N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 luglio 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 luglio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri) . Impiego pubblico - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale, stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Proroga di dodici mesi, rispetto alla scadenza stabilita, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7 del 2021. - Legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021), art. 3.(GU n.38 del 22-9-2021 )
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) contro la Regione Lombardia (codice fiscale 80050050154), in persona del Presidente della Regione in carica pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale) della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7, recante: «Legge di semplificazione 2021» pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20, del 21 maggio 2021, Supplemento. 1. - L'art. 3 della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7, recante: «Legge di semplificazione 2021» pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 20, del 21 maggio 2021, Supplemento, dispone quanto segue al comma 1: «1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessita' di assicurare la funzionalita' operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresi' conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza.» 2. - Il citato art. 3, con particolare riguardo alla riportata previsione contenuta nel comma 1, presenta profili di illegittimita' costituzionale, eccedendo dai limiti della competenza legislativa regionale e, comunque, violando gli articoli 97 e 117, della Costituzione e, pertanto, viene impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 33, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, giusta deliberazione assunta in data 13 luglio 2021 dal Consiglio dei ministri, per i seguenti Motivi I - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della costituzione, anche in relazione all'art. 19, commi 6 e 6-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 40, comma 1, lettera f), decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3.- L'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca la disciplina degli incarichi di funzioni dirigenziali delle pubbliche amministrazioni che possono essere conferiti «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione», muniti dei requisiti previsti dalla norma, stabilendo, tra l'altro, la percentuale massima della dotazione organica entro la quale i suddetti incarichi possono essere conferiti, e fissando la durata massima di questi ultimi, rispettivamente, in tre anni, per gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 19 (incarichi apicali o di funzione dirigenziale di livello generale), e in cinque anni, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale. L'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha, tra l'altro, aggiunto al citato art. 19 il comma 6-ter, il quale dispone che «il comma 6 e il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2» del medesimo decreto. Quest'ultima norma, a sua volta, stabilisce che «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» (sottolineatura aggiunta). Nell'interpretare le suddette disposizioni, la giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, ribadendo espressamente che il citato comma 6 dell'art. 19 si applica anche alle Regioni (sentenza n. 310/2011), ha altresi' chiarito che «si tratta di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., poiche' il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, cosi' come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile. In particolare, l'art. 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 contiene una pluralita' di precetti relativi alla qualificazione professionale ed alle precedenti esperienze lavorative del soggetto esterno, alla durata massima dell'incarico (e, dunque, anche del relativo contratto di lavoro), all'indennita' che - a integrazione del trattamento economico - puo' essere attribuita al privato, alle conseguenze del conferimento dell'incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego pubblico e, infine, alla percentuale massima di incarichi conferibili a soggetti esterni ... Essa [disciplina, N.d.E.], valutata nel suo complesso, attiene ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato, alla durata massima del rapporto, ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico ed e' pertanto riconducibile alla regolamentazione del particolare contratto che l'amministrazione stipula con il soggetto ad essa esterno cui conferisce l'incarico dirigenziale» (sentenza n. 324/2010, sottolineature aggiunte). 4.- Pertanto l'art. 3, comma 1, della L.R. 7/2001, prevedendo la proroga di dodici mesi, rispetto alla scadenza stabilita, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, eccede dalla competenza legislativa regionale e viola, in ogni caso, le disposizioni contenute nella citata disposizione di legge statale (nonche' nell'art. 40, lettera f), decreto legislativo n. 150/2009), che, statuendo in materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera 1), Cost., stabiliscono precisi e inderogabili limiti di durata massima dei suddetti contratti, nel rispetto dei quali, oltre che degli altri limiti individuati dal citato comma 6, deve anche avvenire la loro proroga. E' appena il caso di precisare che dal tenore della disposizione regionale oggetto del presente ricorso non si evince che la durata degli incarichi conferiti a soggetti esterni, comprensiva di proroga, rispetti i predetti limiti. A cio' si aggiunga che la stessa disposizione accorda la suddetta proroga in maniera indistinta a tutti i contratti in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge regionale. Essa presenta, percio', profili di illegittimita' analoghi a quelli gia' esaminati dalla Corte nella citata sentenza n. 310/2011, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di una norma della L.R. Calabria n. 34/2010, che prorogava la durata di incarichi dirigenziali conferiti da quella Regione. II - Violazione degli articoli 97 e 117 della costituzione, anche in relazione agli articoli 1, 4, 14 e 27, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5.- L'art. 3 della L.R. Lombardia in esame viola, inoltre, anche l'art. 97 e, sotto altro profilo, l'art. 117 della Costituzione. Invero gli atti inerenti all'instaurazione e la gestione dei rapporti di lavoro, tra i quali anche l'eventuale provvedimento amministrativo di rinnovo di un incarico di livello dirigenziale in essere, sono da ricondursi alle attribuzioni proprie delle figure di vertice dirigenziale degli Enti e, come tali, sottratti alle competenze degli organi di indirizzo politico. La separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce, infatti, un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell'art. 97 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza n. 81/2013) al quale le Regioni, pur nel rispetto della loro autonomia, non possono sottrarsi. Nell'affermare il suddetto canone ermeneutico, la giurisprudenza della Corte (sent. ult. cit.), pur dando atto che l'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore, ha anche chiarito che, a sua volta, tale potere incontra un limite proprio nello stesso art. 97 Cost., precisando che, nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non puo' compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialita' della pubblica amministrazione. Esercitando egli stesso, con la norma in esame, il potere di rinnovo degli incarichi in questione, e cosi' sovrapponendosi alle funzioni di gestione amministrativa tipiche dei dirigenti, il legislatore regionale ha, percio', violato palesemente tale principio, incorrendo nell'ulteriore censura di violazione della citata norma costituzionale. D'altra parte, proprio in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni, l'art. 1 del decreto legislativo 165/2001 afferma esplicitamente la natura di principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost. delle disposizioni contenute nel predetto testo unico, tra le quali vengono in considerazione gli articoli 4 e 14 dello stesso decreto legislativo, che riaffermano esplicitamente il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa, definendo in modo specifico i limiti delle prime. A sua volta l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo citato, in coerenza con la suddetta affermazione, prescrive che «Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, ... adeguano ai principi dell'art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti» (sottolineatura aggiunta). Ne consegue che, nel violare lo stesso principio di separazione, l'art. 3 L.R. Lombardia 7/2021 si pone in contrasto con l'art. 117 Cost. anche sotto tale profilo.
P.Q.M. Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si conclude perche', in accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 (Disposizioni in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale) della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7, recante: «Legge di semplificazione 2021». Unitamente all'originale del presente ricorso notificato sara' depositata copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2021, con l'allegata relazione. Roma, 20 luglio 2021 Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Del Gaizo