N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2021
Ordinanza del 3 febbraio 2021 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio sul ricorso proposto da R. G. e altri c/Presidenza del Consiglio dei ministri . Documentazione amministrativa - Disciplina del segreto - Classifiche di segretezza - Consegna all'autorita' giudiziaria, che ne cura la conservazione nel rispetto della riservatezza, di documenti classificati dei quali e' stata ordinata l'esibizione e per i quali non sia opposto il segreto di Stato - Mancata previsione dell'obbligo dell'amministrazione di versare al fascicolo d'ufficio la documentazione dalla stessa classificata come riservata e di cui il giudice (nella specie: nel corso di un giudizio pensionistico) dispone l'acquisizione per la decisione della causa, con conseguente diritto della controparte processuale di estrarne copia. - Legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), art. 42, comma 8.(GU n.38 del 22-9-2021 )
LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio Il giudice monocratico cons. Antonio Di Stazio ha pronunciato la seguente Ordinanza Visto il ricorso, iscritto al n. 75579 del registro di Segreteria, proposto da: 1) R G (c.f. ); 2) N R (c.f. ); 3) L M (c.f. ); 4) F F (c.f. ); tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Attilio Regolo 12/D, presso lo studio degli avvocati Angelo Lanzilao e Massimiliano Fazi, che li rappresentano e difendono ed indicano, per le comunicazioni di rito, i seguenti indirizzi pec: massimilianofazi@ordineavvdcatiroma.org angelolanzilao@ordineavvocatiroma.org nonche' le utenze telefax n. 063242872 - 063214882; Contro Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli ( pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ); Avente ad oggetto domanda di inclusione nella base pensionabile dell'indennita' di funzione od operativa; Visti il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2020, con l'assistenza del segretario sig.ra Paola Venanzini, l'avvocato Massimiliano Fazi per i ricorrenti; Rilevato in fatto 1. I ricorrenti elencati in epigrafe, gia' dipendenti presso i , adivano questa Sezione giurisdizionale affinche' venisse accertato e dichiarato il loro diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza includendo nella base pensionabile la «indennita' di funzione» (per i dirigenti) o «l'indennita' operativa» (per i non dirigenti) di cui all'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 8 del 1980, corrisposte entrambe in servizio e non valutate dall'Amministrazione nella determinazione del trattamento di quiescenza. Con conseguente condanna dall'Amministrazione al pagamento delle differenze dovute e non corrisposte oltre interessi. Incardinata la causa, questo Giudice, ritenendo che la conoscenza della documentazione amministrativo-contabile concernente la corresponsione, in attivita' di servizio, delle indennita' di cui viene chiesta la valutazione ai fini pensionistici fosse indispensabile all'esercizio del diritto di difesa in giudizio dei ricorrenti, ordinava all'Amministrazione: - di rilasciare ai difensori dei ricorrenti, nel termine assegnato, copia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 1/2008 e 1/2011 nonche' della circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio 1998; - di consentire ai medesimi difensori, nei luoghi indicati dall'Amministrazione, l'accesso alla documentazione concernente la corresponsione ai ricorrenti, durante il periodo di servizio, dell'indennita' di funzione od operativa, ivi compresa quella inerente le trattenute fiscali operate sulle indennita' medesime, nel rispetto delle misure di cautela e di riservatezza che la stessa Amministrazione riterra' piu' idonee. A parziale modifica della precedente ordinanza, con ordinanza n. 8/2020 questo Giudice autorizzava la difesa dei ricorrenti a prendere visione, con esclusione del rilascio di copia, dei documenti sui quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - avesse apposto la classifica di segretezza a norma dell'art. 42 della legge n. 124/2007. 2. L'Amministrazione, difesa in giudizio dall'Avvocatura generale dello Stato - che in memoria ha contestato la fondatezza delle domande di controparte chiedendone il rigetto - in esecuzione delle predette ordinanze istruttorie, ha depositato, unitamente allo stralcio dei regolamenti - approvati con D.D.P.C.M. n. 1/2008 e 1/2011 - che hanno disciplinato nel tempo lo stato giuridico ed economico del personale degli e a copia della copia della circolare CESIS n. 325/26/3136 del 23 gennaio 1998, un documento denominato «relazione illustrativa» a firma del dirigente del , apponendovi la classifica di «RISERVATO dalla data di protocollazione». Nel predetto documento l'Amministrazione giustifica il mancato rilascio della documentazione - richiesta dal Giudice - concernente la corresponsione dell'indennita' ai ricorrenti e l'applicazione delle relative trattenute fiscali, richiamando la peculiarieta' del regime di gestione e documentazione cui e' assoggettata l'indennita' in parola, sin dalla sua istituzione, in ragione dell'assoluta specialita' dell'indennita' medesima. 3. Per quanto sopra esposto, l'Amministrazione non ha dato piena esecuzione all'ordinanza istruttoria appellandosi alla specialita' della disciplina concernente il trattamento del personale dei e alla sottrazione del regime di utilizzo dei fondi riservati alla rendicontazione prevista per i fondi ordinari. Tra l'altro, l'Amministrazione ha addotto di non disporre di documentazione certificativa da esibire ai difensori dei ricorrenti, assumendo che le relative esigenze conoscitive potrebbero essere parzialmente soddisfatte solo mediante una complessa attivita' di ricostruzione virtuale di ogni posizione, operazione che risulterebbe di particolare complessita' e onerosita' per l'Amministrazione, trattandosi di complessivi 122 ricorrenti e con riferimento a periodi di servizio che risalgono fino al 1977 con una estensione anche ultratrentennale. 4. La succitata documentazione - depositata dall'Amministrazione presso della Corte dei conti che l'ha posta in custodia in appositi locali ai quali le controparti (o i relativi difensori) possono accedere solo per prenderne visione alla presenza del personale addetto - non e' stata quindi inserita nel fascicolo d'ufficio, come dispone l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile, ne' e' stata conseguentemente messa a disposizione del Giudice della causa, in ragione dell'apposizione sulla stessa, da parte dell'Amministrazione, della classifica «RISERVATO», ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 5. Chiamata la causa all'udienza odierna, il difensore dei ricorrenti rappresenta l'impossibilita' per la difesa di adempiere il mandato ricevuto a causa della mancata acquisizione al fascicolo di causa - come disposto da questo Giudice - della documentazione contabile concernente la corresponsione delle indennita' di cui si chiede la valutazione ai fini pensionistici. Insiste per l'accoglimento del ricorso. In subordine, chiede che sia rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale della normativa che disciplina l'indennita' di funzione od operativa per i dipendenti dei nei termini specificati nel ricorso al quale si riporta. A conclusione dell'udienza questo Giudice si e' riservata la decisione. A scioglimento della riserva; Considerato in diritto 6. L'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recita: «Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia». Ritiene questo giudicante che la suesposta disposizione, nella sua portata letterale e nella concreta attuazione operata dall'Amministrazione, violi i precetti di cui agli artt. 103, 111, 3 e 24 della Carta costituzionale. 6.1. In primo luogo, si ritiene violato il principio di effettivita' della funzione giurisdizionale, che si estrinseca tra l'altro nel potere-dovere del giudice - nel caso di specie, del giudice contabile quale giudice naturale delle pensioni pubbliche ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. - di formare il proprio convincimento sulla base degli elementi di prova che ritiene rilevanti ai fini della decisione della causa e di cui ha disposto l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. Nella fattispecie oggetto di giudizio, la lamentata violazione consegue, ad avviso di questo Giudicante, alla mancata ottemperanza, ad opera della controparte pubblica, dell'ordine impartito dal giudice di versare nel fascicolo d'ufficio la documentazione concernente la corresponsione, durante L'attivita' di servizio, dell'indennita' di funzione od operativa che gli odierni ricorrenti chiedono che sia valutata nella determinazione della base pensionabile. Trattasi, nella specie, di documentazione formata e detenuta dall'Amministrazione e che questo giudicante ritiene rilevante ai fini della decisione della causa poiche' costituisce l'unica fonte di prova del quantum erogato ai ricorrenti a titolo di indennita' e dell'ammontare delle trattenute erariali operate ex lege dal datore di lavoro. Peraltro, come meglio precisato nella narrativa in fatto, l'Amministrazione si e' limitata a produrre - mediante deposito in luogo diverso dall'ufficio del giudice - una relazione dalla stessa classificata «RISERVATO» a norma dell'art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nella quale viene contestata la fondatezza del ricorso e ribadita la specialita' della disciplina concernente il trattamento economico del personale posto alle dipendenze dei . 7. Si ritiene altresi' sussistente, nel caso di specie, la violazione dei principii del giusto processo sanciti dall'art. 111 Cost. Detti principii, ritenuti in dottrina e in giurisprudenza validi per qualsiasi processo (sia esso civile, penale o amministrativo), si traducono nel riconoscimento di un nucleo minimo di garanzie, tra le quali il diritto di partecipazione al processo, di cui costituisce massima espressione il principio del contraddittorio, che nel giudizio pensionistico - come in via generale nel processo civile - si realizza mediante la contrapposizione paritetica tra i soggetti contendenti, i quali rivestono una posizione paritaria di fronte ad un giudice terzo ed imparziale, anche nelle modalita' di assunzione dei mezzi istruttori. Lo stesso giudice delle leggi ha spesso richiamato il principio della parita' delle armi nello svolgimento del giudizio, da intendere nel senso che ad entrambe le parti siano accordati strumenti tecnico-processuali idonei a condizionare in loro favore il pieno convincimento del giudice (cfr. Corte costituzionale, ordinanze nn. 32 del 2013 e 92 del 2014). 8. Per le medesime ragioni appare altresi' palese, ad avviso di questo Giudicante, la violazione del principio della parita' delle armi ogni qualvolta sia accordata ad una delle parti in causa una posizione di supremazia, che si estrinseca, come nel presente giudizio, nel potere dell'Amministrazione di apporre la classificazione di «riservatezza», ai sensi dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, alla documentazione - diversa da quella su cui viene opposto di segreto di Stato - comprovante il diritto rivendicato in giudizio dal pensionato. Cio' e' tanto piu' vero ove si consideri che la legge n. 124 del 2007 non consente al giudice del rapporto controverso di valutare la sussistenza dei fatti costitutivi della decisione dell'Amministrazione di classificare come «riservato» la documentazione della quale lo stesso giudice ha disposto l'acquisizione al fascicolo d'ufficio. Da cio' il vulnus al principio di effettivita' della tutela giurisdizionale. 9. Sussiste, inoltre, ad avviso di questo Giudicante, la violazione del principio costituzionale nella difesa in giudizio dei diritti ed interessi legittimi del pensionato che ha prestato servizio presso , nonostante la proclamazione della inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del processo contenuta nell'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale. La predetta violazione viene determinata, nella fattispecie all'esame, dalla compressione del diritto di difesa dei ricorrenti, sia nella fase di impostazione della causa - non conoscendo in dettaglio se il quantum erogato dall'Amministrazione sia, ed in quale misura, sia rispondente all'effettivo servizio prestato - sia nel corso del giudizio, atteso che della documentazione comprovante la fondatezza della domanda detti ricorrenti (o i loro difensori) possono solo prendere visione senza estrarre copia. Peraltro, lo stesso diritto di prendere visione si appalesa essere condizionato dalla scelta discrezionale della controparte pubblica, alla quale l'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007 riconosce il potere di decidere unilateralmente quale documentazione sia suscettibile di essere classificata come «riservata», e tale potesta' finisce con il condizionare nel contempo - limitandone la naturale esplicazione - il potere del giudice di acquisire al fascicolo d'ufficio la documentazione che ritiene rilevante ai fini della decisione della causa. 10. Si ritiene altresi' sussistente la violazione del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge consacrato nell'art. 3 Cost., atteso che al pensionato che ha prestato la propria attivita' lavorativa negli non e' consentita, per quanto sopra osservato, la piena esplicazione del diritto costituzionale di difendere in giudizio i propri legittimi interessi, subendo con cio' una ingiustificata discriminazione rispetto a tutti gli altri pensionati pubblici nei confronti dei quali trova completa applicazione l'art. 6 delle disposizioni di attuazione del codice di giustizia contabile, a mente del quale «Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dalla segreteria, a proprie spese ed osservate le leggi sul bollo». Ne' l'esigenza di adottare le opportune cautele - a tutela dei superiori interessi dello Stato - nella comunicazione ai diretti interessati dei dati relativi al trattamento economico agli stessi erogato durante l'attivita' svolta alle dipendenze dei puo' legittimare, ad avviso di questo Giudicante, la compressione - nel corso del processo - del diritto inalienabile di difendere in giudizio le proprie ragioni, mediante la preclusione assoluta della facolta' di esaminare ed estrarre copia degli elementi di prova del diritto che si intendere tutelare - e dei quali il giudice ha disposto l'acquisizione - anche a distanza di notevole lasso di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro. 10. Alla stregua delle suesposte considerazioni, questo Giudicante solleva la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, ritenendo la stessa rilevante ai fini della decisione della causa e non manifestazione infondata, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di versare al fascicolo d'ufficio la documentazione dalla stessa classificata come «riservata» e di cui il giudice dispone l'acquisizione ai fini della decisione della causa, con il conseguente diritto della controparte processuale di estrarne copia, previa adozione delle cautele necessarie ad assicurarne la riservatezza. In conclusione, non potendo essere definito nel merito; se non previa risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale, il presente giudizio deve essere sospeso, con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di Giudice delle pensioni; Visto l'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007, per contrasto con gli articoli 3, 24, 103 e 111 della Costituzione, per le motivazioni esposte in parte motiva; Sospende il presente giudizio disponendo, a cura della segreteria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unitamente alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2020. Il giudice monocratico: Di Stazio