AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Omega 3 Mylan» (21A05318) 
(GU n.218 del 11-9-2021)

 
         Estratto determina n. 1004/2021 del 30 agosto 2021 
 
    Medicinale: OMEGA 3 MYLAN. 
    Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. 
    Confezioni: 
      «1000 mg capsule molli» 20  capsule  in  blister  Al/PVC/PVDC -
A.I.C. n. 048819015 (in base 10); 
      «1000 mg capsule molli» 30  capsule  in  blister  Al/PVC/PVDC -
A.I.C. n. 048819027 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: capsula molle. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: acidi omega 3 esteri etilici 90; 
      eccipienti: 
        involucro  della  capsula:  gelatina  succinato,   glicerolo,
possibili tracce di lecitina di soia (E322),  trigliceridi  saturi  a
catena media; 
        il principio  attivo  contiene:  tocoferoli  misti,  olio  di
girasole raffinato. 
    Officine  di  produzione:  produttore/i  del  principio   attivo:
Shandong  Kaisen  Pharmaceutical  Co.,  Ltd.  -  ShenDa  Science  and
Technology Entrepreneurs Park -  Lanling  County  -  277722  ShenShan
Town, Shandong Province, Cina. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      Ipertrigliceridemia 
        Riduzione dei  livelli  elevati  di  trigliceridi  quando  la
risposta alle diete e ad altre misure non farmacologiche da  sole  si
sia dimostrata  insufficiente  (il  trattamento  deve  essere  sempre
associato ad adeguato regime dietetico). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «1000 mg capsule molli» 20  capsule  in  blister  Al/PVC/PVDC -
A.I.C. n. 048819015 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,42; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05; 
      nota AIFA: 13. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Omega 3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) e' classificato, ai
sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8,  comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La classificazione ai fini della fornitura del medicinale  «Omega
3 Mylan» (omega-3-trigliceridi) e' la seguente: medicinale soggetto a
prescrizione medica (RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali  preveda  la  presentazione   dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.