N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2020

Ordinanza  del  Tribunale  di  Livorno  del  16  novembre  2020   nel
procedimento civile promosso da Scapigliato S.r.l. (gia' Rea impianti
S.r.l. unipersonale) c/Fallimento Lonzi Metalli S.r.l.. 
 
Privilegio - Previsione che hanno privilegio generale sui mobili  del
  debitore, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti  per  le
  imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla
  legge per la finanza locale - Mancata  inclusione  del  credito  di
  rivalsa,  spettante  al  gestore  dell'impresa  di  stoccaggio  per
  l'avvenuto versamento del tributo speciale di cui all'art. 3, comma
  24, della legge n. 549 del 1995, nel novero di  quelli  muniti  del
  privilegio generale sui mobili. 
- Codice civile, art. 2752, terzo comma. 
(GU n.34 del 25-8-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI LIVORNO 
 
    Il  Tribunale,  in  composizione  collegiale  nelle  persone  dei
seguenti magistrati: 
        dott. Emilia Grassi - Presidente; 
        dott. Luigi Nannipieri - Giudice relatore; 
        dott. Franco Pastorelli - Giudice; 
    a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza
nella causa civile  iscritta  al  n.  r.g.  2149/2020,  con  oggetto:
opposizione allo stato passivo (art. 98) promossa da: 
        Scapigliato S.r.l. (codice fiscale n.  01741410490),  con  il
patrocinio dell'avv. Di Pietro Alessio; ricorrente contro  Fallimento
n. 58/2019 Lonzi Metalli  S.r.l.  (codice  fiscale  n.  00773790498);
convenuto. 
    Premesso: 
        che   Scapigliato   S.r.l.   (gia'   Rea   Impianti    S.r.l.
unipersonale,  societa'  interamente  partecipata   dal   Comune   di
Rosignano Marittino) quale gestore di un  impianto  di  discarica  ha
presentato domanda di ammissione  al  passivo  della  societa'  Lonzi
Metalli S.r.l. (che effettuava conferimenti di rifiuti  nell'impianto
gestito da Scapigliato S.r.l.) per complessivi euro 13.419.074,81, di
cui euro 1.548.711,81 in privilegio ex art. 2752 del codice civile in
quanto derivanti da rivalsa (anche a seguito di atto di accertamento)
per  la  cosiddetta  «ecotassa»,  ovvero  per  il  tributo   speciale
regionale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento
senza recupero energetico dei rifiuti solidi  previsto  dall'art.  3,
commi 24 e seguenti legge n. 549/1995 e dalle legge regionale Toscana
29 luglio 1996, n. 60 («Disposizioni per l'applicazione  del  tributo
speciale per il deposito in  discarica  dei  rifiuti  solidi  di  cui
all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549»); 
        che  il  Giudice  delegato  non  riconosceva   il   richiesto
privilegio,  con  la  seguente  motivazione:  «Non  riconosciuto   il
privilegio sul credito di  rivalsa  per  la  cd  «ecotassa»,  per  il
versamento  della  quale  l'istante  e'  l'unico   soggetto   passivo
d'imposta  ed  il  cui  diritto  di  rivalsa  non  e'  assistito   da
privilegio. Ritenuto non applicabile il dettato dell'art. 16, decreto
legislativo n. 504/1995 non rientrando il  tributo  speciale  per  il
conferimento  dei  rifiuti  solidi  in   discarica   nell'ambito   di
applicazione  del  testo  unico  sulle  accise  a  cui  rimandano  le
osservazioni del ricorrente.»; 
        che ha proposto tempestiva opposizione Scapigliato S.r.l., in
particolare osservando:  che  trattasi  di  credito  di  rivalsa  per
tributo della Regione Toscana; che Scapigliato aveva  nella  sostanza
garantito ed anticipato il pagamento del  tributo  per  conto  di  un
soggetto terzo; che il disposto di cui all'art. 2752, comma terzo del
codice civile doveva intendersi riferito anche ai tributi  regionali;
che con riferimento alle accise l'art. 16 del decreto legislativo  n.
504/1995 riconosce ai soggetti  passivi  il  privilegio  in  sede  di
rivalsa verso i cessionari dei prodotti; 
        che l'art. 3, commi 24 e 26 della legge n. 549/1995 dispone: 
          «24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti  e
il recupero dagli stessi di materia prima e di energia,  a  decorrere
dal 1° gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il  deposito
in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico
dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e  disciplinati  dall'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica  10  settembre  1982,  n.
915; 
          25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica  e
in impianti di incenerimento senza recupero  energetico  dei  rifiuti
solidi, compresi i fanghi palabili; 
          26.   Soggetto   passivo   dell'imposta   e'   il   gestore
dell'impresa di stoccaggio definitivo  con  obbligo  di  rivalsa  nei
confronti di colui che effettua il conferimento»; 
        che  la  legge  regionale  Toscana  29  luglio  1996,  n.  60
(«Disposizioni  per  l'applicazione  del  tributo  speciale  per   il
deposito in discarica dei rifiuti solidi  di  cui  all'art.  3  della
legge 28 dicembre 1995, n.  549»)  all'art.  3  specifica:  «Soggetto
passivo del tributo e' il gestore della discarica o dell'impianto  di
incenerimento». 
    Ritenuto: 
        di  dover  sollevare  d'ufficio  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2752, comma terzo del codice civile  («Hanno
lo stesso  privilegio,  subordinatamente  a  quello  dello  Stato,  i
crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e  delle  province
previsti dalla legge per la finanza locale») nella parte in  cui  non
munisce del relativo privilegio generale sui beni mobili il credito a
titolo di rivalsa di cui all'art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995
del gestore della discarica  o  dell'impianto  di  incenerimento,  in
relazione all'avvenuto  versamento  del  tributo  speciale  regionale
previsto dal precedente comma 24. 
    Considerato circa la rilevanza: 
        che, come esposto, il ricorrente ha  espressamente  richiesto
il riconoscimento del privilegio ex  2752,  comma  terzo  del  codice
civile in relazione al credito di rivalsa ex art. 3, comma  26  della
legge n. 549/1995; 
        che, tuttavia, l'art. 2752, comma terzo del codice civile non
puo' trovare applicazione, posto che si riferisce ai crediti di  enti
locali e regioni e non di soggetti privati; 
        che neppure possono trovare applicazione altre norme speciali
che riconoscono il privilegio in relazione a crediti di  rivalsa  per
altre, distinte, imposte quali l'art. 16 del decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504 in  tema  di  accise  («I  crediti  vantati  dai
soggetti  passivi  dell'accisa  e  dai  titolari   di   licenza   per
l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta
assolta, verso i cessionari dei  prodotti  per  i  quali  i  soggetti
stessi  hanno  comunque  corrisposto  tale  tributo  possono   essere
addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui  beni
mobili del debitore con  lo  stesso  grado  del  privilegio  generale
stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto,
limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa,
qualora  questa  risulti  separatamente  evidenziata  nella   fattura
relativa alla cessione») ovvero l'art. 2754 o 2751-bis, n. 2) in tema
di rivalsa IVA; 
        che  e'  infatti  principio  consolidato  e  pacifico  che  i
privilegi hanno carattere eccezionale e, in  quanto  tali,  non  sono
suscettibili di interpretazione analogica; 
        che  neppure  puo'  riconoscersi  a   parte   ricorrente   la
surrogazione legale nel credito della regione per tributo, posto  che
parte ricorrente e', per  disposizione  espressa  di  legge,  l'unico
soggetto passivo dell'imposta (per l'impossibilita' di riconoscere la
surrogazione a favore  del  soggetto  passivo  dell'imposta  vedi  ad
esempio, tra le ultime Cassazione  civile,  sezione  VI,  4  febbraio
2020, n. 2454); 
        che, quindi, le disposizioni devono trovare  applicazione  da
parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione
di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro  normativo
di riferimento, ne' e' possibile attribuire il  richiesto  privilegio
sulla base una interpretazione sia pure costituzionalmente orientata. 
    Considerato circa la non manifesta infondatezza: 
        che, come evidenziato anche dai giudici di legittimita',  «in
tema di tributo speciale per il deposito in discarica (cd  ecotassa),
sebbene il presupposto impositivo sia il  conferimento  in  discarica
dei rifiuti solidi, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria  e'
il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto  di  rivalsa
dello stesso  nei  confronti  del  conferente  che  ha  integrato  il
predetto presupposto, in virtu'  del  principio  "chi  inquina  paga"
(vedi Cassazione, sez. trib.,  22  maggio  2019,  n.  13784,  che  in
motivazione  osserva:  "il   presupposto   d'imposta,   infatti,   e'
rappresentato dal conferimento, cioe' dal deposito in  discarica  dei
rifiuti solidi .. ed il soggetto passivo tenuto a  versare  l'imposta
e', per legge, il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo, con
obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che  ha  effettuato  il
conferimento in discarica ... il  soggetto  obbligato  al  versamento
dell'imposta  e'  il  gestore,  e,  per   una   maggiore   efficienza
tributaria, l'imposta viene  calcolata  sui  rifiuti  conferiti,  dal
medesimo obbligatoriamente registrati, anche se il gestore non e'  il
soggetto  che  ha  messo  in  atto  il  comportamento  dannoso  della
produzione di rifiuti. Orbene, con la conclusione del  contratto  tra
gestore ed amministrazione pubblica il  gestore  della  discarica  e'
obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini  e
le modalita' previste dalla legge  (statale/regionale),  anche  se  i
relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito
i rifiuti»); 
        che con riferimento ad  ipotesi  corrispondenti  all'art.  3,
comma 26 della legge n. 549/1995  l'ordinamento  ha  riconosciuto  il
privilegio al credito di rivalsa del soggetto obbligato a  pagare  il
tributo per un presupposto realizzato da altri; 
        che anche la Suprema Corte ha evidenziato  la  corrispondenza
tra il meccanismo di cui all'art. art. 3, comma  26  della  legge  n.
549/1995 ed altre fattispecie nelle quali e' riconosciuto dalla legge
il privilegio per il credito di rivalsa (vedi  anche  in  motivazione
Cass. sez. trib., 22 settembre 2011,  n.  19311:  «Si  tratta  di  un
tributo regionale, il cui presupposto e' il deposito in discarica dei
rifiuti  solidi;  soggetto  passivo  e'  il  gestore   dell'attivita'
economica d'impresa di stoccaggio dei rifiuti, che  ha  l'obbligo  di
rivalsa nei confronti di  colui  che  effettua  il  conferimento  dei
rifiuti,  e  quindi  del  committente  del  servizio  di   stoccaggio
definitivo.  La  base  imponibile  e'  rapportata  alla  qualita'   e
quantita' dei rifiuti conferiti e le aliquote sono  differenziate  in
ragione  del  diverso  impatto  ambientale  dei  rifiuti  ...Soggetto
passivo e' dunque il titolare della discarica anche se  l'imposta  e'
destinata ad incidere su altro soggetto,  e  cioe'  sull'utilizzatore
del servizio. E' questo sostanzialmente un mezzo di rafforzamento del
credito  d'imposta  previsto  dalla  legge,  come  tale   rivolto   a
soddisfare   l'esigenza   di   garanzia    dell'esatto    adempimento
dell'obbligazione tributaria  ...  esistono  nel  nostro  ordinamento
anche casi nei quali e'  lo  stesso  legislatore  a  disciplinare  il
fenomeno, ponendo un obbligo tributario a carico di un  soggetto,  ed
attribuendo successivamente allo stesso il  diritto  di  rivalsa  nei
confronti di altra persona: e' questo il caso dell'Iva o dell'imposta
sulle accise. Gli esempi appena fatti sono relativi a casi nei  quali
il soggetto passivo dell'imposta  e'  anche  colui  che  realizza  il
presupposto impositivo. Ma l'ordinamento conosce anche casi nei quali
non c'e' coincidenza tra colui che realizza il presupposto  di  fatto
del tributo  e  il  soggetto  passivo  dell'obbligazione  tributaria:
rientrano in questa ipotesi i casi del sostituto e  del  responsabile
d'imposta.  Orbene  nella  stessa  categoria  di  ipotesi  da  ultimo
considerata rientra anche la  situazione  del  gestore  di  discarica
rispetto all'obbligo di pagamento dell'ecotassa,  cosi'  che  nessuna
anomalia puo' cogliersi nella previsione normativa dell'art. 3, legge
n. 549/1995  che  ha  individuato  nel  gestore  della  discarica  il
soggetto passivo del tributo speciale,  prevedendo  pero',  sotto  il
profilo   economico,   la   successiva   traslazione   del    tributo
sull'utilizzatore  della  discarica,  attraverso  la  previsione  del
diritto di rivalsa, con il risultato che e' sul secondo soggetto  che
il tributo e' destinato effettivamente ad incidere»); 
        che non si ravvisano elementi  obbiettivi  a  fondamento  del
deteriore trattamento per il credito di rivalsa ex art. 3,  comma  26
della legge n. 549/1995 rispetto ad altri, corrispondenti diritti  di
rivalsa  previsti  in  fattispecie  comparabili  per   i   quali   e'
riconosciuto, con norma espressa il privilegio  (norma  espressa  non
estensibile in via  analogica  stante  il  gia'  ricordato  carattere
eccezionale e tassativo dei privilegi legali); 
        che, segnatamente,  puo'  farsi  riferimento,  quale  tertium
comparationis nell'ambito del giudizio ex art. 3  della  Costituzione
alla gia' richiamata previsione dell'art. 16 del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 in tema di accise,  con  trattamento  diverso
senza un ragionevole motivo di situazioni corrispondenti; 
        che peraltro l'importo a titolo  di  «ecotassa»  ex  art.  3,
legge n. 549/1995 risulta espressamente e  separatamente  evidenziato
ed addebitato nelle fatture prodotte, con corrispondenza, anche sotto
tale profilo, a quanto previsto dall'art. 16 del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504; 
        che   il richiesto    intervento    additivo,    univocamente
determinato, non si porrebbe in contrasto con  il  doveroso  rispetto
delle   scelte   economico-politiche   riservate   alla   sfera    di
discrezionalita' del legislatore, in quanto esso avrebbe la finalita'
di  dare  piu'  completa  attuazione  al  fondamentale  principio  di
uguaglianza nella materia dei privilegi; 
        che la Corte costituzionale ha gia' avuto  modo  di  chiarire
che  e'  possibile  sindacare  all'interno  di  una  specifica  norma
attributiva di un  privilegio,  la  mancata  inclusione  in  essa  di
fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione e'  riferita
(vedi  le  sentenze  n.  84  del  1992  e  n.  40  del  1996;   Corte
costituzionale 6 aprile 2004, n. 113); 
        che quindi che tra il credito oggetto del presente giudizio e
quelli gia' muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneita'
richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero
dei crediti muniti del privilegio generale sui  mobili  ex  2752  del
codice  civile  possa  costituire  violazione   dell'art.   3   della
Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2752, comma  terzo  del  codice
civile nella  parte  in  cui  non  munisce  del  relativo  privilegio
generale sui beni mobili  il credito  a  titolo  di  rivalsa  di  cui
all'art.  3,  comma  26  della  legge  n.  549/1995  per   l'avvenuto
versamento del tributo speciale  regionale  previsto  dal  precedente
comma 24; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che a cura della Cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. 
    Cosi' deciso in data 13 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno. 
 
                        Il Presidente: Grassi 
 
                   Il giudice relatore: Nannipieri