N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 luglio 2021

Ordinanza  del  26  luglio  2021  del  Tribunale  per   i   minorenni
dell'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da M. M.. 
 
Adozione e affidamento -  Adozione  di  minori  in  casi  particolari
  (nella specie: adozione in  caso  di  impossibilita'  giuridica  di
  affidamento preadottivo) - Legame parentale tra adottato e  parenti
  dell'adottante  -  Previsione  che  l'adozione  non  induce   alcun
  rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. 
- Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad  una  famiglia),
  art. 55, in combinato disposto con l'art. 300  [,  secondo  comma,]
  del codice civile. 
(GU n.39 del 29-9-2021 )
 
          IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA 
                             in Bologna 
 
    Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Signori: 
        Dott.ssa. Anna Filocamo - Presidente Relatore; 
        Dott.ssa Carmela Italiano - Giudice; 
        Dott.ssa Daniela Di Fine - Giudice Onorario; 
        Dott. Federico Cioli - Giudice Onorario; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza 
 
                           Fatti di causa 
 
    Con ricorso del 29.10.2020  M.  M.,  nato  a...,  ha  chiesto  di
adottare ai sensi dell'art. 44 lett. d) L. 184/83, la minore  M.V.E.,
nata a...il..., figlia biologica di V.S.; ha  richiesto  altresi'  al
Tribunale di riconoscere, quale effetto consequenziale della sentenza
di adozione, il legame di parentela pieno anche con gli ascendenti ed
i parenti tutti del ricorrente. 
    Dal  ricorso  e  dalla  documentazione  allegata,  nonche'  dalle
dichiarazioni rese in udienza dal  ricorrete  M. e  da  V. S.,  padre
biologico della minore, si evince che: 
        il  M. ed  V. si  conoscevano  a...  nel...   e   da   subito
stringevano una relazione di grande intesa, tant'e' che dopo sei mesi
il Sig. V. si trasferiva nella abitazione del Sig. M. a...,  per  poi
trasferirsi insieme in centro a ... 
    Sin  dall'inizio,  la  coppia   viveva   la   propria   relazione
apertamente, ben accolta dalle famiglie d'origine di entrambi e dalle
rispettive amicizie. Dopo  alcuni  anni  di  rapporto  stabile  e  di
consapevole e determinata condivisione di scelte e di  impegni  l'uno
verso l'altro, anche di tipo economico, iniziavano a ragionare  sulla
possibilita' concreta di realizzare il loro  piu'  grande  desiderio,
vale a dire avere dei figli e prendersi insieme cura di loro. 
    Nel  dicembre  ...  contattavano   l'associazione   di   genitori
omosessuali "Famiglie Arcobaleno", alla quale si  iscrivevano  subito
come coppia, convinti di poter trovare un supporto per  concretizzare
il   loro   desiderio   di   genitorialita'.   Raccoglievano   quindi
informazioni circa la  possibilita'  di  accedere  alle  pratiche  di
fecondazione assistita all'estero. 
    Nel ... , la coppia si rivolgeva ad un'agenzia ... che li  aiuto'
a trovare una donna portatrice con la quale intendevano mantenere nel
tempo una relazione stabile. I Signori V. e M. si recavano dunque  in
F... ove davano inizio alla procedura  di  procreazione  medicalmente
assistita. 
    In occasione dello stesso viaggio negli ... il ... i due  signori
si univano in matrimonio, che veniva poi  trascritto  e  riconosciuto
come unione civile agli atti dello stato civile del Comune di ... nel
...  (cfr. certificato di unione civile del ... ). 
    Il ... a ...   nasceva  la  loro  prima   figlia ...   ,   legata
biologicamente al Sig. M. , che recava da subito il doppio cognome M.
V. , e che e' oggetto  di  un  altro  procedimento  di  adottabilita'
proposto dal Sig. V. (cfr. procedimento di adottabilita' ex  art.  44
lett. D) l. 184/83 n. 456/2019). 
    Il loro desiderio di avere una famiglia con due figli, li portava
ad intraprendere nuovamente il percorso  di  fecondazione  assistita,
questa volta a ... , che si concludeva con la  nascita  di  E. M. V.,
legata biologicamente al Sig. V. e oggetto dell'odierno  procedimento
di adottabilita'. 
    La nascita di Z., e successivamente anche quella di E.,  venivano
ben accolte non solo dai genitori ma anche  dalle  loro  famiglie  di
origine e dai loro colleghi e amici. 
    In sede di udienza, l'adottante  ha  dichiarato  di  sentirsi  il
padre di E.,  occupandosi  di  lei  dal  punto  di  vista  affettivo,
educativo ed economico, sin da  quando  e'  nata  e  ha  ribadito  la
volonta' di adottarla,  assolvendo  gia',  di  fatto,  alle  funzioni
proprie della figura genitoriale. 
    Anche il padre biologico,  il  Sig.ra  V.,  ha  prestato  il  suo
consenso all'adozione della figlia da parte del Sig. M. (cfr. verbale
di udienza del 25/03/2021); 
 
                       Oggetto della decisione 
 
    Il Tribunale deve decidere : 
        - sulla richiesta di adozione ex atr 44 lett d) L  184/83  di
M. V. E. da parte di M. M. - sulla richiesta, formulata  ex  art  277
cc, di dichiarare il legame di parentela tra l'adottato M. V. E. ed i
parenti dell'adottante M. M. 
    Alla luce delle circostanze dedotte dal ricorrente ed  ampiamente
confermate dal padre biologico della minore, il Tribunale ritiene  di
dover accogliere il ricorso in punto di richiesta di adozione ex  art
44 lett d) L 184/83, per  le  motivazioni  che  verranno  di  seguito
specificate. 
    Sulla richiesta ex art 277 cc, finalizzata al riconoscimento  del
legame  di  parentela  tra  adottato  e  parenti  dell'adottante,  il
Tribunale sospende il giudizio e propone  questione  di  legittimita'
costituzionale dell' artt 55 L 184/83 integrato dall'art 300 comma  2
cc. 
    Per  quanto  riguarda  la  prima  richiesta,  si  rileva  che  la
fattispecie di cui all'art 44 lett d) puo' trovare applicazione anche
in caso di impossibilita' giuridica di  affidamento  preadottivo,  da
interpretarsi non gia',  restrittivamente,  come  impossibilita'  "di
fatto", bensi' come impossibilita' "di diritto", cosi' da comprendere
anche minori non in stato di abbandono ma relativamente ai quali  sia
nato l'interesse al riconoscimento di rapporti di genitorialita'. 
    In virtu' della clausola di salvaguardia di cui all'art. 1  comma
20 legge n. 76 del 2016, l'ipotesi di adozione in casi particolari ex
art. 44 lett. D della Legge  4  maggio  1983,  n.  184  puo'  trovare
applicazione anche in caso di impossibilita' giuridica di affidamento
preadottivo per non essere il minore dichiarato in stato di abbandono
sussistendo un genitore biologico che  ne  ha  cura;  la  norma  puo'
pertanto  trovare  applicazione  anche  nel  caso  in  cui   sussista
l'interesse  concreto  del  minore  al  riconoscimento  del  rapporto
genitoriale di fatto  instauratosi  con  l'altra  figura  genitoriale
sociale, seppure dello stesso sesso. 
    Sul punto si e' autorevolmente pronunciata la Corte di Cassazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n.  12962)  e  l'approdo
giurisprudenziale, in conformita' con note sentenze  della  CEDU,  e'
ormai consolidato, atteso che numerose  altre  decisioni  sono  state
pronunciate in tal senso. In tempi piu'  recenti  in  relazione  alle
istanze delle coppie omoaffettive rivolte  alla  realizzazione  della
genitorialita'  all'interno  di  un  nucleo  relazionale  stabile   e
prevalentemente sostenuto da un riconoscimento giuridico in Italia  o
all'estero e' stata individuata proprio nel modello adottivo indicato
nell'art 44 lett d) L n 184/83 la forma di  riconoscimento  minimo  e
residuale anche per i minori venuti al mondo all'esito di  n  accordo
di surrogazione di maternita' ( v Cass SU 12193 del 2019). 
    Pertanto, nessuna questione sul riconoscimento dell'adozione "c.d
non  legittimante"  della  minore  M. V. E. da  parte  del   genitore
intenzionale Sig M. M. 
    - Il Collegio  non  puo'  invece  accogliere,  allo  stato  della
legislazione vigente, la richiesta di accertare e pronunciare,  quale
effetto della sentenza di adozione, il legame di  parentela  con  gli
ascendenti  e  discendenti  dell'adottante,  ostando  la   previsione
dell'ari 55 L 184/83 in collegamento con l'ari 300  cc  e  sul  punto
specifico   intende   sollevare   la   questione   di    legittimita'
costituzionalita'. 
Rilevanza e fondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art 55 L 184/83 come integrato dall art 300 cc. 
    Il  Tribunale,  essendoci  specifica  domanda  sul  punto,   deve
pronunciarsi anche sugli effetti consequenziali  della  sentenza  che
dichiara la filiazione ( art 277 cc) ed in particolare  in  relazione
al legame parentale tra ... adottato  e  parenti  dell'adottante,  in
quanto pronuncia da cui discendono importanti effetti per  la  tutela
degli interessi  patrimoniali  del  figlio,  quanto  meno  sul  piano
ereditario. 
    Nel  pronunciare  sul   punto   il   Tribunale   deve   applicare
necessariamente la norma di cui all'art  55  L  184/83  in  combinato
disposto con l art 300 comma secondo cc che specifica che nei casi di
adozione in casi particolari " l' adozione non induce alcun  rapporto
civile tra l'adottato ed i parenti dell'adottante" e  sulla  base  di
tale  disposizione  dovrebbe  respingere  il  ricorso  in  punto   di
dichiarazione degli effetti consequenziali della sentenza di adozione
relativamente al rapporto di parentela tra  l'adottato  e  i  parenti
dell'adottante. 
    Nel caso in esame la minore M. V. E. per effetto della  pronuncia
di adozione ex art 44 lett d) L  184/83  si  troverebbe  rispetto  al
genitore adottivo (M. M. ) in condizione  differenziata  rispetto  al
genitore biologico  (V. S. ),  non  potendo  godere  di  uno  "status
filitionis" di eguale portata. 
    Ed  infatti  nei  confronti  del  genitore  biologico   ella   e'
considerata " figlia" a tutti gli effetti, mentre nei  confronti  del
genitore adottivo vedrebbe declassato il suo stato di figlia a  causa
della previsione normativa dell'art  55  L  184/83  che,  richiamando
l'art 300 comma 2  cc,  afferma  che  "l'adozione  non  induce  alcun
rapporto civile tra adottato ed i parenti dell'adottante". 
    L' applicazione della norma citata appare pero' contrastare con i
principi di eguaglianza sostanziale e con il principio di parita'  di
trattamento  tra  tutti  i  figli,  nati  all'interno  o  fuori   dal
matrimonio e adottivi, che trova la sua  fonte  costituzionale  negli
art 3 e 31 Cost ed stato inverato dalla riforma sulla  filiazione  (l
219/2012) e  dal  rinnovato  art  74  cc  che  ha  reso  unico  senza
distinzioni il vincolo  di  parentela  che  scaturisce  dagli  status
filiali  con  la  sola  eccezione  dell'adozione   del   maggiorenne,
ingenerando   ancor   piu'    perplessita'    sulla    compatibilita'
costituzionale della conservazione di  un  regime  differenziato  nei
diversi  regime  di  genitorialita'  adottiva  previsti  dal   nostro
ordinamento. 
    Tale differenziazione si giustificava, nel progetto inziale della
legge, allorquando l'adozione  in  casi  particolari  si  riferiva  a
situazioni in cui il minore, non  versando  in  stato  di  abbandono,
aveva comunque alle spalle una famiglia di origine con la  quale  non
interrompeva il legame familiare; il legame adottivo, dunque, non  si
sostituiva, ma si aggiungeva al legame con la  famiglia  di  origine,
arricchendo il ventaglio  delle  relazioni  familiari  del  minore  e
costituiva una soluzione sancita nell'interesse del minore. 
    Nell'attuale  diritto  vivente,  rappresentato  dalla  evoluzione
giurisprudenziale sopra richiamata che ha esteso la  possibilita'  di
ricorrere all'adozione in casi particolari lett d)  a  situazioni  in
cui non vi e' alcun legame familiare preesistente da  preservare,  il
regime differenziato non si giustifica piu' ed anzi appare una vera e
propria discriminazione. 
Impossibilita'    di    procedere     con     una     interpretazione
costituzionalmente orientata. 
    Non  appare  possibile  interpretare  in  maniera  conforme  alla
Costituzione l'art 55 L 184/83, integrato  dall'art  300  comma  2cc,
essendo la norma formulata in termini perentori, tali da non lasciare
spazio ad interpretazioni alternative ("l'adozione non  induce  alcun
rapporto civile tra l'adottato ed i parenti dell' adottante"). 
    Nel  quadro  legislativo  cosi'  delineato  non  appare   neppure
corretto sostenere una "  abrogazione  tacita"  della  norma  di  cui
all'art 55 L 84/83 per effetto della  disciplina  introdotta  dalla l
219/ 2012, atteso che ricorre il  caso  di  abrogazione  tacita  solo
quando tra due norme si crea una  incompatibilita'  tale  da  rendere
impossibile la loro simultanea applicazione,  mentre  il  legislatore
del 2016 ha inteso rimarcare  la  differenza  tra  le  due  forme  di
adozione, mantenendo chiaramente in vita i due regimi differenziati. 
    Infatti, alla luce dell'art 1 comma 20 L 76 2016 appare  evidente
la volonta' del legislatore di mantenere distinta l'adozione piena  e
legittimante, accessibile  solo  alle  coppie  unite  in  matrimonio,
rispetto all'adozione  casi  particolari  lett  d)  accessibile  alle
coppie non unite in matrimonio ( art l comma 20 L  76/2016  "al  solo
fine di assicurare l' effettivita' della  tutela  dei  diritti  e  il
pieno adempimento degli obblighi  derivanti  dall'unione  civile  tra
persone dello stesso sesso, le disposizioni  che  si  riferiscono  al
matrimonio e le disposizioni contenenti le  parole  «  coniuge  »,  «
coniugi » o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli
atti aventi forza  di  legge,  nei  regolamenti  nonche'  negli  atti
amministrativi e nei contratti  collettivi,  si  applicano  anche  ad
ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
La disposizione di cui al periodo  precedente  non  si  applica  alle
norme del codice civile non richiamate espressamente  nella  presente
legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983,  n.
184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di  adozione
dalle norme vigenti"). 
    Il legislatore ha inteso dunque escludere l'unione  civile  dalla
adozione piena e legittimante, lasciando aperta la possibilita'  alle
unioni civili  di  intraprendere  la  strada  dell'adozione  in  casi
particolari lett d), secondo le "norme vigenti" e secondo il  diritto
vivente come forgiato dalle sentenze della Cassazione di cui sopra si
e' detto. 
    Tuttavia la forma di adozione lett d) non crea un  vero  rapporto
di filiazione, ma il riconoscimento di una situazione  affettiva  cui
attribuisce  diritti  e  doveri,  negando  comunque   al   figlio   e
all'adottante il diritto ad una relazione pienamente equiparata  alla
filiazione e pone il genitore non  biologico  in  una  situazione  di
inferiorita' rispetto al genitore biologico 
 
              Profili di illegittimita' costituzionale 
 
    L'art 55 L 184/83 come integrato dall'art  300  comma  2  cc,  in
quanto applicabile, per effetto  della  evoluzione  giurisprudenziale
sopra richiamata, a fattispecie adottive sostanzialmente identiche  a
quelle  disciplinate  dall'adozione  c.d  legittimante,   appare   in
contrasto con gli artt 3, 31 Cost, in quanto crea una  ingiustificata
disparita' di trattamento tra i figli adottivi  di  coppie  unite  in
matrimonio ed i figli adottivi di  coppie  unite  civilmente;  appare
altresi' in contrasto con l'art 8  CEDU  ,  in  quanto  impedisce  al
minore inserito  nella  famiglia  costituita  dall'unione  civile  di
godere pienamente della sua "vita  privata  e  familiare"  intesa  in
senso ampio, comprensiva di ogni  espressione  della  personalita'  e
dignita'  della  persona  ed  anche  del   diritto   alla   identita'
dell'individuo. In questa prospettiva si e' sempre  piu'  chiaramente
affermata una valorizzazione dei legami familiari secondo i  principi
di uguaglianza e di bigenitorialita'. 
 
                                 PQM 
 
    Visti gli artt 134  e  137  Cost  1  della  legge  costituzionale
9.2.1948 e art 23 legge costituzionale 11.3.1953 n 87; 
 
                              Dichiara 
 
    Rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art  55  L  184/83  in   combinato
disposto con l'art 300 cc nella parte in cui stabilisce "l'  adozione
non  induce  alcun  rapporto  civile  tra  l'adottato  ed  i  parenti
dell'adottante", per contrasto con gli artt 3,31 Cost , 117  comma  1
in relazione all'art 8 CEDU; 
 
                        Sospende il giudizio 
 
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle  parti,  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del
Senato e al Presidente della Camera dei Deputati; 
    Dispone che, all'esito, il  fascicolo  sia  trasmesso  unitamente
alla prova delle avvenute notifiche alla corte Costituzionale. 
        Cosi' deciso in Bologna il giorno 15 luglio 2021 
 
                  Il Presidente relatore: Filocamo