DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2021
Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali. (21A05179)(GU n.210 del 2-9-2021)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalita' di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso e' ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento; Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; Visto l'art. 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu' comuni; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 25-bis, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022; Visto il decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, trasmesso con nota n. 15652 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione a bandire un corso-concorso per l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali e a procedere alle conseguenti assunzioni di centosettantaquattro unita' di segretari comunali; Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data risultano in servizio duemilacinquecentoundici segretari, di cui duemilatrecentoventitre' titolari di sede, ottantaquattro in disponibilita', sessantadue in comando o altro utilizzo, quaranta in aspettativa, uno in distacco sindacale ed uno fuori ruolo e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a cinquemilaventi; Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data vi sono ottantaquattro segretari in posizione di disponibilita' e che le sedi vacanti ammontano a duemilaseicentonovantasette, di cui duemilatrentaquattro con popolazione inferiore ai tremila abitanti, cinquecentosessantacinque con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, settantaquattro con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila abitanti, tredici con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo di provincia) ed undici sono costituite da enti con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali; Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che il numero dei segretari in servizio e' inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali e' pari a duemilacinquecentonove unita', derivanti dalla differenza fra le cinquemilaventi sedi di segreteria ed i duemilacinquecentoundici segretari in servizio; Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 18 dicembre 2020, n. 15638, il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che le cessazioni dal servizio riferite all'anno 2019, corrispondenti ai collocamenti a riposo, le dispense dal servizio e le cancellazioni, risultano pari a duecentodiciotto unita' e che, pertanto la relativa facolta' assunzionale, per un numero di unita' non superiore all'80 per cento, e' pari a centosettantaquattro unita'; Considerato che, a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020 residuano sul turn over 2018 sessantasette unita' utilizzabili; Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con il fabbisogno; Considerato che, in forza della specificita' dello status giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi', l'obbligo di erogazione del trattamento economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. Renato Brunetta; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - e' autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per n. 174 unita' di segretari comunali. 2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualita' di titolari. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2021 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2071