N. 121 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 aprile 2021
Ordinanza del 7 aprile 2021 del Tribunale di Livorno sul reclamo proposto da Caroppo Massimiliano e Gisonni Marzia. Fallimento e procedure concorsuali - Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento - Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore - Possibilita' per il piano del consumatore di prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione - Omessa disciplina dell'ipotesi di assegnazione all'esito di procedura esecutiva presso terzi - Mancata previsione che il piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia gia' ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione. - Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento), art. 8, comma 1-bis, introdotto dall'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.(GU n.36 del 8-9-2021 )
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Cardi - Presidente; dott. Emilia Grassi - Giudice; dott. Luigi Nannipieri - Giudice; ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. r.g. 472/2021 promossa da: Massimiliano Caroppo (C.F. CRPMSM72L29E625L), Marzia Gisonni (C.F. GSNMRZ78E52E625U), con il patrocinio dell'avv. Gagliardi Giulia ricorrente - reclamante; Premesso: che Massimiliano Caroppo, Marzia Gisonni depositavano il 26 ottobre 2020 una «proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento»; che, in estrema sintesi la proposta prevede la destinazione di euro 200,00 mensili (di cui euro 150,00 erogati dal padre del sig. Massimiliano Caroppo ed euro 50,00 prelevati dallo stipendio del sig. Massimiliano Caroppo) per complessive 77 rate, con pagamento integrale dei debiti prededucibili e privilegiati (rate sino alla 29) e quindi del 18,64% dei creditori chirografari (rate dalla 29 alla 77); che il giudice designato rigettava la richiesta di omologa del piano del consumatore con provvedimento del 21 gennaio 2021, osservando in particolare: «Per soddisfare il suo credito di euro 43.502,63 la Ifis NPL S.p.a. ha ottenuto in data 28 ottobre 2020 dal G.E. una ordinanza di assegnazione del quinto dello stipendio del sig. Caroppo Massimiliano, che non risulta essere stata impugnata, come confermato alla odierna udienza dal difensore della parte ricorrente e dunque divenuta definitiva. Tale ordinanza di assegnazione non puo' essere posta nel nulla perche' l'art. 8 comma 1-bis della legge n. 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha gia' ottenuto, come nel caso di specie che riguarda Ifis NPL S.p.a. un'ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi. Trattandosi di provvedimento definitivo, essa non puo' essere posta in discussione. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito al punto 1.3. della motivazione della sentenza 10820/2020 che «La procedura esecutiva di espropriazione di crediti presso terzi ha la funzione di soddisfare il creditore non gia' - come accade nelle altre forme dell'esecuzione forzata - attribuendogli il ricavato di una vendita forzata od assegnandogli una res determinata, ma trasferendo al creditore procedente la titolarita' del credito vantato dal debitore nei confronti del terzo. Questo trasferimento avviene per effetto dell'ordinanza prevista dall'art. 553 del codice di procedura civile, e consiste in un mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal terzo pignorato. Se dunque scopo dell'espropriazione di somme di denaro e' quello di trasferire un credito dal debitor debitoris al creditore procedente; e se l'ordinanza di assegnazione realizza questo trasferimento, deve concludersi che, con la pronuncia di quella ordinanza, la procedura esecutiva ha raggiunto il suo scopo ed e' da quel momento conclusa e definita.» Al tale conclusione non osta il disposto dell'art. 2928 del codice civile, secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato. Tale previsione ha infatti unicamente l'effetto di attribuire all'assegnazione del credito pignorato l'effetto di un trasferimento con efficacia pro solvendo. Tale effetto fu voluto dal legislatore a maggior tutela del creditore, garantendogli in caso di mancata riscossione, la possibilita' di intraprendere un nuovo procedimento esecutivo in base al medesimo titolo (cfr. ancora Cassazione 10820/2020 e Cassazione n. 26036 del 29 novembre 2005, Cassazione ordinanza n. 11660 del 07/06/201). Ne consegue pertanto che il credito della Ifis NPL S.p.a. che ha gia' ottenuto la assegnazione del quinto dello stipendio del Caroppo non puo' essere posta nel nulla, sul rilievo che il ricorso introduttivo della presente procedura sia stato depositato il 26 ottobre 2020, come sostenuto dal difensore di parte ricorrente, in quanto nella procedura di sovraindebitamento - piano del consumatore non e' previsto alcun automatic stay come avviene nel concordato preventivo ai sensi dell'art 168 l.f. dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato, potendo la sospensione essere disposta solo con decreto di sospensione emesso dal giudice ex art 12-bis comma 2 legge n. 3/2012 nel caso di specie non emesso avendo il tribunale provveduto ex art. 9 comma 3 l.f. Pertanto prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di Ifis NPL S.p.a. nella misura del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva lo stesso e' giuridicamente inammissibile»; che hanno proposto tempestivo reclamo Massimiliano Caroppo, Marzia Gisonni, in particolare evidenziando: «le procedure di sovraindebitamento hanno natura concorsuale e cio' si ricava chiaramente dall'art. 6 nonche' dall'art. 7 della legge n. 3/2012. Questo comporta che a dette procedure, in presenza di lacune, si debbono applicare, in via analogica, le disposizioni in tema di fallimento ... in considerazione del fatto che l'omologa del piano comporta effetti equiparati all'atto di pignoramento (art. 12-bis comma 7 legge n. 3/12)»; i reclamanti, richiamando alcune pronunzie di merito hanno inoltre osservato che «in applicazione analogica dei principi che valgano in materia fallimentare, ... va richiamato l'indirizzo costante della Cassazione (Cassazione 1227/16, Cassazione 7508/11, Cassazione 5994/11, Cassazione 1544/06, Cassazione 1611/00 ecc) secondo cui «in caso di fallimento del debitore gia' assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 del codice di procedura civile e' inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall. Se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione infatti non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente e' rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato ... il principio della "par condicio creditorum" ... e' violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, sia pur indirettamente, in quanto effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo e a tale categoria va ricondotto il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito»; che «con l'omologazione del piano del consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile) cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sara' pagato secondo le condizioni previste dal piano ... il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore ... nel caso di specie le somme gia' percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste dal piano»; che quindi secondo i reclamanti, ferma la precedente ordinanza di assegnazione, a seguito dell'omologa del piano del consumatore, potrebbero diventare inefficaci i pagamenti successivi, in applicazione analogica dell'art. 44 legge fallimentare, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita'; Ritenuto: di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 come introdotto art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia gia' ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, con inefficacia dei pagamenti successivi all'omologazione del piano; Considerato, circa la rilevanza: che, come esposto, il piano del consumatore per cui e' causa prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore Ifis NPL, che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio del sig. Massimiliano Caroppo; che l'art. 8, comma 1-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 come introdotto dall'art. 4-ter, comma l, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 dispone: «l-bis. La proposta di piano del consumatore puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma l, secondo periodo»; che il comma secondo del richiamato art. 4-ter decreto-legge n. 137/2020 stabilisce: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; che tale disposizione, applicabile alla procedura per cui e' causa, limita la possibilita' di falcidia e ristrutturazione ai soli «contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione» e nella fattispecie il piano del consumatore prevede la falcidia e ristrutturazione del debito del creditore Ifis NPL, che ha promosso pignoramento presso terzi ed ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio; che il giudice del provvedimento reclamato ha motivato il diniego di omologa del piano sul presupposto che non sarebbe possibile far cessare gli effetti dell'ordinanza di assegnazione ormai definitiva e sul fatto che la legge consente la falcidia e ristrutturazione unicamente dei debiti derivanti da cessione del quinto (vedi motivazione del provvedimento reclamato: «Tale ordinanza di assegnazione non puo' essere posta nel nulla perche' l'art. 8 comma 1-bis della legge n. 3/2012 consente la sola falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da cessione del quinto o da prestiti su pegno ma non esiste una disposizione per il credito per il quale il titolare ha gia' ottenuto, come nel caso di specie che riguarda Ifis NPL S.p.a. un'ordinanza di assegnazione a seguito di pignoramento presso terzi ... Pertanto prevedendo il piano del consumatore il pagamento del credito di Ifis NPL S.p.a. nella misura del 18,64% e dunque essendo destinato a porre nel nulla la ordinanza di assegnazione ormai definitiva lo stesso e' giuridicamente inammissibile»); Considerato circa la non manifesta infondatezza: che il collegio condivide la motivazione del giudice del provvedimento reclamato; che non puo' ritenersi che la semplice natura concorsuale della procedura del piano del consumatore possa comportare di per se' la possibilita' di applicazione analogica delle disposizioni dettate per il fallimento e, segnatamente, dell'art. 44 della legge fallimentare richiamato dalla difesa della parte reclamante, posto che nel piano del consumatore non si verifica, pacificamente, alcuno «spossessamento» del debitore e la disposizione dell'art. 44 legge fallimentare e' diretta conseguenza del generale vincolo di indisponibilita' di cui al precedente art. 42; che, peraltro, l'art. 44 della legge fallimentare determina una inefficacia generalizzata ed automatica dei pagamenti successivi (anche se eseguiti da un terzo in relazione a precedente ordinanza di assegnazione, come chiarito dai giudici di legittimita'), mentre nella fattispecie si tratterebbe non di una automatica e generalizzata inefficacia correlata ad un altrettanto generalizzato spossamento, ma della mera possibilità-facolta' di prevedere, nel piano, la specifica inefficacia di determinati pagamenti pur se eseguiti da terzi in adempimento di ordinanza di assegnazione definitiva; che la disposizione introdotta dall'art. 4-ter decreto-legge n. 137/2020, pura fronte di un precedente dibattito dottrinale e giurisprudenziale relativo alla possibilita' per il piano del consumatore omologato di far cessare l'efficacia non solo delle precedenti cessioni del quinto di stipendio ma anche delle precedenti assegnazioni definitive di quota parte dello stipendio, ha limitato la possibilita' di falcidia o ristrutturazione ai soli debiti derivanti da cessione volontaria del quinto, non disciplinando l'ipotesi di assegnazione all'esito di procedura esecutiva presso terzi; che il Collegio ritiene di non poter estendere in via analogica la disposizione dettata per la cessione volontaria del quinto anche alle ordinanze giudiziali di assegnazione, stante il carattere specifico ed espresso della norma, il fatto che, come esposto, la questione interpretativa sorta e che la norma ha parzialmente risolto era riferita ai due distinti casi della cessione del quinto e dell'ordinanza di assegnazione anteriore ed il legislatore ha inteso provvedere unicamente con riferimento alla cessione del quinto; che inoltre nel caso dell'assegnazione occorrerebbe privare di efficacia (non un precedente atto negoziate ma) un provvedimento giudiziale definitivo, conclusivo della procedura esecutiva gia' intrapresa; che osta all'applicazione in via analogica dell'art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 anche il principio normativo di intangibilita' degli atti esecutivi gia' compiuti ex art. 187-bis disp.att.c.p.c.; che la Suprema Corte con riferimento al concordato preventivo (procedura concorsuale per molti versi analoga al piano del consumatore) ha avuto modo di chiarire, anche recentemente, che non operando alcuno «spossessamento» del debitore non puo' trovare applicazione l'art. 44 legge fallimentare e quindi non possono privarsi di efficacia le ordinanze di assegnazione anteriori rispetto alla iscrizione della domanda di concordato e restano validi e dovuti i pagamenti, effettuati anche successivamente (vedi Cassazione civile sez. I, 15 febbraio 2021, n. 3850: «nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. "spossessamento" previsto in ambito fallimentare dagli articoli 42 e 43 l. fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e' legittimo - salvo non ricorra l'ipotesi di frode di cui all'art. 173 l. fall. - il pagamento effettuato dal "debitor debitoris" in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 533 del codice di procedura civile sia anch'essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa»; in motivazione la Suprema Corte tra l'altro osserva: «se l'esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, e' gia' pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli effetti di essa rimangono fermi (v. art. 187-bis disp. att. c.p.c.), sebbene il pagamento sia successivo all'inizio della procedura concordataria; difatti, l'ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell'art. 553 del codice di procedura civile in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cassazione 29 ottobre 2003, n. 16232; Cassazione 28 giugno 2000, n. 8813 ... contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'assetto fino ad ora esaminato, che differenzia la disciplina concordataria da quella del fallimento, in particolare con riguardo all'omesso richiamo in tema di concordato della l. fall., art. 44, non e' frutto di un difetto di coordinamento, tale da interpellare la Corte addirittura sulla costituzionalita' della previsione, ma della chiara logica del sistema ... la l. fall., art. 44 e' un corollario anzitutto del precedente art. 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito «dell'amministrazione e della disponibilita' dei suoi beni», nonche' dell'art. 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso e' stato anche di recente evidenziato che il citato art. 44 «rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti articoli 42 e 43 ... in attuazione del principio della "cristallizzazione", alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito»); che quindi, avuto riguardo anche a quanto chiarito dai giudici di legittimita', non puo' applicarsi l'art. 44 l. f. ne' estendersi in via meramente interpretativa all'ordinanza di assegnazione dei crediti intervenuta prima dell'omologa del piano del consumatore la disciplina dettata espressamente per la sola cessione del quinto, come gia' evidenziato dal giudice nel provvedimento reclamato; che tuttavia il meccanismo attraverso il quale opera il soddisfacimento del credito e' del tutto analogo, con riferimento alla cessione del quinto dello stipendio ed alla ordinanza di assegnazione relativa a crediti ancora non sorti: in entrambi i casi si ha una modificazione soggettiva del rapporto creditorio (nel credito futuro verso il terzo subentrano il creditore assegnatario ovvero il creditore cessionario), con effetto liberatorio posteriore condizionato all'effettiva riscossione successiva, ossia pro solvendo; che quindi appare contrario a ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione limitare la possibilita' di falcidia e ristrutturazione ai soli «debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione» e non anche dei debiti per i quali il creditore abbia gia' ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1-bis della legge 27 gennaio 2012, n. 3 come introdotto art. 4-ter, comma 1, lettera d), del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non stabilisce che il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia gia' ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cosi' deciso in data 30 marzo 2021 dal Tribunale di Livorno. Il Presidente: Cardi Il Giudice relatore: Nannipieri