MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 28 giugno 2021 

Proroga dei termini di aggiudicazione degli  interventi  di  edilizia
scolastica. (Decreto n. 203/2021). (21A04510) 
(GU n.180 del 29-7-2021)

 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» (di seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  con  i  soggetti  autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto in particolare, il penultimo periodo del comma 1  del  citato
art.  10  che  prevede  l'adozione  di  un   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per  definire  le  modalita'  di
attuazione  della  norma  per  l'attivazione  dei  mutui  e  per   la
definizione  di  una  programmazione  triennale,  in  conformita'  ai
contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il
1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e le autonomie locali; 
  Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante  «Accelerazione  delle
procedure per  l'esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di  impianti  e
costruzioni industriali» e,  in  particolare,  l'art.  19,  il  quale
dispone che a modifica  delle  leggi  vigenti,  le  rate  dei  mutui,
concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e  di  opere  finanziate
dallo Stato o dai Enti pubblici, sono erogate sulla base degli  stati
di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio  tecnico  o,  se  questi
manchi, dal direttore dei lavori; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica», e in particolare gli articoli 4 e 7,  recanti
norme, rispettivamente, in materia di  programmazione,  attuazione  e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2004)» e, in  particolare,  l'art.  4,  comma  177,  come
modificato e integrato dall'art. 1, comma 13,  del  decreto-legge  12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, che reca «Disposizioni sui limiti  di  impegno
iscritti  nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione   a   specifiche
disposizioni legislative» (di seguito, legge n. 350 del 2003); 
  Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4  della  citata
legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina  in  materia
di  contributi  pluriennali,  prevedendo,  in  particolare,  che   il
relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  previa
verifica  dell'assenza  di  effetti  peggiorativi  sul  fabbisogno  e
sull'indebitamento netto rispetto a quello  previsto  a  legislazione
vigente; 
  Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge finanziaria 2005)» e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,
che detta disposizioni in materia di ammortamento di  mutui  attivati
ad intero carico del bilancio dello Stato; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 48,  comma
1,  che  prevede  che  nei   contratti   stipulati   per   operazioni
finanziarie,  che  costituiscono  quale  debitore  un'amministrazione
pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede  a  carico  degli
istituti finanziatori l'obbligo  di  comunicare  in  via  telematica,
entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, all'ISTAT e  alla  Banca  d'Italia,  l'avvenuto
perfezionamento dell'operazione  finanziaria  con  indicazione  della
data  e  dell'ammontare  della  stessa,  del  relativo  piano   delle
erogazioni e  del  piano  di  ammortamento  distintamente  per  quota
capitale e quota interessi, ove disponibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,   e   in
particolare l'art. 11, commi  4-bis  e  seguenti,  il  quale  prevede
l'adozione   di   un   decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa  con   la   Conferenza
unificata per la definizione di priorita'  strategiche,  modalita'  e
termini per la predisposizione e  l'approvazione  di  appositi  piani
triennali,  articolati  in  annualita',  di  interventi  di  edilizia
scolastica nonche' i relativi finanziamenti; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante  «Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche,  la  digitalizzazione  del   Paese,   la   semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa
delle attivita'  produttive»  e,  in  particolare,  l'art.  9,  comma
2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione  dell'art.
10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo  tra  gli
immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche  quelli
adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 160, della  citata  legge  13
luglio 2015, n. 107, con il quale si stabilisce che la programmazione
nazionale predisposta ai sensi del citato art. 10  del  decreto-legge
n. 104 del 2013 rappresenta il  piano  del  fabbisogno  nazionale  in
materia di edilizia scolastica e sostituisce i piani di cui  all'art.
11,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare, la tabella E con la quale  e'
stato  disposto  il  rifinanziamento   della   programmazione   unica
nazionale in materia di edilizia scolastica; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'allegato
relativo agli stati di previsione; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  recante
«Istituzione del sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione
dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107»  e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 9; 
  Visto il decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare, l'art. 20-bis,  comma
2; 
  Visto il decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
all'approvazione della programmazione unica  nazionale  2018-2020  in
materia di edilizia scolastica e al riparto del contributo annuo pari
ad euro 170.000.000,00 tra le regioni; 
  Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della Programmazione nazionale in materia di  edilizia
scolastica 2018-2020 con riferimento ai piani  presentati  da  alcune
regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, con il quale e'  stato  autorizzato
l'utilizzo - da parte  delle  regioni,  per  il  finanziamento  degli
interventi  inclusi  nei  piani  regionali  triennali   di   edilizia
scolastica di cui  alla  programmazione  unica  nazionale,  ai  sensi
dell'art. 2 del  decreto  interministeriale  3  gennaio  2018  -  dei
contributi pluriennali di euro 170.000.000,00 annui,  decorrenti  dal
2018 previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,  stanziati  dalla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e rimodulati dalla legge  27  dicembre
2017, n. 205, per le finalita', nella misura  e  per  gli  importi  a
ciascuna regione assegnati per  effetto  dei  decreti  richiamati  in
premessa, nonche' autorizzati gli interventi di cui  all'allegato  da
Abruzzo al Veneto al medesimo decreto; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale  si  e'  proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019  con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono  i  singoli
piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, con il quale si e' proceduto a
prorogare i termini per la proposta di aggiudicazione con riferimento
agli interventi autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87, al 30  aprile
2020, in caso di progettazione esecutiva, al 30 settembre  2020,  nel
caso di studio di fattibilita' e/o progettazione definitiva, e al  31
dicembre 2020, nel caso di interventi di nuova costruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione  31  marzo  2020,  n.
188, con il quale i termini per la proposta di  aggiudicazione  degli
interventi, autorizzati con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87,  fissati  dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 18 ottobre 2019, n. 960, sono stati  ulteriormente  prorogati
al 30 settembre 2020, in  caso  di  progettazione  esecutiva,  al  31
dicembre 2020, nel caso di studio di fattibilita'  e/o  progettazione
definitiva, e al 28 febbraio 2021, nel caso di  interventi  di  nuova
costruzione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30  giugno  2020,  n.
42, con il quale  sono  stati  modificati  i  piani  regionali  degli
interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con il quale
e' stato  stabilito  che  il  termine  di  aggiudicazione  dei  nuovi
interventi inclusi nell'allegato  al  decreto  fosse  quello  del  21
febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 26 novembre 2020,  n.
163, con il quale i termini per la proposta di  aggiudicazione  degli
interventi autorizzati  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87  e  di  quelli
autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno  2020,
n. 42, sono stati fissati al 30 giugno 2021, in caso di progettazione
esecutiva e nel caso di  studio  di  fattibilita'  e/o  progettazione
definitiva, e  al  31  agosto  2021,  per  gli  interventi  di  nuova
costruzione; 
  Dato atto che  con  il  citato  decreto-legge  n.  1  del  2020  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  stato
diviso nel Ministero dell'istruzione e nel Ministero dell'universita'
e della ricerca e  che,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  2,  le
attivita'  connesse  alla  sicurezza  nelle  scuole  e   all'edilizia
scolastica   rientrano   nelle   aree   funzionali   del    Ministero
dell'istruzione; 
  Considerato che, nonostante le proroghe dei termini disposte con  i
citati decreti ministeriali, alcuni  enti  locali  e  alcune  regioni
hanno comunque evidenziato l'impossibilita' di procedere al  rispetto
dei termini di aggiudicazione, anche a causa delle misure adottate in
occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
  Dato atto che, l'art. 2, comma 7, del citato decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con  il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3  gennaio  2018,  prevede  che
un'eventuale proroga  del  termine  di  aggiudicazione  possa  essere
disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
  Ritenuto opportuno prevedere  una  breve  proroga  dei  termini  di
aggiudicazione che possa contemperare l'esigenza posta da alcuni enti
locali e da alcune  regioni  con  l'interesse  pubblico  alla  rapida
esecuzione degli interventi di messa in sicurezza  e  di  adeguamento
sismico delle scuole, nonche' con  la  necessita'  di  rispettare  il
contratto di progetto con la Banca europea degli  investimenti  e  le
relative scadenze e tempistiche poste anche dai  contratti  di  mutuo
sottoscritti dalle singole regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
       Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi 
 
  1. I termini per la proposta  di  aggiudicazione  degli  interventi
autorizzati    con    decreto    del    Ministro     dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, 1° febbraio 2019, n. 87 e con  decreto
del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2020, n. 42, sono prorogati al
30 settembre 2021, in caso di progettazione esecutiva e di studio  di
fattibilita' e/o progettazione definitiva, e al 30 novembre 2021,  in
caso di interventi di nuova costruzione. 
  2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta
improrogabilmente la decadenza dai contributi  concessi  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  1°  febbraio
2019, n. 87 e con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  30  giugno
2020, n. 42. 
  Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge. 
    Roma, 28 giugno 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bianchi 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 2135