N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 luglio  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Previsione  che  le  entrate  incassate  a  titolo  di  "Contributi
  esonerativi  per  l'occupazione  dei   diversamente   abili"   sono
  vincolate a finanziare il Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
  disabili di cui alla legge regionale n. 26 del 2002. 
- Legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilita'
  regionale anno 2021), art. 7. 
(GU n.34 del 25-8-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente; 
    contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Regione
pro-tempore, con sede legale in Campobasso, alla  via  Genova  n.  11
intimata; 
    per   la   declaratoria    di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 7 della legge della Regione Molise 4 maggio 2021 n.  2,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2021. 
    Sul B.U.R. della Regione Molise n. 23 del 6 maggio 2021 e'  stata
pubblicata la legge regionale n. 2 del 4 maggio 2021, recante  "Legge
di stabilita' regionale anno 2021". 
    Il Governo ritiene che l'art. 7 della legge in  argomento  -  che
impone un vincolo sulle entrate incassate  a  titolo  di  "Contributi
esonerativi per  l'occupazione  dei  diversamente  abili",  derivanti
dalle  sanzioni  amministrative  irrogate   ai   datori   di   lavoro
inadempienti agli obblighi  occupazionali  previsti  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai
contributi   correlati   agli   esoneri   parziali   dagli   obblighi
assunzionali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999
- sia costituzionalmente illegittimo  per  violazione  dell'art.  42,
comma 5, lett. d), del decreto legislativo  n.  118/2011,  contenente
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
    la violazione di tale norma interposta  comporta,  a  sua  volta,
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione  che  disciplina  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dell'art. 117,  comma  2,  lett.  e),  riguardante  la
potesta'  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 42,  comma
5,  lett.  d),  del  Decreto  Legislativo  n.  118/2011,   contenente
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42». 
    Com'e' noto, il decreto legislativo n. 118/2011, per garantire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali  sotto  i  diversi  profili
finanziario, economico e patrimoniale,  promuove  il  ricorso  ad  un
sistema omogeneo di contabilita' economico-patrimoniale. 
    L'articolo 42, comma 5, lettera  d),  del decreto  legislativo n.
118/2011,  dispone  che  "E'  possibile  attribuire  un  vincolo   di
destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura  ricorrente
solo se la Regione non ha rinviato  la  copertura  del  disavanzo  di
amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto  nel  corso
dell'esercizio alla copertura di tutti  gli  eventuali  debiti  fuori
bilancio". 
    La Regione Molise, per contro, risulta assoggettata  a  piano  di
rientro  dal  disavanzo  e,  conseguentemente,  non  puo'  attribuire
vincoli di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente. 
    Cio' nonostante, l'art. 7 della legge n. 2  del  4  maggio  2021,
recante "Legge di stabilita' regionale anno 2021", ha previsto: "1  .
A decorrere dal 2021 le  entrate  incassate  dall'Ente  a  titolo  di
"Contributi esonerativi per l'occupazione  dei  diversamente  abili",
derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di  lavoro
inadempienti agli obblighi  occupazionali  previsti  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai
contributi  correlati  agli  esoneri  parziali  concessi   ai   sensi
dell'articolo 5  della  legge  n.  68/1999,  previste  al  Titolo  3,
Tipologia 200, categoria 300 del bilancio  di  previsione  regionale,
sono vincolate a finanziare  nella  spesa  il  "Fondo  regionale  per
l'occupazione dei disabili -  legge  regionale  n.  26/2002  ",  alla
Missione 12, Programma 02, Titolo 1. 
    2. La destinazione d'uso delle relative  risorse  finanziarie  e'
vineolata alle finalita' dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento
dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e  dei
relativi servizi di sostegno  e  di  collocamento  mirato,  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999 e  dell'articolo  3
della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 (Istituzione  del  Fondo
per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge  n.
68/1999)". 
    Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di affermare  che  "...E'
possibile  attribuire  un  vincolo  di  destinazione   alle   entrate
straordinarie non aventi natura ricorrente  solo  se  l'ente  non  ha
rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi
successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di
tutti gli eventuali debiti fuori bilancio ...". Infatti, la  facolta'
di imprimere  uno  specifico  vincolo  deriva  dalla  classificazione
normativa (entrate straordinarie  non  aventi  natura  ricorrente)  e
dall'ulteriore requisito  dell'assenza  di  disavanzi  da  ripianare"
(Corte cost., sent., 5 marzo 2018, n. 49; sentenza n. 279 del 2016). 
    L'articolo 7 della legge regionale in parola, pertanto,  si  pone
in contrasto con l'art. 42, comma 5, lett. d),  del  suddetto decreto
legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, espressione,  con
funzione di norma interposta, della  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione  dei  bilanci  pubblici,  ai
sensi  dell'articolo  117,   secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione. 
    Conseguentemente, l'art. 7 della L.R.  Molise  n.  2/2021  -  che
impone un vincolo sulle entrate incassate  a  titolo  di  "Contributi
esonerativi  per  l'occupazione   dei   diversamente   abili",   voce
costituita dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro
inadempienti agli obblighi  occupazionali  previsti  dalla  legge  12
marzo 1999, n. 68 e dai contributi correlati  agli  esoneri  parziali
dagli obblighi assunzionali concessi ai sensi dell'articolo  5  della
L. n. 68/1999 -  e'  costituzionalmente  illegittimo  per  violazione
dell'art. 42, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 118/2011,
che, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli
schemi di  bilancio  delle  Regioni,  consente  di  attribuire  detto
vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi  natura
ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del  disavanzo
di amministrazione negli esercizi  successivi  e  ha  provveduto  nel
corso dell'esercizio alla copertura di  tutti  gli  eventuali  debiti
fuori bilancio; l'inosservanza dell'art. 42, comma 5, lett.  d),  del
decreto legislativo n. 118/2011, norma interposta,  comporta,  a  sua
volta, una violazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  e)
della Costituzione, riguardante  la  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo  l'articolo  7  della  L.R.
Molise 4 maggio 2021, n.  2,  "Legge  di  stabilita'  regionale  anno
2021", per le motivazioni indicate nel ricorso,  con  le  conseguenti
statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2021  con
l'allegata relazione illustrativa. 
        Roma, 5 luglio 2021 
 
                   L'Avvocato dello stato: Fedeli 
 
                                Il vice avvocato generale: Di Martino