N. 149 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 maggio 2021

Ordinanza  del  14  maggio  2021  del  Tribunale   di   Bolzano   nel
procedimento  civile  promosso  da  Weissmann  Gaia  contro   Azienda
sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano. 
 
Impiego pubblico - Sanita' pubblica - Norme della Provincia  autonoma
  di Bolzano  -  Procedura  di  selezione  nonche'  disciplina  della
  composizione e nomina delle  commissioni  per  il  conferimento  di
  incarichi  di  direzione  di  struttura  complessa   del   Servizio
  sanitario provinciale - Norma transitoria all'art. 48  della  legge
  prov. n. 7 del 2001. 
- Legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  5  marzo  2001,  n.  7
  (Riordinamento del Servizio sanitario provinciale), art. 48,  comma
  3; legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017,  n.  4
  (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), art. 6. 
(GU n.40 del 6-10-2021 )
 
                   TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Il Giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta all'udienza
dell'11 marzo 2021, 
    Ritenuto   che   appare   necessario   sottoporre   alla    Corte
costituzionale la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
48, comma 3 della legge provinciale di Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7
(«Riordinamento  del  servizio   sanitario   provinciale»),   nonche'
dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017,  n.  4
(«Modifiche di leggi provinciali in materia  di  salute»),  le  quali
prevedono che: 
        art. 48, comma 3, legge provinciale n. 7/2001: «L'affidamento
a un dirigente sanitario di un incarico  di  direzione  di  struttura
complessa avviene ad opera del direttore  generale,  che  sceglie  il
candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione,  previo
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il  direttore
generale conferisce gli  incarichi  afferenti  all'area  ospedaliera,
sentiti  il  direttore   sanitario   e   il   direttore   dell'Unita'
organizzativa per il governo clinico  nonche'  consultandosi  con  il
direttore del rispettivo  comprensorio  sanitario,  e  gli  incarichi
afferenti all'area territoriale consultandosi con  il  direttore  del
rispettivo comprensorio sanitario.  La  procedura  di  selezione  dei
candidati nonche' la composizione e  nomina  della  commissione  sono
disciplinate  con  regolamento  di  esecuzione  in  conformita'  alla
vigente disciplina di settore»; 
        art. 6, legge provinciale n.  4/2017:  «Fino  all'entrata  in
vigore del regolamento di esecuzione di cui  all'art.  48,  comma  3,
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e  successive  modifiche,
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 48, commi 4,  5  e
6, della medesima  legge  provinciale,  vigenti  sino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Fino  all'entrata  in  vigore
del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la
predisposizione  dell'elenco  dei   candidati   e'   nominata   dalla
direttrice/dal direttore generale ed  e'  composta  dalla  direttrice
sanitaria/dal direttore  sanitario  o  da  una  sua  delegata/un  suo
delegato  e  da  due  esperte  o  esperti  nella  disciplina  oggetto
dell'incarico, di cui una nominata/uno  nominato  dal  Consiglio  dei
sanitari, osserva quanto segue: 
        con ricorso ex  art.  414  del  codice  di  procedura  civile
depositato il 28 gennaio 2020, la dott.ssa Gaia  Weissmann  conveniva
in giudizio l'Azienda sanitaria della Provincia Autonoma  di  Balzano
esponendo di aver partecipato  ad  una  procedura  selettiva  per  il
conferimento quinquennale di incarico dirigenziale della Divisione di
neonatologia e terapia intensiva  neonatale  presso  il  Comprensorio
sanitario di Balzano. 
    La  procedura  selettiva  si  svolgeva  ai  sensi   della   legge
provinciale n. 7 del 5 marzo 2001. 
    Alla procedura partecipavano, oltre  alla  ricorrente,  anche  il
dott. Alex Staffler e la dott.ssa Maria Elena Pedron. 
    All'esito della valutazione dei curriculum e dello svolgimento di
colloqui, la commissione di esperti per la valutazione dell'idoneita'
e per il conferimento dell'incarico giudicava idonei i tre candidati. 
    A seguito di tale giudizio, il  direttore  generale  dell'Azienda
sanitaria  conferiva   l'incarico   di   dirigente   sanitario-medico
direttore  della  Divisione  di  Neonatologia  e  terapia   intensiva
neonatale al dott. Alex Staffler. 
    La  ricorrente,  tra  i  diversi  motivi  di  impugnazione  della
delibera di  conferimento  dell'incarico,  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 48 della legge provinciale del 5 marzo 2001,
che disciplina la procedura per  la  selezione  dei  candidati  e  il
conferimento dell'incarico, in quanto in contrasto con l'art. 3,  97,
117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3 della Costituzione,  nonche',
in subordine, con gli articoli 4, 9 e 10 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico  delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo   Statuto   speciale    per
Trentino-Alto Adige). 
    Concludeva  chiedendo  l'accertamento  dell'illegittimita'  della
procedura selettiva, procedendo in via  incidentale  all'annullamento
dei relativi atti al fine di  condannare  la  Provincia  Autonoma  di
Bolzano a pagare alla dott.ssa Weissmann una somma da determinarsi  a
titolo di risarcimento danno  da  perdita  di  chance,  nonche'  alla
regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa. 
    Con comparsa di costituzione e  risposta  depositata  l'8  aprile
2020,  si  costituiva  in  giudizio  l'Azienda  sanitaria  convenuta,
chiedendo il rigetto del ricorso ed  osservando,  con  riguardo  alla
questione di incostituzionalita' della normativa in  esame,  che  sul
punto la competenza legislativa della Regione Trentino-Alto  Adige  e
della Provincia  Autonoma  in  materia  di  tutela  della  salute  e'
sufficientemente ampia per potersi discostare dalla legge statale che
stabilisce i principi regolatori della materia; altresi' afferma  che
questi ultimi, stabiliti dall'art.  15  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, sarebbero in realta' disposizioni di dettaglio  inidonee  a
vincolare l'esercizio della competenza della  Provincia  Autonoma  di
Balzano, in quanto incompatibili con i principi di dettaglio  locali,
emanati in rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale. 
    La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  48,  comma
3, legge provinciale n. 7/2001 e dell'art. 6,  legge  provinciale  n.
4/2017, per contrasto con l'art. 117, commi 3, 3 e 97 comma  2  della
Costituzione, nonche' gli articoli 5 e 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e' senz'altro rilevante e non
manifestamente infondata. 
1. La normativa applicabile. 
    a. legislazione provinciale: 
        Qualora non sia sollevata la questione di costituzionalita' e
in caso comunque di sua rilevata infondatezza, per il giudizio  sulla
domanda  giudiziale  della  ricorrente  Weissmann,   andrebbe   fatta
applicazione dell'art. 48, comma 3 della legge provinciale Bolzano n.
7/2001 e dell'art. 6 della legge provinciale n. 4/2017. Secondo  tale
combinato disposto, l'incarico di dirigente  sanitario  di  struttura
complessa viene conferito dal direttore  generale,  d'intesa  con  il
direttore di comprensorio  sanitario,  sulla  base  di  una  rosa  di
candidati selezionati da un'apposita commissione. A norma dell'art. 6
della legge provinciale n. 4/2017 la commissione  competente  per  la
predisposizione dell'elenco dei candidati e' nominata  dal  direttore
generale ed e' composta dal direttore sanitario o da un suo  delegato
e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di
cui uno nominato dal Consiglio dei sanitari.  In  virtu'  della  gia'
menzionata disposizione transitoria, si applicano i commi 4,  5  e  6
dell'art.  48  della  legge  provinciale  n.  7/2001  vigenti   prima
dell'entrata in vigore della legge  provinciale  n.  4/2017  i  quali
prevedono che la composizione della commissione debba adeguarsi  alla
consistenza dei tre gruppi  linguistici,  quale  risulta  dall'ultimo
censimento ufficiale della popolazione,  con  riferimento  all'ambito
territoriale provinciale. 
        Nel caso concreto, la commissione di esperti era formata  dal
dott. L. T. J. (direttore sanitario reggente dell'Azienda sanitaria),
il dott. P. B. (membro designato dal Consiglio  dei  sanitari)  e  il
prof.  S.  B.  (membro  designato  dal  direttore  del   Comprensorio
sanitario di Bolzano). 
        La legge provinciale n. 7/2001 non ha mai ricevuto attuazione
tramite un regolamento apposito, mentre e' stata  fatta  applicazione
del decreto del Presidente della Giunta  provinciale  del  23  aprile
1998, n. 12. 
    Questo stabilisce, all'art 8, che: 
        «(1) la commissione di cui all'art. 1, commi 6, 9 e 10  della
legge provinciale 19 dicembre 1994, n. 13,  accerta  l'idoneita'  dei
candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum
professionale; 
        (2) il colloquio e' diretto alla valutazione delle  capacita'
professionali  del   candidato   nella   specifica   disciplina   con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate,  nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere; 
        (3) i contenuti del  curriculum  professionale,  valutati  ai
fini del comma 1, concernono le attivita' professionali,  di  studio,
direzionali organizzative, con riferimento: 
          a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua  attivita'  e
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; 
          b) alla posizione funzionale del candidato nelle  strutture
ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici  ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione; 
          c)  alla  tipologia  qualitativa   e   quantitativa   delle
prestazioni effettuate dal candidato; 
          d) ai soggiorni di studio o di addestramento  professionale
per  attivita'  attinenti  alla  disciplina  in  rilevanti  strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi  con  esclusione
dei tirocini obbligatori; 
          e) alla attivita' didattica presso corsi di studio  per  il
conseguimento   di   diploma   universitario,   di   laurea   o    di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di  personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; 
          f) alla  partecipazione  a  corsi,  congressi,  convegni  e
seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri  di
cui  all'art.  9,  nonche'  alle  pregresse  idoneita'  nazionali   e
provinciali; 
        (4)  nella   valutazione   del   curriculum   e'   presa   in
considerazione,  altresi',  la  produzione  scientifica  strettamente
pertinente  alla  disciplina,  pubblicata  su  riviste   italiane   o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione  dei
lavori, nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica; 
        (5) i contenuti del curriculum,  esclusi  quelli  di  cui  al
comma  3,  lettera   c),   e   le   pubblicazioni,   possono   essere
autocertificati dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni; 
        (6) prima di procedere al colloquio ed alla  valutazione  del
curriculum la commissione stabilisce i criteri di valutazione  tenuto
conto  delle  specificita'  proprie  del  posto  da   ricoprire.   La
commissione,  al  termine  del  colloquio  e  della  valutazione  del
curriculum, stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, la
idoneita' del candidato all'incarico», 
    b. la normativa statale: 
        La normativa statale applicabile nella medesima  fattispecie,
in assenza della diversa disposizione provinciale, dopo le  modifiche
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, e'  contenuta  nell'art.
15 del decreto legislativo n. 502/1992. 
        La norma, nel regolare un ambito  di  competenza  legislativa
concorrente, stabilisce  espressamente  alcuni  principi  di  cui  le
regioni  devono  tener  conto  nell'esercizio  della  loro   funzione
legislativa I principi in particolare vengono cosi' tratteggiati: 
          a)  la  selezione  viene  effettuata  da  una   commissione
composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata  e  da  tre
direttori  di   struttura   complessa   nella   medesima   disciplina
dell'incarico da  conferire,  individuati  tramite  sorteggio  da  un
elenco nazionale nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi
regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai  ruoli
regionali  del  Servizio   sanitario   nazionale.   Qualora   fossero
sorteggiati tre  direttori  di  struttura  complessa  della  medesima
regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura  del  posto,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e  si  prosegue  nel
sorteggio fino ad individuare almeno un componente della  commissione
direttore di struttura complessa in regione diversa da quella ove  ha
sede la predetta azienda. La commissione elegge un presidente  tra  i
tre componenti sorteggiati; in caso di  parita'  di  voti  e'  eletto
componente piu' anziano. In caso di parita' nelle deliberazioni della
commissione prevale voto del presidente; 
          b)  la   commissione   riceve   dall'azienda   il   profilo
professionale del dirigente da incaricare. Sulla base comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto  anche  riguardo
alle necessarie competenze organizzative  e  gestionali,  dei  volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al  profilo  ricercato  e  degli
esiti di un colloquio, la commissione presenta al direttore  generale
una terna  di  candidati  idonei  formata  sulla  base  dei  migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato  da
nominare nell'ambito della terna predisposta dalla  commissione;  ove
intenda nominare uno dei due candidati che non  hanno  conseguito  il
migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta. L'azienda
sanitaria interessata puo' preventivamente  stabilire  che,  nei  due
anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso in
cui  il  dirigente  a  cui  e'  stato  conferito  l'incarico  dovesse
dimettersi  o  decadere,  si  procede  alla  sostituzione  conferendo
l'incarico ad uno dei due professionisti facenti  parte  della  terna
iniziale; 
          c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa
a  direzione  universitaria  e'  effettuata  dal  direttore  generale
d'intesa  con  il  rettore,  sentito  il  dipartimento  universitario
competente, ovvero, laddove costituita, la  competente  struttura  di
raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare; 
          d) il profilo professionale del dirigente da incaricare,  i
curricula  dei  candidati,  la  relazione  della   commissione   sono
pubblicati sul sito internet dell'azienda prima  della  nomina.  Sono
altresi' pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta  da
parte del direttore generale di cui alla lettera b), terzo periodo. I
curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina  sono  pubblicati
sul  sito  dell'ateneo   e   dell'azienda   ospedaliero-universitaria
interessati. 
2. Sulla rilevanza. 
    La  normativa  applicabile  alla  domanda  giudiziale  di   parte
ricorrente, allo stato, e' esclusivamente quella dettata dalle  sopra
richiamate leggi provinciali, che si dimostrano incompatibili  con  i
principi stabiliti dall'art. 15 del decreto legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, cosi' come modificato dal  decreto-legge  13  settembre
2012,   n.   158.   L'eventuale   accoglimento   dell'eccezione    di
illegittimita'      costituzionale      inciderebbe      radicalmente
sull'accertamento giudiziale da  compiere  e  quindi  sull'esito  del
giudizio.  Invero  le  due  norme  tratteggiano  procedure  selettive
diverse  ed  inconciliabili,  per  cui  le   violazioni   procedurali
lamentate dalla ricorrente avrebbero  rilevanza  solo  qualora  fosse
ritenuta applicabile la normativa delineata  dalle  norme  nazionali,
non invece nel caso della ritenuta infondatezza  della  questione  di
legittimita' costituzionale e  quindi  di  applicazione  della  legge
provinciale. 
    In particolare,  le  differenze  nel  procedimento,  determinanti
nell'eventuale giudizio di fondatezza  della  domanda,  emergono  con
chiarezza nei seguenti aspetti: 
        A) la commissione  statale  e'  composta  da  quattro  membri
mentre quella locale da tre; 
        B) la commissione esaminatrice  nella  normativa  statale  e'
composta per i tre quarti da direttori di struttura  complessa  nella
medesima disciplina  scelti  mediante  sorteggio,  mentre  il  quarto
membro e' di diritto il direttore sanitario dell'azienda sanitaria. 
        La commissione locale e'  composta  da  due  membri  nominati
rispettivamente dal  Consiglio  dei  sanitari  della  stessa  Azienda
sanitaria e dal direttore di comprensorio  sanitario.  Il  terzo,  di
diritto, e' il direttore sanitario dell'azienda; 
        C) la commissione della normativa statale indica una terna di
nomi tramite la formazione di  una  graduatoria,  potendo  quindi  la
scelta essere operata solo tra i tre migliori di tale graduatoria. 
        La  commissione  della   normativa   locale   deve   indicare
semplicemente una rosa di idonei, entro la quale puo' essere  operata
la scelta; 
        D) nella  normativa  statale,  una  volta  formata  la  terna
secondo la graduatoria, il direttore generale puo' scegliere uno  dei
tre candidati, ma se non sceglie quello con il punteggio piu' alto e'
tenuto a motivare analiticamente la scelta. 
        Nella normativa locale,  una  volta  formata  la  rosa  degli
idonei, il direttore generale puo' scegliere uno dei candidati  senza
alcun obbligo di motivazione. 
    In punto scelta del  candidato,  laddove  la  normativa  statale,
nell'equilibrio tra  discrezionalita'  amministrativa  e  valutazione
tecnica, tende a privilegiare quest'ultima, la  normativa  locale  al
contrario lascia ampio spazio  alla  discrezionalita'  del  dirigente
nella scelta del candidato, non prevedendo  ne'  particolari  vincoli
nella formazione della rosa di idonei, ne' nell'esercizio del  potere
di scelta definitivo. 
    Ancora, per cio' che concerne la selezione dei  componenti  della
commissione, va rilevato che questa, nel modello statale, e'  formata
con sorteggio tra esperti di settore e  tende  ad  evitare  possibili
situazioni di conflitto d'interesse, mentre nella normativa locale e'
formata  principalmente  da  dirigenti   nominati,   direttamente   o
indirettamente, dalla stessa autorita' che poi andra' ad  operare  la
scelta definitiva. 
    In  altre  parole,  laddove  la  normativa  statale  delinea  una
procedura concorsuale  vera  e  propria,  volta  alla  selezione  dei
candidati piu' capaci e meritevoli a fronte del superamento di  prove
appositamente preordinate a farne  emergere  le  qualita',  affinche'
siano graduati in ordine di merito, quella locale  e'  piuttosto  una
procedura di selezione «idoneativa» (secondo le parole  di  Cons.  di
Stato, sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella quale ci si limita  a
creare una rosa di idonei, senza alcuna valutazione  comparativa  dei
candidati ed entro la quale l'Azienda sanitaria conferisce l'incarico
dirigenziale con atti tipici del datore di lavoro privato. 
    La rilevanza  della  questione  nel  giudizio  a  quo  si  rivela
immediata: la domanda della ricorrente e' fondata  sulla  circostanza
che  le  proprie  competenze  tecniche,   esperienze   lavorative   e
scientifiche, avrebbero dovuto comportare  una  valutazione  maggiore
rispetto a quelle del candidato effettivamente selezionato, dotato di
minori  competenze  (sempre  secondo  la  prospettiva   della   parte
ricorrente).  In  applicazione  della  normativa  locale  come  sopra
delineata, tuttavia, tale valutazione - e  il  conseguente  controllo
giudiziale - sarebbe del  tutto  superflua:  la  commissione  infatti
esprime  esclusivamente  un  giudizio  di   idoneita'   (laddove   la
ricorrente   non   sembra   dedurre   l'inidoneita'   del   candidato
selezionato, bensi' la  mera  «minore  idoneita'»  dello  stesso),  e
risulta irrilevante  qualsivoglia  risvolto  comparativo.  Una  volta
certificata l'idoneita', il dirigente responsabile puo' scegliere  in
maniera del tutto arbitraria il candidato tra  gli  idonei  indicati,
restando la motivazione di tale scelta un mero artificio che non puo'
in alcun modo essere messa in discussione dall'autorita' giudiziaria,
anche laddove di puro stile, come pare essere nel caso in questione. 
    Altresi',  il  fatto  che  la  commissione  formata  secondo   la
normativa  locale  abbia  una  prevalente  componente  di  «nominati»
rispetto  ai  «sorteggiati»  comporta  un  inevitabile  sospetto   di
parzialita'  nella  scelta  del  candidato,  doveroso  quantomeno  di
approfondimento istruttorio. 
    La domanda di parte ricorrente  pertanto  parrebbe  destinata  in
questo caso ad una pronuncia di rigetto. 
    Al contrario, l'applicazione della normativa  statale  renderebbe
verosimilmente illegittima la procedura selettiva e, ancorche' non si
possa  disporne  l'annullamento  in  questa  sede,  giustificherebbe,
quantomeno su un piano teorico,  la  domanda  risarcitoria  di  parte
ricorrente, eventualmente sotto il profilo della perdita  di  chance,
perdita da ricondurre alla legittima aspirazione di essere sottoposta
ad una procedura di selezione legittima, in applicazione dei principi
stabiliti dalla normativa statale, si' da avere adeguate possibilita'
di ottenere il posto di lavoro per il quale si e' concorso. 
    L'inconciliabilita' tra i due modelli appare  non  superabile  in
via di  interpretazione  costituzionalmente  conforme:  la  normativa
statale difatti e' dotata di  un  livello  di  dettaglio  che  lascia
invero limitati  spazi  di  autonomia  dell'ente  locale,  quantomeno
nell'impostazione della procedura di selezione, nel cui ambito si  e'
ritenuto di dare ampio  rilievo  all'elemento  tecnico.  Elemento  di
scarso o nessun rilievo nella disciplina provinciale se si  considera
la  concreta  formazione  della  graduatoria  (che   tale   non   e',
trattandosi di una semplice «rosa di candidati»), nonche'  la  scelta
finale, nella quale non sussiste alcun obbligo  di  motivazione  (che
invero apparirebbe superfluo, posto che la rosa di candidati  formata
dalla commissione locale e' meramente di idoneita' e non vi e'  alcun
punteggio su cui sia necessario motivare). 
    Un'interpretazione costituzionalmente  conforme  appare  altresi'
radicalmente  non  praticabile  nell'ambito  della  formazione  della
commissione di selezione degli idonei, che nel meccanismo provinciale
esclude  qualsivoglia  meccanismo  di  sorteggio  e   determina   con
precisione solo membri di diretta o indiretta nomina  amministrativa.
Nel dettaglio, laddove la norma statale prevede  che  la  commissione
sia composta per i tre quarti da direttori  di  struttura  complessa,
scelti tramite sorteggio, nell'ipotesi delineata dalla legge  locale,
oltre al direttore sanitario dell'azienda  (membro  di  diritto),  ne
fanno parte due esperti nominati rispettivamente  dal  Consiglio  dei
sanitari  della  stessa  Azienda  sanitaria  e   dal   direttore   di
comprensorio sanitario. Si deve considerare tuttavia che il direttore
sanitario dell'azienda dipende esclusivamente dal direttore  generale
(art. 9, comma 1,  lettera  r),  l.p.  n.  7  del  2001)  nonche'  e'
responsabile della proposta alla  Giunta  provinciale  relativa  alla
nomina, al rinnovo  e  alla  revoca  dei  direttori  di  comprensorio
sanitario (art. 9, comma 1, lettera s),  l.p.  n.  7  del  2001);  in
conclusione  a  livello  locale  due  membri  su  tre  sono  nominati
direttamente dal potere  esecutivo,  restando  la  scelta  definitiva
subordinata al direttore generale e quindi indirettamente alla Giunta
provinciale; in conclusione appare del tutto assente quel  meccanismo
di sorteggio che a livello  statale  garantisce  un  certo  grado  di
distacco dalle logiche politiche della singola azienda locale. 
3. Sulla non manifesta infondatezza. 
    La  riconduzione   dei   profili   attinenti   all'organizzazione
sanitaria, e in particolare  al  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti
sanitari, alla materia della tutela della salute e' punto fermo della
giurisprudenza costituzionale:  Corte  cost.,  sentenza  23  febbraio
2007, n. 50, ha esplicato che in questioni del genere, dove si rileva
una dicotomia tra tutela della salute, di competenza  concorrente,  e
l'organizzazione di enti non statali e non nazionali  (di  competenza
esclusiva  regionale  e  delle  province  autonome)  si   deve   fare
applicazione del criterio «che tende  a  valorizzare  "l'appartenenza
del nucleo essenziale  di  un  complesso  normativo  ad  una  materia
piuttosto che  ad  altre":  deve,  infatti,  ritenersi  che  l'ambito
materiale prevalente sia quello  della  «tutela  della  salute»,  dal
momento che «rileva in tale prospettiva la stretta inerenza che tutte
le norme de  quibus  presentano  con  l'organizzazione  del  servizio
sanitario regionale e,  in  definitiva,  con  le  condizioni  per  la
fruizione delle prestazioni rese all'utenza,  essendo  queste  ultime
condizionate,  sotto  molteplici  aspetti,  dalla  capacita',   dalla
professionalita' e  dall'impegno  di  tutti  i  sanitari  addetti  ai
servizi,  e  segnatamente  di  coloro  che  rivestono  una  posizione
apicale»" (la  Corte  cita  a  sua  volta  i  propri  precedenti,  in
particolare la sentenza n. 181/2006). 
    Si ritiene pertanto che  la  Provincia  di  Bolzano,  per  quanto
attiene  alla  disciplina  del  rapporto  di  pubblico  impiego   dei
dirigenti  del  ruolo  sanitario,  debba  ritenersi  assoggettata  ai
principi desumibili dal decreto legislativo  n.  502  del  1992.  Per
quanto rileva nel presente giudizio,  l'art.  15,  comma  7-bis,  del
decreto in esame, stabilisce espressamente  una  serie  di  principi,
come sopra gia' delineati, anche di immediata applicazione. 
    L'apparente contraddizione tra la norma di  principio  e  il  suo
elevato contenuto di dettaglio invero si puo'  superare  considerando
che i principi stabiliti siano quelli della valorizzazione del merito
e della tutela dell'imparzialita' della  commissione,  come  emergono
chiaramente dalla disciplina statale, principi i  quali  non  possono
che essere attuati con tale contenuto di dettaglio, laddove io spazio
di  autonomia  regionale  residuerebbe  comunque  nei  meccanismi  di
sorteggio, nella determinazione dei criteri per la  formazione  della
graduatoria, nella valorizzazione delle particolarita' locali (quali,
nel caso della Provincia Autonoma di Bolzano, le esigenze  di  tutela
della componente linguistica). 
    In altre parole, si ritiene  che  le  disposizioni  di  dettaglio
determinate dall'art. 15, comma  7-bis  del  decreto  legislativo  n.
502/1992 siano legate ai principi stabiliti dalla stessa norma «da un
rapporto di coessenzialita' e di  necessaria  integrazione»  (con  le
parole di Corte cost. 27  luglio  1994,  n.  354,  che  a  sua  volta
richiama Corte cost. 28 luglio 1993, n. 355 e Corte  cost.  3  aprile
1987,  n.  99),  essendo  legate   ai   principi   affermati   (anche
implicitamente) al fine di definirne piu'  precisamente  il  senso  e
stabilirne i requisiti minimi, rispondenti ad un interesse nazionale,
che le  regioni  e  le  province  autonome  debbono  rispettare,  pur
rimanendo libere di fissare ulteriori e diversi requisiti. 
    Sotto un ulteriore  aspetto  potrebbe  essere  obiettato  che  lo
svolgimento concreto della procedura selettiva non e' stabilito dalla
legge provinciale quanto da fonte regolamentare, ed in particolare il
gia' citato decreto del Presidente della Giunta  provinciale  del  23
aprile 1998, n. 12, per cui giudice potrebbe  risolvere  un'eventuale
incompatibilita' semplicemente disapplicandolo ai sensi  dell'art.  5
della legge 20 marzo 1865, n. 2248. Ritiene tuttavia  questo  giudice
che la semplice disapplicazione del regolamento  provinciale  sarebbe
insufficiente  al  fine  di  garantire  l'applicazione  dei  principi
stabiliti  dalla  legge  statale,  in  quanto  pur  sempre  la  norma
provinciale stabilisce che il direttore generale  «sceglie  candidato
da  una  rosa  selezionata  da  un'apposita  commissione»,  con  cio'
delineando  un  generale  potere  di  scelta  privo  di  qualsivoglia
limitazione, se non il passaggio intermedio di  una  commissione  che
identifichi la rosa da sottoporre al direttore generale. 
    Inoltre, il fatto che  la  legge  provinciale  non  determini  un
contenuto  minimo  del  regolamento,  nel   rispetto   dei   principi
nazionali,  comporta  un  ulteriore  profilo  di  sospetta  manifesta
incostituzionalita', nel momento in cui delega all'amministrazione un
potere normativo sostanzialmente illimitato (ovvero privo dei  limiti
previsti dalla legge applicabile), configurandosi quindi anche in tal
caso una violazione dell'art. 117, comma 3, nella parte in cui non vi
e' adeguata applicazione dei principi generali stabiliti dalla  legge
nazionale. 
    Riassumendo, l'art.  48,  comma  3  della  legge  provinciale  di
Bolzano del 5 marzo 2001, n. 7 appare a questo giudice  in  contrasto
con diverse norme costituzionali, ed in particolare: 
        l'art. 117, comma 3 della Costituzione secondo cui in materia
di tutela della  salute  spetta  allo  Stato  la  determinazione  dei
principi fondamentali in materia. Nell'impianto normativo statale, e'
evidente che lo Stato ha dettato principi volti a  garantire  che  la
procedura selettiva sia basata su  criteri  meritocratici  e  che  la
discrezionalita' amministrativa, pur salvaguardata stante  la  natura
dirigenziale dell'incarico, sia ricondotta  entro  ambiti  ridotti  e
comunque in  ogni  caso  sottoposta  ad  un  criterio  estrinseco  di
adeguata  motivazione;  il  tutto  perche'  la  scelta  possa  essere
sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua  ragionevolezza
e legittimita' da  parte  dell'autorita'  giudiziaria.  Nell'impianto
locale, al contrario, tale giudizio sulla  scelta  appare  del  tutto
precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalita'; 
        gli articoli 5 e 9, comma 1 n. 10 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, secondo quanto gia'  esposto
nel punto precedente, laddove stabiliscono che la Provincia  Autonoma
di Bolzano ha potesta' legislativa in materia di «igiene  e  sanita',
ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera»,  nei  limiti  dei
principi  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato   (con   cio'   senza
dimenticare  che  secondo   la   giurisprudenza   costituzionale   la
competenza di cui all'art. 117, comma 3 e' assai piu' ampia di quella
stabilita dallo Statuto speciale  del  Trentino-Alto  Adige,  dovendo
dunque la prima disposizione essere il parametro  di  riferimento  in
applicazione della clausola di favore contenuta  nell'art.  10  della
legge costituzionale n. 3 del  2001,  cfr.  Corte  costituzionale  n.
162/2007); 
        l'art. 3 della Costituzione, che  sancisce  il  principio  di
uguaglianza e pari dignita' dei cittadini, laddove  i  dirigenti  che
concorrono nelle aziende  locali  dell'Alto  Adige  sono  sottoposti,
rispetto al  regime  statale,  ad  una  disciplina  irragionevolmente
diversa, nella quale i titoli meritocratici non hanno ugual peso,  il
tutto senza che la discrasia normativa sia giustificata da necessita'
di tutela delle specificita' locali; 
        l'art.  97,  comma  2  della  Costituzione   che   stabilisce
l'obbligo  di  assicurare  il  buon   andamento   e   l'imparzialita'
dell'amministrazione; come debba essere definito il criterio del buon
andamento e dell'imparzialita' si  ritiene  che  possa  essere  anche
determinato dalla legge dello Stato,  ed  e'  evidente  nel  caso  di
specie  che  il  buon  andamento  della  dirigenza  sanitaria   viene
tutelato, nella prospettiva del legislatore, attraverso una procedura
selettiva che metta in primo piano i criteri  meritocratici  rispetto
alla discrezionalita' amministrativa, sia nella procedura  di  scelta
che nella nomina della commissione, garantendo anche con l'obbligo di
motivazione che la scelta  sia  trasparente,  verificabile  e  quindi
imparziale; ebbene tali canoni non sono rispettati,  per  le  ragioni
dianzi diffusamente illustrate, dalla  normativa  locale,  la  quale,
parendo ampiamente sbilanciata, e per cio' che concerne la scelta del
candidato, e per cio' che riguarda la relativa motivazione, nel senso
di un'eccessiva discrezionalita', si pone pertanto in  contrasto  con
il  principio  costituzionale  di  buon  andamento  ed  imparzialita'
nell'amministrazione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il giudice, 
    Visti gli art. 134 della Costituzione e 23, legge 11 marzo  1953,
n. 87; 
    Dichiara  la  rilevanza  e  non  manifesta   infondatezza   della
questione di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  48,  comma  3
della  legge  provinciale  di  Bolzano  del  5  marzo  2001,   n.   7
(«Riordinamento  del  servizio   sanitario   provinciale»),   nonche'
dell'art. 6 della legge provinciale di Balzano 21 aprile 2017,  n.  4
(«Modifiche  di  leggi  provinciali  in  materia  di  salute»),   con
riferimento agli articoli  117,  comma  3,  3  e  97  comma  2  della
Costituzione, nonche' agli articoli 5 e 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del   Parlamento,   al
Presidente della commissione dei dodici prevista  dall'art.  107  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972 ed al  Presidente
della Commissione dei sei prevista  dall'art.  107  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 670/1972. 
        Bolzano, 14 maggio 2021 
 
                      Il Giudice: Scaramuzzino