N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 novembre 2018

Ordinanza del 28 novembre 2018 del G.I.P. del  Tribunale  di  Messina
nel procedimento penale a carico di G. A. e altri. 
 
Processo penale - Notificazioni - Notificazioni  e  comunicazioni  al
  pubblico ministero - Previsione che le  notificazioni  al  pubblico
  ministero sono eseguite,  anche  direttamente  dalle  parti  o  dai
  difensori, mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria  -
  Denunciata  differenziazione   rispetto   alla   disciplina   delle
  notificazioni all'imputato per  le  quali  l'autorita'  giudiziaria
  puo' disporre che siano  eseguite  a  mezzo  di  posta  elettronica
  certificata (PEC). 
- Codice di procedura penale, art. 153, in relazione agli  artt.  148
  [, comma 2-bis,] e 157 [, comma 8-bis,] del medesimo codice. 
(GU n.40 del 6-10-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI MESSINA 
 
 
           Ufficio del Giudice per le indagini preliminari 
 
Il giudice, 
    Visti gli atti del procedimento n. 43051/15 RGGIP; 
    Sentite le parti sulla richiesta  del  difensore  di  T.M.M.,  di
dichiarare la nullita' della richiesta di citazione a  giudizio,  per
omesso interrogatorio dell'indagato; 
    Che il tema oggetto della  decisione  e'  costituito  in  realta'
dalla regolarita' o meno della medesima richiesta di  interrogatorio,
perche' trasmessa all'Ufficio di Procura tramite PEC,  come  eccepito
dal Procuratore di udienza; 
    Che  a  tale  riguardo  va  osservato  che,  nella   fattispecie,
rendendosi viepiu'  evidente  la  tematica  che  sara'  trattata,  la
Procura  della  Repubblica  aveva  dato,  a  sua  volta,  avviso   di
conclusione delle indagini tramite PEC; 
    Che tale modalita' risulta corretta ai sensi degli  articoli  157
comma 8-bis e 148 comma 2-bis del codice  di  procedura  penale,  che
prevedono tale possibilita'; 
    Che peraltro si verte in un tema in cui emerge  la  rimodulazione
di alcune forme e procedure del codice  di  procedura  penale,  sulla
esigenza di adattamento alle piu' moderne possibilita' fornite  dalla
tecnologia e  in  coerenza  con  il  principio  costituzionale  delle
garanzie della ragionevole durata del  processo,  che  non  puo'  non
involgere la fase procedimentale; 
    Che e' indubbio come la normativa, con riferimento a  tale  nuovi
indirizzi,  abbia  aspetti  di  non  compiutezza  e   sistematicita',
richiedendosi a fronte delle modalita' nuove una  revisione  organica
delle disposizioni; 
    Che allo stato la stessa giurisprudenza della  Suprema  Corte  di
Cassazione attiene la  regolarita'  della  notifica  da  parte  della
Procura  tramite  PEC  e  la  Corte  costituzionale  risulta  essersi
pronunciata con ordinanza con riferimento ad una notifica di parte in
sede di fallimento, campo non assistito dalle  identiche  regole  del
penale, con riferimento alla  rigida  attuazione,  anche  nella  fase
delle modalita' tecniche,  del  diritto  di  difesa  e  della  stessa
parita' delle parti; 
    Che  di  ufficio  questo  giudice  ritiene   non   manifestamente
infondata la tematica connessa alla differenziazione nelle notifiche,
per le parti, determinata dagli articoli 157  e  148  del  codice  di
procedura penale gia' richiamati e l'art 153 del codice di  procedura
penale per la notifica al pubblico ministero; 
    Che da un verso non emerge una ragione per cui, a fronte  di  una
notifica  al  difensore  tramite  PEC,   il   difensore   non   possa
contestualmente notificare, specie a fronte di termini cogenti, nello
stesso modo disponendo di PEC  certificata,  e  con  possibilita'  di
avere un destinatario certo della notifica; 
    Che d'altro verso diviene palese  come,  a  fronte  di  due  atti
collegati,  avviso   di   conclusione   indagini   e   richiesta   di
interrogatorio, e due notifiche di identica tipologia, vanificare  il
diritto  all'interrogatorio  dell'indagato  per  omesso  deposito  in
cancelleria della  richiesta,  ed  invio  della  richiesta  con  PEC,
diviene discriminatorio della uguaglianza processuale delle parti, di
grave limitazione al diritto alla difesa e in contrasto con  l'intero
impianto   di    informatizzazione    determinato    dal    principio
costituzionale della giusta durata del processo; 
    Che la tipologia della imputazione individua  l'esigenza  di  una
trattazione unitaria del  procedimento  e  quindi  la  impossibilita'
attuale di una definizione del procedimento stesso; 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Solleva, dinanzi alla  ecc.  Corte  costituzionale  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art  153  del  codice  di  procedura
penale, in raffronto agli articoli 157 e 148 del codice di  procedura
penale, per contrasto  con  l'art  24,  2°  comma,  e3  e  111  della
Costituzione della Repubblica italiana. Sospende  il  procedimento  e
dispone la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale.  Manda
alla cancelleria per le notifiche di cui all'art 23 legge cit. ultimo
comma. 
      Messina, 28 novembre 2018 
 
                        Il Giudice: Mastroeni