MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 agosto 2021 

Determinazione del contributo al Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e riassicurazione - anno 2021. (21A04993) 
(GU n.198 del 19-8-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice delle assicurazioni private; 
  Visto l'art. 115 del codice, concernente il Fondo di garanzia per i
mediatori di assicurazione e di riassicurazione; 
  Visto in particolare il comma 3, secondo periodo, del  citato  art.
115,  ai  sensi  del  quale  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina annualmente, con proprio  decreto,  sentito  l'IVASS  e  il
Comitato di gestione del predetto fondo, il contributo da versare  al
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni
annualmente acquisite dai mediatori stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  30
gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il regolamento  recante  norme
per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento  del
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del codice; 
  Visto l'art. 11 del citato decreto n. 19 del 2009, in base al quale
il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo  e'  determinato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art.
115, comma 3, del codice; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  7
agosto 2020, con il quale  il  contributo  che  gli  aderenti  devono
versare  al  fondo  di  che  trattasi,  per  l'anno  2020,  e'  stato
determinato nella misura dello 0,08% delle provvigioni acquisite  dai
mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2019; 
  Vista la nota del Presidente del Comitato di gestione del Fondo  in
argomento, n. 0133237, in data 29  aprile  2021,  con  cui  e'  stato
fornito parere favorevole alla fissazione del contributo, per  l'anno
2021, in misura pari al contributo per l'anno 2020; 
  Vista  la  nota  della  Direzione  generale  per  il  mercato,   la
concorrenza, la tutela del consumatore  e  la  normativa  tecnica  n.
173171 in data 31 maggio  2021,  indirizzata  all'IVASS,  diretta  ad
acquisire  il  parere  di  competenza  sull'orientamento  di   questa
amministrazione, in esito  all'esame  del  bilancio  d'esercizio  del
Fondo al 31 dicembre 2020, a fissare per l'anno 2021 il contributo in
argomento  nella  misura  dello  0,08%  delle  provvigioni  acquisite
nell'anno 2020; 
  Considerato che sia il predetto Comitato, con la citata  nota,  sia
l'IVASS, con  nota  n.  143048/21  in  data  14  luglio  2021,  hanno
condiviso l'orientamento di questa  amministrazione  a  fissare,  per
l'anno 2021, il contributo in  argomento  nella  misura  dello  0,08%
delle provvigioni acquisite nell'anno 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il contributo che  gli  aderenti  devono  versare  al  Fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e di  riassicurazione,  per
l'anno 2021, e' fissato nella misura dello  0,08%  delle  provvigioni
acquisite dai mediatori di assicurazione  e  di  riassicurazione  nel
corso dell'anno 2020. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il
31 ottobre 2021. Nel medesimo  termine  i  mediatori  trasmettono  al
fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno
2020. 
  Il provvedimento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 agosto 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti