio' incaricati. 
    Inoltre, lo stesso art. 19-bis prevede che le Regioni  dispongano
sistemi   periodici   di   verifica   allo   scopo   di    sospendere
tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia  accertato  il
raggiungimento del numero di capi autorizzato  al  prelievo  o  dello
scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista. 
    7.6.- Sono, dunque, le specifiche esigenze in vista  delle  quali
viene disposta la deroga a caratterizzare l'istituto di cui  all'art.
19-bis della legge n. 157 del 1992 e a condizionare  il  computo  dei
capi  da  abbattere,  nonche'  a   determinare,   eventualmente,   la
sospensione  dell'efficacia  della  deroga,  qualora  sia   accertato
l'avvenuto raggiungimento dello scopo perche'  la  consistenza  della
popolazione da prelevare si sia ridotta per effetto di altri fattori,
quali, eventualmente, lo stesso esercizio della caccia. 
    8.- L'art. 18 legge n. 157 del 1992, che  lo  Stato  ha  indicato
quale   norma    interposta,    disciplina,    invece,    l'esercizio
dell'attivita' venatoria, indicando le specie cacciabili e i  periodi
in cui puo' essere esercitata; il comma 4 dell'art.  18  impone  alle
Regioni di indicare il  numero  massimo  di  capi  da  abbattere  per
ciascuna giornata di attivita' venatoria, in coerenza con  il  regime
della caccia programmata a cui e' informata la legge n. 157 del 1992,
che mira a contemperare le esigenze di tutela della fauna selvatica e
la necessita' della conservazione delle sue capacita' riproduttive  e
del  mantenimento  di  una  densita'  ottimale  con   la   disciplina
dell'esercizio venatorio. 
    9.-  Pertanto,  il  numero  dei  capi   complessivi   giornalieri
cacciabili con riferimento alle specie nocive  oggetto  della  deroga
non debbono essere computati nel numero  massimo  dei  capi  previsti
giornalmente  dalla  caccia   programmata   giacche'   altrimenti   i
cacciatori sarebbero disincentivati all'abbattimento dei capi  nocivi
in favore di altre specie piu' appetibili. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 24 e 30 della legge della Regione Toscana 15 luglio 2020,
n. 61  (Gestione  e  tutela  della  fauna  selvatica  sul  territorio
regionale. Modifiche alla  l.r.  3/1994),  promosse,  in  riferimento
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),  della  Costituzione,  in
relazione, rispettivamente, all'art.  22,  comma  6,  della  legge  6
dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  e  all'art.
18, comma 4, della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2021. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE