N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 luglio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 luglio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Molise - Bilancio di previsione pluriennale regionale per il triennio 2021-2023 - Nota integrativa (Allegato 16) contenente le tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto - Modalita' di ripiano. - Legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023) e, in particolare, talune tabelle della Nota integrativa (All. 16), di cui all'art. 2, comma 1, lettera p).(GU n.35 del 1-9-2021 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente; Contro la Regione Molise, in persona del Presidente della Regione pro tempore, con sede legale in Campobasso, alla via Genova n. 11, intimata per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2021. Nel Bolletino Ufficiale della Regione Molise n. 23 del 6 maggio 2021 e' stata pubblicata la legge n. 3 del 4 maggio 2021 recante «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023». Il Governo ritiene che la predetta legge e' radicalmente viziata dall'illegittimita' della composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentato nelle tabelle contenute nella Nota integrativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), allegato 16, della l.r. n. 3/2021, per violazione dell'art. 42, commi 12 e 14 e dell'allegato 4/2, principi applicati 9.2.26 e 9.2.28, del decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; la violazione di tale norma interposta comporta, a sua volta, violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che disciplina la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti Motivi Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione all'art. 42, commi 12 e 14 e dell'allegato 4/2, principi applicati 9.2.26 e 9.2.28, del decreto legislativo n. 118/2011, contenente «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Com'e' noto, il decreto legislativo n. 118/2011, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto i diversi profili finanziario, economico e patrimoniale, promuove il ricorso ad un sistema omogeneo di contabilita' economico-patrimoniale. In particolare, l'art. 42 del suddetto decreto legislativo individua le modalita' di determinazione del risultato di amministrazione con puntuale riferimento, nei commi 12 e 14, ai disavanzi. L'allegato 4/2 del suddetto decreto legislativo, al punto 9, detta i principi per la «gestione dei residui e risultato di amministrazione». La legge regionale Molise n. 3 del 4 maggio 2021, recante «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023», non e' conforme alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e, di conseguenza, presenta profili di illegittimita' costituzionale, che si espongono a seguire, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Nello specifico, non e' conforme alla disciplina del citato decreto legislativo n. 118/2011 il contenuto delle tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 16), di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), l.r. Molise n. 3/2021. Al riguardo, giova premettere che il Rendiconto 2019 (legge regionale n. 17/2020) e' stato impugnato in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 (ricorso n. 15/2021). In sede di analisi del rendiconto era stato rilevato il mancato ripiano rispetto a quello previsto in via definitiva per l'esercizio 2019 alla voce «Disavanzo di amministrazione» nel bilancio di previsione 2019-2021, pari ad euro 19.647.433,60 e la formazione di ulteriore disavanzo nel corso della gestione 2019 pari ad euro 21.740.555,10. La tardiva approvazione del rendiconto 2019 non ha consentito l'applicazione del disavanzo 2019 all'esercizio 2020; pertanto, entrambe le suddette quote di disavanzo (mancato ripiano 2019 e ulteriore disavanzo 2019) devono essere applicate all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote di disavanzo previste dai piani di rientro con riferimento a tale esercizio, ovvero euro 19.822.650,66. Con riferimento alla quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2020, pari ad euro 19.734.165,28, la Nota integrativa (Allegato 16, pagine 17, 18) al bilancio di previsione 2021-2023 presenta un miglioramento del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020 di euro 8.442.361,05, rispetto al valore obiettivo da piano di rientro (registrando, in via presuntiva, una quota di disavanzo ripianato nell'esercizio 2020 pari ad euro 28.176.526,33 anziche' euro 19.734.165,28). Tale miglioramento sarebbe imputato alla componente di disavanzo pregresso relativo al «Disavanzo al 31 dicembre 2014». Tuttavia, va sottolineato che tali importi sono presunti e andranno riscontrati in sede di rendiconto 2020: soltanto in tale sede si avra' contezza se vi sia stato effettivamente il ripiano - e se si', in quale misura - della quota di disavanzo da ripianare nell'esercizio 2020. Il principio applicato «9.2.26» dell'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che: «Se in occasione dell'approvazione del rendiconto il disavanzo di amministrazione non e' migliorato rispetto al disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello definitivamente iscritto alla voce "Disavanzo di amministrazione" del bilancio di previsione per il medesimo esercizio, le quote del disavanzo applicate al bilancio e non recuperate sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio». Inoltre, il principio applicato «9.2.28» del medesimo Allegato 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 dispone che: «Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo gia' approvato, ad esempio a seguito di sentenza, e' assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed e' ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si e' formato». Pertanto, ai sensi dei sopra richiamati principi applicati - i quali prevedono che le quote non ripianate del disavanzo di amministrazione «sono interamente applicate al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio», considerata la tardiva approvazione del rendiconto 2019, che non ha consentito l'applicazione del disavanzo 2019 all'esercizio 2020 -, entrambe le suddette quote di disavanzo (mancato ripiano 2019 e ulteriore disavanzo 2019) devono essere applicate all'esercizio 2021, in aggiunta alle quote del recupero previste dai piani di rientro in corso di gestione con riferimento a tale esercizio. E' pertanto evidente che la modalita' di ripiano adottata dalla Regione Molise viola il principio piu' volte ribadito da codesta Ecc.ma Corte sulla tempistica di copertura dei disavanzi (sentenze n. 107/2016, n. 279/2016, n. 6/2017 e n. 18/2019, da ultimo sentenza n. 80 del 2021). Conseguentemente, le tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera p (Allegato 16), nonche' le conseguenti registrazioni contabili riguardanti l'applicazione del disavanzo al bilancio di previsione, non sono conformi alle disposizioni del decreto legislativo n. 118/2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e rappresentano una violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, riguardante la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Va, infine, sottolineato che la non conformita' al decreto legislativo n. 118/2011 delle tabelle relative alla composizione e copertura del disavanzo presunto rappresentate nella Nota integrativa (Allegato 16) produce effetti in termini di errate registrazioni contabili riguardanti l'intero bilancio di previsione ed i suoi allegati, rappresentando il disavanzo di amministrazione la prima voce della spesa.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 3, «Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023», per le motivazioni indicate nel ricorso, con le conseguenti statuizioni. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 24 giugno 2021 con l'allegata relazione illustrativa. Roma, 5 luglio 2021 L'Avvocato dello Stato: Fedeli Il Vice Avvocato Generale: Di Martino