IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 972, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento
militare», il quale prevede che la partecipazione dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare a corsi di particolare livello tecnico, individuati con
decreto del Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sia subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni
cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e
decorre dalla scadenza della precedente ferma;
Visto l'art. 972, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento
militare, il quale dispone che la ferma di cui al comma 1 si applica
anche al personale che frequenta corsi di qualificazione di
controllore del traffico aereo oppure corsi di controllo del traffico
aereo connessi con il conseguimento del massimo grado di
abilitazione, nonche' altri corsi di durata non inferiore a otto mesi
o, se effettuati all'estero, non inferiore a sei mesi;
Ravvisata l'esigenza di individuare con un decreto del Ministro
della difesa i corsi di particolare livello tecnico non riconducibili
a quelli previsti dal comma 1-bis dell'art. 972 del codice
dell'ordinamento militare, la cui partecipazione, da parte dei
marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare, comporta il vincolo di una ulteriore ferma
di anni cinque;
Considerato che, per il personale del ruolo dei marescialli
dell'Esercito italiano e della Marina militare, i corsi di
particolare livello tecnico, da tenere in considerazione, ai fini
della previsione del comma 1 dell'art. 972 del codice
dell'ordinamento militare, sono tutti riconducibili a quelli indicati
dal comma 1-bis del medesimo art. 972;
Decreta:
Art. 1
Corsi di particolare livello tecnico
per i marescialli dell'Aeronautica militare
1. I corsi di particolare livello tecnico, di cui all'art. 972,
comma 1, del codice dell'ordinamento militare, la cui partecipazione
comporta il vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, per il
personale del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare, sono
di seguito individuati:
a) corso per il conseguimento della qualifica di sperimentatore,
di durata superiore a sei mesi se svolto in Italia, ovvero di quattro
mesi, se svolto all'estero;
b) corso per il conseguimento della licenza di manutentore di
aeromobili in applicazione delle disposizioni normative di settore di
livello nazionale e internazionale.
Roma, 1° luglio 2021
Il Ministro: Guerini