N. 44 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 agosto 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 19 agosto  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Paesaggio - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Disposizioni
  in materia urbanistica  ed  edilizia  -  Modificazioni  alla  legge
  regionale n. 8 del 2020 - Previsione che gli interventi temporanei,
  assentiti con modalita' semplificate anche per le opere pubbliche e
  finalizzati al rispetto delle misure di  sicurezza  prescritte  per
  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19   per   le
  attivita' produttive artigianali, industriali e  commerciali,  sono
  consentiti sino al 31 luglio 2025. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 16 giugno  2021,  n.  15
  (Assestamento al bilancio  di  previsione  della  Regione  autonoma
  Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2021,  misure  di  sostegno
  all'economia  regionale  conseguenti  al  protrarsi  dell'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di  variazione  al
  bilancio di previsione della Regione per  il  triennio  2021/2023),
  art. 56, comma 1. 
(GU n.39 del 29-9-2021 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale  80188230587),  in  persona  del  Presidente  del   Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura generale dello Stato  (codice  fiscale  80224030587),
presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12
(fax    06/96514000 -    PEC:    ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
ricorrente; 
    Contro Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del  Presidente
della Giunta regionale attualmente in carica, resistente; 
    Per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 56, comma 1 della legge regionale 16 giugno  2021,  n.  15,
avente ad oggetto  «Assestamento  al  bilancio  di  previsione  della
Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste per l'anno 2021, misure
di  sostegno  all'economia   regionale   conseguenti   al   protrarsi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  primo  provvedimento  di
variazione al bilancio di previsione della Regione  per  il  triennio
2021-2023», pubblicata nel BUR n. 30 del 18 giugno 2021. 
    La legge regionale n.  15/2021  reca  norme  di  assestamento  di
bilancio, misure di  sostegno  all'economia  regionale  per  il  2021
connesse al  protrarsi  dell'emergenza  da  COVID-19  finanziate  con
l'avanzo di amministrazione 2020 e altre disposizioni, tra  le  quali
le   «Disposizioni   in   materia    di    contabilita',    attivita'
turistico-ricettive commerciali e urbanistica» contenute nel  capo  I
del titolo VI. 
    In particolare, l'art. 56, comma 1, reca «Disposizioni in materia
urbanistica  ed  edilizia.  Modificazioni  alla  legge  regionale  n.
8/2020» ed aggiunge all'art. 78, comma 7  della  legge  regionale  n.
8/2020, il seguente periodo: «Gli interventi di cui al comma 6 aventi
carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025». 
    Questa norma, ad avviso del  Governo,  non  e'  in  linea  con  i
precetti costituzionali e lede le competenze legislative dello Stato. 
    Essa, pertanto, va impugnata per il seguente unico 
 
                               Motivo 
 
Illegittimita' costituzionale  dell'art.  56,  comma  1  della  legge
regionale 16 giugno 2021, n. 15, per  violazione  dell'art.  2  dello
statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, e degli  artt.
9 e 117, secondo comma, lettere m) e s) della Costituzione. 
    Come detto, l'art. 56  della  legge  regionale  interviene  nella
materia urbanistica e  modifica  la  precedente  legge  regionale  n.
8/2020 aggiungendo un periodo all'art. 78, comma 7. 
    A  seguito  della  novella,  l'art.  78,  comma   7,   e'   cosi'
riformulato: «Gli interventi di cui ai commi 3  e  6  sono  assentiti
anche per le opere pubbliche; nel caso  in  cui  gli  interventi  non
rientrino  tra  quelli   realizzabili   liberamente   e   l'attuatore
dell'intervento non sia il comune  territorialmente  interessato,  la
realizzazione degli interventi e' subordinata alla comunicazione allo
stesso comune, corredata della planimetria  riportante  le  modifiche
interne o l'area esterna interessata, del nulla osta del proprietario
o  del  titolare  di  altro  diritto  reale  di  godimento  e   della
dichiarazione che l'intervento e'  necessario  all'ottemperanza  alle
misure  di  sicurezza   prescritte   per   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Gli interventi di cui al comma  6  aventi
carattere temporaneo sono assentiti sino al 31 luglio 2025». 
    Quest'ultimo periodo e' frutto dell'aggiunta  della  novella.  Il
suo effetto e' consentire fino  al  31  luglio  2025  gli  interventi
temporanei relativi ad opere pubbliche, previsti dall'art. 78,  comma
6. 
    Per gli altri interventi resta fermo, invece, il termine generale
del 30 aprile 2022 stabilito dallo stesso comma 6. 
    L'art. 78 della legge regionale n. 8/2020 -  gia'  impugnato  con
ricorso n.  85  del  21  settembre  2020  -  prevede  una  disciplina
semplificata per realizzare opere e interventi  edilizi  necessari  a
conformare  i  modi  di  esercizio  delle  attivita'  alle   esigenze
sanitarie di contrasto e contenimento  dell'emergenza  epidemiologica
da   COVID-19   per   le   strutture   ricettive    alberghiere    ed
extralberghiere, i complessi ricettivi all'aperto,  gli  esercizi  di
somministrazione di alimenti e bevande, gli agriturismi, le attivita'
artigianali, industriali  e  commerciali  e  le  opere  di  interesse
pubblico, consentendo la  deroga  alla  legge  regionale  n.  11/1998
(legge regionale urbanistica e di  pianificazione  territoriale),  ai
relativi  provvedimenti  attuativi,  ai   piani   regolatori   e   ai
regolamenti comunali. 
    L'art. 78, comma 2, lettera d) della legge  regionale  n.  8/2020
prevede che gli interventi indicati ai commi 3, 4, 6,  7  e  8  dello
stesso art. 78 non siano assoggettati ai pareri e alle autorizzazioni
paesaggistiche di cui all'art. 3 della legge  regionale  n.  18/1994.
Gli  interventi  indicati   sono,   pertanto,   esonerati   in   modo
indiscriminato dall'autorizzazione paesaggistica, nonostante non  sia
consentito  alle  regioni,  anche  a  statuto  speciale,  individuare
ulteriori tipologie di interventi sottratte al regime autorizzatorio,
in aggiunta  o  in  difformita'  rispetto  a  quanto  previsto  dalla
disciplina statale. Gli interventi di cui all'art. 78, comma 6  della
legge regionale n.  8/2020  -  richiamati  dalla  novella  introdotta
all'art. 78,  comma  7  dalla  legge  regionale  n.  15/2021  -  sono
interventi temporanei finalizzati a rispettare le misure di sicurezza
prescritte per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19
per le attivita' produttive artigianali, industriali  e  commerciali,
quali: 
        a) l'ampliamento temporaneo della  superficie  dell'esercizio
assentito   mediante   installazione   di    allestimenti    esterni,
immediatamente rimovibili, privi di  platee  e  strutture  rigide  di
tamponamento o copertura e, limitatamente alle  attivita'  produttive
di tipo artigianale e industriale, di servizi igienici mobili; 
        b) l'ampliamento temporaneo della  superficie  dell'esercizio
assentito  mediante  installazione  di  allestimenti   esterni,   non
immediatamente rimovibili, comprendenti platee e strutture rigide  di
tamponamento o copertura rimovibili; 
        c) l'ampliamento temporaneo della  superficie  dell'esercizio
mediante utilizzo temporaneo dei  locali  contigui  o  nell'immediata
prossimita' dell'attivita', senza che cio' costituisca  mutamento  di
destinazione d'uso. 
    I primi, quelli contraddistinti dalla lettera a), gia'  rientrano
tra quelli non assoggettati ad  autorizzazione  paesaggistica,  nella
misura in cui sono riconducibili  alla  fattispecie  di  esonero  dal
predetto titolo prevista al punto A.17 dell'allegato A al decreto del
Presidente della Repubblica n. 31/2017, concernente le «installazioni
esterne poste a corredo di attivita'  economiche  quali  esercizi  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  attivita'   commerciali,
turistico-ricettive, sportive  o  del  tempo  libero,  costituite  da
elementi facilmente amovibili quali tende, pedane,  paratie  laterali
frangivento, manufatti ornamentali,  elementi  ombreggianti  o  altre
strutture leggere di copertura,  e  prive  di  parti  in  muratura  o
strutture stabilmente ancorate al suolo». Tutti gli altri  interventi
non sono, invece, esonerati dall'autorizzazione paesaggistica in base
alla disciplina nazionale. 
    Peraltro,   il    legislatore    statale,    in    considerazione
dell'emergenza pandemica, per promuovere la ripresa  delle  attivita'
economiche, ha  dettato  precise  norme  a  favore  dei  titolari  di
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico esercenti attivita' economiche  di  ristorazione  e  simili,
l'una destinata  a  operare  a  regime  e  l'altra  avente  carattere
temporaneo, quali: 
        l'art.  10,  comma  5  del  decreto-legge  n.  76/2020,  come
modificato dal successivo decreto-legge n. 137/2020,  in  virtu'  del
quale non e' subordinata alle autorizzazioni di cui  agli  artt.  21,
106, comma  2-bis,  e  146  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42/2004, la posa in opera
di elementi o strutture amovibili sulle  aree  di  cui  all'art.  10,
comma 4, lettera g) del  medesimo  codice,  fatta  eccezione  per  le
pubbliche piazze, le vie o gli spazi  aperti  urbani  prospicienti  a
siti archeologici o ad altri beni di  eccezionale  valore  storico  o
artistico; 
        l'art. 9-ter, comma  5  del  decreto-legge  n.  137/2020  che
consente  entro  il  31  dicembre   2021   senza   necessita'   delle
autorizzazioni di cui al  decreto  legislativo  n.  42/2004  e  senza
necessita' di osservare i limiti di cui al testo unico sull'edilizia,
entro il 31 dicembre 2021 e al fine di mantenere  il  distanziamento,
la posa in opera temporanea su vie,  piazze,  strade  e  altri  spazi
aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei  soggetti
di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi  di
arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute  e  ombrelloni,
purche' funzionali all'attivita' di cui all'art.  5  della  legge  n.
287/1991. 
    Ma i secondi e i terzi interventi, quelli  contraddistinti  dalle
lettere b) e c),  sono  ben  piu'  ampi  di  quelli  autorizzati  dal
legislatore statale, dal momento che la norma regionale si  riferisce
a opere non facilmente rimovibili,  mentre  quella  statale  richiede
l'amovibilita' dei manufatti per escludere la necessita'  dei  titoli
autorizzatori. 
    Inoltre, fatta salva la disciplina temporanea valida solo fino al
31  dicembre  2021,  la  normativa  statale  mantiene   comunque   la
necessita'  delle  autorizzazioni  previste  dal  Codice   dei   beni
culturali e del paesaggio negli  spazi  urbani  prospicienti  a  siti
archeologici  o  ad  altri  beni  di  eccezionale  valore  storico  o
artistico. 
    D'altro  canto,  lo  spostamento  al  31  luglio  2025,  disposto
dall'art.  56,  comma   1,   del   termine   per   realizzare   senza
autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'art. 78, comma
6,  ove  riguardino  opere  pubbliche,  e'  sproporzionato   rispetto
all'ambito oggettivo del comma 6 in questione, concernente interventi
temporanei finalizzati unicamente a rispettare le misure di sicurezza
prescritte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  in  corso  da
COVID-19 per  le  attivita'  produttive  artigianali,  industriali  e
commerciali. 
    Come  noto,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'   volte
censurato norme regionali che  dispongono  proroghe,  successive  nel
tempo, al termine di efficacia inizialmente previsto, in quanto  esse
hanno l'effetto di consolidare nel tempo l'assetto «in deroga». 
    E poiche' le deroghe, per il fatto stesso di essere eccezionali -
cioe'  di  legittimare  eccezioni  alle  regole  vigenti   -   devono
necessariamente essere circoscritte  nel  tempo,  ogni  prolungamento
(spesso piu' volte reiterato) di quel tempo costituisce una misura di
stabilizzazione che rende tendenzialmente  permanente  l'eccezionale,
producendo di  fatto  un'antinomia  inaccettabile  sotto  il  profilo
ordinamentale. 
    Del tutto irrilevante e' anche la circostanza  che  la  normativa
regionale novellata  non  sia  stata  precedentemente  impugnata  dal
Governo, posto che «nei giudizi in  via  principale  non  si  applica
l'istituto dell'acquiescenza, atteso che la norma impugnata, anche se
riproduttiva, in tutto  o  in  parte,  di  una  norma  anteriore  non
impugnata, ha comunque l'effetto  di  reiterare  la  lesione  da  cui
deriva l'interesse a ricorrere»  (Corte  costituzionale  sentenze  n.
56/2020, n. 39/2016, n. 231/2016 e n. 41/2017). 
    Alla luce di  quanto  sopra,  l'art.  56,  comma  1  della  legge
regionale n. 15/2021, nella parte in cui incide sull'art. 78, comma 7
della  legge  regionale  n.  8/2020,   concentendo   gli   interventi
temporanei  previsti  dall'art.  78,  comma  6  anche  per  le  opere
pubbliche fino al 31 luglio  2025  -  interventi,  questi,  esonerati
dall'autorizzazione  paesaggistica  in  virtu'  di  quanto   previsto
dall'art. 78, comma 2, lettera d) della legge regionale n.  8/2020  -
contrasta con l'art. 146  del  Codice  dei  beni  culturali  (decreto
legislativo n. 42/2004), e inoltre  con  la  disciplina  statale  che
indica le ipotesi di esonero dai predetti titoli autorizzatori  (art.
149 del codice di settore; allegato  A  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 31/2017; art. 10, comma 5  del  decreto-legge  n.
76/2020; art. 9-ter, comma 5 del decreto-legge n. 137/2020). 
    Per tali motivi, l'art. 56, comma  1  della  legge  regionale  n.
15/2021 viola: 
        l'art. 2, comma 1, lettera q)  dello  statuto  speciale,  che
attribuisce  si'  alla  Regione  autonoma  la  potesta'   legislativa
primaria in materia di tutela del paesaggio,  ma  impone  che  questa
competenza  debba  essere  esercitata,  come  ha  chiarito  la  Corte
costituzionale (sentenza n. 164/2009), in armonia con la Costituzione
e con i principi dell'ordinamento, nonche' delle norme fondamentali e
di riforma economico-sociale. Tra  i  limiti  inderogabili  da  parte
della  Regione,  in  quanto  costituenti  norme  di  grande   riforma
economico-sociale della Repubblica, vi e' il  complesso  delle  norme
che  individuano  l'ambito  applicativo  dei   titoli   autorizzatori
previsti dal Codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al
decreto legislativo n. 42/2004. Si tratta di  un  principio  pacifico
nella giurisprudenza costituzionale  e  costantemente  affermato  nei
confronti delle regioni a statuto speciale, inclusa la Valle  d'Aosta
(cfr. sentenza n. 238/2013, con  la  quale  la  Corte  ha  dichiarato
illegittime alcune  norme  introdotte  proprio  dalla  Regione  Valle
d'Aosta,    recanti    fattispecie    di    esonero    dal     regime
dell'autorizzazione paesaggistica). Alle  regioni,  anche  a  statuto
speciale, non e' consentito individuare -  con  riferimento  ai  beni
paesaggistici - ulteriori tipologie di interventi sottratte al regime
autorizzatorio, in aggiunta o in difformita' a quanto stabilito dalla
disciplina statale; 
        l'art. 9 della Costituzione, in base al  quale  il  paesaggio
costituisce  valore  costituzionale  primario   e   assoluto   (Corte
costituzionale sentenza n. 378/2007), poiche' la  Regione,  ampliando
gli  interventi  sottratti   all'autorizzazione   paesaggistica,   ha
determinato un ingiustificato abbassamento del livello  della  tutela
posto a presidio dei beni paesaggistici; 
        l'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione,  in
quanto incide  sulla  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni, materia riservata allo Stato  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione  come  gia'  evidenziato
dalla Corte costituzionale con sentenze n. 207/2012 e n. 238/2013, le
esigenze di uniformita' della disciplina in  tema  di  autorizzazione
paesaggistica  su  tutto  il  territorio   nazionale   si   impongono
sull'autonomia legislativa delle regioni, anche a  statuto  speciale,
alle  quali  non  e'  consentito  individuare  altre   tipologie   di
interventi realizzabili in assenza di  autorizzazione  paesaggistica,
al di fuori di  quelli  tassativamente  determinati  ai  sensi  della
normativa sopra richiamata; 
        l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione,  in
quanto contrasta con le norme  di  grande  riforma  economico-sociale
dettate dallo Stato con il Codice dei beni culturali e del  paesaggio
di cui al decreto legislativo n.  42/2004,  ed  invade  la  sfera  di
potere  che  il  legislatore  statale  ha   nella   materia   «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, comprensiva  tanto
della tutela del paesaggio quanto della tutela dei beni ambientali  o
culturali (per tutte, sentenza n. 51/2006) di vincolare  la  potesta'
legislativa primaria delle  regioni  a  statuto  speciale.  Principio
operante anche nei confronti specifici della Regione  Valle  d'Aosta,
come gia' riconosciuto  dalla  giurisprudenza  costituzionale  (Corte
costituzionale sentenza n. 238/2013). 
 
                    Per tutte le esposte ragioni 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e difesa conclude affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere
il presente  ricorso  e  per  l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale della norma della legge della Regione  autonoma  Valle
d'Aosta n. 15/2021 denunciata con il presente ricorso. 
      Roma, 10 agosto 2021 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini