N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2021

Ordinanza del 17 marzo 2021 del  Tribunale  di  Palermo  sul  ricorso
proposto da F. S.. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Procedura di mediazione obbligatoria
  non seguita dall'instaurazione del giudizio -  Ammissione  dei  non
  abbienti  al  patrocinio  nel   procedimento   di   mediazione,   e
  assicurazione del pagamento del relativo compenso all'avvocato  con
  oneri a carico dell'Erario, quando il suo esperimento e' condizione
  di procedibilita' della domanda e il processo non viene  introdotto
  per intervenuta conciliazione delle parti - Omessa previsione. 
- Decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115
  ("Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di spese di giustizia (Testo A)"), articoli 74, comma  2  e
  75, comma 1. 
(GU n.34 del 25-8-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI PALERMO 
 
                       IL PRESIDENTE delegato 
 
    Il Presidente  della  sezione  IV  Civile-Fallimentare,  Giovanni
D'Antoni, delegato al compimento delle funzioni presidenziali  civili
dal Presidente Reggente del Tribunale di Palermo, ha  pronunciato  la
seguente ordinanza 
    Letta   l'istanza,    dei    giorni    9-31/12/2020,    assegnata
telematicamente  a  questo   presidente   il   15.3.2021,   con   cui
l'avvocato S              F                  (nato      il           
, C.F.             , pec              ,  del  Foro  di  Palermo,  con
studio nella stessa citta' in  via                 )  ha  chiesto  la
liquidazione dei compensi che gli competono per l'attivita' svolta in
qualita' di difensore  dei  sigg.ri  D            B         G        
 (nato a           ) e  C    V      (nata a               )  n.q.  di
esercenti la potesta' genitoriale  sul  minore D           B         
A           , provvisoriamente ammessi al patrocinio  a  spese  dello
Stato giusta provvedimento del  14/03/2019  del  C.O.A.  di  Palermo,
nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia di
diffamazione e  lesione  dell'identita'  personale  svoltosi  dinanzi
all'Organismo di Mediazione "Ass. Medea" e conclusosi con verbale  di
conciliazione del giorno 01/10/2019; 
    letti gli atti; 
    ritenuto che il piu' recente specifico  arresto  della  Corte  di
Cassazione (sez. II, n. 18123 del 2020) esclude  la  possibilita'  di
liquidare l'attivita' professionale svolta  dall'Avvocato  in  ambito
mediatorio allorquando alla stessa non sia seguita la proposizione di
domanda giudiziale (come appunto e' avvenuto  nel  caso  di  specie),
atteso che gli artt. 74 e  75  d.P.R.  30.5.2002,  n.  115,  limitano
l'operativita' del patrocinio a  spese  dello  Stato  all'ambito  del
"processo" sia penale che civile ed a tutte  le  procedure  "comunque
connesse" ad un processo,  ed  escludono  percio'  dal  novero  delle
attivita'  suscettibili  di  essere  svolte  con   oneri   a   carico
dell'Erario tutta l'attivita' stragiudiziale (nell'ambito della quale
va inquadrata quella svolta in ambito di mediazione) non  seguita  da
instaurazione di un processo; 
    ritenuto che, nell'occasione, la Corte di legittimita'  ha  anche
osservato che il limite in questione non  puo'  essere  superato  dal
giudice neanche con attivita' d'interpretazione,  posto  che  in  tal
modo lo stesso  verrebbe  ad  incidere  sulla  sfera  afferente  alla
gestione del pubblico denaro ed alle  disposizioni  di  spesa,  cosi'
interferendo su materia riservata  al  Legislatore  e  presidiata  da
precisi dettami costituzionali (Cass. sez. 2 n° 24723/11, Cass.  sez.
1 n° 15490/04, Cass. sez. L n° 17997/19); 
    ritenuto  che  tale  prospettazione  e'   condivisibile   e   non
superabile allo  stato  della  legislazione  vigente,  laddove  pero'
proprio   questa   non   e'   esente   da   plurimi    sospetti    di
incostituzionalita', ove si consideri che: 
        a. in un Ordinamento, qual e' quello italiano,  improntato  a
favorire la soluzione extragiudiziaria delle  controversie,  come  e'
confermato tra l'altro dalle  disposizioni  contenute  nel  D.Lvo.  4
marzo  2010,  n.  28,  appare  contrario  al  pervasivo   canone   di
ragionevolezza consentire al difensore della parte  non  abbiente  di
accedere  ad  una  liquidazione  con  oneri  a   carico   dell'Erario
allorquando l'esito della mediazione risulti infruttuoso (e si  renda
percio' necessario l'avvio del processo  civile),  e  negarla  invece
allorquando  la  controversia  si  definisca  in  ambito  mediatorio,
dovendosi  peraltro  sottolineare  come,   diversamente   opinandosi,
potrebbero emergere prassi forensi  orientate  dall'intrinseca  forza
disincentivante  di  una  condizione  oggettivamente   eccentrica   e
potenzialmente pregiudizievole, con conseguente annichilimento  della
funzione  della  mediazione   obbligatoria   (destinata   ad   essere
affrontata come una mera formalita' prodromica all'instaurazione  del
vero e proprio processo civile, individuato quale  invariabile  luogo
elettivo per la soluzione dei contrapposti diritti delle parti e  per
la soddisfazione del diritto al compenso del  difensore  della  parte
non  abbiente),  nella  conseguente   vanificazione   degli   effetti
acceleratori e  deflattivi  dell'intero  sistema  processuale  civile
connessi all'effettivita' del procedimento mediatorio, e  addirittura
nell'artificiosa lievitazione degli oneri a carico dell'Erario  (che,
anziche' essere limitati a quelli sostenuti dalla parte non  abbiente
ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nell'ambito  di   un
procedimento di mediazione definito col raggiungimento di un accordo,
verrebbero ad essere pesantemente aggravati da quelli  connessi  allo
svolgimento di un processo civile altrimenti evitabile); 
        b. in caso di ammissione al patrocinio  dello  Stato  per  un
procedimento mediatorio positivamente conclusosi con accordo  tra  le
parti, il diritto al compenso del difensore  sarebbe  definitivamente
compromesso, essendogli preclusa non solo la possibilita' di ottenere
la liquidazione dei compensi con oneri a carico dell'Erario, ma anche
quella di chiedere compensi direttamente al  cliente,  ove  si  ponga
mente al divieto ed  alla  sanzione  di  cui  all'art.  85  T.U.S.G.,
nonche'  all'art.  29  del  Codice  Deontologico  Forense  che  vieta
espressamente  all'Avvocato  di  chiedere  o  percepire  dalla  parte
assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi
da quelli previsti dalla legge; 
        c. non potrebbe considerarsi  valido  equipollente,  ai  fini
sostanziali, l'eventuale revoca del patrocinio a  spese  dello  Stato
disposta a seguito  del  sopraggiunto  accordo  tra  le  parti  della
mediazione, atteso che - indipendentemente  dai  plurimi  profili  di
accettabilita' di una soluzione  che  non  implausibilmente  potrebbe
essere considerata contraria a canoni di  correttezza  -  l'acclarata
appartenenza  della   parte   alla   categoria   dei   non   abbienti
vanificherebbe comunque  sul  piano  sostanziale  l'effettivita'  del
diritto al compenso del difensore, laddove poi risulterebbe  comunque
disincentivante (e percio' pregiudizievole  nella  prospettiva  della
piena  realizzazione  del  diritto   di   difesa   presidiato   anche
dall'istituto del patrocinio a  spese  dello  Stato),  per  la  parte
stessa, l'astratta possibilita' di dover sostenere  le  spese  legali
per il procedimento mediatorio proprio nel  caso  in  cui  lo  stesso
dovesse concludersi favorevolmente,  sottolineandosi,  in  proposito,
come l'art. 24  Cost.  sia  volto  ad  assicurare  alle  persone  non
abbienti l'accesso alla tutela offerta dalla  giurisdizione  in  modo
pieno e consapevole ed in posizione di parita' con quanti  dispongono
dei mezzi necessari; posizione di  parita'  compromessa  ove  il  non
abbiente abbia motivo di dubitare circa la natura. incondizionata  ed
irrevocabile (nella persistenza, quanto meno,  delle  sue  condizioni
economiche "sotto soglia") del  suo  diritto  a  beneficiare  di  una
difesa tecnica con oneri a carico dello Stato; 
    d. sarebbe, infine, contrastante col fondamentale canone  di  cui
all'art.  3  Cost.  -  in  assenza  di  ragioni  per  la   constatata
differenziazione - il diverso (piu' favorevole e non suscettibile  di
critiche di irragionevolezza) trattamento riservato  dal  Legislatore
alla mediazione transfrontaiiera, atteso che l'art. 10 del D.Lvo.  27
maggio 2005, n. 116, emanato in attuazione della direttiva  2003/8/CE
del  27  gennaio  2003  («...  intesa  a  migliorare  l'accesso  alla
giustizia   nelle   controversie   transfrontaliere   attraverso   la
definizione di norme minime comuni relative  al  patrocinio  a  spese
dello  Stato  in  tali  controversie»),  estende  indistintamente  il
patrocino ai procedimenti stragiudiziali qualora l'uso di tali  mezzi
sia previsto come obbligatorio dalla Legge ovvero qualora il  giudice
vi abbia rinviato le parti in causa. 
    Considerato che la  soluzione  della  questione  e'  determinante
perche' la liquidazione non  e'  possibile,  se  non  provvedendo  in
violazione dei superiori precetti, indipendentemente dalla  soluzione
del rilevato contrasto tra l'art. 74, comma 2  D.P.R.  30.5.2002,  n.
115, la' dove  lo  stesso  non  comprende  espressamente  l'attivita'
svolta nell'ambito della  mediazione  civile,  esauritasi  in  quella
stessa  sede  col  raggiungimento  dell'accordo  tra  le  parti,  dai
procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato; 
    l'art. 75, comma 1, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, la'  dove  consente
il patrocinio  a  spese  dello  Stato  soltanto  per  i  procedimenti
"connessi" ad un processo civile, cosi'  postulandone  la  necessaria
esistenza quale indefettibile  condizione  per  la  liquidazione  del
compenso in favore del difensore e l'art. 3 Cost., nella parte in cui
tende a rimuovere ogni ostacolo di ordine  economico  e  sociale  che
limiti la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini,  nonche'  sotto  il
profilo della violazione del principio di  uguaglianza  che  verrebbe
compromesso  ove  professionisti  che  abbiano  effettuato  identiche
prestazioni   in   sede   di   mediazione   vengano   poi    trattati
differentemente, sul piano del compenso, a seconda del raggiungimento
o meno dell'accordo, tra l'altro riservando un trattamento  deteriore
a coloro  i  quali  abbiano  operato  con  maggiore  efficacia  nella
prospettiva segnata dall'istituto della mediazione; 
    l'art. 24 Cost., che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e
difendersi davanti a ogni giurisdizione; 
    l'art.   36   Cost.,   solitamente   ritenuto   non   applicabile
direttamente all'attivita' libero professionale, e tuttavia intaccato
la' dove, prevedendo la corresponsione di retribuzioni adeguate  alla
qualita' e quantita' del lavoro prestato, esclude da qualsiasi tutela
i liberi professionisti che  abbiano  prestato  attivita'  lavorativa
obbligatoria gratuitamente: 
 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 23 e sgg. della Legge 11 marzo 1953, n. 87,  e
l'art. 295 del codice di procedura civile: 
        1)   solleva   d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
costituzionale degli articoli 74, comma 2, e 75, comma 1, del  D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115 («Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»), in  relazione  agli
articoli 3, 24 e 36  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
prevedono che sia  assicurato  il  patrocinio  ai  non  abbienti  nel
procedimento di mediazione, e che sia  assicurato  il  pagamento  del
relativo compenso all'Avvocato con oneri a carico dell'Erario, quando
il suo esperimento e' condizione di procedibilita' della domanda e il
processo  non   viene   poi   introdotto   per   essere   intervenuta
conciliazione delle parti; 
        2) dispone, a cura della Cancelleria, la  trasmissione  degli
atti alla  Corte  Costituzionale,  la  notificazione  della  presente
ordinanza al ricorrente ed al Presidente del Consiglio dei ministri e
la comunicazione della stessa ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento e al Pubblico Ministero; 
        3) sospende il procedimento liquidatorio in corso  e  riserva
all'esito della decisione della Corte Costituzionale  ogni  ulteriore
statuizione. 
          Palermo, 17 marzo 2021 
 
                  Il Presidente delegato: D'Antoni