N. 153 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2021

Ordinanza  del  25  marzo  2021  del   Tribunale   di   Benevento nel
procedimento civile promosso  da  Coloplast  spa  c/Asl  Benevento  e
Unicredit S.p.a.. 
 
Esecuzione forzata - Sanita' pubblica - Misure connesse all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 - Divieto di intraprendere o  proseguire
  azioni esecutive nei  confronti  di  enti  del  Servizio  sanitario
  nazionale -  Termine  di  applicabilita'  fino  alla  data  del  31
  dicembre 2020, prorogato, dall'art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del
  2020, sino al 31 dicembre 2021. 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in  materia  di
  salute, sostegno al lavoro e  all'economia,  nonche'  di  politiche
  sociali  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19),
  convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020,  n.  77,
  art. 117, comma 4. 
(GU n.41 del 13-10-2021 )
 
                        TRIBUNALE DI BENEVENTO 
 
RGE n. 2086/20. 
    Coloplast S.p.a. difesa dall'avv. A Borraccino - creditore, 
    contro ASL Benevento - debitore 
    (per essa il tesoriere) Unicredit S.p.a. - terzo. 
    Nello sciogliere la riserva dell'udienza del  3  marzo  2021,  la
quale e' stata tenuta nella modalita'  «a  trattazione  scritta»,  ai
sensi dell'art. 221, IV comma, decreto-legge n. 34/20 (convertito  in
legge n. 77/20). 
    Letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata e  le
note depositate dal creditore procedente. 
    Osserva  a  mezzo  della  presente  procedura  espropriativa   il
creditore procedente agiva  per  il  recupero  coattivo  del  credito
portato dal d.i. n. 5400/19 reso dal  Tribunale  di  Bologna  per  un
importo di euro 71.561,16 (giusta  atto  di  precetto).  Il  relativo
pignoramento veniva not.to al debitore esecutato in  data  10  agosto
2020. Il terzo  pignorato  rendeva  la  prescritta  dichiarazione  di
quantita' affermando «In relazione al pignoramento  in  oggetto  sono
state vincolate a  disposizione  di  giustizia  somme  ...»  tali  da
consentire l'integrale  soddisfo  del  credito   azionato   in   sede
esecutiva. 
    Alla luce di quanto accorso questo giudice sarebbe stato chiamato
ad adottare ordinanza ex art. 553 del  codice  di  procedura  civile.
Nondimeno  occorre   considerare   che,   all'attualita',   vige   la
disposizione di cui all'art. 117, IV comma,  decreto-legge  n.  54/20
(conv.   in legge   n. 77/20)   che,   recentemente   emendato    dal
decreto-legge n. 183/20  (conv.  in  legge  n.  21/21),  testualmente
recita: «al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19  nonche'  per  assicurare  al
Servizio  sanitario   nazionale   la   liquidita'   necessaria   allo
svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un
tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti
del Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'art.  19  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere  intraprese  o
proseguite azioni esecutive.  I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a
debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni  agli  enti
del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della  data
di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti
dalla suddetta data e non vincolano gli enti del  servizio  sanitario
regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per  le  finalita'
dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e  al
pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite  durante  il
suddetto periodo. Le disposizioni del  presente  comma  si  applicano
fino al 31 dicembre 2021». 
    Ora la giurisprudenza di merito si e'  pressocche'  unitariamente
orientata nel ritenere detta disposizione integrante una  ipotesi  di
generale sottrazione a pignorabilita' degli  enti  sanitari  (rectius
delle relative disponibilita' detenute c/o il soggetto tesoriere)  e,
tra essi, l'attuale debitore esecutato ASL Benevento. Ovvero tale  da
inibire l'eventuale assegnazione delle somme staggite all'esecuzione. 
    Questo e' altresi' il parere dello scrivente che vi rinviene  una
ipotesi  di  «improcedibilita'»  motivata  da  esigenze   di   tutela
dell'attivita' sanitaria riconnessa alla nota situazione di emergenza
epidemiologica del  paese.  In  proposito  deve  segnalarsi  come  la
rammentata fonte  si  articoli  in  tre  periodi:  a)  un  primo  che
esplicita un divieto di intraprendere e proseguire azioni  esecutive;
b) un secondo che  riconnette  ai  pignoramenti  e/o  prenotazioni  a
debito gia' intraprese la improduttivita' di effetti (dalla  data  di
entrata in vigore della fonte) a valersi sulle somme trasferite  agli
enti sanitari, con automatico esonero  dal  vincolo  pignoratizio  in
capo ai terzi tesorieri; c) un terzo  che  limita  la  vigenza  degli
introdotti regimi al termine del 30 dicembre 2021  (tale  in  ragione
della proroga disposta dal decreto-legge n. 183/20 conv. in legge  n.
21/21 dell'originario termine del 31 dicembre 2020). 
    Dalla sistemica adottata si desume che,  a  fronte  di  un  primo
periodo disponente un generale ed  assoluto  divieto  di  iniziare  e
proseguire procedure esecutive in danno degli enti sanitari, segue un
secondo periodo contenente una (piu' stringente) disposizione ad  hoc
riferibile ai procedimenti gia'  pendenti,  allorquando  incidano  su
specifici e qualificati elementi patrimoniali. 
    In altre parole, ad  un  iniziale  divieto  di  intraprendere  le
esecuzioni (che si declina in una  ipotesi  di  improcedibilita'  dei
giudizi  gia'  pendenti  all'atto  della  entrata  in  vigore   della
disposizione normativa) i cui  effetti  liberatori  su  di  eventuali
vincoli esecutivi vanno ricollegati ad un pronunciamento  giudiziale,
fa seguito una maggiormente incisiva (a livello di tutela) disciplina
particolare che riconnette ai pignoramenti  afferenti  precipui  beni
(le rimesse) una automatica inefficacia.  Che  prescinde  addirittura
l'intervento giurisdizionale, stante la loro immediata  funzionalita'
all'esigenza di contrasto all'emergenza epidemiologica  in  atto.  Il
tutto entro il termine di vigenza temporale di cui al terzo periodo. 
    Molteplici elementi riconducono ad una tale  interpretazione.  In
primo luogo, il tenore letterale  della  disposizione  introdotta.  A
mezzo della quale  sancendosi  (al  primo  periodo)  testualmente  il
divieto di agire esecutivamente in danno agli enti sanitari  (divieto
che colpisce tutte le  procedure  tanto  iniziate  che  da  iniziare)
riferisce ad ogni e qualsivoglia bene le stesse abbiano a vincolare. 
    Non sfugge a questo  giudice  come  le  conseguenze  testualmente
espresse  in  termini  caducatori  differiscono  notevolmente   dalle
diverse ipotesi in cui l'ordinamento ha voluto esprimersi con  tenore
meno definitorio. In tal caso ha espressamente previsto  ed  indicato
la meno grave  ipotesi  della  sospensione  (cfr  ad  esempio  l'art.
243-bis, IV comma, TUEL che prevede la  sospensione  delle  procedure
esecutive nei confronti degli enti locali sottoposti a  procedure  di
riequilibrio pluriennale). Va da se  che  e'  ben  chiara  nel  modus
operandi (e  nel  lessico)  del  Legislatore  la  diversamente  grave
conseguenza. 
    A   risultati   interpretativi   similari    conduce,    inoltre,
l'interpretazione  teleologica  della  norma  ove  si  consideri   la
espressa  volonta'  dichiarata  dal  Legislatore  di  «assicurare  al
Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria». 
    Essa non potra'  che  essere  realizzata  se  non  attraverso  la
liberazione delle somme gia' vincolate. 
    Non sfuggira' che ovemai si opinasse interpretativamente per  una
qualche forma di  mera  sospensione  i  beni  vincolati  rimarrebbero
comunque  asserviti   alla   soddisfazione   dei   crediti   azionati
esecutivamente, senza beneficio alcuno per gli enti sanitari. 
    Tanto ritenuto deve essere ribadito come, a prescindere da  quali
peculiari disponibilita' il presente pignoramento abbia sottoposto  a
vincolo (e quindi  anche  a  voler  ritenere,  in  assenza  di  prova
diversa, cui avrebbe dovuto provvedere il debitore esecutato  e/o  il
terzo pignorato, che non siano state attenti le c.d. rimesse ma  mere
«entrate proprie»), andrebbe,  in  virtu'  della  cennata  normativa,
(ipotesi di cui al  primo  periodo)  dichiarato  «improcedibile»  con
immediata liberazione delle somme staggite. 
    Nondimeno  parte  creditrice  solleva  dubbi  sulla  legittimita'
costituzionale dell'art. 117, IV comma, decreto-legge n. 34/20 (conv.
in legge n. 77/20) nella misura in cui contrasti, tra gli altri,  con
gli articoli  24,  111  e  136  della  Costituzione.  Evidenziando  a
sostegno come risalente e largamente sovrapponibile  normativa  (art.
1, comma 51, legge n. 220/10) sia gia' stata  oggetto  di  intervento
della Corte costituzionale (sentenza n. 186/13). 
    Normativa che testualmente prevedeva «Al fine  di  assicurare  il
regolare  svolgimento  dei  pagamenti  dei   debiti   oggetto   della
ricognizione .... Nonche' al fine di consentire l'espletamento  delle
funzioni  istituzionali  in  situazione  di  ripristinato  equilibrio
finanziario, per le regioni gia' sottoposte ai piani di  rientro  dai
disavanzi sanitari, ... e gia' commissariate alla data di entrata  in
vigore  della  presente  legge,  non  possono  essere  intraprese   o
proseguite azioni esecutive ... nei confronti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere delle regioni  medesime,  fino  al  31  dicembre
2013. I  pignoramenti  e  le  prenotazioni  a  debito  sulle  rimesse
finanziarie trasferite dalle regioni di cui al  presente  comma  alle
aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere  delle  regioni  medesime,
ancorche' effettuati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano  i
doveri di custodia sulle predette somme con obbligo per  i  tesorieri
di  renderle  immediatamente  disponibili,  senza  previa   pronunzia
giurisdizionale ...». 
    Il tema merita considerazione ed  approfondimento.  Deve  infatti
evidenziarsi l'intimo collegamento tra le diverse  fonti  succedutesi
e, soprattutto, la incontestabile assimilabilita' degli effetti. Tale
da  potersi  parlare  di  vero  e  proprio  «modello   normativo   di
ispirazione». 
    Sotto  questo  profilo  il  tenore  dell'art.  117,   IV   comma,
decreto-legge n. 34/20 risulta pressocche' coincidente con quello  di
cui alla prima versione dell'art. 1, comma 51, legge  n.  220/10  (la
cui evoluzione operata con la  successiva  novella  di  cui  all'art.
6-bis,  decreto-legge  n.  158/12  non  sembra  aggiungere   elementi
qualificanti se non  mere  esplicitazioni  testuali  oltretutto  gia'
desumibili dal testo originario). 
    La circostanza non e' di poco conto laddove si consideri come con
sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 12 luglio 2013  veniva
disposto l'annullamento  della  risalente  disposizione,  in  ragione
della sua provata contrarieta' ai dettami costituzionali di cui  agli
articoli 24 e 111. E che tale decisione  non  puo'  che  riverberarsi
sulla normativa di recente introduzione. 
    Rapportando l'incidenza normativa  (della  legge  n.  220/10)  ai
valori costituzionali lesi,  la  Corte  evidenziava  come  il  regime
transitorio essa introdotto  intanto  puo'  trovare  rispondenza,  in
quanto: a) sia limitato ad un ristretto periodo temporale; b) «... le
disposizioni  di  carattere  processuale  che  incidono  sui  giudizi
pendenti,  determinandone l'estinzione,  siano  controbilanciate   da
disposizioni  di   carattere   sostanziale   che,   a   loro   volta,
garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione
giudiziale. La sostanziale realizzazione del  diritto  oggetto  delle
procedure estinte (sentenze n. 277 del 2012 e n. 364 del 2007).»; 
    Rilevava quindi come «... la disposizione ora  censurata  la  cui
durata nel tempo, inizialmente durata per un anno, gia' e' stata, con
due provvedimenti di proroga adottati dal legislatore, differita  ...
oltre  a  prevedere  nella  attuale  versione  la  estinzione   delle
procedure esecutive iniziate e la contestuale cessazione del  vincolo
pignoratizio gravante sui beni bloccati dai creditori  delle  aziende
sanitarie ... con derivante  e  definitivo  accollo  a  carico  degli
esecutanti delle spese di  esecuzione  gia'  affrontate  non  prevede
alcun meccanismo certo,  quantomeno  sotto  il  profilo  di  ordinate
procedure concorsuali, garantite da adeguata  copertura  finanziaria,
in ordine alla soddisfazione delle posizioni sostanziali  sottostanti
ai titoli esecutivi inutilmente azionati.». 
    Da quanto riportato discende che,  allorquando  si  ravvisano  le
palesi connessioni tra le successive fonti, ma, soprattutto,  laddove
se ne ricollega assoluta  analogia  di  effetti,  il  problema  della
lesione dei medesimi valori costituzionali emerge evidente. 
    A maggior ragione alla luce della incontestabile circostanza  che
il Legislatore, nel reiterare le «limitazioni» ai principi  di  rango
superiore, non ha fatto tesoro alcuno dei principi lui  pur  indicati
dalla Corte costituzionale. 
    Non certo per quanto  afferisce  la  necessaria  introduzione  di
meccanismi  di  soddisfazione  alternativi  «certi»   della   pretesa
creditizia postergata all'esigenza di tutela dell'ente sanitario.  Ma
nemmeno  con  riferimento  alla  «limitatezza  temporale»  che   deve
necessariamente   contraddistinguere   un    siffatto    regime    di
«privilegiata esenzione». 
    Quanto al primo aspetto deve darsi atto di come i commi  V  e  XI
del medesimo art. 117 hanno effettivamente introdotto la possibilita'
per le regioni di richiedere anticipazioni di liquidita' da destinare
ai pagamenti di debiti relativi a somministrazioni forniture  appalti
ed obbligazioni professionali maturati  alla  data  del  31  dicembre
2019. Nondimeno siffatta ipotesi appare  incongrua  ad  integrare  un
meccanismo idoneo a soddisfare il requisito indicato  dalla  Corte  e
cio' in ragione di: a) mancanza di alcun automatico  collegamento  al
regime di impignorabilita' introdotto; b)  facoltativita'  della  sua
adozione da parte della singola amministrazione  regionale;  c)  mera
parzialita' delle ipotesi astrattamente ammesse (si consideri, a solo
titolo di  esempio,  come  una  obbligazione  nascente  a  titolo  di
risarcimento del danno non sarebbe essa riconducibile). 
    Sotto  il  secondo  profilo   deve   rimarcarsi   come,   sebbene
l'orizzonte   temporale   di   applicazione   risultasse   in   fonte
inizialmente circoscritto, lo stesso e'  stato  gia'  interessato  da
intervento normativo di ampliamento in proroga (del tutto  scollegato
da  riferimenti  precipui)  che,  oltre  a   dilatarne   in   maniera
assolutamente  discrezionale  i   termini,   lascia   ragionevolmente
presupporre un suo trattenimento a  tempo  indefinito  tramite  norme
successivamente esso ulteriormente procrastinanti. 
    Ma e' soprattutto con riguardo all'art. 136 della Costituzione  -
ovvero all'aspetto lesivo delle dinamiche genetiche  della  normativa
con   riferimento   alla   efficacia   definitiva    dei    risalenti
pronunziamenti di (in)costituzionalita' - che la lesione di  precetti
costituzionali emerge a valenza del tutto preclusiva. Come  ha  avuto
modo di ribadire la Corte costituzionale (cfr. sentenza  n.  88/1966)
«... l'art. 136 della Costituzione, disponendo che la norma di  legge
dichiarata costituzionalmente illegittima cessa  di  avere  efficacia
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ... pone  un
divieto che non puo' che operare erga omnes: essa, infatti, non  solo
comporta che la norma dichiarata  illegittima  non  venga  assunta  a
criterio di qualificazione di fatti, atti o situazioni, ma  impedisce
anche, e necessariamente che attraverso  una  legge  si  imponga  che
fatti, atti o situazioni siano valutati come se la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale non fosse intervenuta.  E  come  l'art.
136 sarebbe violato ove espressamente si  disponesse  che  una  norma
dichiarata  illegittima  conservi  la   sua   efficacia,   del   pari
contrastante col precetto costituzionale deve ritenersi una legge  la
quale, per  il  modo  in  cui  provvede  a  regolare  la  fattispecie
verificatasi prima della sua entrata in vigore persegue e  raggiunge,
anche se indirettamente, lo stesso risultato.». 
    Concetto sempre convintamente ribadito ed ulteriormente precisato
in ordine alla sostanzialita' della riproduzione dei medesimi effetti
che qui maggiormente interessano (cfr. Sentenze  nn.  57/19,  101/18,
250/17 e 350/10). 
    Le  considerazioni  che  precedono  inducono,  pertanto,   questo
giudicante a ritenere - condividendo con  quanto  gia'  disposto  dal
Tribunale di Napoli (Sezione XIV - G.E. dott. V. Colandrea  ordinanze
R.G.E. nn. 11675/20 del 20 dicembre 20 e 2468/20 del 5 gennaio 2021 e
sezione V - G.E. dott. G. Montefusco RGE n. 3485/15  del  3  febbraio
2021) i cui argomenti  non  poco  hanno  ispirato  e  contribuito  al
presente convincimento - rilevante e non manifestamente infondata  la
questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  117,  IV  comma,
decreto-legge n. 34/20 conv. in legge  n.  77/20,  e  cio'  sotto  un
triplice profilo: 
        a)  in  relazione  all'art.   24   della   Costituzione   con
riferimento al «letale sacrificio»  (inteso  come  caducazione  della
tutela giurisdizionale esecutiva loro gia'  intentata  e  contestuale
perdita  delle  garanzie  gia'   staggite   a   mezzo   del   vincolo
pignoratizio)  sofferto  dai  creditori  degli  enti   del   servizio
sanitario nella misura in cui non  appare  opportunamente  bilanciato
dalla contestuale e coeva previsione  di  un  meccanismo  di  «tutela
equivalente»; 
        b)  in  relazione  all'art.  111   della   Costituzione   con
riferimento alla introduzione nell'ordinamento di uno «ius singulare»
di  tutela  spinta  che,  ancorche'  discendente  da  una   oggettiva
emergenza, ha determinato di fatto uno sbilanciamento tra le  diverse
posizioni contrapposte. Ed ha determinato un regime di  «privilegiata
esenzione» con la quale una delle parti in causa (lo Stato) si libera
durevolmente dagli effetti pregiudizievoli delle condanne giudiziarie
subite.  Regime  tanto   piu'   ingiustificato   in   quanto   semmai
inizialmente  introdotto  per  una  «durata  limitata»  si  e'   oggi
notevolmente dilatato mediante  il  ricorsa  alla  opinabile  tecnica
normativa della proroga; 
        c) in relazione all'art. 136 della Costituzione nella  misura
in  cui  la  normativa  recentemente  introdotta  abbia  ispirato   e
reintrodotto - in termini di efficacia sostanziale - nell'Ordinamento
un istituto gia'  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo.  Nella
considerazione  che  la  violazione  del   giudicato   costituzionale
sussiste, non solo laddove il legislatore abbia inteso ripristinare e
preservare l'efficacia di una norma dichiarata  incostituzionale,  ma
ogniqualvolta una disposizione di legge intenda mantenere in vita e/o
ripristinare, sia pure indirettamente, «gli effetti  della  struttura
normativa»   che   aveva   formato   oggetto   della   pronuncia   di
illegittimita' costituzionale (Sentenza n. 73/13). E quindi non  solo
«mera riproduzione» del risalente ma, altresi' adozione  di  altro  e
diverso provvedimento dagli «esiti sostanzialmente corrispondenti». 
    Nella misura in cui la  disposizione  dell'art.  117,  IV  comma,
decreto-legge n. 34/20 (conv. in legge  n.  77/20)  dovrebbe  trovare
decisiva applicazione nel caso di specie. 
    Ritiene,  pertanto,  questo  giudice  di  disporre  d'ufficio  la
rimessione degli atti alla  Corte  costituzionale  per  la  decisione
della questione di legittimita' sopra prospettata. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Letto l'art. 23 della legge n. 87/53; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 117, IV comma, decreto-legge n.
34/20 (conv. in legge n. 77/20) con riferimento agli articoli 24, 111
e 136 della Costituzione e, per l'effetto; 
    Dispone la rimessione di copia degli atti previa  estrazione  dal
fascicolo telematico alla Corte costituzionale; 
    Dichiara sospeso il presente procedimento; 
    Dispone la comunicazione della presente ordinanza, a  cura  della
cancelleria,  alle  parti  del  procedimento,  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, ed ai Presidenti della Camera dei deputati  e
del Senato della Repubblica. 
      Benevento, 24 marzo 2021 
 
                 Il giudice dell'esecuzione: Puorto