N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2021
Ordinanza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da REV Gestione Crediti S.p.a. c/Italteco Costruzioni S.r.l.. Procedimento civile - Domande giudiziali -Trascrizione da parte dell'attore - Facolta' del giudice di disporre in via cautelare, nell'ambito di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ, la cancellazione delle domande trascritte ex artt. 2652 e 2653 cod. civ., qualora ne ravvisi la manifesta infondatezza - Preclusione. - Codice civile, artt. 2652, 2653 e 2668.(GU n.35 del 1-9-2021 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA X Sezione civile Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 58268-1 del registro generale contenzioso civile dell'anno 2020 vertente tra REV Gestione Crediti S.p.a., (C.F. e P. IVA 13653361009), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollazzo (C.F. SLLGPP71S19F839V) in virtu' di mandato in calce al ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile - ricorrente - e Italteco Costruzioni S.r.l. (P. IVA 14913981008), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Petrillo (C.F. PTRGNN67T26L219E) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Antonio Mordini n. 14, in virtu' di mandato in calce alla citazione nel giudizio di merito - resistente - avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile in corso di causa per cancellazione trascrizione domanda giudiziale; Fatto Con atto di citazione la societa' Italteco Costruzioni chiedeva emettersi una sentenza sostitutiva - ex art. 2932 del codice civile - che disponesse il trasferimento in suo favore di un immobile sito in Roma, Corso Francia di proprieta' della societa' REV S.p.a. trascrivendo la relativa domanda. La societa' REV S.p.a., prima di costituirsi nel giudizio di merito, proponeva ricorso ex art. 700 del codice di procedura civile chiedendo la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 del codice civile sui predetti immobili. Deduceva di essere ente ponte di Banca d'Italia, intermediaria finanziaria iscritta nell'albo ex art. 106 TUB cui e' stato demandato ex decreto legislativo n. 180/2015 il compito di gestire i rapporti giuridici e i beni di alcune banche fallite, adottando ogni determinazione, anche negoziale, a mezzo di formali delibere. In particolare, l'immobile su cui si controverte, originariamente nel patrimonio di Banca Popolare dell'Etruria e concesso in leasing ad Alice S.r.l, societa' dichiarata fallita, perveniva a REV nel 2018. Con decreto del 28 gennaio 2021, disattesa la richiesta di emissione del provvedimento inaudita altera parte, veniva quindi fissata l'udienza di discussione. Italteco Costruzioni si costituiva nel sub procedimento cautelare con memoria del 17 febbraio 2021, con cui, nel contrastare la ricostruzione della ricorrente, eccepiva preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso, stante la necessita' «secondo il costante orientamento di merito e di legittimita' di un provvedimento a carattere definitivo per ottenere l'assunta cancellazione in conservatorio della trascrizione» (cfr. memoria, pag. 4), con la conseguenza che la cancellazione non sarebbe realizzabile con il richiesto provvedimento, stante la sua natura provvisoria. All'udienza del 18 febbraio 2021 - tenutasi con collegamento «da remoto» - le parti insistevano nelle proprie richieste. Dopo ampia discussione la causa veniva riservata in decisione. Diritto Sulla rilevanza della questione. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione. Il giudice, adito ex art. 700 del codice di procedura civile, e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale che si riferiscano esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli atti urgenti, purche' in tale limitato ambito esse siano rilevanti (Corte costituzionale sentenza n. 0186 del 1976). La questione e' rilevante ai fini del presente procedimento cautelare in quanto, come esposto in fatto, la ricorrente societa' REV ha richiesto che questo giudice, con ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile, ordini al conservatore la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita su beni di sua proprieta' da parte di Italteco. Tuttavia il provvedimento richiesto non appare concedibile, in sede cautelare, stante il combinato disposto degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile e in particolare il tenore dell'art. 2668 del codice civile che al comma 1 prevede che «la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato». Poiche' detta disposizione prevede espressamente che la cancellazione possa essere disposta esclusivamente con sentenza passata in giudicato, non la si puo' disporre con provvedirnento ex art. 700 del codice di procedura civile (che ha la forma dell'ordinanza). Si osserva che si tratta di un'interpretazione condivisa: la giurisprudenza pressoche' totalitaria nega infatti che la cancellazione delle domande di cui agli articoli 2652-2653 del codice civile possa essere disposta con provvedimento d'urgenza (in tal senso, cfr. Tribunale Modena, 11 giugno 1999, Tribunale Torino ord., 10 dicembre 2003; entrambe su leggiditalia.it - Tribunale Milano ord., 8 marzo 2006, in Giur. It., 2006, 12, 2325 e ancora Tribunale Monza, sez. I, 8 gennaio 2004; Tribunale Rimini, 29 luglio 2002 sempre su leggiditalia.it e piu' di recente, Tribunale Agrigento, 10 aprile 2013). Si tratta di conclusioni espresse anche in uno dei pochi precedenti di legittimita' in materia, secondo cui «La cancellazione della trascrizione di una delle domande indicate negli articoli 2652 e 2653 del codice civile puo' essere ordinata - quando non sia consentita dagli interessati - soltanto con sentenza e si esegue quando la stessa sia passata in giudicato (art. 2668 del codice civile), con la conseguenza che, ove venga disposta a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile con ordinanza del giudice istruttore della relativa causa, tale ordinanza non ha piu' carattere provvisorio bensi' ha natura decisoria e definitiva, sostituendosi essa alla sentenza della quale non potranno piu' farsi rivivere gli effetti della trascrizione, e quindi costituisce provvedimento abnorme; ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione» (Cass. sezione II sentenza 251 del 16 gennaio 1986). Parte della giurisprudenza ha sostenuto la possibilita' di adottare la cancellazione tramite un provvedimento d'urgenza, ma cio' solamente quando la trascrizione di cui si chiede la cancellazione si riferisca a domanda giudiziale diversa da quelle di cui agli articoli 2652/2653 del codice civile: cio' sulla base dell'assunto che il limite di cui all'art. 2668 del codice civile si riferirebbe solo alle domande elencate nei predetti articoli (in questo senso, Cassazione sez. II, sentenza n. 11770 del 29 ottobre 1992 e, nel merito Tribunale Napoli, 26 gennaio 2006 e Tribunale Arezzo, 5 settembre 2006, in leggiditalia.it ). Ad avviso di questo giudice, la soluzione interpretativa prospettata da tale diverso orientamento non e' praticabile nel caso di specie: la domanda proposta nel merito (e trascritta) da ltalteco, e' effettivamente una domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 del codice civile, la cui trascrizione e' prevista dall'art. 2652, n. 2 del codice civile. Questo giudice ha altresi' vagliato la possibilita' di una diversa interpretazione delle norme di cui si discute, che possa consentire di disporre la cancellazione con ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile, quanto meno nei casi di manifesta infondatezza della domanda. Infatti la societa' ricorrente deduce la «natura abusiva» e le «finalita' emulative dell'azione ex art. 2932 del codice civile palesemente infondata». Lamenta che «l'avventata azione intrapresa, oltre a costituire un abusivo esercizio del diritto, un mero atto emulativo, frappone come ostacolo alle attivita' demandate dalla Commissione europea agli Stati membri, la cui attuazione e' affidata all'autorita' nazionale Banca d'Italia che ha, a tale scopo, costituito REV S.p.a. la propria societa' veicolo (non a caso definita societa' di "sistema")». Tali finalita' sarebbero precluse «per il solo fatto della astratta possibilita' di trascriverne, ai registri immobiliari, le relative doinande». In definitiva lamenta la societa' ricorrente la palese infondatezza della domanda avversaria oggetto di trascrizione. Non ignora questo giudice che esiste un orientamento interpretativo - dottrinale ma anche nella minoritaria giurisprudenza di merito - secondo cui si potrebbe disporre la cancellazione della trascrizione della domanda con provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile non solo nell'ipotesi - piuttosto rara - in cui la stessa non ricada, neanche formalmente, tra quelle previste dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile, ma anche nel diverso caso in cui la domanda, formalmente ricompresa tra le predette, sia altresi' manifestamente infondata o abbia un contenuto abnorme o nei casi in cui la trascrizione della domanda sia illegittima, perche' emulativa/abusiva. Si tratta di un orientamento ad avviso di questo giudice non condivisibile, stante il netto tenore letterale dell'art. 2668 del codice civile, che esclude ogni diversa opzione normativa, quando la domanda trascritta ricada formalmente tra quelle previste dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile. Va poi segnalato un ulteriore orientamento nella giurisprudenza di merito (sempre minoritario) secondo cui il giudice, pur non potendo ordinare ex art. 700 del codice di procedura civile al conservatore di cancellare la trascrizione, potrebbe ordinare alla parte che ha trascritto la domanda di acconsentire ex art. 2668 del codice civile alla cancellazione: tale provvedimento potrebbe essere rafforzato con una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis del codice di procedura civile. Anche questa impostazione non pare tuttavia condivisibile, perche' diretta ad aggirare il chiaro disposto dell'art. 2668 del codice civile; del resto, come la Corte ha avuto modo di precisare «l'univoco tenore della norma segna il confine in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimita' costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 232/2013; in senso conforme, sentenze n. 174/2019, n. 82/2017 e n. 36/2016 e la gia' citata n. 253/2020). Questo Tribunale dunque prende atto che esiste un'interpretazione corrente, che ritiene inammissibile la tutela cautelare innominata al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale. Dunque, la rilevanza della questione e' nel fatto che la norma, quale esito dell'interpretazione corrente di quelle disposizioni, e' nel senso della inammissibilita' della tutela cautelare e che la causa non puo' essere decisa se non applicandola. Piu' precisamente. Si puo' obiettare che e' allora sufficiente che il giudice scelga l'una o l'altra delle suddette interpretazioni per decidere la causa, senza bisogno che sollevi questione di legittimita' costituzionale. O, piu' precisamente, si puo' obiettare che questo giudice non puo' sollevare la questione senza avere prima sondato la possibilita' di una interpretazione della norma in un senso conforme a Costituzione. Va osservato al riguardo, quanto a questo ultimo aspetto, che qui la rilevanza della questione e' data dalla possibile applicazione della tutela cautelare alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole. E l'unica opzione interpretativa che e' rimessa al giudice e' solo di ritenere inammissibile la domanda volta alla cancellazione in via cautelare della domanda giudiziale trascritta senza poter affrontare le censure in ordine alla fondatezza della stessa anche nei casi in cui sia prospettata la manifesta infondatezza della stessa. La necessita' di sondare se vi sia un'interpretazione compatibile con la Costituzione viene esclusa qualora l'interpretazione della norma della cui costituzionalita' egli dubita, costituisce diritto vivente, e', in altri termini, un'interpretazione seguita correntemente nella giurisprudenza. E' regola piu' volte affermata che: «in presenza di un diritto vivente non condiviso dal giudice a quo perche' ritenuto costituzionalmente illegittimo, questi ha la facolta' di optare tra l'adozione, sempre consentita, di una diversa interpretazione, oppure - adeguandosi al diritto vivente - la proposizione della questione davanti a questa Corte; mentre e' in assenza di un contrario diritto vivente che il giudice rimettente ha il dovere di seguire l'interpretazione ritenuta piu' adeguata ai principi costituzionali (cfr. ex plurimis sentenze n. 226 del 1994, n. 296 del 1995 e n. 307 del 1996 e da ultimo n. 113 del 2015)». Nel caso presente, le corti di merito (ed una seppur risalente pronunzia della Corte di cassazione) sono, quasi unanimemente, con pochissime eccezioni, orientate verso la tesi per cui la tutela cautelare sarebbe inammissibile al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Conseguentemente ad avviso di questo giudice deve ritenersi che la domanda proposta dal ricorrente rientri tra quelle previste dall' art. 2652 del codice civile. Ne deriva che la relativa cancellazione potrebbe essere disposta, ex art. 2668 del codice civile, solamente con sentenza passata in giudicato. L'inammissibilita' della tutela cautelare in materia preclude, l'esame, della fondatezza della domanda anche nei casi in cui sia macroscopica. Sempre in punto di rilevanza/non manifesta inammissibilita' della questione, si deve evidenziare che la questione della legittimita' di parte della normativa oggi contestata e' stata gia' sottoposta alla Corte, che tuttavia ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, sul rilievo che era stato impugnato il solo art. 2668 del codice civile. Si deve pertanto precisare, anche ai fini dell'ammissibilita' del quesito, che con la presente ordinanza questo giudice intende contestare la legittimita' costituzionale del sistema normativo dato dal combinato disposto degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile, laddove escludono la facolta' per il giudice, in via cautelare nell'ambito di un procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile di disporre la cancellazione delle domande trascritte ex articoli 2652 e 2653 del codice civile, quando ne ravvisi la manifesta infondatezza. La questione poi non appare manifestamente infondata. E' regola che il requisito della non manifesta infondatezza non comporta che il giudice sia convinto della piena fondatezza, ma e' sufficiente che abbia oggettive ragioni di dubbio sulla costituzionalita' della norma (Corte costituzionale n. 143 del 1982) per i seguenti motivi. Sulla non manifesta infondatezza della questione La questione non e' manifestamente infondata. Il sistema normativo dato dal combinato disposto degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile per cui la trascrizione delle domande indicate nelle prime due disposizioni puo' essere eseguita solamente su accordo delle parti o se «ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato», pare irragionevole e fonte di una disparita' di trattamento, finendo per favorire eccessivamente il proponente la domanda (che poi nel processo assume il ruolo processuale di attore) rispetto al proprietario dell'immobile (che diventa convenuto). Infatti, da un lato, l'attore dispone della possibilita' di trascrivere la propria domanda, se formalmente rientrante tra quelle di cui agli articoli 2652 e 2653 del codice civile, a prescindere dalla sua fondatezza, senza nessun controllo giurisdizionale (all'infuori del vaglio «formale» del conservatore); anzi l'attore, laddove la richiesta di trascrizione non superi tale controllo, puo' esperire il procedimento di cui agli articoli 2674 del codice civile - 113-bis disp. att. del codice civile. Il proprietario dell'immobile, invece, per ottenere la cancellazione della domanda deve attendere che la stessa sia ordinata con sentenza passata in giudicato e quindi - secondo una valutazione ottimistica - almeno dieci anni, considerando tutti i gradi di giudizio (l'unico limite desumibile dall'ordinamento e' quello dei vent'anni di efficacia della trascrizione, comunque rinnovabile - cfr. art. 2668-bis del codice civile). Non ignora questo giudice che tale disparita' di trattamento abbia una sua ratio: come la Corte costituzionale ha puntualmente rilevato la trascrizione tutela non solo l'attore ma anche i terzi, per consentire loro di poter valutare la convenienza o meno del compimento di negozi giuridici con una delle parti litiganti (cfr. Corte costituzionale n. 523/2002). Tuttavia, anche volendo tenere conto della funzione «generale» della trascrizione, la necessita' per il convenuto di dover necessariamente attendere la definizione con giudicato del giudizio avviato con la domanda trascritta, pare decisamente sproporzionata e irragionevole, specialmente laddove la domanda - pur riconducibile tra quelle previste negli articoli 2652 e 2653 del codice civile - sia manifestatamente infondata (per non parlare di alcuni casi, purtroppo non cosi' infrequenti nella prassi giudiziaria, in cui la proposizione e trascrizione della domanda siano un mero pretesto, per obbligare il convenuto a negoziare un accordo stragiudiziale). Il proprietario dell'immobile vede sostanzialmente sacrificata, per l'intera durata del giudizio, la commerciabilita' dell'immobile (molto difficilmente infatti un terzo tratterebbe con il convenuto l'acquisto di un immobile su cui risulta trascritta una domanda giudiziale) con i connessi danni (non sempre risarcibili in forma monetaria). Al danno personale del convenuto, si aggiunge un danno da sistema: l'impossibilita' di disporre la cancellazione della domanda giudiziale manifestatamente infondata con un provvedimento giudiziario falsa anche il mercato immobiliare e, quindi, in ultima analisi, il corpus normativo dato dagli articoli 2652, 2653 e 2268 del codice civile. Non si esclude che il quadro normativo potesse avere una sua intrinseca ragionevolezza nel 1942, al momento dell'adozione del codice civile: il legislatore si trovava infatti a dover disciplinare il sistema delle trascrizioni ad appena due anni dall'adozione del codice di procedura civile, cioe' quando c'era l'auspicio che i principi di oralita', concentrazione e soprattutto immediatezza del processo potessero portare ad una sua rapidissima definizione dei giudizi: non a caso, il menzionato art. 2668-bis del codice civile, che prevede il limite di vent'anni di durata dell'efficacia della trascrizione e' stato introdotto solamente nel 2009, segno che evidentemente il legislatore del 1942 non poteva ipotizzare che per la definizione di un giudizio in tutti i gradi (e quindi per l'eventuale cancellazione della trascrizione della domanda) fosse necessario un tempo tanto lungo. L'inammissibilita' della tutela cautelare in materia viola pertanto l'art. 3 della Costituzione introducendo una disparita' ingiustificata tra la posizione dell'attore che puo' trascrivere immediatamente la sua domanda e quella del convenuto/proprietario costretto ad affrontare notevoli spese e ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza per liberare il suo bene. Sotto un diverso profilo, la normativa impugnata confligge, ad avviso di questo giudice, con l'art. 24 della Costituzione, perche' limita eccessivamente il diritto del soggetto sul cui immobile sia stata trascritta una domanda, di ottenerne la cancellazione. E' vero che, in astratto, il diritto di difesa e di far valere i diritti di chi subisce la trascrizione della domanda e' gia' di per se' garantito, perche' la cancellazione e' un effetto automatico del rigetto della domanda (cfr. in questo senso anche la giurisprudenza di legittimita', argomentando ex art. 2668 del codice civile). Il convenuto viene tuttavia privato della possibilita' di ottenere la cancellazione in tempi rapidi per effetto di un provvedimento cautelare, dovendo attendere la definizione del giudizio di merito e vedendo quindi fortemente limitate le proprie opzioni difensive in base alla condotta (e talvolta all'arbitrio) dell'altra parte. La Costituzione non specifica in che modo il diritto di difesa delle parti debba essere garantito e cioe' se debba o meno essere concessa sempre la possibilita' di attivare i rimedi cautelari previsti dall'ordinamento; in astratto quindi il legislatore potrebbe negare espressamente la giustiziabilita' con rimedi cautelari di taluni diritti. Si ritiene tuttavia che tale scelta (che e' sottesa al sistema dato dagli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile) debba essere sorretta da adeguate ragioni giustificative, che tuttavia nel caso di specie non sussistono (sulla possibilita' del legislatore di disciplinare diversamente le situazioni delle parti a livello processuale, purche' vi siano sufficienti ragioni giustificative, cfr. Corte costituzionale n. 253/2020, che ha ritenuto incongrua la scelta di non garantire il simultaneus processus nel procedimento di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile). Infine, la disciplina contestata pare confliggere con la tutela del diritto di proprieta', garantito dall'art. 42 della Costituzione. Per effetto del quadro delineato, il soggetto che subisce la trascrizione della domanda giudiziale vede indirettamente limitato il proprio diritto di disporre del bene: la trascrizione, della domanda, per le ragioni su esposte, comporta ineluttabilmente l'incommerciabilita' dell'immobile su cui e' adottata la formalita', posto che e' in grado di dissuadere i terzi non solo dall'acquisto, ma anche dall'intraprendere delle trattative. In altre parole, anche se la trascrizione e' di per se' un atto di pubblicita', laddove non venga concessa la possibilita' di sindacarne la legittimita' e disporne la cancellazione in termini rapidi, finisce inevitabilmente per incidere sul diritto dominicale garantito e tutelato dall'art. 42 della Costituzione. L'unica soluzione per superare i menzionati rilievi di incostituzionalita' e' quindi quella di operare sul sistema normativa. Questo giudice non ritiene tuttavia che si debba introdurre un vaglio giurisdizionale al momento della proposizione della domanda o eliminare il limite della sentenza passata in giudicato (e' del resto coerente, nelle ipotesi ordinarie, che la trascrizione della domanda possa essere cancellata solo quando il giudizio che la riguarda si chiuda definitivamente). Tuttavia, la scelta operata dal sistema normativo di escludere, in radice, la possibilita' di disporre la cancellazione della domanda ex art. 700 del codice di procedura civile almeno nei casi in cui la stessa appaia, anche in base ad una valutazione sommaria tipica del procedimento cautelare, manifestamente infondata, pare irragionevole per le conseguenze deleterie che comporta per il proprietario dell'immobile/convenuto. Questo giudice e' conscio che in dottrina e giurisprudenza, in senso contrario, si osserva che autorizzando la cancellazione della domanda con ordinanza ex art. 700 del codice di procedura civile si arriverebbe a vaniticare gli effetti della trascrizione della domanda con un provvedimento cautelare, di per se' provvisorio/instabile: queste obiezioni paiono pero' superabili, sul rilievo che (i) il provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile, a seguito delle riforme del 2005 del procedimento cautelare uniforme, puo' avere natura tendenzialmente stabile; (ii) viene emesso nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, nel contraddittorio tra le parti, in cui chi trascrive la domanda ha comunque la possibilita' di far valere le proprie ragioni; (iii) si tratta di provvedimento reclamabile ex art. 669-terdecies del codice di procedura civile, cosi' da aumentare ulteriormente le garanzie per chi trascrive la domanda. In conclusione, per ricondurre a legittimita' e ragionevolezza il quadro normativo, pare congruo dichiarare l'illegittimita' degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile laddove escludono la possibilita' di disporre la cancellazione giudiziale della trascrizione di una domanda, con provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile, almeno nei casi in cui la stessa sia manifestamente infondata. Occorre, quindi, disporre l'immediata rimessione degli atti processuali alla Corte costituzionale perche' si pronunzi sulla questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile. La rimessione comporta la sospensione necessaria del presente procedimento cautelare.
P. Q. M. Il Tribunale ordinario di Roma, sezione X civile, pronunziando nel giudizio in epigrafe meglio indicato : 1. Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2652, 2653 e 2668 del codice civile in riferimento agli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione; 2. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; 3. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Roma, 1° aprile 2021. Il giudice: Perinelli