N. 45 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 agosto 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 agosto  2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del  2020  -  Strumento  comunale  d'intervento  per
  l'apparato  distributivo  (SIAD)  -  Previsione  che  il  SIAD  nel
  disporre  vincoli  di  carattere  dimensionale  o  tipologico  agli
  insediamenti delle attivita'  commerciali  in  aree  o  edifici  di
  valore  storico,  archeologico,  artistico   e   ambientale,   deve
  osservare la disciplina vigente. 
Commercio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale  n.  7  del  2020  -  Grandi  strutture  di   vendita   -
  Attribuzione al SIAD delle corrispondenti scelte di  localizzazione
  e rilocalizzazione nei  Comuni  dell'intero  territorio  regionale,
  subordinatamente all'autorizzazione comunale e nel  rispetto  delle
  procedure di autorizzazione paesaggistica se l'immobile  ricade  in
  area sottoposta a vincolo. 
Paesaggio - Norme della  Regione  Campania  -  Modifiche  alla  legge
  regionale n. 7 del 2020 - Nuove concessioni - Installazione  di  un
  nuovo impianto di distribuzione di carburanti lungo le  autostrade,
  le tangenziali ed i raccordi autostradali - Rilascio  condizionato,
  tra l'altro, alla verifica della conformita' alle disposizioni  per
  la tutela dei beni storici ed artistici e del paesaggio. 
Volontariato - Terzo settore - Norme della Regione Campania -  Misure
  di semplificazione in materia di concessioni del demanio  marittimo
  -   Previsione   che   le   societa'   e   associazioni    sportive
  dilettantistiche, affiliate ad un organismo  sportivo,  federazioni
  sportive nazionali, sono riconosciute come esercitanti attivita' di
  interesse generale, quali enti del terzo settore. 
- Legge della Regione Campania 29  giugno  2021,  n.  5  (Misure  per
  l'efficientamento dell'azione amministrativa e  l'attuazione  degli
  obiettivi fissati dal DEFR 2021-2023 -  Collegato  alla  stabilita'
  regionale per il 2021), artt. 11, comma 1,  lettera  a),  punto  2,
  lettera c), punto 2, e lettera i); e 57, comma 2. 
(GU n.40 del 6-10-2021 )
    Ricorso per  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (c.f.
80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente  in
carica, rappresentata e difesa per  mandato  ex-lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (codice
fiscale n. 80224030587), presso i cui uffici ha  domicilio  in  Roma,
via     dei     Portoghesi     12     (fax      0696514000 -      PEC
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it) 
    Ricorrente contro Regione Campania,  in  persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  attualmente  in   carica   resistente   per
l'impugnazione e la dichiarazione  di  incostituzionalita'  dell'art.
11, comma 1, lettere a), c), e i), e dell'art.  57,  comma  2,  della
legge regionale 20 giugno 2021 n. 5, avente ad  oggetto  «Misure  per
l'efficientamento dell'azione  amministrativa  e  l'attuazione  degli
obiettivi fissati dal  DEFR  2021-2023 -  Collegato  alla  stabilita'
regionale per il 2021», pubblicata sul BUR n. 63 del 29 giugno 2021. 
    Il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato il  29  giugno
2021 la legge n. 5 recante «Misure per l'efficientamento  dell'azione
amministrativa  e  l'attuazione  degli  obiettivi  fissati  dal  DEFR
20212-2023 - Collegato alla stabilita' regionale 2021», suddivisa  in
sessantasei articoli con i quali intende incrementare  i  livelli  di
efficienza  dell'azione  amministrativa   nel   conseguimento   degli
obiettivi fissati nei propri documenti di programmazione in  svariati
campi,  dettando  misure  nei  settori  della  protezione  civile   e
dell'ambiente, del commercio, del  Turismo,  della  cultura  e  dello
sport„ dell'agricoltura,  della  mobilita'  e  dei  trasporti,  della
sicurezza urbana e della fiscalita'. 
    Ad avviso della Presidenza del  Consiglio,  tuttavia,  in  alcuni
punti questa normativa  viola  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato, e deve pertanto essere impugnata per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma  1,  lettera
a), punto 2, della legge regionale n.  5/2021  per  violazione  degli
articoli 9  e  117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni  culturali
e del paesaggio,  nonche'  per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    La norma in epigrafe menzionata ha modificato l'art. 19, comma 6,
della  precedente  legge  regionale  n.  7/2020  (Testo   unico   sul
commercio),  avverso  il  quale  e'  tutt'ora  pendente  giudizio  di
impugnazione avanti la Corte costituzionale. 
    La modifica, oltre a sopprimere alcune parole eliminando uno  dei
compiti  del  SIAD,  si  sostanzia  nella  precisazione  per  cui  lo
strumento comunale che interviene nel disporre i vincoli dimensionali
e tipologici agli insediamenti  commerciali  in  aree  o  edifici  di
valore storico artistico ambientale, deve  rispettare  la  disciplina
vigente. 
    Piu' precisamente, la norma modificata cosi' ora recita: «Il SIAD
dispone  vincoli  di  carattere  dimensionale   o   tipologico   agli
insediamenti delle attivita' commerciali in aree o edifici che  hanno
valore storico, archeologi-co, artistico e ambientale, ai sensi della
disciplina vigente, nei limiti necessari alle esigenze  di  tutela  e
nel rispetto dei motivi imperativi  di  interesse  generale  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettera e)». 
    Le censure di incostituzionalita' dirette contro la norrna  prima
della modifica fanno leve sul  mancato  rispetto  degli  obblighi  di
intesa  con  lo  Stato   nella   fissazione   dei   contenuti   della
pianificazione  paesaggistica,  e   la   modifica   ora   apportata -
probabilmente ispirata dall'intento di superare quelle  censure -  in
realta' non le supera affatto. 
    Anche cosi' modificata, la  norma  regionale  non  stabilisce  im
chiaro rap-porto di subordinazione dello strumento di  pianificazione
comunale  (il  SIAD)  al  piano  paesaggistico,  come  impongono  gli
articoli 135,  143  e  145  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, soprattutto tenendo conto che  la  legislazione  regionale
continua ad attribuire al SIAD  poteri  propri  della  pianificazione
paesaggistica, laddove gli consente di fissare vincoli dimensionali e
tipologici agli insediamenti nelle aree  o  negli  edifici  tutelati.
Mentre  e'  noto  che  per  pacifico   principio   costituzionalmente
garantito i poteri  di  pianificazione  paesaggistica  si  esercitano
dalle regio-ni solo con l'intesa dello Stato. 
    Spetta in altri termini  esclusivamente  al  piano  paesaggistico
predeterminare gli  usi  del  territorio  compatibili  con  i  valori
tutelati, e questo compi-to non puo' assolutamente essere conferito a
strumenti diversi, per di piu' solo  comunali  e  soprattutto  in  un
territorio -  quello  campano -  nel  quale  non  vi  e'   un   piano
paesaggistico concordato con  lo  Stato,  cui  subordinare  eventuali
diversi atti di pianificazione. 
    Per la precisione, e'  tuttora  in  itinere  un  percorso  di  co
pianificazione tra lo Stato e la Regione Campania  avviato  gia'  dal
2016  per  l'elaborazione  congiunta  di   un   Piano   Paesaggistico
Regionale, ma tale percorso ancora non si  e'  concluso;  e  in  tale
situazione non e' ammmissibile  una  azione  regionale  autonoma  che
unilateralmente abbia contenuti incidenti sul paesaggio  e  sui  beni
tutelati. 
    Dire, come fa la nuova legge, che  una  disciplina  incompatibile
con la Costituzione deve avvenire «ai sensi della disciplina vigente»
non significa nulla di apprezzabile:  il  SIAD  comunale  continua  a
pianificare da solo senza obbedire ad alcuna intesa con lo Stato, ne'
ad essere sotto ordinato ad atti adottati di intesa con lo Stato. 
    La norma in questione  dimque,  come  del  resto  gia'  la  norma
precedente, persegue nel violare  l'art.  9  della  Costituzione  che
assegna allo Stato la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e
artistico della nazione, e nel violare anche  l'art.  117,  comma  2,
lettera  s)  della  Costituzione  che  attribuisce  allo   Stato   la
competenza esclusiva  nella  legislazione  in  materia  della  tutela
dell'ambiente e dei beni culturali. 
    Competenza che nello specifico e' stata esercitata con  le  norme
del decreto legislativo n. 42/2004, le quali -  in  vigore  ormai  da
diversi anni - impongono l'esigenza di una pianificazione  concordata
tra Stato e regioni; e questo  obbligo  e'  sistematicamente  violato
dalla regione Campania, che si sottrae pure all'impegno  assunto  con
il Ministero di pervenire ad una  definizione  concordata  del  Piano
Paesaggistico Regionale. 
    Peraltro,  anche  a  prescindere  dall'esistenza  di  impatto  di
pianificazione  regionale  cui  sottomettere  il  SIAD,  comunque  e'
pretermessa ogni previ-sione di concertazione con lo Stato. 
    E questa pretermissione  e'  gia'  stata  censurata  dalla  Corte
costituzionale in occasione di norme della Regione  Basilicata  volte
ad introdurre una disciplina incidente su ambiti sottoposti a vincolo
paesaggistico «senza alcuna concertazione con gli organi ministeriali
competenti» (Corte Cost. sentenza n. 86/2019). Atteggiamento  che  di
tutta evidenza contrasta pure con il dovere di  leale  collaborazione
che, come grava sullo Stato nei con-fronti delle regioni (Corte Cost.
sentenza n. 140/2015), cosi' grava sulle regioni nei  riguardi  dello
Stato (Corte Cost. sentenza n. 240/2020). 
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma  1,  lettera
c), punto 2, della legge regionale n.  5/2021  per  violazione  degli
articoli 9  e  117,  comma  2,  lettera  s),  della  Costituzione  in
relazione agli articoli 135, 143 e 145 del Codice dei beni  Culturali
e del Paesaggio,  nonche'  per  violazione  del  principio  di  leale
collaborazione. 
    La norma qui  censurata  modifica  l'art.  28,  comma  10,  della
prece-dente  legge  regionale  n.  7/2020,  sempre   attinente   alla
disciplina generale del commercio regionale, prevedendo che  in  caso
di rilocalizzazione di una grande struttura di vendita, se l'immobile
ricade in area sottoposta a vincolo resta  fermo  il  rispetto  delle
procedure di autorizzazione paesaggistica. 
    Anche in  questo  caso  si  tratta  di  modifica  di  norma  gia'
sottoposta a cen-sura di incostituzionalita', ed anche in questo caso
l'intervenuta modifica  non  e'  idonea  a  risolvere  la  criticita'
denunziata. 
    In sostanza, la norma risultante  dalla  novella  attribuisce  al
SIAD le scelte di  localizzazione  e  rilocalizzazione  delle  grandi
strutture di vendita nei  comuni  dell'intero  territorio  regionale,
subordinatamente  alla  autorizzazione  comunale  relativamente  agli
impatti ambientali, di traffico e di rispetto delle regole  edilizie,
ed  ora  anche  nel  «rispetto  delle  procedure  di   autorizzazione
paesaggistica se l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo». 
    Ora, precisare la necessita'  del  rispetto  delle  procedure  di
autorizzazione paesaggistica e' dizione in se' perfettamente inutile,
perche' e' indubbio  che  tale  rispetto  fosse  dovuto  anche  prima
dell'intervento della  novella,  e  quindi  anche  a  prescindere  da
questa. 
    Il vizio dedotto nei confronti della norma prima della modifica -
e che quindi non e' superato da  essa -  e'  nell'attribuire  ad  uno
strumento di pianificazione (esclusivamente) comunale  il  potere  di
adottare scelte di localizzazione e rilocalizzazione che incidono sul
territorio e sulla sua pianificazione paesaggistica, al di  fuori  da
ogni intesa con lo Stato,  stabilendo  autonomamente  e  senza  alcun
coinvolgimento   dell'Amministrazione   preposta   alla   tutela   se
determinate aree siano o meno in grado di ospitare - in via di  primo
insediamento o di nuova localizzazione - grandi strutture di vendita,
ossia organismi di rilevante impatto dimensionale. 
    Anche  in  questo  caso  risultano  disattesi  gli  obblighi   di
necessaria previa intesa con lo Stato nel definire i contenuti  della
pianificazione del territorio regionale e la  predeteminazione  degli
usi del  territorio  compatibili  con  i  valori  tutelati,  obblighi
imposti dalle corrispondenti norme del Codice dei  beni  culturali  e
del  Paesaggio  (articoli  135  e  143  del  decreto  legislativo  n.
42/2004). 
    Ma anche in questo caso, oltre alla violazione delle norme  della
Costituzione che attribuiscono allo Stato  la  tutela  esclusiva  del
paesaggio (art. 9) e la competenza legislativa esclusiva nella stessa
materia (art. 117, comma 2, lettera s) esercitata mediante  i  citati
parametri normativi interposti, si palesa la violazione del principio
di leale  collaborazione,  in  quanto  non  e'  minimamente  previsto
neppure  un  momento  di  concertazione  con  i   competenti   organi
ministeriali, in totale elusione del percorso collaborativo  pure  in
essere. 
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma  1,  lettera
i), della legge regionale n. 5/2021 per violazione degli articoli 9 e
117, comma 2,  lettera  s),  della  Costituzione  in  relazione  agli
articoli 135,  143  e  145  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
Paesaggio,  nonche'   per   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione. 
    La norma qui censurata modifica l'art. 130 della precedente legge
regionale n. 7/2020 (Testo unico  sul  commercio),  aggiungendo  alla
lettera b) del primo comma le parole «e del paesaggio». 
    Per effetto della  novella,  la  nuova  disciplina  regionale  in
materia di concessioni prevede che la concessione per l'installazione
di nuovi impianti di distribuzione di carburante lungo le autostrade,
le tangenziali ed i raccordi autostradali rilasciata dalla regione e'
subordinata  alla  verifica  della  conformita'   alle   prescrizioni
urbanistiche e fiscali, alle prescrizioni  con-cementi  la  sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei
beni storici, artistici e del paesaggio. 
    Il riferimento alle disposizioni per la tutela del  paesaggio  e'
del  tutto  generico  e,  nella  ricordata  assenza   di   un   Piano
Paesaggistico sul territorio campano, appare  vuota  di  apprezzabile
significato. 
    Cio' significa che, mancando pure un qualsivoglia accordo tra  la
regione e il Ministero preposto alla tutela, la tutela  paesaggistica
nel caso di concessioni per  l'installazione  di  nuovi  impianti  di
distribuzione di  carburanti  lungo  le  strade  continua  ad  essere
illegittimamente sottratta alla pianificazione  obbligatoria  e  alla
disciplina del Piano Paesaggistico, e ad essere rimessa a valutazioni
adottate caso per caso senza un quadro di insieme al quale obbedire. 
    Anche  in  questa  occasione  quindi,  come   nelle   altre   due
precedenti, la norma regionale perpetra una violazione  dei  precetti
costituzionali garanti della competenza dello  Stato  in  materia  di
tutela del paesaggio, quali l'art. 9 della Costituzione e l'art. 117,
comma 2, lettera s) della stessa Carta Costituzionale; ed e'  inoltre
anche qui violato il principio di leale collaborazione  tra  Stato  e
regioni, laddove si  disciplinano  e  si  effettuano  unilateralmente
scelte idonee ad incidere sulla pianificazione  territoriale,  al  di
fuori delle necessarie concordate intese. 
    4) Illegittimita' costituzionale dell'art.  57,  comma  2,  della
legge regionale n. 5/2021 per violazione dell'art. 3 e dell'art. 117,
comma 2, lettera 1), della Costituzione. 
    La  norma  in  rubrica  prevede  che:  «Per  gli  effetti   della
disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali,
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  costituite  in
conformita'  all'art.  90  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato finanziaria 2003), affiliate ad  un  organismo  sportivo,
federazioni sportive nazionali, sono  riconosciute  come  esercitanti
attivita' di interesse generale, quali enti  del  terzo  settore,  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  t)  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma  dell'art.  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)». 
    In sostanza, l'art. 57, comma 2, estende la qualifica di enti del
Terzo settore alle societa' e associazioni sportive  dilettantistiche
in assenza dei requisiti di legge. 
    Si  tratta  di  un  riconoscimento  ex-lege,  quindi  automatico,
laddove nella disciplina statale  la  qualifica  di  ente  del  terzo
settore deriva innanzitutto dalla volonta'  dell'ente,  che  desidera
assumerla iscrivendosi nel registro unico del terzo settore ai  sensi
dell'art.  4  del  Codice  del  Terzo  settore  di  cui  al   decreto
legislativo 117//2017. 
    Si  tratta   inoltre   di   un   riconoscimento   che   prescinde
dall'assolvimento da parte dell'ente di una serie di  obblighi,  come
ad esempio i relativi adeguarnenti statutari, e che  e'  conseguibile
anche dagli enti costituiti in forma di societa',  laddove  la  legge
nazionale lo preclude, fatte salve le  ipotesi  in  cui  le  societa'
abbiano la qualifica di impresa sociale. 
    Ora, la disciplina degli enti del terzo settore e' regolata dallo
Stato in maniera uniforme su tutto il territorio  nazionale,  perche'
dal conseguimento della relativa qualifica discendono  una  serie  di
diritti e di obblighi rilevanti per l'interesse generale.  Si  pensi,
ad esempio, al diritto ad ottenere la concessione o la  locazione  di
beni pubblici (non solo del demanio marittimo) a canone agevolato. 
    Onde, l'individuazione e fissazione da parte della legge  statale
dei presupposti soggettivi per assumere la natura di enti  del  terzo
settore, nonche' le conseguenze giuridiche che ne derivano sul  piano
dei diritti e degli obblighi, inducono a  ritenere  che  la  relativa
qualifica conferisca all'ente  un  vero  e  proprio  status,  con  la
conseguenza  che  la  disciplina  degli  enti  in  questione  attiene
necessariamente alla materia del diritto civile. 
    Tesi peraltro gia' affermata dalla giurispmdenza  costituzionale,
per cui «i soggetti del Terzo settore, in quanta soggetti di  diritto
privato, per quanto attiene alla loro conformazione  specifica,  alla
loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione  con  le
autorita' pubbliche, ricadono  tipicamente  nell'ordinamento  civile»
(Corte Cost. sentenza n. 185/2018). Ovvia  considerazione  e'  quella
per cui l'appartenenza di  una  data  disciplina  al  diritto  civile
comporta la necessita' -  garantita  dalla  Costituzione -  che  essa
spetti  in  via  esclusiva  alla  legge  dello  Stato,  in  modo   da
assicurarne  uniformita'  di  applicazione   sull'intero   territorio
nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. 
    Anche se un'agevolazione  delle  societa'  e  delle  associazioni
sportive dilettantistiche  nell'ambito  delle  concessioni  demaniali
rientra nei poteri del legislatore regionale, per la  competenza  che
comunque le regioni hanno in materia di funzioni  amministrative  sul
demanio  marittimo,  tale  finalita'  non   puo'   essere   raggiunta
manipolando a livello legislativo la  figura  degli  enti  del  terzo
settore, creandone una versione «allargata». 
    Si fa d'altro canto presente, in che  nel  caso  di  associazioni
sportive dilettantistiche, l'opzione di essere riconosciute come ente
del terzo settore non e' priva di conseguenza, in quanto comporta  la
rinuncia al regime forfettario di cui alla legge n. 398/1991. 
    Sotto altro profilo, poi, la norma qui censurata equipara, sempre
agli  effetti  della  disciplina  delle  concessioni  demaniali,   le
societa' e associazioni sportive dilettantistiche agli  enti  privati
che esercitano attivita' di interesse generale. 
    Ai  sensi  dell'art.  37  del   regolamento   al   Codice   della
Navigazione, che richiama l'art. 39  del  Codice  della  Navigazione,
tali enti - definiti come quelli  che  perseguono  fini  di  pubblico
interesse diversi dalla beneficienza -  hanno  diritto  a  pagare  un
canone meramente ricognitivo per il godimento dei  beni  del  demanio
marittimo, fluviale o lacustre. 
    La  norma  regionale,  quindi,  estendendo   alle   societa'   ed
associazioni sportive dilettantistiche il  beneficio  di  cui  sopra,
determina una inammissibile riduzione delle entrate dello Stato. 
    L'art. 03, comma 1, lettera c)  del  decreto-legge  n.  400/1993,
convertito con legge n. 494/1993 prevede infatti per le  societa'  ed
associazioni  sportive  dilettantistiche  una  riduzione  del  canone
demaniale nella misura del 50% (cinquanta per cento),  mentre  l'art.
03, comma 1, lettera d) del decreto-legge n.  43/2000  per  gli  enti
esercenti attivita' di interesse generale di cui  alle  citate  norme
del Codice della  Navigazione  e  del  suo  regolamento  prevede  una
riduzione del 90% (novanta per dento) del canone demaniale. 
    In  altri  termini,  le   societa'   ed   associazioni   sportive
dilettantistiche operanti sul demanio marittimo in Campania vengono a
pagare un canone demaniale del 10% del dovuto,  invece  del  50%  che
dovrebbero pagare e che in realta' pagano gli stessi enti  nel  resto
d'Italia. 
    Il che, ad avviso del Governo,  si  traduce  in  un'inammissibile
disparita' di trattamento, ispirata da mere ragioni  di  appartenenza
territoriale e pertanto irragionevole, tra enti che invece si trovano
nella medesima situazione soggettiva ed  oggettiva,  con  conseguente
evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Ma si traduce anche, per gli stessi  motivi,  in  una  violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera 1)  della  Costituzione,  perche'  la
misura del canone dovuto per il godimento  di  un  bene  dello  Stato
attiene alla disciplina del contratto, o in generale del rapporto  di
diritto civile, e appartiene  allo  Stato  (che  peraltro  ne  e'  il
beneficiario) perche' deve essere  fissata  in  modo  necessariamente
unitario su tutto il territorio nazionale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Per tutte le esposte ragioni, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri come sopra rappresentata e difesa 
    Conclude 
    Affinche' la Corte costituzionale voglia accogliere  il  presente
ricorso e per l'effetto  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
delle norme della legge della Regione Campania  n.  5/2021  censurate
con il presente ricorso. 
      Roma, 21 agosto 2024 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Corsini