IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile
2021 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
luglio 2021;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche» che
all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17
agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020,
n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13
ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,
n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del
25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n.
752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30
aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n.
777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28
maggio 2021 e n. 784 del 12 luglio 2021, recanti: «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la quale, tra l'altro, il Ministero della salute e' stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi
5-bis e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei
medici, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni
dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive
modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro
mediatori culturali;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 532 del 18 febbraio 2020, recante integrazione, compiti e
funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. 1250 del 3 maggio 2021, recante ulteriori disposizioni inerenti
il soggetto attuatore del Ministero della salute per la gestione
delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili e in particolare l'articolo 1, in virtu'
del quale in caso di sopravvenuta vacanza del Segretario generale del
Ministero della salute, individuato Soggetto attuatore ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Capo Dipartimento della protezione
civile rep. 414 del 7 febbraio 2020, le funzioni e i compiti di
Soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile rep. 532 del 18 febbraio
2020, sono assicurati dal direttore generale del personale,
dell'organizzazione e del bilancio;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, con la quale il predetto Soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unita',
della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di
emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo
nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il
Soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento
della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 e' stato
autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di
vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 7, commi
5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 e, in particolare, l'articolo 1, con
il quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato
autorizzato ad affidare in outsourcing, per il potenziamento del
Servizio 1500 - numero di pubblica utilita', relativo all'infezione
da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di contact center di
primo livello composto da un massimo di 200 postazioni, attivo tutti
i giorni, 24 ore su 24, per un periodo di due mesi; l'articolo 2, con
il quale il citato Soggetto attuatore e' stato autorizzato a
conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di trentotto
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato
di emergenza, anche in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, all'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo
nazionale 23 marzo 2005;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, con la quale il citato Soggetto
attuatore e' stato autorizzato a prorogare l'affidamento in
outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il
potenziamento del Servizio 1500 di cui all'articolo 1, comma 1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
645 dell'8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emergenza;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 736 del 30 gennaio 2021, con la quale, tra l'altro, il
Ministero della salute e' stato autorizzato ad avvalersi, fino al 30
aprile 2021, mediante il Soggetto attuatore gia' individuato con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del
7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa gia' prorogati
al 31 gennaio 2021 dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 716 del 26 novembre 2020,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato Soggetto attuatore
del e' stato autorizzato a prorogare, sempre fino al 30 aprile 2021,
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo
livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all'articolo 1,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, n. 772 del 30 aprile 2021 con la quale, tra l'altro, il
Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 luglio
2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, degli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, gia' prorogati al 30 aprile
2021, di cui all'art. 1 comma 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile, n. 736 del 30 gennaio 2021,
alle medesime condizioni ivi indicate, e il citato soggetto attuatore
e' stato autorizzato a prorogare fino al 31 luglio 2021 anche
l'affidamento in outsourcing del servizio di contact center di I
livello attivato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio
2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato il nuovo Segretario
generale del Ministero della salute;
Ravvisata la necessita' di assicurare la continuita' delle
attivita' degli Uffici del Ministero della salute, conseguenti al
rischio sanitario connesso all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2
e, in particolare, anche riferiti al potenziamento dei sistemi di
controllo sanitario centrali e periferici;
Tenuto conto che nella contabilita' speciale intestata al Soggetto
attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020,
risultano disponibili risorse economiche non spese;
Considerato che per la copertura degli oneri derivanti dal
mantenimento dei livelli di controllo sanitario e di attivita' di
profilassi nazionale e internazionale attivati, il Ministero della
salute ha comunicato la disponibilita' ad integrare la richiamata
contabilita' speciale con le risorse proprie gia' stanziate, per il
2021, sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il
controllo delle malattie (CCM);
Considerato che la specificita' della situazione emergenziale ha
visto il coinvolgimento diretto del Ministero della salute e,
conseguentemente, l'impegno effettivo del personale del predetto
Dicastero nelle attivita' connesse all'emergenza, con conseguente
necessita' che al personale non dirigenziale del Ministero della
salute vengano corrisposti compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente reso nel limite massimo di cinquanta ore
mensili, oltre i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa
anche contrattuale;
Viste le note del Ministero della salute prot. n. 0008838 del 22
luglio 2021 e prot. n. 0013987 del 30 luglio 2021;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2021, mediante il Soggetto attuatore individuato con
decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 414 del
7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, degli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 e alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637
del 21 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo, n. 645 dell'8 marzo 2020,
n. 716 del 26 novembre 2020 e n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 772 del
30 aprile 2021, nel limite massimo di 100 medici, 1 psicologo, 3
infermieri e 5 giornalisti con oneri quantificati in euro
3.499.049,45.
2. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di protezione
civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, gli incarichi di collaborazione di cui al comma 1,
possono essere conferiti al personale medico abilitato all'esercizio
della professione medica e iscritto al relativo ordine professionale,
anche durante l'iscrizione ai corsi di specializzazione, a partire
dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato alla
formazione specialistica e in deroga alle incompatibilita' previste
dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
3. Il personale medico di cui al comma 1, continua ad essere
autorizzato in via straordinaria anche allo svolgimento delle
funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di
profilassi internazionale, di cui all'articolo 2, comma 2
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
637/2020.
4. Il Soggetto attuatore e', altresi', autorizzato a prorogare,
fino al 31 dicembre 2021 l'affidamento in outsourcing del servizio di
contact center di I livello attivato ai sensi dell'articolo 1
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
645 dell'8 marzo 2020 per il potenziamento del Servizio 1500 - numero
di pubblica utilita', prorogato al 31 luglio 2021 dall'articolo 1,
comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 772 del 30 aprile 2021, con oneri quantificati in euro
4.190.000,00.
5. Dal 1° agosto 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il Ministero
della salute e' autorizzato, anche oltre i limiti delle risorse
assegnate nell'anno 2021, fermo restando il rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di durata massima dell'orario di
lavoro, a corrispondere al proprio personale non dirigenziale
direttamente impegnato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso
in presenza sul luogo di lavoro, nel limite massimo di 50 ore mensili
pro-capite, esclusivamente nei confronti dei dipendenti
effettivamente impiegati in attivita' direttamente connesse alla
gestione della situazione emergenziale, oltre i limiti quantitativi e
di spesa previsti dalla normativa anche contrattuale vigente in
materia, nel limite massimo di spesa di euro 270.000,00 a carico
delle risorse indicate al comma 6.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e
5, quantificati complessivamente in euro 7.959.049,45 per l'anno
2021, si provvede a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute e' autorizzato a
trasferire sulla predetta contabilita' speciale le risorse pari ad
euro 7.191.489,71 allocate sul capitolo 4393 del centro nazionale per
la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM). A tale fine il
capitolo 4393 e' integrato di 3.791.489,71 euro per l'anno 2021
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui
al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della
salute.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio