AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Nafazolina Zentiva» (21A05846) 
(GU n.242 del 9-10-2021)

 
     Estratto determina AAM/A.I.C. n. 145 del 28 settembre 2021 
 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
NAFAZOLINA ZENTIVA, nella forma e confezione alle condizioni e con le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare  A.I.C:  Zentiva  Italia  S.r.l.  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 - Milano  (MI)
Italia; 
      confezione: «100 mg/100 ml spray nasale, soluzione»  1  flacone
in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 047102013 (in base 10) 1DXG1X (in  base
32). 
    Forma farmaceutica: spray nasale, soluzione. 
    Validita' prodotto: tre anni a confezionamento integro. 
    Validita' dopo prima apertura del flacone: tre mesi. 
    Condizioni particolari per  la  conservazione:  conservare  nella
confezione originale. Non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: 1 mg/ml di nafazolina nitrato (equivalente  a
circa 70 microgrammi/erogazione); 
      eccipienti:  sodio  cloruro,  disodio  edetato,  sodio  fosfato
monobasico  diidrato,  acido   fosforico   concentrato,   benzalconio
cloruro, aroma balsamico, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti:  Genetic  S.p.a.,
contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA), Italia. 
    Indicazioni terapeutiche: decongestionante  nasale  in  corso  di
riniti e faringiti acute catarrali, di riniti allergiche, di sinusiti
acute. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «100 mg/100 ml spray nasale, soluzione» 1 flacone  in
vetro da 15 ml - A.I.C. n. 047102013 (in base  10)  1DXG1X  (in  base
32). 
    Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «100 mg/100 ml spray nasale, soluzione» 1 flacone  in
vetro da 15 ml - A.I.C. n. 047102013 (in base  10)  1DXG1X  (in  base
32). 
    Classificazione ai fini della fornitura:  OTC  -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi dell'art. 25 e 26 del decreto del  Ministero  della
salute del 30 aprile 2015 in attuazione della direttiva 2010/84/UE  i
rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per  questo
medicinale  almeno   ogni   sei   mesi   a   partire   dal   rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'Autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.