N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Previsione che le entrate incassate a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili" sono vincolate a finanziare il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge regionale n. 26 del 2002. - Legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilita' regionale anno 2021), art. 7.(GU n.34 del 25-8-2021 )
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente; contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Regione pro-tempore, con sede legale in Campobasso, alla via Genova n. 11 intimata; per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Molise 4 maggio 2021 n. 2, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2021. Sul B.U.R. della Regione Molise n. 23 del 6 maggio 2021 e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 4 maggio 2021, recante "Legge di stabilita' regionale anno 2021". Il Governo ritiene che l'art. 7 della legge in argomento - che impone un vincolo sulle entrate incassate a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili", derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai contributi correlati agli esoneri parziali dagli obblighi assunzionali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999 - sia costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 42, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; la violazione di tale norma interposta comporta, a sua volta, violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione che disciplina la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 42, comma 5, lett. d), del Decreto Legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Com'e' noto, il decreto legislativo n. 118/2011, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilita' economico-patrimoniale. L'articolo 42, comma 5, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011, dispone che "E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la Regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio". La Regione Molise, per contro, risulta assoggettata a piano di rientro dal disavanzo e, conseguentemente, non puo' attribuire vincoli di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente. Cio' nonostante, l'art. 7 della legge n. 2 del 4 maggio 2021, recante "Legge di stabilita' regionale anno 2021", ha previsto: "1 . A decorrere dal 2021 le entrate incassate dall'Ente a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili", derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 68/1999, previste al Titolo 3, Tipologia 200, categoria 300 del bilancio di previsione regionale, sono vincolate a finanziare nella spesa il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili - legge regionale n. 26/2002 ", alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1. 2. La destinazione d'uso delle relative risorse finanziarie e' vineolata alle finalita' dell'anzidetto Fondo ovvero al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999 e dell'articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 26 (Istituzione del Fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999)". Codesta ecc.ma Corte ha gia' avuto modo di affermare che "...E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio ...". Infatti, la facolta' di imprimere uno specifico vincolo deriva dalla classificazione normativa (entrate straordinarie non aventi natura ricorrente) e dall'ulteriore requisito dell'assenza di disavanzi da ripianare" (Corte cost., sent., 5 marzo 2018, n. 49; sentenza n. 279 del 2016). L'articolo 7 della legge regionale in parola, pertanto, si pone in contrasto con l'art. 42, comma 5, lett. d), del suddetto decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, espressione, con funzione di norma interposta, della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Conseguentemente, l'art. 7 della L.R. Molise n. 2/2021 - che impone un vincolo sulle entrate incassate a titolo di "Contributi esonerativi per l'occupazione dei diversamente abili", voce costituita dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e dai contributi correlati agli esoneri parziali dagli obblighi assunzionali concessi ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 68/1999 - e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 42, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 118/2011, che, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, consente di attribuire detto vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio; l'inosservanza dell'art. 42, comma 5, lett. d), del decreto legislativo n. 118/2011, norma interposta, comporta, a sua volta, una violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'articolo 7 della L.R. Molise 4 maggio 2021, n. 2, "Legge di stabilita' regionale anno 2021", per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 giugno 2021 con l'allegata relazione illustrativa. Roma, 5 luglio 2021 L'Avvocato dello stato: Fedeli Il vice avvocato generale: Di Martino