PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 settembre 2021 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della  Regione  Emilia-Romagna  nelle   iniziative   finalizzate   al
superamento  della  situazione   di   criticita'   determinatasi   in
conseguenza degli eventi meteorologici che nel giorno 22 giugno  2019
hanno colpito i territori delle Province di Bologna, di Modena  e  di
Reggio Emilia. (Ordinanza n. 797). (21A05889) 
(GU n.241 del 8-10-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2019  con
cui e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno  22
giugno 2019 nei territori  colpiti  delle  Province  di  Bologna,  di
Modena e di Reggio Emilia e con la quale sono  stati  stanziati  euro
3.600.000,00 a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui
all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  gennaio  2020
con la quale sono state integrate di  euro  2.750.821,77  le  risorse
stanziate con la citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  6
agosto 2019 per il completamento delle attivita' di cui alla  lettera
b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma  2
dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3  settembre  2020
con la quale  e'  stato  prorogato,  di  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  verificatisi  il
giorno 22  giugno  2019  nei  territori  colpiti  delle  Province  di
Bologna, di Modena e di Reggio Emilia; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con
la quale  sono  state  integrate  di  euro  3.695.102,58  le  risorse
stanziate con la citata delibera del Consiglio  dei  ministri  del  6
agosto 2019 per gli interventi di cui alla lettera c), del  comma  2,
dell'art. 25, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 2 settembre 2019, n. 605 recante: «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  degli  eventi  meteorologici  di
eccezionale intensita' che il giorno 22 giugno 2019 hanno colpito  il
territorio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia»; 
  Vista la nota del  6  agosto  2021  del  Presidente  della  Regione
Emilia-Romagna; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
605  del  2  settembre  2019,  nel  coordinamento  degli  interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati e non ancora ultimati. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Presidente della  Regione
Emilia-Romagna  e'  individuato  quale  soggetto  responsabile  delle
iniziative   finalizzate   al    completamento    degli    interventi
integralmente finanziati e contenuti nei piani  degli  interventi  di
cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 605/2019 e nelle eventuali  rimodulazioni  degli
stessi, gia'  formalmente  approvati  alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza. Il predetto  soggetto  provvede,  altresi',  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Presidente della  Regione  Emilia-Romagna,  commissario  delegato  ai
sensi dell'art. 1, comma 1,  della  citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 605/2019, provvede ad inviare
al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Emilia-Romagna, nonche' della collaborazione degli enti  territoriali
e non territoriali e delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, che  provvedono  sulla  base  di  apposita  convenzione,
nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di
bilancio di  ciascuna  amministrazione  interessata,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 605/2019, che viene al medesimo intestata fino al 6  agosto
2023.  Le  eventuali  somme  giacenti  sulla  predetta   contabilita'
speciale, non attribuite a interventi gia'  pianificati  e  approvati
ovvero  a  nuovi  interventi  connessi  agli  eventi  in  trattazione
proposti all'approvazione del Dipartimento della protezione civile ai
sensi dei comma 6 e 7, vengono restituite con le modalita' di cui  al
comma 9. 
  6.  Il  soggetto   responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui
al  comma  2,  da  sottoporre  alla   preventiva   approvazione   del
Dipartimento della protezione civile, nell'ambito  delle  quali  puo'
disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla
scadenza dello stato  di  emergenza,  le  cui  somme  possono  essere
destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente  connessi
al superamento dell'emergenza di  che  trattasi  e  ricompresi  nelle
fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto
legislativo  del  2  gennaio  2018  n.  1,   previamente   sottoposti
all'approvazione del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2, anche ove rimodulati ai sensi del comma
6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile puo'  sottoporre
all'approvazione  del  Dipartimento  della   protezione   civile   la
realizzazione di ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento dell'emergenza in rassegna e con nesso di causalita'  con
gli eventi citati in premessa, da  realizzare  a  cura  dei  soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la  protezione
civile della Regione Emilia-Romagna che provvede,  anche  avvalendosi
dei  soggetti  di  cui  al  comma  4,  nei  modi  ivi  indicati,   al
completamento degli stessi. Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al
completamento di detti interventi,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
risorse giacenti sulla contabilita' speciale all'atto della  chiusura
della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali,  ad
eccezione di quelle derivanti da fondi di  diversa  provenienza,  che
vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 settembre 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio