PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 settembre 2021 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatisi   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
territori colpiti della Regione Emilia-Romagna  nel  mese  di  maggio
2019. (Ordinanza n. 795). (21A05831) 
(GU n.237 del 4-10-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019 con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi
nei territori colpiti della Regione Emilia-Romagna nel mese di maggio
2019, nonche' la successiva delibera del Consiglio dei  ministri  del
14 luglio 2020  con  cui  il  predetto  stato  d'emergenza  e'  stato
prorogato per ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 600 del 26 luglio  2019  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
metereologici  verificatisi  nei  territori  colpiti  della   Regione
Emilia-Romagna nel mese di maggio 2019.»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  gennaio  2020
con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3,  della
delibera del Consiglio dei ministri  del  26  giugno  2019  e'  stato
integrato di euro 25.400.000,00 per il completamento delle  attivita'
di cui alla lettera b) e per l'avvio degli  interventi  di  cui  alla
lettera d) del comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con
cui lo stanziamento di risorse di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
delibera del Consiglio dei ministri  del  26  giugno  2019  e'  stato
integrato di euro 776.509,27 per gli interventi di cui  alla  lettera
c) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  luglio  2020,
con cui lo stato di emergenza e' stato prorogato di dodici mesi; 
  Vista la nota del  6  luglio  2021  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione  Emilia-Romagna  con  nota  del  6
agosto 2021; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
600  del  26  luglio  2019,  nel  coordinamento   degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia-Romagna  e'  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei Piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 600/2019 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia'  formalmente  approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Presidente della  Regione  Emilia-Romagna,  Commissario  delegato  ai
sensi dell'art. 1, comma  1,  della  citata  ordinanza  n.  600/2019,
provvede ad inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una
relazione   sulle   attivita'   svolte   contenente   l'elenco    dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6156,  aperta  ai  sensi
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 600/2019, che viene al medesimo intestata fino al 26 giugno
2023.  Le  eventuali  somme  giacenti  sulla  predetta   contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati  e  approvati,
vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei Piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo' predisporre
un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati
al superamento dell'emergenza in rassegna, da realizzare a  cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione
del  Dipartimento  della  protezione  civile,  che  ne  verifica   la
rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile della Regione Emilia-Romagna che provvede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  nei  modi  ivi  indicati,   al
completamento degli stessi. Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al
completamento di detti interventi,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della  chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 settembre 2021 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                      Curcio