N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 novembre 2020
Ordinanza del Tribunale di Livorno del 16 novembre 2020 nel procedimento civile promosso da Scapigliato S.r.l. (gia' Rea impianti S.r.l. unipersonale) c/Fallimento Lonzi Metalli S.r.l.. Privilegio - Previsione che hanno privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale - Mancata inclusione del credito di rivalsa, spettante al gestore dell'impresa di stoccaggio per l'avvenuto versamento del tributo speciale di cui all'art. 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, nel novero di quelli muniti del privilegio generale sui mobili. - Codice civile, art. 2752, terzo comma.(GU n.34 del 25-8-2021 )
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Emilia Grassi - Presidente; dott. Luigi Nannipieri - Giudice relatore; dott. Franco Pastorelli - Giudice; a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. r.g. 2149/2020, con oggetto: opposizione allo stato passivo (art. 98) promossa da: Scapigliato S.r.l. (codice fiscale n. 01741410490), con il patrocinio dell'avv. Di Pietro Alessio; ricorrente contro Fallimento n. 58/2019 Lonzi Metalli S.r.l. (codice fiscale n. 00773790498); convenuto. Premesso: che Scapigliato S.r.l. (gia' Rea Impianti S.r.l. unipersonale, societa' interamente partecipata dal Comune di Rosignano Marittino) quale gestore di un impianto di discarica ha presentato domanda di ammissione al passivo della societa' Lonzi Metalli S.r.l. (che effettuava conferimenti di rifiuti nell'impianto gestito da Scapigliato S.r.l.) per complessivi euro 13.419.074,81, di cui euro 1.548.711,81 in privilegio ex art. 2752 del codice civile in quanto derivanti da rivalsa (anche a seguito di atto di accertamento) per la cosiddetta «ecotassa», ovvero per il tributo speciale regionale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi previsto dall'art. 3, commi 24 e seguenti legge n. 549/1995 e dalle legge regionale Toscana 29 luglio 1996, n. 60 («Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549»); che il Giudice delegato non riconosceva il richiesto privilegio, con la seguente motivazione: «Non riconosciuto il privilegio sul credito di rivalsa per la cd «ecotassa», per il versamento della quale l'istante e' l'unico soggetto passivo d'imposta ed il cui diritto di rivalsa non e' assistito da privilegio. Ritenuto non applicabile il dettato dell'art. 16, decreto legislativo n. 504/1995 non rientrando il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi in discarica nell'ambito di applicazione del testo unico sulle accise a cui rimandano le osservazioni del ricorrente.»; che ha proposto tempestiva opposizione Scapigliato S.r.l., in particolare osservando: che trattasi di credito di rivalsa per tributo della Regione Toscana; che Scapigliato aveva nella sostanza garantito ed anticipato il pagamento del tributo per conto di un soggetto terzo; che il disposto di cui all'art. 2752, comma terzo del codice civile doveva intendersi riferito anche ai tributi regionali; che con riferimento alle accise l'art. 16 del decreto legislativo n. 504/1995 riconosce ai soggetti passivi il privilegio in sede di rivalsa verso i cessionari dei prodotti; che l'art. 3, commi 24 e 26 della legge n. 549/1995 dispone: «24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915; 25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili; 26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento»; che la legge regionale Toscana 29 luglio 1996, n. 60 («Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549») all'art. 3 specifica: «Soggetto passivo del tributo e' il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento». Ritenuto: di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2752, comma terzo del codice civile («Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale») nella parte in cui non munisce del relativo privilegio generale sui beni mobili il credito a titolo di rivalsa di cui all'art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995 del gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento, in relazione all'avvenuto versamento del tributo speciale regionale previsto dal precedente comma 24. Considerato circa la rilevanza: che, come esposto, il ricorrente ha espressamente richiesto il riconoscimento del privilegio ex 2752, comma terzo del codice civile in relazione al credito di rivalsa ex art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995; che, tuttavia, l'art. 2752, comma terzo del codice civile non puo' trovare applicazione, posto che si riferisce ai crediti di enti locali e regioni e non di soggetti privati; che neppure possono trovare applicazione altre norme speciali che riconoscono il privilegio in relazione a crediti di rivalsa per altre, distinte, imposte quali l'art. 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in tema di accise («I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall'art. 2752 del codice civile, cui tuttavia e' posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dell'accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione») ovvero l'art. 2754 o 2751-bis, n. 2) in tema di rivalsa IVA; che e' infatti principio consolidato e pacifico che i privilegi hanno carattere eccezionale e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione analogica; che neppure puo' riconoscersi a parte ricorrente la surrogazione legale nel credito della regione per tributo, posto che parte ricorrente e', per disposizione espressa di legge, l'unico soggetto passivo dell'imposta (per l'impossibilita' di riconoscere la surrogazione a favore del soggetto passivo dell'imposta vedi ad esempio, tra le ultime Cassazione civile, sezione VI, 4 febbraio 2020, n. 2454); che, quindi, le disposizioni devono trovare applicazione da parte di questo giudice e dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento, ne' e' possibile attribuire il richiesto privilegio sulla base una interpretazione sia pure costituzionalmente orientata. Considerato circa la non manifesta infondatezza: che, come evidenziato anche dai giudici di legittimita', «in tema di tributo speciale per il deposito in discarica (cd ecotassa), sebbene il presupposto impositivo sia il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, soggetto passivo dell'obbligazione tributaria e' il gestore dell'impianto di stoccaggio, fermo il diritto di rivalsa dello stesso nei confronti del conferente che ha integrato il predetto presupposto, in virtu' del principio "chi inquina paga" (vedi Cassazione, sez. trib., 22 maggio 2019, n. 13784, che in motivazione osserva: "il presupposto d'imposta, infatti, e' rappresentato dal conferimento, cioe' dal deposito in discarica dei rifiuti solidi .. ed il soggetto passivo tenuto a versare l'imposta e', per legge, il gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento in discarica ... il soggetto obbligato al versamento dell'imposta e' il gestore, e, per una maggiore efficienza tributaria, l'imposta viene calcolata sui rifiuti conferiti, dal medesimo obbligatoriamente registrati, anche se il gestore non e' il soggetto che ha messo in atto il comportamento dannoso della produzione di rifiuti. Orbene, con la conclusione del contratto tra gestore ed amministrazione pubblica il gestore della discarica e' obbligato ad adempiere al pagamento del tributo, secondo i termini e le modalita' previste dalla legge (statale/regionale), anche se i relativi costi saranno poi riversati sui soggetti che hanno conferito i rifiuti»); che con riferimento ad ipotesi corrispondenti all'art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995 l'ordinamento ha riconosciuto il privilegio al credito di rivalsa del soggetto obbligato a pagare il tributo per un presupposto realizzato da altri; che anche la Suprema Corte ha evidenziato la corrispondenza tra il meccanismo di cui all'art. art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995 ed altre fattispecie nelle quali e' riconosciuto dalla legge il privilegio per il credito di rivalsa (vedi anche in motivazione Cass. sez. trib., 22 settembre 2011, n. 19311: «Si tratta di un tributo regionale, il cui presupposto e' il deposito in discarica dei rifiuti solidi; soggetto passivo e' il gestore dell'attivita' economica d'impresa di stoccaggio dei rifiuti, che ha l'obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, e quindi del committente del servizio di stoccaggio definitivo. La base imponibile e' rapportata alla qualita' e quantita' dei rifiuti conferiti e le aliquote sono differenziate in ragione del diverso impatto ambientale dei rifiuti ...Soggetto passivo e' dunque il titolare della discarica anche se l'imposta e' destinata ad incidere su altro soggetto, e cioe' sull'utilizzatore del servizio. E' questo sostanzialmente un mezzo di rafforzamento del credito d'imposta previsto dalla legge, come tale rivolto a soddisfare l'esigenza di garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria ... esistono nel nostro ordinamento anche casi nei quali e' lo stesso legislatore a disciplinare il fenomeno, ponendo un obbligo tributario a carico di un soggetto, ed attribuendo successivamente allo stesso il diritto di rivalsa nei confronti di altra persona: e' questo il caso dell'Iva o dell'imposta sulle accise. Gli esempi appena fatti sono relativi a casi nei quali il soggetto passivo dell'imposta e' anche colui che realizza il presupposto impositivo. Ma l'ordinamento conosce anche casi nei quali non c'e' coincidenza tra colui che realizza il presupposto di fatto del tributo e il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria: rientrano in questa ipotesi i casi del sostituto e del responsabile d'imposta. Orbene nella stessa categoria di ipotesi da ultimo considerata rientra anche la situazione del gestore di discarica rispetto all'obbligo di pagamento dell'ecotassa, cosi' che nessuna anomalia puo' cogliersi nella previsione normativa dell'art. 3, legge n. 549/1995 che ha individuato nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo speciale, prevedendo pero', sotto il profilo economico, la successiva traslazione del tributo sull'utilizzatore della discarica, attraverso la previsione del diritto di rivalsa, con il risultato che e' sul secondo soggetto che il tributo e' destinato effettivamente ad incidere»); che non si ravvisano elementi obbiettivi a fondamento del deteriore trattamento per il credito di rivalsa ex art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995 rispetto ad altri, corrispondenti diritti di rivalsa previsti in fattispecie comparabili per i quali e' riconosciuto, con norma espressa il privilegio (norma espressa non estensibile in via analogica stante il gia' ricordato carattere eccezionale e tassativo dei privilegi legali); che, segnatamente, puo' farsi riferimento, quale tertium comparationis nell'ambito del giudizio ex art. 3 della Costituzione alla gia' richiamata previsione dell'art. 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in tema di accise, con trattamento diverso senza un ragionevole motivo di situazioni corrispondenti; che peraltro l'importo a titolo di «ecotassa» ex art. 3, legge n. 549/1995 risulta espressamente e separatamente evidenziato ed addebitato nelle fatture prodotte, con corrispondenza, anche sotto tale profilo, a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; che il richiesto intervento additivo, univocamente determinato, non si porrebbe in contrasto con il doveroso rispetto delle scelte economico-politiche riservate alla sfera di discrezionalita' del legislatore, in quanto esso avrebbe la finalita' di dare piu' completa attuazione al fondamentale principio di uguaglianza nella materia dei privilegi; che la Corte costituzionale ha gia' avuto modo di chiarire che e' possibile sindacare all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione e' riferita (vedi le sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996; Corte costituzionale 6 aprile 2004, n. 113); che quindi che tra il credito oggetto del presente giudizio e quelli gia' muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneita' richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili ex 2752 del codice civile possa costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2752, comma terzo del codice civile nella parte in cui non munisce del relativo privilegio generale sui beni mobili il credito a titolo di rivalsa di cui all'art. 3, comma 26 della legge n. 549/1995 per l'avvenuto versamento del tributo speciale regionale previsto dal precedente comma 24; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in data 13 novembre 2020 dal Tribunale di Livorno. Il Presidente: Grassi Il giudice relatore: Nannipieri