AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Paracetamolo Baxter». (21A05677) 
(GU n.233 del 29-9-2021)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 137 del 20 settembre 2021 
 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PARACETAMOLO BAXTER, nella forma e confezioni alle condizioni  e  con
le specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Baxter Holding Bv, con sede legale  e  domicilio
fiscale in Utrecht, Kobaltweg 49, 3542CE, Paesi Bassi. 
    Confezioni: 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 25 flaconcini in vetro da 50
ml - A.I.C. n. 048395014 (in base 10) 1G4WS6 (in base 32); 
      «10 mg/ml soluzione per infusione» 25 flaconcini  in  vetro  da
100 ml - A.I.C. n. 048395026 (in base 10) 1G4WSL (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione per infusione . 
    Validita' prodotto: due anni. 
    La stabilita' chimica e  fisica  durante  l'uso  nelle  soluzioni
elencate nel paragrafo 6.6 del riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto (RCP) e' stata dimostrata per quarantotto ore a 20-25 °C. 
    Da un punto di vista microbiologico, il  medicinale  deve  essere
usato immediatamente. In caso  di  uso  non  immediato,  i  tempi  di
conservazione durante l'uso e le condizioni  di  conservazione  prima
dell'uso sono responsabilita'  dell'utilizzatore  e  normalmente  non
superano le ventiquattro ore a 2-8 °C, a meno che la  diluizione  non
abbia avuto luogo in condizioni asettiche controllate e validate. 
    Condizioni particolari per la conservazione:  non  refrigerare  o
congelare. 
    Per  le  condizioni  di  conservazione  dopo  la  diluizione  del
medicinale, vedere paragrafo 6.3 del RCP. 
    Composizione: 
      ogni flaconcino da 50 ml contiene: 
        principio attivo: 500 mg di paracetamolo; 
      ogni flaconcino da 100 ml contiene: 
        principio attivo: 1000 mg di paracetamolo; 
        eccipienti: l-cisteina cloridrato  monoidrato  (E920),  sodio
fosfato   dibasico   diidrato   (E339),   acido    cloridrico    (per
l'aggiustamento del pH) (E507),  mannitolo  (E421),  sodio  idrossido
(per  l'aggiustamento  del  pH)  (E524),   acqua   per   preparazioni
iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Bieffe  Medital
S.p.a. - via Nuova Provinciale Snc - 23034 Grosotto (SO), Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: «Paracetamolo Baxter» e'  indicato  per
il trattamento a breve termine del  dolore  di  intensita'  moderata,
specialmente a seguito di intervento chirurgico e per il  trattamento
a breve termine della febbre,  quando  la  somministrazione  per  via
endovenosa sia giustificata dal punto di vista clinico,  dall'urgente
necessita' di trattare il dolore o l'ipertermia e/o quando altre  vie
di somministrazione siano impossibili da praticare. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: OSP  -  medicinale  utilizzabile  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.