N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2021
Ordinanza del 14 maggio 2021 del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile promosso da Weissmann Gaia contro Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. Impiego pubblico - Sanita' pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedura di selezione nonche' disciplina della composizione e nomina delle commissioni per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale - Norma transitoria all'art. 48 della legge prov. n. 7 del 2001. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), art. 48, comma 3; legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), art. 6.(GU n.40 del 6-10-2021 )
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO Seconda Sezione Civile Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'11 marzo 2021, Ritenuto che appare necessario sottoporre alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7 («Riordinamento del servizio sanitario provinciale»), nonche' dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017, n. 4 («Modifiche di leggi provinciali in materia di salute»), le quali prevedono che: art. 48, comma 3, legge provinciale n. 7/2001: «L'affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all'area ospedaliera, sentiti il direttore sanitario e il direttore dell'Unita' organizzativa per il governo clinico nonche' consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all'area territoriale consultandosi con il direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonche' la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformita' alla vigente disciplina di settore»; art. 6, legge provinciale n. 4/2017: «Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell'elenco dei candidati e' nominata dalla direttrice/dal direttore generale ed e' composta dalla direttrice sanitaria/dal direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari, osserva quanto segue: con ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile depositato il 28 gennaio 2020, la dott.ssa Gaia Weissmann conveniva in giudizio l'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Balzano esponendo di aver partecipato ad una procedura selettiva per il conferimento quinquennale di incarico dirigenziale della Divisione di neonatologia e terapia intensiva neonatale presso il Comprensorio sanitario di Balzano. La procedura selettiva si svolgeva ai sensi della legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001. Alla procedura partecipavano, oltre alla ricorrente, anche il dott. Alex Staffler e la dott.ssa Maria Elena Pedron. All'esito della valutazione dei curriculum e dello svolgimento di colloqui, la commissione di esperti per la valutazione dell'idoneita' e per il conferimento dell'incarico giudicava idonei i tre candidati. A seguito di tale giudizio, il direttore generale dell'Azienda sanitaria conferiva l'incarico di dirigente sanitario-medico direttore della Divisione di Neonatologia e terapia intensiva neonatale al dott. Alex Staffler. La ricorrente, tra i diversi motivi di impugnazione della delibera di conferimento dell'incarico, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48 della legge provinciale del 5 marzo 2001, che disciplina la procedura per la selezione dei candidati e il conferimento dell'incarico, in quanto in contrasto con l'art. 3, 97, 117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3 della Costituzione, nonche', in subordine, con gli articoli 4, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per Trentino-Alto Adige). Concludeva chiedendo l'accertamento dell'illegittimita' della procedura selettiva, procedendo in via incidentale all'annullamento dei relativi atti al fine di condannare la Provincia Autonoma di Bolzano a pagare alla dott.ssa Weissmann una somma da determinarsi a titolo di risarcimento danno da perdita di chance, nonche' alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa. Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 aprile 2020, si costituiva in giudizio l'Azienda sanitaria convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso ed osservando, con riguardo alla questione di incostituzionalita' della normativa in esame, che sul punto la competenza legislativa della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia Autonoma in materia di tutela della salute e' sufficientemente ampia per potersi discostare dalla legge statale che stabilisce i principi regolatori della materia; altresi' afferma che questi ultimi, stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, sarebbero in realta' disposizioni di dettaglio inidonee a vincolare l'esercizio della competenza della Provincia Autonoma di Balzano, in quanto incompatibili con i principi di dettaglio locali, emanati in rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3, legge provinciale n. 7/2001 e dell'art. 6, legge provinciale n. 4/2017, per contrasto con l'art. 117, commi 3, 3 e 97 comma 2 della Costituzione, nonche' gli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' senz'altro rilevante e non manifestamente infondata. 1. La normativa applicabile. a. legislazione provinciale: Qualora non sia sollevata la questione di costituzionalita' e in caso comunque di sua rilevata infondatezza, per il giudizio sulla domanda giudiziale della ricorrente Weissmann, andrebbe fatta applicazione dell'art. 48, comma 3 della legge provinciale Bolzano n. 7/2001 e dell'art. 6 della legge provinciale n. 4/2017. Secondo tale combinato disposto, l'incarico di dirigente sanitario di struttura complessa viene conferito dal direttore generale, d'intesa con il direttore di comprensorio sanitario, sulla base di una rosa di candidati selezionati da un'apposita commissione. A norma dell'art. 6 della legge provinciale n. 4/2017 la commissione competente per la predisposizione dell'elenco dei candidati e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario o da un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari. In virtu' della gia' menzionata disposizione transitoria, si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 48 della legge provinciale n. 7/2001 vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 4/2017 i quali prevedono che la composizione della commissione debba adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale provinciale. Nel caso concreto, la commissione di esperti era formata dal dott. L. T. J. (direttore sanitario reggente dell'Azienda sanitaria), il dott. P. B. (membro designato dal Consiglio dei sanitari) e il prof. S. B. (membro designato dal direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano). La legge provinciale n. 7/2001 non ha mai ricevuto attuazione tramite un regolamento apposito, mentre e' stata fatta applicazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 aprile 1998, n. 12. Questo stabilisce, all'art 8, che: «(1) la commissione di cui all'art. 1, commi 6, 9 e 10 della legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13, accerta l'idoneita' dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale; (2) il colloquio e' diretto alla valutazione delle capacita' professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere; (3) i contenuti del curriculum professionale, valutati ai fini del comma 1, concernono le attivita' professionali, di studio, direzionali organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita' didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9, nonche' alle pregresse idoneita' nazionali e provinciali; (4) nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi', la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica; (5) i contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al comma 3, lettera c), e le pubblicazioni, possono essere autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; (6) prima di procedere al colloquio ed alla valutazione del curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificita' proprie del posto da ricoprire. La commissione, al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la idoneita' del candidato all'incarico», b. la normativa statale: La normativa statale applicabile nella medesima fattispecie, in assenza della diversa disposizione provinciale, dopo le modifiche del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e' contenuta nell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992. La norma, nel regolare un ambito di competenza legislativa concorrente, stabilisce espressamente alcuni principi di cui le regioni devono tener conto nell'esercizio della loro funzione legislativa I principi in particolare vengono cosi' tratteggiati: a) la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parita' di voti e' eletto componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale voto del presidente; b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale; c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della commissione sono pubblicati sul sito internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati sul sito dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati. 2. Sulla rilevanza. La normativa applicabile alla domanda giudiziale di parte ricorrente, allo stato, e' esclusivamente quella dettata dalle sopra richiamate leggi provinciali, che si dimostrano incompatibili con i principi stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158. L'eventuale accoglimento dell'eccezione di illegittimita' costituzionale inciderebbe radicalmente sull'accertamento giudiziale da compiere e quindi sull'esito del giudizio. Invero le due norme tratteggiano procedure selettive diverse ed inconciliabili, per cui le violazioni procedurali lamentate dalla ricorrente avrebbero rilevanza solo qualora fosse ritenuta applicabile la normativa delineata dalle norme nazionali, non invece nel caso della ritenuta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale e quindi di applicazione della legge provinciale. In particolare, le differenze nel procedimento, determinanti nell'eventuale giudizio di fondatezza della domanda, emergono con chiarezza nei seguenti aspetti: A) la commissione statale e' composta da quattro membri mentre quella locale da tre; B) la commissione esaminatrice nella normativa statale e' composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa nella medesima disciplina scelti mediante sorteggio, mentre il quarto membro e' di diritto il direttore sanitario dell'azienda sanitaria. La commissione locale e' composta da due membri nominati rispettivamente dal Consiglio dei sanitari della stessa Azienda sanitaria e dal direttore di comprensorio sanitario. Il terzo, di diritto, e' il direttore sanitario dell'azienda; C) la commissione della normativa statale indica una terna di nomi tramite la formazione di una graduatoria, potendo quindi la scelta essere operata solo tra i tre migliori di tale graduatoria. La commissione della normativa locale deve indicare semplicemente una rosa di idonei, entro la quale puo' essere operata la scelta; D) nella normativa statale, una volta formata la terna secondo la graduatoria, il direttore generale puo' scegliere uno dei tre candidati, ma se non sceglie quello con il punteggio piu' alto e' tenuto a motivare analiticamente la scelta. Nella normativa locale, una volta formata la rosa degli idonei, il direttore generale puo' scegliere uno dei candidati senza alcun obbligo di motivazione. In punto scelta del candidato, laddove la normativa statale, nell'equilibrio tra discrezionalita' amministrativa e valutazione tecnica, tende a privilegiare quest'ultima, la normativa locale al contrario lascia ampio spazio alla discrezionalita' del dirigente nella scelta del candidato, non prevedendo ne' particolari vincoli nella formazione della rosa di idonei, ne' nell'esercizio del potere di scelta definitivo. Ancora, per cio' che concerne la selezione dei componenti della commissione, va rilevato che questa, nel modello statale, e' formata con sorteggio tra esperti di settore e tende ad evitare possibili situazioni di conflitto d'interesse, mentre nella normativa locale e' formata principalmente da dirigenti nominati, direttamente o indirettamente, dalla stessa autorita' che poi andra' ad operare la scelta definitiva. In altre parole, laddove la normativa statale delinea una procedura concorsuale vera e propria, volta alla selezione dei candidati piu' capaci e meritevoli a fronte del superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualita', affinche' siano graduati in ordine di merito, quella locale e' piuttosto una procedura di selezione «idoneativa» (secondo le parole di Cons. di Stato, sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella quale ci si limita a creare una rosa di idonei, senza alcuna valutazione comparativa dei candidati ed entro la quale l'Azienda sanitaria conferisce l'incarico dirigenziale con atti tipici del datore di lavoro privato. La rilevanza della questione nel giudizio a quo si rivela immediata: la domanda della ricorrente e' fondata sulla circostanza che le proprie competenze tecniche, esperienze lavorative e scientifiche, avrebbero dovuto comportare una valutazione maggiore rispetto a quelle del candidato effettivamente selezionato, dotato di minori competenze (sempre secondo la prospettiva della parte ricorrente). In applicazione della normativa locale come sopra delineata, tuttavia, tale valutazione - e il conseguente controllo giudiziale - sarebbe del tutto superflua: la commissione infatti esprime esclusivamente un giudizio di idoneita' (laddove la ricorrente non sembra dedurre l'inidoneita' del candidato selezionato, bensi' la mera «minore idoneita'» dello stesso), e risulta irrilevante qualsivoglia risvolto comparativo. Una volta certificata l'idoneita', il dirigente responsabile puo' scegliere in maniera del tutto arbitraria il candidato tra gli idonei indicati, restando la motivazione di tale scelta un mero artificio che non puo' in alcun modo essere messa in discussione dall'autorita' giudiziaria, anche laddove di puro stile, come pare essere nel caso in questione. Altresi', il fatto che la commissione formata secondo la normativa locale abbia una prevalente componente di «nominati» rispetto ai «sorteggiati» comporta un inevitabile sospetto di parzialita' nella scelta del candidato, doveroso quantomeno di approfondimento istruttorio. La domanda di parte ricorrente pertanto parrebbe destinata in questo caso ad una pronuncia di rigetto. Al contrario, l'applicazione della normativa statale renderebbe verosimilmente illegittima la procedura selettiva e, ancorche' non si possa disporne l'annullamento in questa sede, giustificherebbe, quantomeno su un piano teorico, la domanda risarcitoria di parte ricorrente, eventualmente sotto il profilo della perdita di chance, perdita da ricondurre alla legittima aspirazione di essere sottoposta ad una procedura di selezione legittima, in applicazione dei principi stabiliti dalla normativa statale, si' da avere adeguate possibilita' di ottenere il posto di lavoro per il quale si e' concorso. L'inconciliabilita' tra i due modelli appare non superabile in via di interpretazione costituzionalmente conforme: la normativa statale difatti e' dotata di un livello di dettaglio che lascia invero limitati spazi di autonomia dell'ente locale, quantomeno nell'impostazione della procedura di selezione, nel cui ambito si e' ritenuto di dare ampio rilievo all'elemento tecnico. Elemento di scarso o nessun rilievo nella disciplina provinciale se si considera la concreta formazione della graduatoria (che tale non e', trattandosi di una semplice «rosa di candidati»), nonche' la scelta finale, nella quale non sussiste alcun obbligo di motivazione (che invero apparirebbe superfluo, posto che la rosa di candidati formata dalla commissione locale e' meramente di idoneita' e non vi e' alcun punteggio su cui sia necessario motivare). Un'interpretazione costituzionalmente conforme appare altresi' radicalmente non praticabile nell'ambito della formazione della commissione di selezione degli idonei, che nel meccanismo provinciale esclude qualsivoglia meccanismo di sorteggio e determina con precisione solo membri di diretta o indiretta nomina amministrativa. Nel dettaglio, laddove la norma statale prevede che la commissione sia composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa, scelti tramite sorteggio, nell'ipotesi delineata dalla legge locale, oltre al direttore sanitario dell'azienda (membro di diritto), ne fanno parte due esperti nominati rispettivamente dal Consiglio dei sanitari della stessa Azienda sanitaria e dal direttore di comprensorio sanitario. Si deve considerare tuttavia che il direttore sanitario dell'azienda dipende esclusivamente dal direttore generale (art. 9, comma 1, lettera r), l.p. n. 7 del 2001) nonche' e' responsabile della proposta alla Giunta provinciale relativa alla nomina, al rinnovo e alla revoca dei direttori di comprensorio sanitario (art. 9, comma 1, lettera s), l.p. n. 7 del 2001); in conclusione a livello locale due membri su tre sono nominati direttamente dal potere esecutivo, restando la scelta definitiva subordinata al direttore generale e quindi indirettamente alla Giunta provinciale; in conclusione appare del tutto assente quel meccanismo di sorteggio che a livello statale garantisce un certo grado di distacco dalle logiche politiche della singola azienda locale. 3. Sulla non manifesta infondatezza. La riconduzione dei profili attinenti all'organizzazione sanitaria, e in particolare al rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, alla materia della tutela della salute e' punto fermo della giurisprudenza costituzionale: Corte cost., sentenza 23 febbraio 2007, n. 50, ha esplicato che in questioni del genere, dove si rileva una dicotomia tra tutela della salute, di competenza concorrente, e l'organizzazione di enti non statali e non nazionali (di competenza esclusiva regionale e delle province autonome) si deve fare applicazione del criterio «che tende a valorizzare "l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre": deve, infatti, ritenersi che l'ambito materiale prevalente sia quello della «tutela della salute», dal momento che «rileva in tale prospettiva la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacita', dalla professionalita' e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale»" (la Corte cita a sua volta i propri precedenti, in particolare la sentenza n. 181/2006). Si ritiene pertanto che la Provincia di Bolzano, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di pubblico impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, debba ritenersi assoggettata ai principi desumibili dal decreto legislativo n. 502 del 1992. Per quanto rileva nel presente giudizio, l'art. 15, comma 7-bis, del decreto in esame, stabilisce espressamente una serie di principi, come sopra gia' delineati, anche di immediata applicazione. L'apparente contraddizione tra la norma di principio e il suo elevato contenuto di dettaglio invero si puo' superare considerando che i principi stabiliti siano quelli della valorizzazione del merito e della tutela dell'imparzialita' della commissione, come emergono chiaramente dalla disciplina statale, principi i quali non possono che essere attuati con tale contenuto di dettaglio, laddove io spazio di autonomia regionale residuerebbe comunque nei meccanismi di sorteggio, nella determinazione dei criteri per la formazione della graduatoria, nella valorizzazione delle particolarita' locali (quali, nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, le esigenze di tutela della componente linguistica). In altre parole, si ritiene che le disposizioni di dettaglio determinate dall'art. 15, comma 7-bis del decreto legislativo n. 502/1992 siano legate ai principi stabiliti dalla stessa norma «da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione» (con le parole di Corte cost. 27 luglio 1994, n. 354, che a sua volta richiama Corte cost. 28 luglio 1993, n. 355 e Corte cost. 3 aprile 1987, n. 99), essendo legate ai principi affermati (anche implicitamente) al fine di definirne piu' precisamente il senso e stabilirne i requisiti minimi, rispondenti ad un interesse nazionale, che le regioni e le province autonome debbono rispettare, pur rimanendo libere di fissare ulteriori e diversi requisiti. Sotto un ulteriore aspetto potrebbe essere obiettato che lo svolgimento concreto della procedura selettiva non e' stabilito dalla legge provinciale quanto da fonte regolamentare, ed in particolare il gia' citato decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 aprile 1998, n. 12, per cui giudice potrebbe risolvere un'eventuale incompatibilita' semplicemente disapplicandolo ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Ritiene tuttavia questo giudice che la semplice disapplicazione del regolamento provinciale sarebbe insufficiente al fine di garantire l'applicazione dei principi stabiliti dalla legge statale, in quanto pur sempre la norma provinciale stabilisce che il direttore generale «sceglie candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione», con cio' delineando un generale potere di scelta privo di qualsivoglia limitazione, se non il passaggio intermedio di una commissione che identifichi la rosa da sottoporre al direttore generale. Inoltre, il fatto che la legge provinciale non determini un contenuto minimo del regolamento, nel rispetto dei principi nazionali, comporta un ulteriore profilo di sospetta manifesta incostituzionalita', nel momento in cui delega all'amministrazione un potere normativo sostanzialmente illimitato (ovvero privo dei limiti previsti dalla legge applicabile), configurandosi quindi anche in tal caso una violazione dell'art. 117, comma 3, nella parte in cui non vi e' adeguata applicazione dei principi generali stabiliti dalla legge nazionale. Riassumendo, l'art. 48, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7 appare a questo giudice in contrasto con diverse norme costituzionali, ed in particolare: l'art. 117, comma 3 della Costituzione secondo cui in materia di tutela della salute spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia. Nell'impianto normativo statale, e' evidente che lo Stato ha dettato principi volti a garantire che la procedura selettiva sia basata su criteri meritocratici e che la discrezionalita' amministrativa, pur salvaguardata stante la natura dirigenziale dell'incarico, sia ricondotta entro ambiti ridotti e comunque in ogni caso sottoposta ad un criterio estrinseco di adeguata motivazione; il tutto perche' la scelta possa essere sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua ragionevolezza e legittimita' da parte dell'autorita' giudiziaria. Nell'impianto locale, al contrario, tale giudizio sulla scelta appare del tutto precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalita'; gli articoli 5 e 9, comma 1 n. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo quanto gia' esposto nel punto precedente, laddove stabiliscono che la Provincia Autonoma di Bolzano ha potesta' legislativa in materia di «igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera», nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato (con cio' senza dimenticare che secondo la giurisprudenza costituzionale la competenza di cui all'art. 117, comma 3 e' assai piu' ampia di quella stabilita dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, dovendo dunque la prima disposizione essere il parametro di riferimento in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, cfr. Corte costituzionale n. 162/2007); l'art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignita' dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende locali dell'Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa, nella quale i titoli meritocratici non hanno ugual peso, il tutto senza che la discrasia normativa sia giustificata da necessita' di tutela delle specificita' locali; l'art. 97, comma 2 della Costituzione che stabilisce l'obbligo di assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione; come debba essere definito il criterio del buon andamento e dell'imparzialita' si ritiene che possa essere anche determinato dalla legge dello Stato, ed e' evidente nel caso di specie che il buon andamento della dirigenza sanitaria viene tutelato, nella prospettiva del legislatore, attraverso una procedura selettiva che metta in primo piano i criteri meritocratici rispetto alla discrezionalita' amministrativa, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione, garantendo anche con l'obbligo di motivazione che la scelta sia trasparente, verificabile e quindi imparziale; ebbene tali canoni non sono rispettati, per le ragioni dianzi diffusamente illustrate, dalla normativa locale, la quale, parendo ampiamente sbilanciata, e per cio' che concerne la scelta del candidato, e per cio' che riguarda la relativa motivazione, nel senso di un'eccessiva discrezionalita', si pone pertanto in contrasto con il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialita' nell'amministrazione.
P.Q.M. Il giudice, Visti gli art. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7 («Riordinamento del servizio sanitario provinciale»), nonche' dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017, n. 4 («Modifiche di leggi provinciali in materia di salute»), con riferimento agli articoli 117, comma 3, 3 e 97 comma 2 della Costituzione, nonche' agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della commissione dei dodici prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 ed al Presidente della Commissione dei sei prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972. Bolzano, 14 maggio 2021 Il Giudice: Scaramuzzino