N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2021

Ordinanza del 3  febbraio  2021  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale per la Regione Lazio sul ricorso proposto da R. G.  e
altri c/Presidenza del Consiglio dei ministri . 
 
Documentazione amministrativa - Disciplina del segreto -  Classifiche
  di segretezza - Consegna all'autorita' giudiziaria, che ne cura  la
  conservazione  nel  rispetto  della  riservatezza,   di   documenti
  classificati dei quali e' stata ordinata l'esibizione e per i quali
  non  sia  opposto  il  segreto  di  Stato  -   Mancata   previsione
  dell'obbligo dell'amministrazione di versare al fascicolo d'ufficio
  la documentazione dalla stessa classificata come riservata e di cui
  il giudice (nella specie: nel corso di un  giudizio  pensionistico)
  dispone  l'acquisizione  per  la   decisione   della   causa,   con
  conseguente  diritto  della  controparte  processuale  di  estrarne
  copia. 
- Legge 3 agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
  sicurezza della Repubblica e nuova disciplina  del  segreto),  art.
  42, comma 8. 
(GU n.38 del 22-9-2021 )
 
                         LA CORTE DEI CONTI 
            Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio 
 
    Il giudice monocratico cons. Antonio Di Stazio ha pronunciato  la
seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Visto  il  ricorso,  iscritto  al  n.  75579  del   registro   di
Segreteria, proposto da: 1) R G (c.f.   ); 2) N R (c.f.   ); 3)  L  M
(c.f.   ); 4) F F (c.f.   ); tutti elettivamente domiciliati in  Roma
alla via Attilio Regolo 12/D, presso lo studio degli avvocati  Angelo
Lanzilao e Massimiliano Fazi, che li  rappresentano  e  difendono  ed
indicano, per le comunicazioni di rito,  i  seguenti  indirizzi  pec:
massimilianofazi@ordineavvdcatiroma.org
angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org nonche' le  utenze  telefax  n.
063242872 - 063214882; 
    Contro Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  persona  del
Presidente  del  Consiglio   p.t.,   domiciliato   ex   lege   presso
l'Avvocatura  generale  dello  Stato  con  sede  in  Roma,  via   dei
Portoghesi 12, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocato  dello
Stato Fabrizio Fedeli ( pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); 
    Avente ad oggetto domanda di inclusione nella  base  pensionabile
dell'indennita' di funzione od operativa; 
    Visti il ricorso introduttivo e gli altri  atti  e  documenti  di
causa; 
    Uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2020, con  l'assistenza
del segretario sig.ra Paola Venanzini, l'avvocato  Massimiliano  Fazi
per i ricorrenti; 
 
                          Rilevato in fatto 
 
    1. I ricorrenti elencati in epigrafe, gia' dipendenti presso i   
, adivano questa Sezione giurisdizionale affinche' venisse  accertato
e dichiarato il loro diritto alla riliquidazione del  trattamento  di
quiescenza includendo  nella  base  pensionabile  la  «indennita'  di
funzione» (per i dirigenti) o «l'indennita'  operativa»  (per  i  non
dirigenti)  di  cui  all'art.  18  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  n.  8  del  1980,  corrisposte  entrambe  in
servizio e non valutate dall'Amministrazione nella determinazione del
trattamento    di    quiescenza.     Con     conseguente     condanna
dall'Amministrazione al  pagamento  delle  differenze  dovute  e  non
corrisposte oltre interessi. 
    Incardinata la causa, questo Giudice, ritenendo che la conoscenza
della   documentazione   amministrativo-contabile   concernente    la
corresponsione, in attivita' di servizio,  delle  indennita'  di  cui
viene  chiesta   la   valutazione   ai   fini   pensionistici   fosse
indispensabile all'esercizio del diritto di difesa  in  giudizio  dei
ricorrenti, ordinava all'Amministrazione: 
        - di rilasciare ai  difensori  dei  ricorrenti,  nel  termine
assegnato,  copia  dei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nn.  1/2008  e  1/2011  nonche'  della  circolare  CESIS  n.
325/26/3136 del 23 gennaio 1998; 
        - di consentire ai medesimi difensori,  nei  luoghi  indicati
dall'Amministrazione, l'accesso alla  documentazione  concernente  la
corresponsione  ai  ricorrenti,  durante  il  periodo  di   servizio,
dell'indennita'  di  funzione  od  operativa,  ivi  compresa   quella
inerente le trattenute fiscali operate sulle indennita' medesime, nel
rispetto delle misure di cautela e  di  riservatezza  che  la  stessa
Amministrazione riterra' piu' idonee. 
    A parziale modifica della precedente ordinanza, con ordinanza  n.
8/2020 questo Giudice autorizzava la difesa dei ricorrenti a prendere
visione, con esclusione del rilascio  di  copia,  dei  documenti  sui
quali la Presidenza del Consiglio dei ministri -  avesse  apposto  la
classifica  di  segretezza  a  norma  dell'art.  42  della  legge  n.
124/2007. 
    2. L'Amministrazione, difesa in giudizio dall'Avvocatura generale
dello Stato - che  in  memoria  ha  contestato  la  fondatezza  delle
domande di controparte chiedendone il rigetto - in  esecuzione  delle
predette  ordinanze  istruttorie,  ha  depositato,  unitamente   allo
stralcio dei regolamenti -  approvati  con  D.D.P.C.M.  n.  1/2008  e
1/2011 - che hanno disciplinato  nel  tempo  lo  stato  giuridico  ed
economico  del  personale  degli     e  a  copia  della  copia  della
circolare CESIS n. 325/26/3136 del  23  gennaio  1998,  un  documento
denominato «relazione illustrativa» a firma del  dirigente  del     ,
apponendovi   la   classifica   di   «RISERVATO   dalla    data    di
protocollazione». Nel predetto documento l'Amministrazione giustifica
il mancato rilascio della documentazione - richiesta  dal  Giudice  -
concernente  la  corresponsione  dell'indennita'  ai   ricorrenti   e
l'applicazione delle  relative  trattenute  fiscali,  richiamando  la
peculiarieta'  del  regime  di  gestione  e  documentazione  cui   e'
assoggettata l'indennita' in parola, sin dalla  sua  istituzione,  in
ragione dell'assoluta specialita' dell'indennita' medesima. 
    3. Per quanto sopra esposto, l'Amministrazione non ha dato  piena
esecuzione all'ordinanza istruttoria  appellandosi  alla  specialita'
della disciplina concernente il trattamento del  personale  dei     e
alla sottrazione del regime di  utilizzo  dei  fondi  riservati  alla
rendicontazione  prevista  per  i  fondi   ordinari.   Tra   l'altro,
l'Amministrazione  ha  addotto  di  non  disporre  di  documentazione
certificativa da esibire ai difensori dei ricorrenti,  assumendo  che
le  relative  esigenze  conoscitive  potrebbero  essere  parzialmente
soddisfatte solo mediante una complessa  attivita'  di  ricostruzione
virtuale  di  ogni  posizione,   operazione   che   risulterebbe   di
particolare  complessita'   e   onerosita'   per   l'Amministrazione,
trattandosi di complessivi 122 ricorrenti e con riferimento a periodi
di servizio che risalgono fino  al  1977  con  una  estensione  anche
ultratrentennale. 
    4. La succitata documentazione - depositata  dall'Amministrazione
presso     della Corte dei  conti  che  l'ha  posta  in  custodia  in
appositi locali ai quali le  controparti  (o  i  relativi  difensori)
possono  accedere  solo  per  prenderne  visione  alla  presenza  del
personale addetto -  non  e'  stata  quindi  inserita  nel  fascicolo
d'ufficio, come dispone l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del
codice di giustizia contabile, ne' e' stata conseguentemente messa  a
disposizione del Giudice della  causa,  in  ragione  dell'apposizione
sulla  stessa,  da  parte  dell'Amministrazione,   della   classifica
«RISERVATO», ai sensi dell'art. 42, comma 8,  della  legge  3  agosto
2007, n. 124. 
    5. Chiamata  la  causa  all'udienza  odierna,  il  difensore  dei
ricorrenti rappresenta l'impossibilita' per la difesa di adempiere il
mandato ricevuto a causa della mancata acquisizione al  fascicolo  di
causa - come  disposto  da  questo  Giudice  -  della  documentazione
contabile concernente la corresponsione delle indennita'  di  cui  si
chiede  la   valutazione   ai   fini   pensionistici.   Insiste   per
l'accoglimento del ricorso. In subordine, chiede che sia rimessa alla
Corte costituzionale  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
della normativa che disciplina l'indennita' di funzione od  operativa
per i dipendenti dei     nei termini specificati nel ricorso al quale
si riporta. 
    A conclusione dell'udienza questo  Giudice  si  e'  riservata  la
decisione. 
    A scioglimento della riserva; 
 
                       Considerato in diritto 
 
    6. L'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recita:
«Qualora l'autorita' giudiziaria  ordini  l'esibizione  di  documenti
classificati per i quali non sia opposto il  segreto  di  Stato,  gli
atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria  richiedente,  che  ne
cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la  riservatezza,
garantendo il  diritto  delle  parti  nel  procedimento  a  prenderne
visione senza estrarne copia». 
    Ritiene questo giudicante che la  suesposta  disposizione,  nella
sua  portata  letterale   e   nella   concreta   attuazione   operata
dall'Amministrazione, violi i precetti di cui agli artt. 103, 111,  3
e 24 della Carta costituzionale. 
    6.1.  In  primo  luogo,  si  ritiene  violato  il  principio   di
effettivita' della funzione giurisdizionale, che  si  estrinseca  tra
l'altro nel potere-dovere del giudice  -  nel  caso  di  specie,  del
giudice contabile quale giudice naturale delle pensioni pubbliche  ai
sensi  dell'art.  103,  comma  2,  Cost.  -  di  formare  il  proprio
convincimento  sulla  base  degli  elementi  di  prova  che   ritiene
rilevanti ai fini della decisione della causa e di  cui  ha  disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. 
    Nella fattispecie oggetto di giudizio,  la  lamentata  violazione
consegue, ad avviso di questo Giudicante, alla mancata  ottemperanza,
ad  opera  della  controparte  pubblica,  dell'ordine  impartito  dal
giudice  di  versare  nel  fascicolo  d'ufficio   la   documentazione
concernente  la  corresponsione,  durante  L'attivita'  di  servizio,
dell'indennita' di funzione od operativa che gli  odierni  ricorrenti
chiedono  che  sia   valutata   nella   determinazione   della   base
pensionabile. Trattasi, nella specie,  di  documentazione  formata  e
detenuta  dall'Amministrazione  e  che  questo   giudicante   ritiene
rilevante ai fini della decisione  della  causa  poiche'  costituisce
l'unica fonte di prova del quantum erogato ai ricorrenti a titolo  di
indennita' e dell'ammontare delle trattenute erariali operate ex lege
dal datore di lavoro. Peraltro, come meglio precisato nella narrativa
in fatto, l'Amministrazione si e'  limitata  a  produrre  -  mediante
deposito in luogo diverso dall'ufficio del giudice  -  una  relazione
dalla stessa classificata «RISERVATO» a norma dell'art. 42, comma  8,
della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella quale  viene  contestata  la
fondatezza del ricorso e ribadita  la  specialita'  della  disciplina
concernente  il  trattamento  economico  del  personale  posto   alle
dipendenze dei     . 
    7. Si ritiene  altresi'  sussistente,  nel  caso  di  specie,  la
violazione dei principii del giusto processo  sanciti  dall'art.  111
Cost. Detti principii,  ritenuti  in  dottrina  e  in  giurisprudenza
validi  per  qualsiasi  processo   (sia   esso   civile,   penale   o
amministrativo), si traducono nel riconoscimento di un nucleo  minimo
di garanzie, tra le quali il diritto di partecipazione  al  processo,
di   cui   costituisce   massima   espressione   il   principio   del
contraddittorio,  che  nel  giudizio  pensionistico  -  come  in  via
generale  nel   processo   civile   -   si   realizza   mediante   la
contrapposizione paritetica  tra  i  soggetti  contendenti,  i  quali
rivestono una posizione paritaria di fronte ad un  giudice  terzo  ed
imparziale, anche nelle modalita' di assunzione dei mezzi istruttori. 
    Lo stesso giudice delle leggi ha spesso richiamato  il  principio
della parita' delle armi nello svolgimento del giudizio, da intendere
nel  senso  che  ad  entrambe  le  parti  siano  accordati  strumenti
tecnico-processuali idonei a condizionare in  loro  favore  il  pieno
convincimento del giudice (cfr. Corte costituzionale,  ordinanze  nn.
32 del 2013 e 92 del 2014). 
    8. Per le medesime ragioni appare altresi' palese, ad  avviso  di
questo Giudicante, la violazione del principio  della  parita'  delle
armi ogni qualvolta sia accordata ad una delle  parti  in  causa  una
posizione  di  supremazia,  che  si  estrinseca,  come  nel  presente
giudizio,   nel   potere   dell'Amministrazione   di    apporre    la
classificazione di «riservatezza», ai sensi dell'art.  42,  comma  8,
della legge n. 124 del 2007, alla documentazione - diversa da  quella
su cui viene opposto di segreto di Stato  -  comprovante  il  diritto
rivendicato in giudizio dal pensionato. 
    Cio' e' tanto piu' vero ove si consideri che la legge n. 124  del
2007 non consente al giudice del rapporto controverso di valutare  la
sussistenza     dei     fatti     costitutivi     della     decisione
dell'Amministrazione   di   classificare    come    «riservato»    la
documentazione  della   quale   lo   stesso   giudice   ha   disposto
l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. Da cio' il vulnus al principio
di effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    9.  Sussiste,  inoltre,  ad  avviso  di  questo  Giudicante,   la
violazione del principio costituzionale nella difesa in giudizio  dei
diritti  ed  interessi  legittimi  del  pensionato  che  ha  prestato
servizio presso    , nonostante la proclamazione della inviolabilita'
del diritto di difesa in ogni stato e grado  del  processo  contenuta
nell'art. 24, secondo comma, della Carta  fondamentale.  La  predetta
violazione viene  determinata,  nella  fattispecie  all'esame,  dalla
compressione del diritto di difesa dei ricorrenti, sia nella fase  di
impostazione della causa - non conoscendo in dettaglio se il  quantum
erogato dall'Amministrazione sia, ed in quale misura, sia rispondente
all'effettivo servizio prestato - sia nel corso del giudizio,  atteso
che della documentazione  comprovante  la  fondatezza  della  domanda
detti ricorrenti (o i loro difensori) possono solo  prendere  visione
senza estrarre copia. Peraltro, lo stesso diritto di prendere visione
si appalesa essere  condizionato  dalla  scelta  discrezionale  della
controparte pubblica, alla quale l'art. 42, comma 8, della  legge  n.
124 del 2007 riconosce il potere di  decidere  unilateralmente  quale
documentazione  sia  suscettibile   di   essere   classificata   come
«riservata», e tale potesta' finisce con il condizionare nel contempo
- limitandone la naturale esplicazione - il  potere  del  giudice  di
acquisire  al  fascicolo  d'ufficio  la  documentazione  che  ritiene
rilevante ai fini della decisione della causa. 
    10. Si ritiene altresi' sussistente la violazione  del  principio
di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla  legge  consacrato
nell'art. 3 Cost., atteso  che  al  pensionato  che  ha  prestato  la
propria attivita' lavorativa negli     non e' consentita, per  quanto
sopra osservato, la piena esplicazione del diritto costituzionale  di
difendere in giudizio i propri legittimi interessi, subendo con  cio'
una  ingiustificata  discriminazione  rispetto  a  tutti  gli   altri
pensionati  pubblici  nei  confronti   dei   quali   trova   completa
applicazione l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del codice  di
giustizia contabile, a mente del quale «Le parti o i  loro  difensori
muniti di procura possono esaminare gli atti e i  documenti  inseriti
nel fascicolo d'ufficio e in  quelli  delle  altre  parti  e  farsene
rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese  ed  osservate  le
leggi sul bollo». 
    Ne' l'esigenza di adottare le opportune cautele -  a  tutela  dei
superiori interessi dello Stato  -  nella  comunicazione  ai  diretti
interessati dei dati relativi al trattamento  economico  agli  stessi
erogato durante  l'attivita'  svolta  alle  dipendenze  dei      puo'
legittimare, ad avviso di questo Giudicante, la  compressione  -  nel
corso del  processo  -  del  diritto  inalienabile  di  difendere  in
giudizio le proprie ragioni, mediante la preclusione  assoluta  della
facolta' di esaminare ed estrarre copia degli elementi di  prova  del
diritto che si intendere  tutelare  -  e  dei  quali  il  giudice  ha
disposto l'acquisizione - anche a distanza di notevole lasso di tempo
dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
    10.  Alla  stregua   delle   suesposte   considerazioni,   questo
Giudicante solleva  la  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 42, comma 8, della legge n.  124  del  2007,  ritenendo  la
stessa  rilevante  ai  fini  della  decisione  della  causa   e   non
manifestazione infondata, nella parte in cui  non  prevede  l'obbligo
dell'amministrazione   di   versare   al   fascicolo   d'ufficio   la
documentazione dalla stessa classificata come «riservata» e di cui il
giudice dispone l'acquisizione ai fini della decisione  della  causa,
con il conseguente diritto della controparte processuale di  estrarne
copia, previa adozione delle cautele  necessarie  ad  assicurarne  la
riservatezza. 
    In conclusione, non potendo essere definito nel  merito;  se  non
previa  risoluzione  della  prospettata  questione  di   legittimita'
costituzionale,  il  presente  giudizio  deve  essere  sospeso,   con
rimessione degli atti alla Corte costituzionale. 
      
 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio,
in composizione monocratica di Giudice delle pensioni; 
    Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124
del 2007, per contrasto con gli articoli  3,  24,  103  e  111  della
Costituzione, per le motivazioni esposte in parte motiva; 
    Sospende  il  presente  giudizio   disponendo,   a   cura   della
segreteria,  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  unitamente  alla   prova   delle   notificazioni   e
comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87; 
    Dispone che a cura della Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti costituite ed al Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  dei  due   rami   del
Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2020. 
 
                  Il giudice monocratico: Di Stazio