GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 22 luglio 2021 

Parere relativo al  trattamento  di  dati  giudiziari  effettuato  da
privati in  attuazione  dei  protocolli  d'intesa  stipulati  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita'  organizzata.
(Provvedimento n. 284). (21A05128) 
(GU n.204 del 26-8-2021)

 
                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, l'avv. Guido Scorza  e  il  dott.  Agostino  Ghiglia,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito «Regolamento»); 
  Visto il codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Visto l'art.  10  del  regolamento,  che  individua  le  condizioni
generali  per  il  lecito  trattamento  dei  dati   personali   degli
interessati relativi alle condanne penali, ai reati e  alle  connesse
misure di sicurezza; 
  Visto  l'art.  2-octies  del  codice,  che  stabilisce  i  principi
relativi al trattamento dei dati sopraindicati, individuando le fonti
nazionali presupposte (norma di legge o di regolamento)  che  possono
legittimare  il  loro  trattamento  qualora  non  avvenga  sotto   il
controllo dell'autorita' pubblica, demandando per contro al  Ministro
della giustizia, in loro assenza, il compito di identificare, tramite
decreto, le ipotesi di relativo trattamento e le connesse garanzie; 
  Visto il comma 6 del suddetto art. 2-octies, che  attribuisce  allo
stesso decreto del Ministro della giustizia - adottato, limitatamente
agli ambiti qui considerati, di concerto con il Ministro dell'interno
al  fine  di  individuare  le  tipologie  dei  dati   trattati,   gli
interessati, le operazioni di trattamento eseguibili  e  le  garanzie
appropriate - il  compito  di  autorizzare  i  trattamenti  dei  dati
relativi a condanne penali,  ai  reati  e  alle  connesse  misure  di
sicurezza effettuati in attuazione di protocolli di intesa  stipulati
con  il  Ministero  dell'interno  o  le  prefetture  -  UTG  per   la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata; 
  Visto l'art. 22, comma 12, del  decreto  legislativo  n.  101/2018,
che, nelle more dell'adozione del predetto decreto del Ministro della
giustizia, consente il trattamento dei dati di cui  all'art.  10  del
regolamento, effettuato in attuazione dei protocolli di intesa  sopra
richiamati, «previo parere del Garante»; 
  Visto  che  il  suddetto  decreto  del  Ministro  della  giustizia,
rispetto al quale l'Autorita' ha fornito il  proprio  parere  con  il
provvedimento n. 247 del 24 giugno 2021, non risulta, ad oggi, ancora
emanato, ne' e' possibile prevedere i tempi per la relativa adozione; 
  Viste le richieste provenienti dal  Ministero  dell'interno  (e  le
successive interlocuzioni intercorse con  quest'ultimo)  con  cui  e'
stata sollecitata l'adozione del presente parere con  riferimento  ai
trattamenti di dati personali effettuati in attuazione di  protocolli
d'intesa gia' stipulati dal  suddetto  Ministero  -  o  in  corso  di
sottoscrizione  -  e  volti  ad  estendere,   su   base   volontaria,
nell'ambito delle iniziative di rafforzamento della legalita' e della
prevenzione delle infiltrazioni della  criminalita'  nelle  attivita'
economiche, il regime di verifiche antimafia disciplinato dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Vista la  risoluzione  del  Consiglio  dell'Unione  europea  2004/C
116/07 relativa a un modello di protocollo che istituisce negli Stati
membri partenariati tra il settore  pubblico  e  quello  privato  per
ridurre i danni causati dalla criminalita' organizzata; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  («Codice
delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), con  particolare
riferimento  a  quanto  previsto  dall'art.  83-bis  («il   Ministero
dell'interno puo' sottoscrivere protocolli, o altre  intese  comunque
denominate, per  la  prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di
criminalita'   organizzata,   anche   allo   scopo    di    estendere
convenzionalmente il ricorso alla  documentazione  antimafia  di  cui
all'art. 84. I protocolli di cui al presente articolo possono  essere
sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia
nazionale nonche' con  associazioni  maggiormente  rappresentative  a
livello   nazionale   di   categorie   produttive,    economiche    o
imprenditoriali  e  con  le  organizzazioni  sindacali,   e   possono
prevedere modalita' per il rilascio  della  documentazione  antimafia
anche su richiesta di soggetti privati, nonche' determinare le soglie
di valore al di sopra delle quali  e'  prevista  l'attivazione  degli
obblighi previsti  dai  protocolli  medesimi.  I  protocolli  possono
prevedere l'applicabilita'  delle  previsioni  del  presente  decreto
anche nei rapporti tra  contraenti,  pubblici  o  privati,  e  terzi,
nonche' tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2014, n. 193 («Regolamento recante  disposizioni  concernenti
le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione e  collegamento
con il CED, di cui all'art. 8 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,
della Banca dati  nazionale  unica  della  documentazione  antimafia,
istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159»); 
  Vista la legge 6  novembre  2012,  n.  190  («Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  18
aprile 2013 («Modalita' per  l'istituzione  e  l'aggiornamento  degli
elenchi  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa,  di  cui  all'art.  1,
comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190»); 
  Considerato  che  i  protocolli  di  legalita',  gia'   contemplati
dall'ormai abrogato  art.  21,  comma  1-bis,  del  codice,  si  sono
rivelati,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite   dal   Ministero
dell'interno, strumenti utili ed efficaci nella  lotta  al  contrasto
alle infiltrazioni  mafiose  e  della  criminalita'  organizzata  nel
tessuto economico  ed  imprenditoriale  del  Paese,  contribuendo  al
rafforzamento della legalita' in  ambito  privato  e  alla  rimozione
degli ostacoli all'esercizio della libera attivita' di impresa; 
  Considerato che i suddetti protocolli, nelle loro diverse accezioni
terminologiche (protocolli di intesa; protocolli di legalita';  patti
di integrita'), hanno  trovato  espresso  riconoscimento,  oltre  che
negli articoli della disciplina  di  protezione  dei  dati  personali
sopra richiamati, anche in altre  specifiche  disposizioni  di  legge
(art. 83-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  cit.;
art. 1, comma 17, della legge 6 novembre  2012,  n.  190;  art.  194,
comma 3, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 
  Considerato che il citato art. 2-octies, del codice,  al  comma  3,
consente il trattamento dei dati relativi alle  condanne  penali,  ai
reati e alle connesse misure  di  sicurezza,  fermo  restando  quanto
previsto ai commi precedenti, se autorizzato  da  norme  di  legge  o
regolamento riguardanti,  tra  l'altro,  «l'adempimento  di  obblighi
previsti da disposizioni di  legge  in  materia  di  comunicazioni  e
informazioni antimafia o in materia di prevenzione della  delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale,  nei
casi previsti da leggi o da regolamenti, o per  la  produzione  della
documentazione  prescritta  dalla  legge  per  partecipare   a   gare
d'appalto»; 
  Considerata  l'opportunita'   di   garantire,   in   un'ottica   di
continuita' con il passato e nelle more  dell'adozione  del  predetto
decreto del Ministro della giustizia, i trattamenti di dati di cui al
menzionato art. 10  del  regolamento  effettuati  in  attuazione  dei
citati protocolli di intesa per la prevenzione  e  il  contrasto  dei
fenomeni di criminalita' organizzata; 
  Considerata altresi' l'opportunita'  che  i  suddetti  trattamenti,
fatte salve le ulteriori  e/o  diverse  specificazioni  che  verranno
introdotte  nel  medesimo  decreto  in  attuazione  del  citato  art.
2-octies, comma 6, del codice, siano garantiti a valere per  tutti  i
protocolli di intesa (stipulati  e  stipulandi)  fino  alla  data  di
adozione del decreto stesso, secondo modalita'  e  limiti  richiamati
nel presente parere; 
  Visto che i  suddetti  protocolli  sono  chiamati  a  disciplinare,
previa espressa individuazione delle  tipologie  dei  dati  trattati,
degli interessati e delle operazioni  di  trattamento  eseguibili,  i
profili  di  protezione  dei  dati  personali  connessi   alla   loro
attuazione, con particolare riferimento ai principi del  trattamento,
agli  obblighi  del  titolare  e  degli  eventuali   responsabili   e
sub-responsabili, nonche' alle garanzie appropriate per i  diritti  e
le liberta' degli interessati; 
  Considerato che i titolari dei trattamenti sono competenti  per  il
rispetto dei suddetti, obblighi principi e misure, essendo chiamati a
mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in base alla
natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalita'  del
trattamento, nonche' ai relativi rischi, per garantire - ed essere in
grado di dimostrare - che il trattamento e' effettuato in conformita'
al regolamento (art. 5, par. 2, e 24 del regolamento); 
  Considerato che i dati relativi a condanne penali, a reati  e  alle
connesse misure di sicurezza, trattati in attuazione  dei  menzionati
protocolli di intesa, possono essere  raccolti  e  utilizzati,  sulla
base  dell'art.  6,  par.  1,  del  regolamento,  in   presenza   dei
presupposti normativi sopra richiamati e nei  limiti  previsti  dalle
specifiche discipline vigenti in materia (art. 5, par. 1, lettera  a)
del regolamento); 
  Considerato che i  dati  raccolti  e  trattati  in  attuazione  dei
suddetti protocolli devono essere adeguati, pertinenti e strettamente
necessari alle finalita' di prevenzione e contrasto dei  fenomeni  di
criminalita' organizzata (art. 5, par. 1, lettera c) del regolamento;
v. anche articoli 67, comma  8,  e  84  del  decreto  legislativo  n.
159/2011; art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016); 
  Considerato  che  i  dati  trattati  nell'ambito   dei   menzionati
protocolli di intesa devono essere esatti e aggiornati e non  possono
essere utilizzati per  finalita'  diverse  da  quelle  indicate,  ne'
trattati in operazioni non  compatibili  con  le  medesime  finalita'
(art. 5, par. 1, lettere b) e d) del regolamento); 
  Considerato   che   i   medesimi   dati    devono    riferirsi    a
soggetti/interessati specificamente individuati (articoli  85  e  91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159/2011; art. 1, comma 53, della
legge n. 190/2012); 
  Considerato che  i  principi  di  protezione  dei  dati,  quali  la
minimizzazione, devono essere attuati  in  modo  efficace  fin  dalla
progettazione di applicazioni,  servizi  e  prodotti  e  che  possono
essere trattati, per impostazione predefinita, solo i dati  necessari
per le specifiche finalita' di trattamento (art. 25 del regolamento); 
  Rilevato,  pertanto   che,   in   attuazione   del   principio   di
minimizzazione sopra citato e tenuto anche  conto  delle  indicazioni
fornite dal Ministero dell'interno nell'ambito  delle  interlocuzioni
che hanno preceduto l'adozione del  presente  provvedimento,  risulta
sufficiente, ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi  perseguiti
dai citati protocolli di intesa, comunicare ai  soggetti  destinatari
dei  risultati  delle  verifiche  la   sola   informazione   relativa
all'eventuale sussistenza (Si/No) di cause ostative al rilascio della
documentazione antimafia  liberatoria  e/o  all'eventuale  censimento
(Si/No) degli interessati nella  Banca  dati  nazionale  unica  della
documentazione antimafia, senza fornire ulteriori specificazioni; 
  Rilevato che i dati  in  esame  non  possono  essere  diffusi,  ne'
formare oggetto  di  ulteriore  comunicazione,  fatta  eccezione  per
quella effettuata in adempimento di eventuali  obblighi  di  legge  o
regolamento, ovvero per  ottemperare  a  specifiche  richieste  delle
pubbliche autorita'; 
  Considerato che i titolari dei trattamenti sono comunque  tenuti  a
rendere agli interessati un'idonea informativa  preventiva  (articoli
13 e 14 del regolamento), di norma in  occasione  della  stipula  dei
singoli rapporti contrattuali con le parti coinvolte dalle verifiche; 
  Considerato che i protocolli di intesa di cui  al  presente  parere
debbano essere resi conoscibili da chiunque mediante  adeguate  forme
di pubblicita' (ad esempio anche  mediante  diffusione  attraverso  i
siti web delle associazioni di categoria aderenti); 
  Considerato  che  i  dati  raccolti  in  attuazione  dei   suddetti
protocolli  devono  essere  conservati  per  il  periodo   di   tempo
espressamente determinato  nell'ambito  degli  stessi,  comunque  non
superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle
finalita' specificatamente previste dagli stessi  (art.  5,  par.  1,
lettera e) del regolamento); 
  Considerato che i titolari dei trattamenti  devono  assicurare  che
l'accesso ai dati  sia  riservato  ai  soli  soggetti  specificamente
autorizzati  ai  sensi  dell'art.  29  del  regolamento,  prevedendo,
altresi', idonee misure di sicurezza adeguate al rischio e tenendo  a
tal fine conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione,  della
delicata natura dei dati in esame, del contesto, dell'oggetto e delle
specifiche finalita' del trattamento  qui  considerate,  nonche'  del
rischio gravante sugli interessati (art. 32 del regolamento); 
  Ritenuto che, nel rispetto delle condizioni sopra indicate,  e  nei
limiti previsti dal presente parere, possano  essere  consentiti,  in
attesa che venga adottato il previsto decreto da parte  del  Ministro
della giustizia, i trattamenti dei dati personali relativi a condanne
penali, a reati o a  connesse  misure  di  sicurezza  effettuati  dai
titolari  in  attuazione  dei  protocolli  di  intesa   stipulati   e
stipulandi con il Ministero dell'interno o con le  prefetture  -  UTG
per la prevenzione  e  il  contrasto  dei  fenomeni  di  criminalita'
organizzata in ambito privato; 
  Esaminata la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
    a) ai sensi degli articoli 57, par. 1, lettere c)  e  v),  e  58,
par. 3, lettera b), del regolamento, dell'art. 2-octies, comma 6, del
codice e dell'art. 22, comma 12, del decreto legislativo n. 101/2018,
esprime parere nei termini di cui in motivazione, ferma  restando  la
necessita' di adeguare i protocolli gia' stipulati  alle  indicazioni
di cui in narrativa; 
    b) dispone la pubblicazione del presente  parere  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 22 luglio 2021 
 
                            Il Presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                           Cerrina Feroni 
 
                       Il segretario generale 
                               Mattei