MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2021 

Disposizioni  relative  alla  individuazione   degli   organismi   di
controllo di cui all'articolo 4 del decreto  del  26  novembre  2020,
concernente «Disposizioni relative  alle  modalita'  di  applicazione
dell'articolo 223 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  come
modificato dall'articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104 contenente "Misure urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio
dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126 - Stoccaggio privato dei vini di qualita'». (21A05547) 
(GU n.228 del 23-9-2021)

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
              delle politiche europee e internazionali 
                       e dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. (Legge comunitaria  per  il  1990)»,  con  il
quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nell'ambito   di   propria   competenza,   provvede    con    decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea e, in particolare, l'art. 4, comma 3; 
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
recante  «Definizione  ed  ampliamento   delle   attribuzioni   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e  dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto  il  decreto-legge  21  settembre  2019,   n.   104   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art.  1
comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a  visto
e registrazione della Corte di conti al n. 89  in  data  17  febbraio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2020, n. 55; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2020 con
il quale e' stato conferito al dott.  Giuseppe  Blasi,  dirigente  di
prima fascia appartenente ai  ruoli  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, l'incarico di Capo del  Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 4 dicembre  2020  n.  9361300,  recante  individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  definizione   delle
attribuzioni e relativi compiti; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 26 novembre 2020 n.  9341040  contenente  «Disposizioni
relative  alle  modalita'   di   applicazione   dell'art.   223   del
decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  come  modificato  dall'art.
58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 relativo a «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,  n.  126  -  Stoccaggio
privato dei vini di qualita'»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto del 26 novembre 2020 il
quale stabilisce che vengano individuati, con  decreto  ministeriale,
gli organismi di controllo e le modalita' delle relative verifiche da
effettuare; 
  Ritenuto pertanto necessario, procedere alla  individuazione  degli
organismi di controllo di cui al citato art. 4, comma 1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto  ministeriale  del  26
novembre 2020 citato in premessa e' designato Agecontrol S.p.a. quale
organismo  abilitato  a  svolgere  i  controlli  sulla  misura  dello
stoccaggio privato dei vini di qualita'. 
  2. L' organismo  di  controllo  di  cui  al  comma  1  effettua  le
attivita' previste dal sopra citato art. 4 del  decreto  ministeriale
26 novembre 2020, verificando, in particolare, i seguenti aspetti: 
    generalita' del beneficiario; 
    presenza fisica del  prodotto  oggetto  di  contributo  nei  vasi
vinari indicati in domanda, identificazione del prodotto  oggetto  di
contributo (DOCG, DOC, IGT, vino atto o  certificato)  e  rispondenza
con la quantita' indicata in domanda; 
    presentazione della dichiarazione di  giacenza  al  10  settembre
2020 e presenza, nella stessa, del prodotto oggetto di stoccaggio; 
    controllo del registro telematico dello stabilimento al  fine  di
verificare la rispondenza del prodotto stoccato con la  dichiarazione
di giacenza e la coerenza delle movimentazioni dello stesso; 
  3. La procedura di controllo termina con la redazione, da parte  di
Agecontrol, del verbale di chiusura da trasmettere ad Agea  ai  sensi
dell'art. 4, comma 2 del  citato  decreto  ministeriale  26  novembre
2020. La redazione del verbale determina  lo  svincolo  del  prodotto
alla conclusione del periodo contrattuale di ammasso. 
  4. Ai sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto  ministeriale  del
26 novembre 2020 attuativo della misura, e'  ammessa  una  tolleranza
sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso  a
stoccaggio. In questo caso sara' ammesso a contributo il quantitativo
piu' basso tra quanto  dichiarato  e  quanto  accertato.  Scostamenti
maggiori del 5%  comportano  il  mancato  riconoscimento  dell'aiuto.
Difformita' tra quanto dichiarato  in  fase  di  presentazione  della
domanda e quanto emerso in fase di verifica da Agecontrol S.p.a.  con
riferimento  alla  qualita',  quantita'  ed  ubicazione   dei   vini,
comportano il mancato pagamento dell'aiuto, o  l'incameramento  della
fidejussione  in  caso  di  pagamento  anticipato,  senza   ulteriori
sanzioni. 
  5. Fino all'espletamento dei controlli  finali  di  chiusura  dello
stoccaggio di cui al comma 2, il prodotto oggetto della  misura  deve
rimanere stoccato nei vasi vinari comunicati all'atto della domanda e
non puo' essere in nessun modo esitato, pena il mancato pagamento del
contributo. 
  6. Ulteriori modalita' procedurali e  temporali  sono  definite  da
Agecontrol d'intesa con Agea OP. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 giugno 2021 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Blasi