DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2021
Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali. (21A05179)(GU n.210 del 2-9-2021)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli
enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai
commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa
richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base
della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari
comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone,
tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita'
di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni
provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art.
98 dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre
1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare
l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso
un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30
per cento;
Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta
Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio,
comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero
medesimo;
Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,
n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di
formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due
mesi presso uno o piu' comuni;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in
particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura
di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il
triennio 2020-2022;
Visto il decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638,
trasmesso con nota n. 15652 in pari data, con cui il Ministero
dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art.
35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto
l'autorizzazione a bandire un corso-concorso per l'accesso in
carriera dei segretari comunali e provinciali e a procedere alle
conseguenti assunzioni di centosettantaquattro unita' di segretari
comunali;
Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che a tale data risultano in servizio
duemilacinquecentoundici segretari, di cui duemilatrecentoventitre'
titolari di sede, ottantaquattro in disponibilita', sessantadue in
comando o altro utilizzo, quaranta in aspettativa, uno in distacco
sindacale ed uno fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite
dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a
cinquemilaventi;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che a tale data vi sono ottantaquattro segretari in
posizione di disponibilita' e che le sedi vacanti ammontano a
duemilaseicentonovantasette, di cui duemilatrentaquattro con
popolazione inferiore ai tremila abitanti, cinquecentosessantacinque
con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti,
settantaquattro con popolazione compresa tra diecimilauno e
sessantacinquemila abitanti, tredici con popolazione compresa tra
sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo
di provincia) ed undici sono costituite da enti con popolazione
superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di
provincia e amministrazioni provinciali;
Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 18 dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a
quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e
provinciali e' pari a duemilacinquecentonove unita', derivanti dalla
differenza fra le cinquemilaventi sedi di segreteria ed i
duemilacinquecentoundici segretari in servizio;
Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre
2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha
comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all'anno 2019,
corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e
le cancellazioni, risultano pari a duecentodiciotto unita' e che,
pertanto la relativa facolta' assunzionale, per un numero di unita'
non superiore all'80 per cento, e' pari a centosettantaquattro
unita';
Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020
residuano sul turn over 2018 sessantasette unita' utilizzabili;
Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali risulta coerente con il fabbisogno;
Considerato che, in forza della specificita' dello status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il
Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si
instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica
amministrazione, on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - e'
autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative
ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle
relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali.
2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti
locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in
qualita' di titolari.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 giugno 2021
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2071