MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi  calamitosi   verificatisi   nei   territori   della   Regione
Emilia-Romagna dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021. (21A05074) 
(GU n.207 del 30-8-2021)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre  2006
n. 1857, della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in  attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito  dalla
legge 23  luglio  2021,  n.  106  recante  «Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i  giovani,  la
salute e i servizi territoriali»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  71  -  Interventi  per  la  ripresa
economica e  produttiva  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle
avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che
hanno subito danni dalle gelate,  brinate  e  grandinate  eccezionali
verificatesi nel mese di aprile, maggio  e  giugno  2021  e  che,  al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata  da
polizze assicurative a fronte del rischio  gelo,  brina  e  grandine,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi'  come  modificato
da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
marzo 2020 n. 53; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Emilia-Romagna di  declaratoria
degli eventi avversi di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale: 
    gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021  nelle  Province  di
Ferrara, Forli' - Cesena, Bologna, Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio
Emilia, Ravenna, Rimini; 
  Dato  atto  alla  Regione  Emilia-Romagna  di  aver  effettuato   i
necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla
presente richiesta di declaratoria  hanno  assunto  il  carattere  di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modifiche e integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni  vegetali  e
alle produzioni apistiche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per
i danni causati alle produzioni vegetali e alle produzioni  apistiche
nei  sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    Ferrara: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),  b),
c) e d)  nel  territorio  dei  Comuni  di  Argenta,  Bondeno,  Cento,
Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di  Savoia,
Lagosanto, Mesola, Masi Torello, Ostellato, Porto, Riva del Po, Terre
del Reno Tresignana, Vigarano Mainarda; 
    Forli-Cesena: gelate dal  1°  aprile  2021  all'11  aprile  2021;
produzioni apistiche -  provvidenze  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a), b), c) e d)  nel  territorio  dei  Comuni  di  Bertinoro,
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella  di  Romagna,  Davadola,
Forli', Forlimpopoli, Galeata, Meldola,  Modigliana,  Portico  e  San
Benedetto, Predappio, Rocca  San  Casciano,  Santa  Sofia,  Tredozio,
Bagno di Romagna, Borghi,  Cesena,  Cesenatico,  Gambettola,  Gatteo,
Longiano, Mercato Saraceno, Roncofreddo, San Mauro Pascoli,  Sarsina,
Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Verghereto; 
    Bologna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),  b),
c) e d) nel territorio dei  Comuni  di  Argelato,  Alto  Reno  Terme,
Anzola   dell'Emilia,   Baricella,   Bentivoglio,   Bologna,    Borgo
Tossignano, Budrio, Camugnano,  Calderara  di  Reno,  Casalecchio  di
Reno, Casalfiumanese Castenaso, Castello d'Argile,  Castel  Maggiore,
Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli,  Castel  del
Rio, Castelguelfo di Bologna, Castel San  Pietro  Terme,  Crevalcore,
Dozza,  Fontanelice,  Gaggio  Montano,  Galliera,  Grizzana  Morandi,
Imola, Lizzano in Belvedere, Medicina, Mordano, Molinella, Monte  San
Pietro, Marzabotto,  Monghidoro,  Monterenzio,  Monzuno,  Malalbergo,
Ozzano Dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena,  Sala  Bolognese,
San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, San Benedetto Val di
Sambro, San Giorgio di Piano, San Pietro in  Casale,  Sasso  Marconi,
Valsamoggia, Vergato, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, San  Lazzaro
di Savena; 
    Modena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021;  produzioni
apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),  b),
c) e d) nel territorio dei Comuni di Campogalliano - Carpi - Soliera,
Bomporto, Castelfranco Emilia, Camposanto, Cavezzo,  Concordia  sulla
Secchia, Castelnovo Rangone, Castelvetro di Modena,  Guglia,  Fanano,
Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo Formigine, Frassinoro, Lama
Mocogno, Nonantola, Novi di Modena,  Maranello,  Marano  sul  Panaro,
Medolla, Mirandola, Modena, Montefiorino, Montese, Palagano,  Pavullo
nel Frignano, Pievepelago,  Polinago,  Prignano  sulla  Secchia,  San
Felice  sul  Panaro,  San  Possidonio,  San  Prospero,  Serramazzoni,
Sestola, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca,
Fiorano Modenese; 
    Parma: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile  2021;  produzioni
apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),  b),
c) e d  nel  territorio  dei  Comuni  di  Albareto,  Bardi,  Bedonia,
Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio,  Colorno,
Compiano,  Corniglio,  Felino,  Langhirano,  Lesignano   De'   Bagni,
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano,  Monchio
Delle  Corti,  Montechiarugolo,  Neviano   degli   Arduini,   Noceto,
Palanzano, Parma,  Pellegrino  Parmense,  Roccabianca,  Salsomaggiore
Terme, San Secondo Parmense, Soragna, Sissa Trecasali, Sala  Baganza,
Tizzano  Val  Parma,  Traversetolo,  Torrile,   Solignano,   Terenzo,
Tornolo, Valmozzola, Varano De' Melegari, Varsi, Valmozzola; 
    Piacenza:  gelate  dal  1°  aprile  2021  all'11   aprile   2021;
produzioni apistiche -  provvidenze  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a), b), c) e  d)  nel  territorio  dei  Comuni  di  Agazzano,
Alseno, Alta Val Tidone,  Bettola,  Bobbio,  Borgonuovo  Val  Tidone,
Calendasco, Caorso, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San
Giovanni, Castelvetro Piacentino, Coli,  Corte  Brugnatella,  Farini,
Ferriere,   Firenzuola   D'Arda,   Gazzola,   Gossolengo,    Gragnano
Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda,  Monticelli  D'Ongina,
Morfasso, Piacenza, Pianello Val Tidone, Piozzano,  Podenzano,  Ponte
Dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, San Giorgio  Piacentino,
Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova Sull'Arda, Ziano Piacentino; 
    Reggio Emilia: gelate dal 1°  aprile  2021  all'11  aprile  2021;
produzioni apistiche -  provvidenze  di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Albinea, Bagnolo
in Piano, Baiso, Bibbiano, Brescello, Carpineti,  Casina,  Cadelbosco
di Sopra, Casalgrande, Castelnovo di  Sotto,  Castelnovo  Ne'  Monti,
Campagnola   Emilia,   Cavriago,   Canossa,   Correggio,   Gattatico,
Gualtieri,  Guastalla,  Fabbrico,   Novellara,   Montecchio   Emilia,
Quattrocastella,  Poviglio,  San  Polo  D'Enza,  Sant'Ilario  D'Enza,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio, Reggio Nell'Emilia,
Toano, Vetto, Vezzano  sul  Crostolo,  Villa  Minozzo,  Castellarano,
Scandiano, Viano; 
    Ravenna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera  a),  b),
c) e d) nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara
di Romagna, Brisighella, Casola Val Senio, Castel  Bolognese,  Cervia
Conselice,  Cotignola,  Faenza,  Fusignano,  Lugo,  Massa   Lombarda,
Ravenna, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo, Riolo Terme; 
    Rimini: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021;  produzioni
apistiche -provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e  d)  nei  Comuni  di  Bellaria,   Cattolica,   Coriano,   Mondaino,
Montescudo,  Monte  Colombo,  Montefiore  Conca,   Poggio   Torriano,
Morciano di Romagna, Pennabilli,  Riccione,  Rimini,  Saludecio,  San
Giovanni in Marignano, Novafeltria Santarcangelo di Romagna, San Leo,
Sant'Agata Feltria, Verucchio; 
    Piacenza:  gelate  dal  1°  aprile  2021  all'11   aprile   2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b),  c)  e  d)  -
produzioni vegetali nel territorio dei Comuni  di  Alseno,  Borgonovo
Val  Tidone,  Carpaneto  Piacentino,  Castel  Arcuato,   Castel   San
Giovanni, Castelvetro Piacentino, Gropparello, Lugagnano Val  D'Arda,
Monticelli  D'Ongina,  Piacenza,  Pianello  Val  Tidone,   Podenzano,
Pontenure, San Giorgio  Piacentino,  Villanova  Sull'Arda,  Vernasca,
Ziano Piacentino, Alta Val Tidone; 
    Parma: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile  2021;  produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel  territorio  dei  Comuni  di  Collecchio,  Felino,  Fidenza,
Fornovo di Taro, Langhirano, Montechiarugolo, Neviano degli  Arduini,
Parma, Polesine Zibello,  Roccabianca,  Sala  Baganza,  Salsomaggiore
Terme, Sissa Trecasali, Traversetolo, Varano De' Melegari, Viazzano; 
    Reggio Emilia: gelate dal 1°  aprile  2021  all'11  aprile  2021;
produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera
a), b), c) e d) nel territorio dei  Comuni  di  Albinea,  Bagnolo  in
Piano, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra,  Campagnola
Emilia,   Campegine,   Canossa,   Carpineti,   Casalgrande,   Casina,
Castellarano, Castel Nuovo di Sotto, Cavriago,  Correggio,  Fabbrico,
Gattatico,  Gualtieri,   Guastalla,   Luzzara,   Montecchio   Emilia,
Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Nell'Emilia,  Reggiolo,
Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in  Rio,  San  Polo  D'Enza,
Sant'Ilario D'Enza, Scandiano, Viano, Vezzano sul Crostolo; 
    Modena: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021;  produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel territorio dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto,  Carpi,   Castelfranco   Emilia,   Castelnuovo   Rangone,
Castelvetro di  Modena,  Cavezzo,  Concordia  Sulla  Secchia,  Finale
Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello,  Marano  sul
Panaro, Medolla,  Mirandola,  Modena,  Montese,  Nonantola,  Novi  di
Modena, Pavullo nel Frignano, Ravarino, San Cesario sul  Panaro,  San
Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo,  Savignano
sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca; 
    Bologna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel territorio  dei  Comuni  di  Anzola  Dell'Emilia,  Argelato,
Baricella, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio,  Calderara
di Reno, Casalfiumanese, Casalecchio di Reno, Castel D'Aiano,  Castel
Del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel Maggiore, Castel San Pietro
Terme,  Castello  D'Argile,  Castenaso,  Crevalcore,   Dozza,   Dozza
Imolese,  Fontanelice,  Galliera,  Imola,   Malalbergo,   Marzabotto,
Medicina, Minerbio, Molinella,  Mordano,  Monte  San  Pietro,  Ozzano
Dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio  di
Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena,  San  Pietro
in Casale, Sant'Agata Bolognese,  Sasso  Marconi,  Valsamoggia,  Zola
Predosa; 
    Ferrara: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel territorio dei Comuni di Argenta, Bondeno, Cento,  Codigoro,
Comacchio, Copparo, Fiscaglia,  Goro,  Ferrara,  Jolanda  di  Savoia,
Lagosanto,  Masi  Torello,  Mesola,   Ostellato,   Poggio   Renatico,
Portomaggiore, Terre del Reno, Vigarano  Mainarda,  Voghiera,  Unione
Terre e Fiumi Unione Valli e Delizie, Riva Del Po, Tresignana; 
    Ravenna: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021; produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel territorio dei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di
Romagna, Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Cervia,
Conselice,  Cotignola,  Faenza,  Fusignano,  Lugo,  Massa   Lombarda,
Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo; 
    Forli' - Cesena: gelate dal 1° aprile 2021  all'11  aprile  2021;
produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera
a), b), c) e d) nel  territorio  dei  Comuni  di  Bagno  di  Romagna,
Bertinoro,  Borghi  Castrocaro  Terme  e  Terra  del  Sole,   Cesena,
Cesenatico, Civitella di  Romagna,  Dovadola,  Forli',  Forlimpopoli,
Galeata, Gambettola, Gatteo,  Longiano,  Meldola,  Mercato  Saraceno,
Modigliana,   Montiano,   Portico   e   San   Benedetto,   Predappio,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Sarsina, Savignano  sul
Rubicone, Tredozio, San  Mauro  Pascoli,  Santa  Sofia,  Sogliano  al
Rubicone, Verghereto; 
    Rimini: gelate dal 1° aprile 2021 all'11 aprile 2021;  produzioni
vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c)
e d) nel  territorio  dei  Comuni  di  Pennabilli,  Poggio  Torriana,
Rimini, San Clemente, San Giovanni  in  Marignano,  Santarcangelo  di
Romagna, Verucchio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli