MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2021 

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione  delle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione
della sostanza AM-2201. (21A05928) 
(GU n.245 del 13-10-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; 
  Considerato che nelle predette Tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli
analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo; 
  Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il
21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione  con
legge 25 maggio 1981, n. 385; 
  Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di  tutte  le
sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e  negli  accordi
internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; 
  Tenuto conto,  inoltre,  che  la  sostanza  AM-2201  risulta  sotto
controllo  internazionale  ed  e'  inclusa  nella  Tabella  II  della
Convenzione unica delle nazioni unite del 1971; 
  Considerato che la stessa molecola e' sotto  controllo  in  Italia,
all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal
3-(1-naftoil)indolo, presente nella Tabella I del testo unico; 
  Ritenuto necessario inserire nella Tabella I  del  testo  unico  la
specifica denominazione della molecola AM-2201, a tutela della salute
pubblica, in osservanza agli accordi internazionali e per  consentire
una pronta  individuazione  di  detta  sostanza  da  parte  di  forze
dell'ordine e di operatori sanitari, per  le  connesse  attivita'  di
controllo; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
nota del 24 febbraio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I
del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'11 maggio 2021,  favorevole  all'inserimento  nella
Tabella  I  del  testo  unico  della  specifica  denominazione  della
sostanza AM-2201; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni,  e'  inserita,
secondo l'ordine alfabetico, la specifica indicazione della  seguente
sostanza: 
    AM-2201 (denominazione comune) 
    [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone
(denominazione chimica). 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 30 settembre 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza