MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nei territori  della  Regione  Toscana
dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021. (21A05076) 
(GU n.207 del 30-8-2021)

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  29
marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi,  l'individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006,
n. 1857, della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154  recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visto il decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73,  convertito  dalla
legge 23  luglio  2021,  n.  106  recante  «Misure  urgenti  connesse
all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro,  i  giovani,  la
salute e i servizi territoriali»; 
  Visto, in particolare,  l'art.  71  -  Interventi  per  la  ripresa
economica e  produttiva  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle
avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che
hanno subito danni dalle gelate,  brinate  e  grandinate  eccezionali
verificatesi nel mese di aprile, maggio  e  giugno  2021  e  che,  al
verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata  da
polizze assicurative a fronte del rischio  gelo,  brina  e  grandine,
possono accedere agli interventi previsti  per  favorire  la  ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi'  come  modificato
da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
marzo 2020, n. 53; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425 (2017/XA); 
  Esaminata la proposta della Regione Toscana di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    gelate dal 1° aprile 2021 al 10 aprile  2021  nelle  Province  di
Arezzo, Firenze,  Grosseto,  Livorno,  Lucca,  Massa  Carrara,  Pisa,
Pistoia, Prato, Siena; 
  Dato atto alla Regione  Toscana  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto di accogliere la proposta  della  Toscana  di  attivazione
degli interventi compensativi del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale
nelle aree colpite per i danni alle produzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli,
in  cui  possono  trovare  applicazione  le  specifiche   misure   di
intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: 
    Arezzo: 
      gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  e  d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Firenze: 
      gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  e  d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Grosseto: 
      gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Livorno: 
      gelate dal 7 aprile 2021 al 15 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d)
nel territorio dei Comuni di:  Bibbona,  Campiglia  Marittima,  Campo
nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola,  Castagneto  Carducci,  Cecina,
Collesalvetti,  Livorno,   Marciana,   Marciana   Marina,   Piombino,
Portoazzurro, Portoferraio,  Rio  nell'Elba,  Rio  Marina,  Rosignano
Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto; 
    Lucca: 
      gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a),  e  d)  nel
territorio dei Comuni di: Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo  a
Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia, Gallicano, Lucca,  Massarosa,
Montecarlo,  Pietrasanta,   Pescaglia,   Pieve   Fosciana,   Porcari,
Viareggio, Villa Basilica; 
    Massa Carrara: 
      gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a),  e  d)  nel
territorio dei  Comuni  di:  Aulla,  Casola  in  Lunigiana,  Carrara,
Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa,  Montignoso,
Pontremoli, Villafranca in Lunigiana; 
    Pisa: 
      gelate dal 1° aprile 2021 al 10 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Pistoia: 
      gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  e  d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Prato: 
      gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  e  d)
nell'intero territorio provinciale; 
    Siena: 
      gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  2,  lettera  a),  e  d)
nell'intero territorio provinciale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli