N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 luglio 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 luglio  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica  -  Norme  della  Regione  Molise  -
  Bilancio  di  previsione  pluriennale  regionale  per  il  triennio
  2021-2023 - Nota integrativa (Allegato 16)  contenente  le  tabelle
  relative alla composizione e copertura  del  disavanzo  presunto  -
  Modalita' di ripiano. 
- Legge della Regione  Molise  4  maggio  2021,  n.  3  (Bilancio  di
  previsione  pluriennale  per   il   triennio   2021-2023)   e,   in
  particolare, talune tabelle della Nota integrativa  (All.  16),  di
  cui all'art. 2, comma 1, lettera p). 
(GU n.35 del 1-9-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente; 
    Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Regione
pro tempore, con sede legale in Campobasso, alla via  Genova  n.  11,
intimata per la declaratoria di illegittimita'  costituzionale  della
legge della  Regione  Molise  4  maggio  2021,  n.  3,  «Bilancio  di
previsione pluriennale per il triennio 2021-2023», come  da  delibera
del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2021. 
    Nel Bolletino Ufficiale della Regione Molise n. 23 del  6  maggio
2021 e' stata pubblicata la legge n. 3  del  4  maggio  2021  recante
«Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023». 
    Il Governo ritiene che la predetta legge e' radicalmente  viziata
dall'illegittimita' della  composizione  e  copertura  del  disavanzo
presunto rappresentato nelle tabelle contenute nella Nota integrativa
di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), allegato 16,  della  l.r.  n.
3/2021, per violazione dell'art. 42, commi 12 e  14  e  dell'allegato
4/2, principi applicati 9.2.26 e 9.2.28, del decreto  legislativo  n.
118/2011, contenente «Disposizioni in materia di  armonizzazione  dei
sistemi contabili e degli schemi di  bilancio  delle  regioni,  degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della
legge 5 maggio 2009, n. 42»; 
    la violazione di tale norma interposta  comporta,  a  sua  volta,
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione, che  disciplina  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dell'art. 117, comma 2,  lettera  e),  riguardante  la
potesta'  legislativa   esclusiva   dello   Stato   in   materia   di
armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 42,  commi
12 e 14 e dell'allegato 4/2, principi applicati 9.2.26 e 9.2.28,  del
decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». 
    Com'e' noto, il decreto legislativo n. 118/2011, per garantire la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali  sotto  i  diversi  profili
finanziario, economico e patrimoniale,  promuove  il  ricorso  ad  un
sistema omogeneo di contabilita' economico-patrimoniale. 
    In  particolare,  l'art.  42  del  suddetto decreto   legislativo
individua  le  modalita'   di   determinazione   del   risultato   di
amministrazione con puntuale riferimento,  nei  commi  12  e  14,  ai
disavanzi. 
    L'allegato 4/2 del suddetto  decreto  legislativo,  al  punto  9,
detta i  principi  per  la  «gestione  dei  residui  e  risultato  di
amministrazione». 
    La legge regionale  Molise  n.  3  del  4  maggio  2021,  recante
«Bilancio di previsione pluriennale per il triennio  2021-2023»,  non
e' conforme alle disposizioni del decreto  legislativo  n.  118/2011,
che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi
di bilancio delle regioni e,  di  conseguenza,  presenta  profili  di
illegittimita'  costituzionale,  che  si  espongono  a  seguire,  per
contrasto  con  l'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione, riguardante la  potesta'  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    Nello specifico, non  e'  conforme  alla  disciplina  del  citato
decreto legislativo n. 118/2011 il contenuto delle  tabelle  relative
alla composizione e copertura del  disavanzo  presunto  rappresentate
nella Nota integrativa (Allegato 16), di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera p), l.r. Molise n. 3/2021. 
    Al riguardo, giova  premettere  che  il  Rendiconto  2019  (legge
regionale n. 17/2020) e' stato impugnato in conformita' alla delibera
del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 (ricorso n. 15/2021). 
    In sede di analisi del rendiconto era stato rilevato  il  mancato
ripiano rispetto a quello previsto in via definitiva per  l'esercizio
2019  alla  voce  «Disavanzo  di  amministrazione»  nel  bilancio  di
previsione 2019-2021, pari ad euro 19.647.433,60 e la  formazione  di
ulteriore disavanzo nel  corso  della  gestione  2019  pari  ad  euro
21.740.555,10. 
    La tardiva approvazione del rendiconto  2019  non  ha  consentito
l'applicazione  del  disavanzo  2019  all'esercizio  2020;  pertanto,
entrambe le suddette quote  di  disavanzo  (mancato  ripiano  2019  e
ulteriore disavanzo 2019) devono essere applicate all'esercizio 2021,
in aggiunta alle quote di disavanzo previste dai piani di rientro con
riferimento a tale esercizio, ovvero euro 19.822.650,66. 
    Con  riferimento   alla   quota   di   disavanzo   da   ripianare
nell'esercizio 2020, pari ad euro 19.734.165,28, la Nota  integrativa
(Allegato 16, pagine 17, 18)  al  bilancio  di  previsione  2021-2023
presenta un miglioramento del disavanzo presunto al 31 dicembre  2020
di euro 8.442.361,05,  rispetto  al  valore  obiettivo  da  piano  di
rientro (registrando, in  via  presuntiva,  una  quota  di  disavanzo
ripianato nell'esercizio 2020 pari  ad  euro  28.176.526,33  anziche'
euro  19.734.165,28).  Tale  miglioramento  sarebbe   imputato   alla
componente di  disavanzo  pregresso  relativo  al  «Disavanzo  al  31
dicembre 2014». 
    Tuttavia, va  sottolineato  che  tali  importi  sono  presunti  e
andranno riscontrati in sede di rendiconto  2020:  soltanto  in  tale
sede si avra' contezza se vi sia stato effettivamente il ripiano -  e
se si', in quale misura -  della  quota  di  disavanzo  da  ripianare
nell'esercizio 2020. 
    Il principio applicato «9.2.26»  dell'Allegato  4/2  del  decreto
legislativo   n.   118/2011   prevede   che:   «Se    in    occasione
dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione  non
e' migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio
precedente  di  un  importo  almeno  pari  a  quello  definitivamente
iscritto alla voce "Disavanzo di  amministrazione"  del  bilancio  di
previsione  per  il  medesimo  esercizio,  le  quote  del   disavanzo
applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate  al
primo esercizio del bilancio di previsione in corso di  gestione,  in
aggiunta alle quote del recupero previste dai  piani  di  rientro  in
corso di gestione con riferimento a tale esercizio». 
    Inoltre, il principio applicato «9.2.28»  del  medesimo  Allegato
4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che: «Il disavanzo di
amministrazione di un esercizio  non  applicato  al  bilancio  e  non
ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di  una
successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad  esempio
a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato  di
cui  alla  lettera  b)  del  paragrafo  9.2.26,   ed   e'   ripianato
applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. 
    E'  tardiva  l'approvazione  del  rendiconto  che  non   consente
l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo  a
quello in cui il disavanzo si e' formato». 
    Pertanto, ai sensi dei sopra richiamati  principi  applicati -  i
quali  prevedono  che  le  quote  non  ripianate  del  disavanzo   di
amministrazione «sono interamente applicate al  primo  esercizio  del
bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta  alle  quote
del recupero previste dai piani di rientro in corso di  gestione  con
riferimento a tale esercizio», considerata  la  tardiva  approvazione
del  rendiconto  2019,  che  non  ha  consentito  l'applicazione  del
disavanzo 2019 all'esercizio 2020 -, entrambe le  suddette  quote  di
disavanzo (mancato ripiano 2019 e ulteriore  disavanzo  2019)  devono
essere applicate all'esercizio  2021,  in  aggiunta  alle  quote  del
recupero previste dai piani di  rientro  in  corso  di  gestione  con
riferimento a tale esercizio. 
    E' pertanto evidente che la modalita' di ripiano  adottata  dalla
Regione Molise viola il principio  piu'  volte  ribadito  da  codesta
Ecc.ma Corte sulla tempistica di copertura dei disavanzi (sentenze n.
107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n. 18/2019, da ultimo sentenza  n.
80 del 2021). 
    Conseguentemente,  le  tabelle  relative  alla   composizione   e
copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa
di cui all'art. 2, comma 1,  lettera  p  (Allegato  16),  nonche'  le
conseguenti registrazioni contabili  riguardanti  l'applicazione  del
disavanzo  al  bilancio  di  previsione,  non  sono   conformi   alle
disposizioni del decreto  legislativo  n.  118/2011,  che  disciplina
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle regioni e rappresentano una violazione dell'art.  117,  secondo
comma,  lettera  e)  della  Costituzione,  riguardante  la   potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia  di  armonizzazione  dei
bilanci pubblici. 
    Va, infine,  sottolineato  che  la  non  conformita'  al  decreto
legislativo n. 118/2011 delle tabelle relative  alla  composizione  e
copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa
(Allegato 16) produce effetti  in  termini  di  errate  registrazioni
contabili riguardanti l'intero  bilancio  di  previsione  ed  i  suoi
allegati, rappresentando il disavanzo  di  amministrazione  la  prima
voce della spesa. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente  illegittima  la  legge  della  Regione
Molise 4 maggio 2021, n. 3, «Bilancio di previsione  pluriennale  per
il triennio 2021-2023», per le motivazioni indicate nel ricorso,  con
le conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2021  con
l'allegata relazione illustrativa. 
      Roma, 5 luglio 2021 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli 
 
 
                Il Vice Avvocato Generale: Di Martino