N. 31 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 giugno 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 23 giugno  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Province,  Comuni  e  Citta'  metropolitane  -  Norme  della  Regione
  autonoma Sardegna - Riforma dell'assetto territoriale della Regione
  - Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016 - Accertamento della
  volonta' dei territori interessati - Previsione che ciascun  Comune
  puo' esercitare l'iniziativa di distacco dalla Citta' metropolitana
  o Provincia nella quale e'  incluso  sulla  base  dello  schema  di
  assetto territoriale, con deliberazione  del  rispettivo  Consiglio
  comunale   adottata   all'unanimita'   -   Prevista   opzione   per
  l'accorpamento  alla  circoscrizione  territoriale  di  una  Citta'
  metropolitana  o  di  una  Provincia  limitrofa  -  Indizione   del
  referendum  consultivo  delle  popolazioni  dei  Comuni  che  hanno
  esercitato tale iniziativa qualora i rispettivi  Consigli  comunali
  abbiano deliberato senza raggiungere l'unanimita' e, in ogni  caso,
  se ne faccia richiesta almeno  un  terzo  degli  elettori  iscritti
  nelle liste  elettorali  del  Comune  -  Previsione  che  tutte  le
  espressioni di volonta'  di  distacco  debbono  manifestarsi  entro
  termini perentori, decorrenti dalla pubblicazione,  nel  Bollettino
  ufficiale della Regione autonoma Sardegna (BURAS), dello schema  di
  riforma dell'assetto territoriale. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma
  dell'assetto  territoriale  della  Regione.  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale  n.  9  del  2006  in
  materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in  materia  di
  svolgimento delle elezioni comunali), art. 6. 
(GU n.30 del 28-7-2021 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato (codice fiscale 80224030587) presso cui e' domiciliato in Roma,
via dei Portoghesi n. 12  (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it  -  fax
06/96514000); 
    Contro la Regione Sardegna in persona del presidente pro  tempore
(presidenza@pec.regione.sardegna.it); 
    Per la dichiarazione, giusta delibera del Consiglio dei  ministri
del 10 giugno 2021,  di  illegittimita'  costituzionale  della  legge
regionale della Regione Sardegna del 12 aprile 2021, n. 7, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del  15  aprile
2021, relativamente all'art. 6. 
    Il   presente   ricorso   attiene   alla   riforma   dell'assetto
territoriale della Regione Sardegna, e in particolare alle  modifiche
delle circoscrizioni delle province e citta' metropolitane. 
    La vicenda ebbe inizio, per limitarsi agli eventi piu' recenti  e
significativi,  con  la  legge  regionale  4  febbraio  2016,  n.   2
(«riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna»). 
    Questa previde all'art. 17, comma 1, l'istituzione  della  Citta'
metropolitana di Cagliari (1) , precisando ai commi 2 e 3 che: 
        «2. Fanno parte della citta' metropolitana, oltre  al  Comune
di  Cagliari,  i  seguenti  comuni:   Assemini,   Capoterra,   Elmas,
Monserrato,  Quartu   Sant'Elena,   Quartucciu,   Selargius,   Sestu,
Decimomannu,  Maracalagonis,  Pula,  Sarroch,  Settimo  San   Pietro,
Sinnai, Villa San Pietro, Uta. 
        3. Entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, i  comuni  di  cui  al  comma  2  possono  esercitare
l'iniziativa  per  il  distacco  dalla   citta'   metropolitana   con
deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza  dei  due
terzi dei consiglieri.». 
    All'art. 24 la legge regionale n.  2/2016  previde  il  «riordino
delle circoscrizioni provinciali», stabilendo nei commi 1 e 2 che: 
        «1. Il territorio della  Sardegna,  ad  eccezione  di  quello
delle citta' metropolitane e' suddiviso nelle  province  riconosciute
dallo statuto e dalla legge. 
        2.   Le   circoscrizioni   territoriali   provinciali    sono
individuate dall'art. 25.». 
    E nell'art. 25 stabili' appunto che: 
        «1.  Le  circoscrizioni  territoriali  delle  province  della
regione, fino alla loro definitiva  soppressione,  sono  disciplinate
dalla presente legge e corrispondono a quelle antecedenti  alla  data
di entrata in vigore della legge  regionale  12  luglio  2001,  n.  9
(Istituzione  delle  Province   di   Carbonia-Iglesias,   del   Medio
Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio) e dello schema di  nuovo
assetto  provinciale,   approvato   dal   consiglio   regionale   con
provvedimento del 31 marzo 1999 (legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
-  Riassetto  generale  delle  province  e  procedure  ordinarie  per
l'istituzione  di   nuove   province   e   la   modificazione   delle
circoscrizioni  provinciali.  Schema  di  nuovo  assetto  provinciale
approvato dal Consiglio regionale il 31 marzo 1999),  pubblicato  sul
Buras n. 11 del 9 aprile 1999, con le seguenti variazioni: 
          a) la circoscrizione territoriale della Provincia  del  Sud
Sardegna corrisponde a quella della Provincia di Cagliari, esclusi  i
comuni appartenenti alla citta' metropolitana di Cagliari; 
          b) sono aggregati alla Provincia di Oristano, nel  rispetto
della volonta' gia' espressa dalle  comunita'  locali,  i  Comuni  di
Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il
Comune di Montresta; 
          c) sono aggregati alla  Provincia  del  Sud  Sardegna,  nel
rispetto della volonta'  gia'  espressa  dalle  comunita'  locali,  i
Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili,  Gergei,  Isili,  Nuragus,
Nurallao,  Nurri,  Orroli,  Sadali,  Serri,  Seulo,  Seui,  Genoni  e
Villanovatulo; 
          d) sono aggregati alla Provincia comprendente il Comune  di
Olbia, i Comuni di Budoni e San Teodoro. 
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, la giunta regionale  approva  lo  schema  di  assetto
delle province che, secondo quanto previsto nel comma 1, articola  il
territorio della regione nella Citta'  metropolitana  di  Cagliari  e
nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. Lo  schema
e' pubblicato nel Buras.». 
    Come  emerge  dal  comma  2   appena   trascritto,   oltre   alla
determinazione del numero, del  nome  e  delle  circoscrizioni  delle
province e della  citta'  metropolitana  operata  direttamente  dalla
legge, era prevista l'adozione da parte della giunta regionale di  un
atto amministrativo denominato «schema di assetto delle province». 
    Questo atto venne in effetti adottato  con  la  delibera  del  20
aprile 2016, n. 23/5 (Buras n. 21 del  28  aprile  2021),  intitolata
«Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna». Art. 25
«Circoscrizioni  provinciali.  Schema  assetto  province   e   citta'
metropolitana.» che si trascrive: 
    L'assessore degli Enti locali, finanze  e  urbanistica  riferisce
che la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, al titolo III, capo  II
ha dettato norme in materia di  riordino,  organi  e  funzioni  delle
province. 
    In particolare, l'art. 25, primo comma, dispone che  le  province
della regione corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata
in vigore della legge regionale 12 luglio  2001,  n.  9  (Istituzione
delle   Province   di   Carbonia-Iglesias,   del   Medio   Campidano,
dell'Ogliastra e  di  Olbia-Tempio)  e  dello  schema  approvato  dal
consiglio regionale con provvedimento  del  31  marzo  1999,  con  le
seguenti variazioni territoriali: 
        a) la circoscrizione territoriale  della  Provincia  del  Sud
Sardegna  corrisponde  a  quella  della  provincia  di  Cagliari,  ad
eccezione  dei  comuni  appartenenti  alla  citta'  metropolitana  di
Cagliari; 
        b) sono aggregati alla Provincia di  Oristano,  nel  rispetto
della volonta' gia' espressa dalle  comunita'  locali,  i  Comuni  di
Bosa, Flussio, Laconi, Magomadas, Modolo, Sagama, Suni e Tinnura e il
Comune di Montresta; 
        c) sono  aggregati  alla  Provincia  del  Sud  Sardegna,  nel
rispetto della volonta'  gia'  espressa  dalle  comunita'  locali,  i
Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao,
Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Seui, Genoni e Villanovatulo; 
        d) sono aggregati alla  Provincia  di  Sassari  i  comuni  di
Budoni e San Teodoro. 
    Soggiunge che il successivo comma dell'art. 25 stabilisce che  la
Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  della
legge regionale anzidetta adotta lo schema di assetto delle  province
e articola il territorio della regione nella Citta' metropolitana  di
Cagliari e nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna. 
    Fa   presente,   altresi',   che   relativamente   alla    Citta'
metropolitana di Cagliari nessuno  dei  comuni  facenti  parte  della
medesima, come indicati nell'art. 17, comma 2, della legge  regionale
n. 2 del 2016, nei venti  giorni  successivi  all'entrata  in  vigore
della stessa  legge  regionale  ha  esercitato  l'iniziativa  per  il
distacco prevista dal successivo comma 4 dello stesso art. 17. 
    L'assessore, pertanto, propone  l'approvazione  dello  schema  di
assetto delle province e della citta'  metropolitana  secondo  quanto
risulta dall'elenco allegato,  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione. 
    La giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto
dall'assessore degli Enti locali, finanze e  urbanistica,  constatato
che il direttore generale degli Enti locali e finanze ha espresso  il
parere favorevole di legittimita' sulla proposta in esame. 
 
                              Delibera 
 
    di approvare che: 
        1. ai sensi dell'art. 25 della  legge  regionale  4  febbraio
2016, n. 2, il territorio della  regione  si  articola  nella  citta'
metropolitana  di  Cagliari  e  nelle  Province  di  Sassari,  Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna; 
        2. i comuni che costituiscono gli enti locali sopra  indicati
sono elencati nell'allegato alla presente deliberazione che fa  parte
integrante e sostanziale, 
        di dare  atto  che  lo  schema  di  assetto  delle  province,
risultante  dalla  presente  deliberazione,  sara'   pubblicato   nel
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. 
Allegato 
Citta' metropolitana di Cagliari 
    Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis,
Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch,  Selargius,
Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro. 
Provincia di Sassari 
    Aggius,  Aglientu,  Ala  dei  Sardi,  Alghero,   Anela,   Ardara,
Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude,  Bonnanaro,
Bono, Bonorva,  Bortigiadas,  Borutta,  Bottidda,  Budduso',  Budoni,
Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule,
Chiaramonti,  Codrongianos,  Cossoine,  Erula,  Esporlatu,  Florinas,
Giave,  Golfo  Aranci,  Illorai,  Ittireddu,  Ittiri,  La  Maddalena,
Laerru, Loiri Porto  San  Paolo,  Luogosanto,  Luras,  Mara,  Martis,
Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores,  Muros,  Nughedu  San  Nicolo',
Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri,  Osilo,  Ossi,  Ozieri,  Padria,
Padru,   Palau,   Pattada,   Perfugas,   Ploaghe,    Porto    Torres,
Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Teodoro, Santa Maria Coghinas,
Santa Teresa  Gallura,  Sant'Antonio  di  Gallura,  Sassari,  Sedini,
Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Telti, Tempio  Pausania,
Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinita' d'Agultu  e  Vignola,  Tuia,
Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. 
Provincia di Nuoro 
    Aritzo,  Arzana,  Atzara,  Austis,  Bari  Sardo,  Baunei,  Beivi,
Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Cardedu, Desulo, Dorgali,
Dualchi, Elini, Fonni, Gadoni,  Gairo,  Galtelli',  Gavoi,  Girasole,
Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri,  Loculi,  Lode,  Lodine,
Lotzorai, Lula, Macomer, Mamoiada, Meana  Sardo,  Noragugume,  Nuoro,
Oliena, Ollolai, Olzai, Onani',  Onifai,  Oniferi,  Orani,  Orgosolo,
Orosei, Orotelli, Ortueri,  Orune,  Osidda,  Osini,  Ottana,  Ovodda,
Perdasdefogu, Posada, Sarule, Silanus,  Sindia,  Siniscola,  Sorgono,
Talana,  Tertenia,  Teti,  Tiana,  Tonara,  Torpe',  Tortoli,  Triei,
Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili. 
Provincia di Oristano 
    Abbasanta,  Aidomaggiore,  Albagiara,   Ales,   Aliai,   Arborea,
Ardauli, Assolo,  Asuni,  Baradili,  Baratili  San  Pietro,  Baressa,
Bauladu,  Bidoni,  Bonarcado,  Boroneddu,  Bosa,   Busachi,   Cabras,
Cuglieri, Curcuris, Flussio,  Fordongianus,  Ghilarza,  Gonnosoodina,
Gonnosno', Gonnostramatza,  Laconi,  Magomadas,  Marrubiu,  Masullas,
Milis, Modolo, Mogorella, Mogoro, Montresta,  Morgongiori,  Narbolia,
Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra,
Oristano, Palmas  Arborea,  Pau,  Paulilatino,  Pompu,  Riola  Sardo,
Ruinas, Sagama, Samugheo, San Nicolo'  d'Arcidano,  San  Vero  Milis,
Santa Giusta, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sedilo,  Seneghe,
Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis,
Sini, Siris, Soddi', Solarussa, Sorradile, Suni, Tadasuni,  Terralba,
Tinnura, Tramatza, Tresnuraghes,  Ula  Tirso,  Uras,  Usellus,  Villa
Sant'Antonio,  Villa   Verde,   Villanova   Truschedu,   Villaurbana,
Zeddiani, Zerfaliu. 
Provincia Sud Sardegna 
    Arbus, Armungia, Ballao,  Barrali,  Barumini,  Buggerru,  Burcei,
Calasetta, Carbonia, Carloforte,  Castiadas,  Collinas,  Decimoputzu,
Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Escalaplano,  Escolca,
Esterzili, Fluminimaggiore, Furtei, Genoni, Genuri,  Gergei,  Gesico,
Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga,  Guamaggiore,  Guasila,
Guspini, Iglesias, Isili, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Masainas,
Monastir, Muravera,  Musei,  Narcao,  Nuragus,  Nurallao,  Nuraminis,
Nurri,  Nuxis,  Orroli,   Ortacesus,   Pabillonis,   Pauli   Arbarei,
Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Sadali, Samassi, Samatzai,
San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu,  San  Nicolo'
Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Santadi,  Sant'Andrea  Frius,
Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sardara, Segariu, Selegas,  Senorbi',
Serdiana, Serramanna, Serrenti, Serri,  Setzu,  Seui,  Seulo,  Siddi,
Siliqua,  Silius,  Siurgus  Donigala,  Soleminis,  Snelli,   Teulada,
Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Vallermosa, Villacidro,
Villamar,   Villamassargia,   Villanov   a   Tulo,    Villanovaforru,
Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto,  Villasimius,
Villasor, Villaspeciosa. 
    Come si vede, lo «schema  di  assetto  delle  province  e  citta'
metropolitane» altro non era che un  riepilogo  delle  circoscrizioni
provinciali e della  Citta'  metropolitana  di  Cagliari,  cioe'  dei
comuni rientranti nei territori  di  tali  enti  locali,  quali  gia'
risultanti dalla legge. 
    In questo contesto, e' intervenuta la legge regionale  n.  7  del
2021, che ha, innanzitutto, modificato le circoscrizioni  provinciali
e delle citta' metropolitane determinato dalla legge n. 2/2016. 
    In particolare, l'art. 2 ha disposto: 
        «1. Dalla data di entrata in vigore della presente  legge  e'
riformato  l'assetto  territoriale  complessivo  definito  ai   sensi
dell'art. 25 della legge regionale 4 febbraio 2016,  n.  2  (Riordino
del sistema delle autonomie locali  della  Sardegna)  secondo  quanto
disposto dal presente articolo: 
          a) e' istituita la Citta' metropolitana di Sassari  con  le
finalita' generali previste dall'art.  1,  comma  2,  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
          b)  e'  modificata  la  circoscrizione  territoriale  della
Citta' metropolitana di Cagliari; 
          c)  sono  istituite  le  Province  del  Nord-Est  Sardegna,
dell'Ogliastra, del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano; 
          d)  e'  modificata  la  circoscrizione  territoriale  della
Provincia di Nuoro. 
        2. Conseguentemente a  quanto  disposto  dal  comma  1,  sono
soppresse le Province di Sassari e del Sud Sardegna. 
        3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, la giunta regionale aggiorna  lo  schema  di  riforma
dell'assetto territoriale della regione che risulta articolato  nelle
Citta' metropolitane di Cagliari e Sassari e nelle Province di Nuoro,
Oristano, Nord-Est Sardegna, Ogliastra,  Sulcis  Iglesiente  e  Medio
Campidano. Lo schema, determinato in base  a  quanto  previsto  dagli
articoli 3, 4 e  5  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione autonoma della Sardegna (BURAS).». 
    Negli articoli 3, 4, 5 la legge regionale  n.  7/2021  ha  allora
determinato le circoscrizioni  degli  enti  locali  cosi'  riformati,
individuando i comuni compresi nella Citta' metropolitana di  Sassari
(art. 3), modificando la circoscrizione della Citta' metropolitana di
Cagliari con l'aggiungervi i comuni indicati nell'art. 4 (2) . 
    Come si vede, anche la legge regionale  n.  7/2021  ha  proceduto
indicando direttamente i comuni  compresi  nelle  circoscrizioni  dei
vari enti sovracomunali ora previsti, e ha confermato  la  competenza
della giunta regionale ad adottare, a seguito della legge, lo «schema
di riforma dell'assetto territoriale della  regione»  aggiornando  lo
«schema» di cui alla trascritta delibera del 20 aprile 2016, n. 23/5. 
    In questo contesto, si inserisce l'impugnato art. 6  della  legge
regionale n. 7/2021, giusta il quale: 
        1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul  BURAS
dello schema di riforma dell'assetto territoriale di cui all'art.  2,
comma 3, ciascun comune di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 4, comma
1,  e  all'art.  5  puo'  esercitare  l'iniziativa  per  il  distacco
rispettivamente dalla citta' metropolitana o  dalla  provincia  nella
quale e' incluso sulla base dello schema di assetto territoriale, con
deliberazione   del   rispettivo    consiglio    comunale    adottata
all'unanimita'  e  optare  per  l'accorpamento  alla   circoscrizione
territoriale  di  una  citta'  metropolitana  o  di   una   provincia
limitrofa; deve essere garantita la continuita' territoriale  tra  il
comune che esercita l'iniziativa di distacco e  l'ente  al  quale  si
chiede  di  aderire.  La  deliberazione  del  consiglio  comunale  e'
immediatamente comunicata alla giunta regionale. 
        2. Si procede a referendum consultivo delle  popolazioni  dei
comuni che hanno esercitato l'iniziativa per il  distacco  qualora  i
rispettivi consigli comunali  abbiano  deliberato  senza  raggiungere
l'unanimita'; in tal caso la deliberazione del consiglio comunale  e'
immediatamente comunicata alla  giunta  regionale  e  entro  quindici
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ,  il  presidente
della regione con proprio decreto indice,  in  un'unica  tornata  per
tutti i comuni interessati, i referendum  e  i  relativi  comizi  che
devono svolgersi entro i trenta giorni successivi all'indizione.  Per
la disciplina relativa all'avviso agli elettori si applica l'art.  24
della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione
di nuovi comuni, per la  modifica  delle  circoscrizioni  comunali  e
della denominazione dei comuni e delle frazioni). 
        3. Si procede in ogni caso a referendum consultivo qualora vi
faccia richiesta almeno un terzo degli elettori iscritti nelle  liste
elettorali del comune;  in  tal  caso,  il  deposito  delle  relative
richieste con l'allegata  documentazione  deve  avvenire  presso  gli
uffici del comune entro novanta giorni dalla scadenza del termine  di
cui al comma 1; entro i  successivi  cinque  giorni  gli  uffici  del
comune, verificata l'iscrizione alle liste  elettorali  dei  soggetti
richiedenti  il  referendum,  trasmettono  le  richieste  all'Ufficio
regionale del referendum di cui all'art. 6 della legge  regionale  17
maggio  1957,  n.  20  (Referendum  popolare  in  applicazione  degli
articoli 32, 43  e  54  dello  statuto  speciale  per  la  Sardegna);
l'ufficio  regionale  del  referendum,  scaduto  il  termine  per  la
trasmissione delle richieste, verifica, entro i quarantacinque giorni
successivi, le operazioni di computo e controllo di regolarita' delle
firme e la sussistenza dei requisiti di continuita'  territoriale  di
cui al comma 1. Entro quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine
previsto per la conclusione delle operazioni  di  verifica  da  parte
dell'ufficio regionale del referendum, il  presidente  della  regione
con proprio decreto indice, in un'unica tornata per  tutti  i  comuni
interessati, i referendum e i relativi comizi  che  devono  svolgersi
entro i successivi trenta giorni. 
        4. Il quesito o i quesiti da sottoporre a referendum espressi
in un'unica scheda sono indicati, sulla base delle formule  stabilite
ai sensi del comma 6, nella deliberazione del  consiglio  comunale  o
nella richiesta di referendum da parte degli elettori nel caso in cui
il consiglio comunale non abbia deliberato entro il termine di cui al
comma  1.  La  proposta  sottoposta  a  referendum  e'  approvata  se
partecipa al voto la meta' piu' uno degli aventi diritto e se ottiene
la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. 
        5.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  svolgimento   dei
referendum o dalla scadenza dell'ultimo termine  utile  per  la  loro
richiesta in  caso  di  mancanza  di  istanze,  la  giunta  regionale
conferma lo  schema  di  riforma  dell'assetto  territoriale  di  cui
all'art. 2, comma 3 o lo approva con  le  modifiche  derivanti  dalle
volonta' espresse dei consigli comunali o del  corpo  elettorale.  Lo
schema di riforma dell'assetto territoriale definitivo e'  pubblicato
nel BURAS entro cinque giorni dalla data di approvazione. 
        6.  Per  quanto  non  previsto  dalla  presente   legge,   il
referendum si svolge secondo le disposizioni di cui all'art. 4, commi
terzo e quarto, all'art. 6, comma  ottavo,  all'art.  7  della  legge
regionale n. 20 del 1957 e secondo le disposizioni  di  cui  all'art.
22, comma 1, all'art. 23, commi 2, 6, 7, 8, agli  articoli,  27,  28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 della legge  regionale  n.  58
del 1986 in  quanto  compatibili.  Ove  tali  disposizioni  prevedano
quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve  intendersi
alle formule alternative poste in votazione. Il modello della  scheda
per il referendum, le formule alternative da porre in  votazione,  il
modello dei fogli per la raccolta delle  firme,  sono  stabiliti  con
deliberazione  della  giunta  regionale  su  proposta  dell'assessore
competente in materia di enti locali entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. 
    Come si vede, in sintesi, l'art. 6 prevede quanto segue: 
        a) la volonta' dei comuni interessati che siano contrari alle
modifiche delle circoscrizioni provinciali e metropolitane  stabilite
dalla legge,  e  vogliano  essere  inclusi  in  altre  circoscrizioni
provinciali o metropolitane, non si manifesta in relazione alle norme
della legge che hanno introdotto tali modifiche (gli articoli  3,  4,
5, gia' illustrati), bensi' in  relazione  allo  «schema  di  riforma
dell'assetto territoriale» adottato  dalla  giunta  a  seguito  della
nuova legge (comma 1); 
        b) tale volonta' va manifestata in primo luogo  con  delibere
dei consigli comunali adottate all'unanimita' (ancora comma 1); 
        c)  qualora  non  si  raggiunga  l'unanimita',  le   delibere
consiliari  di  distacco  non  unanimi  comportano   l'indizione   di
referendum «consultivi» da parte del  presidente  della  regione,  al
quale tali delibere vanno trasmesse (comma 2); 
        d) alternativamente, e in ogni caso, si procede a  referendum
«consultivo» finalizzato al distacco da una e all'adesione  ad  altra
circoscrizione qualora lo richieda almeno un terzo degli elettori del
comune interessato (comma 3); 
        e) tutte le espressioni della volonta'  di  distacco  di  cui
alle lettere precedenti debbono manifestarsi entro termini  perentori
(trenta giorni per le delibere consiliari di cui  ai  commi  1  e  2;
novanta giorni per la richiesta di referendum da parte  di  un  terzo
degli elettori), tutti decorrenti dalla pubblicazione nel BURAS dello
«schema di riforma dell'assetto territoriale»; 
        f) qualora decorrano inutilmente tali termini,  o  qualora  i
consigli comunali o i referendum si esprimano in  senso  modificativo
dello «schema»,  la  giunta  regionale,  entro  i  successivi  trenta
giorni,  conferma  lo  schema  nel  primo  caso,  o  lo  modifica  in
conformita' alle volonta' modificative  espresse  dai  comuni  o  dai
referendum nel secondo caso. 
    Questa disciplina appare contraria all'art.  43,  comma  2  dello
statuto di autonomia  della  Regione  Sardegna  approvato  con  legge
costituzionale n. 3 del 1948. 
    Questo prescrive: «Con legge regionale possono essere  modificate
le circoscrizioni e le funzioni delle province, in  conformita'  alla
volonta' delle popolazioni di  ciascuna  delle  province  interessate
espressa con referendum». 
    Il  senso  della  disposizione  costituzionale,  per  quanto  qui
interessa, e' chiaro: 
        1)  la  volonta'  popolare,  in  caso   di   modifica   delle
circoscrizioni  provinciali  (e   metropolitane)   deve   esercitarsi
direttamente in relazione alle disposizioni di  legge  regionale  che
hanno stabilito la modifica; 
        2) tale volonta' deve manifestarsi attraverso l'istituto  del
referendum. 
    E allora, l'art. 6 della legge regionale n. 7/2021 contrasta  con
queste regole innanzitutto perche' non prevede,  semplicemente,  come
vogliono la chiara lettera e lo spirito  dell'art.  43  statuto  che,
approvata  dal  consiglio  regionale  una  legge  di  modifica  delle
circoscrizioni  provinciali  o  metropolitane,  il  corpo  elettorale
interessato  sia  direttamente  chiamato,  con  tipico   procedimento
legislativo «rinforzato»,  dalla  regione  stessa  a  manifestare  il
proprio assenso o dissenso rispetto alle modifiche proposte. 
    A parte quanto  si  dira'  subito  dopo  ad  illustrazione  degli
ulteriori profili di  censura,  e'  infatti  evidente  che  l'art.  6
prevede, ben diversamente, che  le  popolazioni  interessate  possano
esprimere non, semplicemente, il proprio assenso o dissenso  rispetto
alla modifica proposta dalla  legge  regionale;  bensi'  che  debbano
necessariamente manifestare una  ben  determinata  volonta'  positiva
diversa da quella contenuta nella legge  regionale,  perche'  saranno
consultate  solo  se  vorranno  (e,  prima,   potranno)   «esercitare
l'iniziativa   per   il   distacco   rispettivamente   dalla   citta'
metropolitana o dalla provincia nella quale [il  comune]  e'  incluso
sulla base dello schema di assetto territoriale,  ...  e  optare  per
l'accorpamento  alla  circoscrizione  territoriale  di   una   citta'
metropolitana o di una provincia limitrofa». 
    La norma statutaria vuole che le popolazioni interessate possano,
puramente   e   semplicemente,   dissentire   dalla    modifica    di
circoscrizione stabilita  dalla  legge  regionale,  votando  «no»  al
referendum obbligatoriamente previsto dallo statuto; e che  la  legge
regionale possa entrare in vigore solo se abbia, invece, ottenuto  la
maggioranza dei «si'» nel referendum stesso. 
    Essa e'  violata  se,  invece,  si  impone  preventivamente  alle
popolazioni interessate non solo di  dissentire  dalla  modifica,  ma
anche di «coagulare un consenso»  sull'attribuzione  ad  una  diversa
circoscrizione. La difficolta' di tale ultimo adempimento  «positivo»
e'  tale  che,  in  sostanza,  la  possibilita'  che  le  popolazioni
interessate si esprimano sulla  legge  regionale  di  modifica  delle
circoscrizioni  provinciali   o   metropolitane   viene   del   tutto
vanificata. 
    Inoltre, e in subordine,  la  disciplina  sopra  riassunta  viola
l'art. 43 dello statuto perche'  riferisce  la  manifestazione  della
volonta'  popolare  non  alle  disposizioni  della   medesima   legge
regionale (gli articoli 3, 4, 5) che hanno  introdotto  le  modifiche
alle circoscrizioni provinciali e metropolitane, ma allo  «schema  di
riforma dell'assetto territoriale» che  la  giunta  regionale  dovra'
adottare in conseguenza delle modifiche introdotte con la legge. 
    Si e' gia' visto che tale  «schema»  e'  un  atto  amministrativo
meramente   ricognitivo,    e    sostanzialmente    inutile,    della
determinazione delle circoscrizioni provinciali e metropolitane  gia'
direttamente operata  dalla  legge  regionale.  Ne'  potrebbe  essere
diversamente, posto che, per chiaro dettato statutario, l'istituzione
e la modifica delle  province  e  delle  citta'  metropolitane  vanno
compiute esclusivamente con legge regionale  (articoli  3,  comma  1,
lettera b) e 43 statuto). 
    Sicche' la previsione che la volonta' popolare si  manifesti  non
in relazione alla legge regionale,  bensi'  a  tale  sua  «appendice»
ricognitiva e' comunque incostituzionale perche' frappone uno schermo
tra  la  volonta'  popolare  e  il  suo  oggetto   costituzionalmente
determinato (la legge regionale); e cio'  senza  che  vi  sia  alcuna
garanzia che la giunta regionale si attenga all'obbligo,  chiaramente
derivante dal sistema,  di  fare  dello  «schema»  un  atto  di  mera
ricognizione   del   dato   legislativo   (come   detto,   un    atto
sostanzialmente «inutile»). Non puo' infatti escludersi, in astratto,
che lo «schema» in qualche parte non coincida con la legge, il che si
tradurrebbe in un impedimento, o comunque in un  ostacolo,  al  pieno
dispiegarsi della volonta' popolare, giacche' implicherebbe,  non  e'
chiaro  con  quali  mezzi,  la  previa   rimozione   dello   «schema»
illegittimo. 
    Cio' e' incostituzionale perche' il  referendum,  quale  istituto
principe della democrazia diretta, e' una forma di  concorso  diretto
del corpo elettorale all'attivita'  legislativa,  per  cui  non  puo'
essere deviato verso un  oggetto  di  rango  non  legislativo,  cosi'
trasformandosi da strumento di democrazia  diretta  in  strumento  di
democrazia indiretta. 
    Che  l'intento  della  disposizione  impugnata  sia   quello   di
«derubricare»  in  qualche  modo  il  referendum,  espungendolo   dal
procedimento legislativo, e'  del  resto  fatto  palese,  in  secondo
luogo, dalla qualificazione come «consultivi» dei referendum previsti
dall'art. 6; che e' qualificazione a sua volta illegittima, posto che
un referendum come quello previsto  dall'art.  43  dello  statuto  e'
necessariamente legislativo, e non puo'  essere  ridotto  a  semplice
pronuncia consultiva. 
    Come  ha  gia'  osservato  codesta  Corte  costituzionale   nella
sentenza n. 256/1989, «Lo statuto speciale per  la  Regione  Sardegna
prevede tre referendum regionali: un referendum abrogativo (art. 32);
un  referendum  interno  al  procedimento  legislativo  regionale  di
modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle  province  (art.
43); un referendum consultivo, inserito nel procedimento di  modifica
dello statuto se il progetto di  modifica  sia  stato  approvato,  in
prima deliberazione, da una delle Camere ed il parere  del  consiglio
regionale sia contrario (art. 54).». 
    Si vede, quindi, che viola l'art.  43  dello  statuto  attribuire
natura  consultiva  al  referendum  inerente  alle  modifiche   delle
circoscrizioni provinciali o  metropolitane.  La  qualificazione  dei
referendum in esame come «consultivi» mira, infatti,  a  subordinarli
ad un atto di iniziativa  (la  delibera  non  unanime  del  consiglio
comunale; la  richiesta  di  almeno  un  terzo  degli  elettori),  da
adottare, per di piu', entro termini perentori, in modo  da  renderli
meramente eventuali: laddove, come si vedra' in prosieguo (pag.  17),
tali referendum, quali parti integranti del procedimento  legislativo
«rinforzato» voluto dall'art. 43  statuto,  sono  necessari  e  vanno
indetti d'ufficio dalla regione in seguito  all'approvazione  di  una
legge  regionale  di  modifica  delle  circoscrizioni  provinciali  o
metropolitane. 
    Inoltre, l'indebita interposizione dello «schema»  quale  oggetto
necessario  del  referendum  comporta  l'incertezza  temporale  sullo
svolgimento del referendum stesso. La giunta regionale non e' infatti
soggetta ad alcun termine perentorio per l'adozione  dello  «schema»,
essendo  meramente  ordinatorio   il   termine   di   trenta   giorni
dall'entrata in vigore della legge  regionale  n.  7/2021  prescritto
alla giunta  dall'art.  2,  comma  3  di  questa.  Non  adottando  lo
«schema»,  la  giunta  potrebbe  quindi  differire  «sine   die»   la
consultazione delle popolazioni interessate. 
    In terzo luogo, l'art. 6 qui impugnato viola  l'art.  43  statuto
nella parte in cui non prevede che il  referendum  costituisca,  come
indiscutibilmente  vuole  l'art.  43  stesso,  il   solo   mezzo   di
manifestazione della  volonta'  delle  popolazioni  interessate  alla
modifica delle circoscrizioni provinciali o metropolitane. 
    Il  primo  mezzo  di  manifestazione  previsto  dalla  legge  e',
infatti, la delibera unanime dei consigli comunali. Che e' previsione
incostituzionale sotto i profili che si passa ad illustrare. 
    Come gia' detto,  il  referendum  e'  l'istituto  principe  della
democrazia diretta,  con  il  quale  il  corpo  elettorale  manifesta
direttamente la propria volonta', sostituendosi a quella degli organi
rappresentativi. Una  delibera  di  consiglio  comunale,  dunque,  in
quanto atto proveniente da un organo rappresentativo,  non  puo'  mai
costituire un equipollente del referendum  perche',  comunque,  anche
unanime, non e' una  manifestazione  di  democrazia  diretta  ma  pur
sempre di democrazia rappresentativa. 
    Non potrebbe obiettarsi che il comma 3 dell'art.  6  prevede  che
«Si procede in ogni caso a referendum consultivo  qualora  vi  faccia
richiesta  almeno  un  terzo  degli  elettori  iscritti  nelle  liste
elettorali del comune»,  sicche'  la  possibilita'  di  celebrare  il
referendum sarebbe sempre fatta salva. 
    Infatti, sviluppando quanto  gia'  osservato  a  proposito  dello
«schema», il referendum, per  operare  come  autentico  strumento  di
democrazia diretta, deve essere incondizionato. Se, dunque, non  puo'
essere  condizionato  dall'interposizione,  tra  esso  e   la   legge
regionale, dello «schema», tanto meno puo' essere condizionato  dalla
circostanza di essere stato  preceduto  dalla  delibera  unanime  del
consiglio comunale. 
    Questa,   dovendo   intervenire   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione dello «schema», necessariamente precedera' la richiesta
di  referendum  proponibile  dagli   elettori;   cio'   per   l'ovvia
complessita' dell'iter necessario a raccogliere la  richiesta  di  un
tale numero di elettori, tanto che il termine previsto in tal caso e'
di novanta giorni. Ma e' allora evidente che la presenza di un  fatto
politico importante come una delibera unanime del consiglio  comunale
si tradurra' in un obiettivo condizionamento della  possibilita'  che
la volonta' popolare si esprima  mediante  la  richiesta  diretta  di
referendum. Gli elettori  consenzienti  alla  delibera  non  saranno,
infatti, piu'  interessati  a  promuovere  il  referendum;  e  quelli
contrari saranno indotti a rinunciare all'iniziativa presumendone  il
fallimento, visto  l'orientamento  opposto  unanimemente  manifestato
dall'organo rappresentativo. 
    Si  ha,  insomma,  un  classico  caso  in   cui   la   democrazia
rappresentativa ostacola la democrazia diretta; il  che  e'  l'esatto
contrario di quanto vuole l'art. 43 statuto nella materia de qua. 
    Mutatis mutandis, le medesime considerazioni vanno svolte anche a
proposito delle forme di celebrazione  del  referendum  previste  dai
commi 2 e 3 dell'art. 6. 
    Il comma 2 prevede, come si e' visto, la delibera non unanime dei
consigli comunali. Questa conduce  all'indizione  del  referendum  da
parte del presidente della regione. 
    Anche in questo  caso  sono  violati  lo  spirito  e  la  lettera
dell'art. 43 statuto. 
    Questo,  infatti,  vuole,  molto  semplicemente,  che  le   leggi
regionali   di   modifica   delle   circoscrizioni   provinciali    o
metropolitane siano sottoposte a referendum;  sicche'  il  presidente
della  regione  dovra'  indire  direttamente  il   referendum   delle
popolazioni interessate  non  appena  il  consiglio  regionale  abbia
approvato la legge di modifica delle circoscrizioni. 
    E' dunque contrario all'art. 43 statuto  interporre  la  delibera
non unanime del consiglio comunale,  che  di  nuovo  appare  come  un
passaggio procedurale inutilmente gravatorio, e potenzialmente idoneo
a condizionare la volonta' o  la  partecipazione  degli  elettori  al
referendum. 
    D'altra parte, l'interposizione delle delibere consiliari sia del
primo che del secondo comma (unanimi  e  non  unanimi)  comporterebbe
comunque  un  rischio   di   incertezza   nell'assetto   politico   e
amministrativo del comune  interessato  tutte  le  volte  in  cui  il
referendum popolare si esprima in senso contrario a quello in cui  si
e' espresso il consiglio comunale, e questa prospettiva appare di per
se' idonea a condizionare la volonta' degli elettori partecipanti  al
referendum. 
    Infine, anche il referendum a  richiesta  diretta  di  almeno  un
terzo degli elettori del comune appare contrario all'art. 43 statuto,
traducendosi in un ulteriore, elevato, ostacolo  alla  manifestazione
della volonta' popolare. 
    Si tratta, infatti di un numero minimo di proponenti molto  alto,
da  conseguire,  per  di  piu',  entro  soli  novanta  giorni   dalla
pubblicazione dello  «schema»;  laddove,  come  gia'  illustrato,  il
referendum integrativo della legge regionale ex art. 43 statuto  deve
potersi svolgere in modo «automatico» (mediante  indizione  d'ufficio
da parte del presidente della regione) perche' questa  e'  la  logica
del procedimento legislativo «rinforzato» in esame. 
    Inoltre, la previsione di un minimo di  richiedenti  pari  ad  un
terzo degli elettori contrasta con la previsione attuativa  dell'art.
43 statuto attualmente vigente, cioe' con l'art. 20, comma  3,  legge
regionale n. 20/1957, giusta il  quale  «Qualora  al  referendum  non
partecipi almeno un terzo degli elettori, la  proposta  sottoposta  a
referendum si intende respinta.». 
    E' evidente come la garanzia referendaria che l'art.  43  statuto
prevede  in  relazione  alle  leggi  regionali  di   modifica   delle
circoscrizioni provinciali o metropolitane venga del tutto vanificata
se si fa coincidere il numero minimo di  richiedenti  con  il  quorum
partecipativo vigente per tali referendum. 
    Sotto questo specifico aspetto, appare allora  viziato  anche  il
comma 6 dell'art. 6 che, della legge regionale  n.  20/1957  richiama
soltanto  gli   articoli   4,   6,   7,   cosi'   volendo   escludere
l'applicabilita' dell'art. 20,  che  prevede,  appunto,  soltanto  un
quorum partecipativo e nessun requisito minimo  per  l'indizione  dei
referendum ex art. 43 statuto. 

(1) «1. E' istituita la  Citta'  metropolitana  di  Cagliari  con  le
    finalita' generali previste dall'art. 1, comma 2, della  legge  7
    aprile 2014, n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,
    sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).» 

(2) Si tratta  dei  comuni  di  Armungia,  Ballao,  Barrali,  Burcei,
    Castiadas,  Decimoputzu,  Dolianova,  Domus  de  Maria,   Donori,
    Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni,  Gergei,  Gesico,  Goni,
    Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir, Muravera, Nuragus,
    Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel,  Sadali,
    Samatzai, San Basilio, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito,
    Sant'Andrea Frius,  Selegas,  Senorbi',  Serdiana,  Serri,  Seui,
    Siliqua, Silius, Siurgus Donigala,  Soleminis,  Suelli,  Teulada,
    Ussana,  Vallermosa,  Villanova  Tulo,  Villaputzu,   Villasalto,
    Villasimius, Villasor e Villaspeciosa], e, infine, individuando i
    comuni  compresi  nelle  neoistitutite  province  del  Nord   Est
    Sardegna, Ogliastra, Sulcis Iglesiente, Medio Campidano (art.  5,
    comma 1, lettere a), b), c), d)), e modificando la circoscrizione
    della provincia di Nuoro (art. 5, comma 2)[Art. 5, comma  2:  «2.
    In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), la circoscrizione
    territoriale della Provincia di Nuoro risulta composta dai Comuni
    di: Aritzo, Atzara,  Austis,  Belvi',  Birori,  Bitti,  Bolotana,
    Borore,  Bortigali,  Desulo,  Dorgali,  Dualchi,  Fonni,  Gadoni,
    Galtelli', Gavoi,  Irgoli,  Lei,  Loculi,  Lode',  Lodine,  Lula,
    Macomer,  Mamoiada,  Meana  Sardo,  Noragugume,  Nuoro,   Oliena,
    Ollolai, Olzai, Onani', Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei,
    Orotelli, Ortueri, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule,
    Seulo, Silanus, Sindia, Siniscola, Sorgono, Teti, Tiana, Tonara e
    Torpe'.». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Cio' premesso, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  come
sopra rapp.to e difeso ricorre a codesta ecc.ma Corte  costituzionale
affinche' voglia  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale  della
legge regionale della Regione Sardegna del  12  aprile  2021,  n.  7,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 24  del
15 aprile 2021, relativamente all'art. 6. 
    Si  producono  la  legge  regionale  impugnata  e,  in   estratto
conforme, la delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2021. 
      Roma, 14 giugno 2021 
 
               L'Avvocato dello Stato: Chiarina Aiello