N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2018
Ordinanza del 28 novembre 2018 del G.I.P. del Tribunale di Messina nel procedimento penale a carico di G. A. e altri. Processo penale - Notificazioni - Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero - Previsione che le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria - Denunciata differenziazione rispetto alla disciplina delle notificazioni all'imputato per le quali l'autorita' giudiziaria puo' disporre che siano eseguite a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). - Codice di procedura penale, art. 153, in relazione agli artt. 148 [, comma 2-bis,] e 157 [, comma 8-bis,] del medesimo codice.(GU n.40 del 6-10-2021 )
TRIBUNALE DI MESSINA Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il giudice, Visti gli atti del procedimento n. 43051/15 RGGIP; Sentite le parti sulla richiesta del difensore di T.M.M., di dichiarare la nullita' della richiesta di citazione a giudizio, per omesso interrogatorio dell'indagato; Che il tema oggetto della decisione e' costituito in realta' dalla regolarita' o meno della medesima richiesta di interrogatorio, perche' trasmessa all'Ufficio di Procura tramite PEC, come eccepito dal Procuratore di udienza; Che a tale riguardo va osservato che, nella fattispecie, rendendosi viepiu' evidente la tematica che sara' trattata, la Procura della Repubblica aveva dato, a sua volta, avviso di conclusione delle indagini tramite PEC; Che tale modalita' risulta corretta ai sensi degli articoli 157 comma 8-bis e 148 comma 2-bis del codice di procedura penale, che prevedono tale possibilita'; Che peraltro si verte in un tema in cui emerge la rimodulazione di alcune forme e procedure del codice di procedura penale, sulla esigenza di adattamento alle piu' moderne possibilita' fornite dalla tecnologia e in coerenza con il principio costituzionale delle garanzie della ragionevole durata del processo, che non puo' non involgere la fase procedimentale; Che e' indubbio come la normativa, con riferimento a tale nuovi indirizzi, abbia aspetti di non compiutezza e sistematicita', richiedendosi a fronte delle modalita' nuove una revisione organica delle disposizioni; Che allo stato la stessa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione attiene la regolarita' della notifica da parte della Procura tramite PEC e la Corte costituzionale risulta essersi pronunciata con ordinanza con riferimento ad una notifica di parte in sede di fallimento, campo non assistito dalle identiche regole del penale, con riferimento alla rigida attuazione, anche nella fase delle modalita' tecniche, del diritto di difesa e della stessa parita' delle parti; Che di ufficio questo giudice ritiene non manifestamente infondata la tematica connessa alla differenziazione nelle notifiche, per le parti, determinata dagli articoli 157 e 148 del codice di procedura penale gia' richiamati e l'art 153 del codice di procedura penale per la notifica al pubblico ministero; Che da un verso non emerge una ragione per cui, a fronte di una notifica al difensore tramite PEC, il difensore non possa contestualmente notificare, specie a fronte di termini cogenti, nello stesso modo disponendo di PEC certificata, e con possibilita' di avere un destinatario certo della notifica; Che d'altro verso diviene palese come, a fronte di due atti collegati, avviso di conclusione indagini e richiesta di interrogatorio, e due notifiche di identica tipologia, vanificare il diritto all'interrogatorio dell'indagato per omesso deposito in cancelleria della richiesta, ed invio della richiesta con PEC, diviene discriminatorio della uguaglianza processuale delle parti, di grave limitazione al diritto alla difesa e in contrasto con l'intero impianto di informatizzazione determinato dal principio costituzionale della giusta durata del processo; Che la tipologia della imputazione individua l'esigenza di una trattazione unitaria del procedimento e quindi la impossibilita' attuale di una definizione del procedimento stesso;
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, Solleva, dinanzi alla ecc. Corte costituzionale questione di legittimita' costituzionale dell'art 153 del codice di procedura penale, in raffronto agli articoli 157 e 148 del codice di procedura penale, per contrasto con l'art 24, 2° comma, e3 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per le notifiche di cui all'art 23 legge cit. ultimo comma. Messina, 28 novembre 2018 Il Giudice: Mastroeni