N. 50 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 settembre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 settembre 2021 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Partecipazioni pubbliche - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta
  - Modificazioni alla legge regionale n. 7 del 2006 - Compensi degli
  organi societari di Finaosta S.p.A. - Determinazione  dei  compensi
  spettanti  al  Presidente  e  ai  componenti   del   Consiglio   di
  amministrazione. 
- Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 luglio  2021,  n.  16
  (Disposizioni in materia di  funzionamento  e  limiti  ai  compensi
  degli organi societari di Finaosta S.p.A.,  nonche'  di  operazioni
  societarie. Modificazioni alla legge regionale 16  marzo  2006,  n.
  7), art. 2, comma 1, nella parte  in  cui  sostituisce  l'art.  14,
  comma  4,  della  legge  regionale  16  marzo  2006,  n.  7  (Nuove
  disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA
  S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). 
(GU n.41 del 13-10-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 ricorrente; 
    Contro  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona   del
Presidente della regione pro-tempore, con sede legale in  Aosta  alla
piazza Albert Deffeyes n. 1; 
    Intimata per la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  13
luglio 2021, n. 16, come da delibera del Consiglio  dei  ministri  in
data 9 settembre 2021. 
    Sul B.U.R. della Regione Valle d'Aosta n. 35 del 14  luglio  2021
e' stata pubblicata la legge regionale n.  16  del  13  luglio  2021,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  funzionamento  e  limiti  ai
compensi degli  organi  societari  di  Finaosta  S.p.a.,  nonche'  di
operazioni societarie. Modificazioni alla legge  regionale  16  marzo
2006, n. 7.». 
    Il Governo  ritiene  che  l'art.  2,  comma  1,  della  legge  in
argomento - che sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge regionale
n. 7 del 2006, prevedendo che «I compensi spettanti al  Presidente  e
ai  membri  del   consiglio   di   amministrazione   sono   stabiliti
dall'assemblea in misura non superiore al doppio di  quella  prevista
per i componenti in carica alla data  di  approvazione  del  bilancio
relativo all'esercizio 2020» - sia costituzionalmente illegittimo per
violazione della normativa statale vigente che  prevede  che  per  la
remunerazione dell'organo amministrativo delle societa'  a  controllo
pubblico, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale  di  cui
al comma 6 dell'art. 11 del  decreto  legislativo  n.  175  del  2016
(testo unico in materia  di  societa'  a  partecipazione  pubblica  -
TUSP),  ai  sensi  del  comma  7  del  medesimo  art.   11,   trovano
applicazione le disposizioni di cui  all'art.  4,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv.  in  legge  n.
135/2012, in base  alle  quali  il  costo  annuale  sostenuto  per  i
compensi degli amministratori delle societa'  a  controllo  pubblico,
ivi compresa la remunerazione  di  quelli  investiti  di  particolari
cariche, non puo' superare l'80 per cento del costo  complessivamente
sostenuto nell'anno 2013; 
    la norma del decreto-legge n. 95/2012 sulla  remunerazione  degli
amministratori   delle   societa'    controllate    direttamente    o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e'  espressione  di
un principio generale preordinato dalla legislazione  dello  Stato  a
garantire  il  coordinamento  della  finanza  pubblica,  sicche'   la
disposizione regionale che non rispetti il suddetto limite  comporta,
a sua  volta,  una  violazione  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, esorbitando dai limiti posti alla potesta'  legislativa
concorrente della Regione in materia di coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Si propone, pertanto, questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
Violazione dell'art. 2, lettera a),  della  legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4, recante lo statuto speciale della Valle d'Aosta,
e dell'art. 117, terzo comma, della  Costituzione,  in  relazione  al
principio generale in materia di coordinamento della finanza pubblica
il quale prevede che per i compensi dell'organo amministrativo  delle
societa' a controllo pubblico, in attesa dell'emanazione del  decreto
ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo  n.
175 del 2016, trovano applicazione, ai sensi del successivo comma  7,
i limiti ai compensi degli amministratori delle societa' a  controllo
pubblico, ivi  compresa  la  remunerazione  di  quelli  investiti  di
particolari cariche, fissati dall'art. 4, comma 4,  secondo  periodo,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012. 
    Con la legge 13 luglio 2021, n.  16  la  Regione  Valle  d'Aosta,
modificando la legge regionale n. 7/2006, ha dettato disposizioni  in
materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi  societari
di Finaosta S.p.a., nonche' di operazioni societarie. 
    L'art. 14, comma 4, della legge regionale n.  7  del  2006,  come
sostituito dall'art. 2, comma 1,  della  legge  regionale  13  luglio
2021, n. 16, qui impugnata, prevede  che  «I  compensi  spettanti  al
Presidente  e  ai  membri  del  consiglio  di  amministrazione   sono
stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di  quella
prevista per i componenti in carica alla  data  di  approvazione  del
bilancio relativo all'esercizio 2020». 
    Tale norma si pone in contrasto con la normativa statale  vigente
la quale prevede  che,  per  la  determinazione  dei  compensi  degli
amministratori   delle   societa'    controllate    direttamente    o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  in  attesa
dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 6  dell'art.
11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (testo unico in materia di
societa' a partecipazione pubblica), trovano applicazione - ai  sensi
del successivo comma 7 del medesimo art. 11 - le disposizioni di  cui
all'art. 4, comma 4, secondo  periodo,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, conv. in legge n. 135/2012, le quali  prevedono  che  il
costo annuale sostenuto per  i  compensi  degli  amministratori,  ivi
compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche,
non puo' superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto
nell'anno 2013. 
    In  sostanza,  la  norma  regionale  consente  all'assemblea   di
Finaosta  S.p.a.  di  deliberare  un  incremento  dei  compensi   del
Presidente e dei membri del consiglio di amministrazione derogando al
limite massimo - fissato dalla normativa statale - dell'80 per  cento
del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. 
    Con riguardo alla questione concernente  i  compensi  corrisposti
agli organi  delle  societa'  partecipate,  la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto che il limite fissato  dall'art.  4,  comma  4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv.  in  legge  n.
135/2012 (in base al quale il costo annuale sostenuto per i  compensi
degli  amministratori,  ivi  compresa  la  remunerazione  di   quelli
investiti di particolari cariche, non  puo'  superare  l'ottanta  per
cento del costo complessivamente sostenuto  nell'anno  2013),  e'  un
principio fondamentale preordinato a garantire il coordinamento della
finanza pubblica (tra  le  altre,  Sez.  contr.  Basilicata  del.  n.
10/2018/PAR, Sez. contr. Liguria n.  29/2020/PAR),  ascrivibile  alla
competenza legislativa dello Stato, ai  sensi  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    La questione in argomento attiene, pertanto,  alla  possibilita',
per una legge regionale, di derogare  al  precetto  normativo  citato
(art. 11, comma 7, del TUSP, che richiama l'art. 4, comma 4,  secondo
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv.  in  legge  n.
135/2012). 
    In ordine alla derogabilita' del precetto normativo, appare utile
soffermarsi sulla  giurisprudenza  della  Corte  dei  conti  per  una
puntuale  definizione  della  ratio  della  norma  e   per   la   sua
qualificazione in termini  di  principio  generale  di  coordinamento
della finanza pubblica, la cui determinazione spetta allo Stato e dal
quale   possono   legittimamente   derivare   limiti    all'autonomia
organizzativa e di spesa delle Regioni. 
    Con la deliberazione n. 28/2016/PAR, la Corte dei conti - Sezione
Veneto, ha chiarito che la ratio dell'art. 4, comma 4,  decreto-legge
n. 95/2012 e' da individuarsi  nell'obiettivo  del  contenimento  dei
costi delle societa' pubbliche e il chiaro contenuto precettivo della
norma non puo'  essere  disapplicato  in  assenza  di  un  intervento
correttivo del legislatore statale. 
    Ancora, la Corte dei conti - Sez. regionale di controllo  per  la
Liguria, con la delib. n. 29/2020/PAR, anche rinviando alla delib. n.
88/2015/PAR della Sez. regionale di controllo per  la  Lombardia,  ha
affermato che «Il  limite  di  spesa,  in  assenza  di  una  espressa
previsione di legge, non possa essere superato in considerazione  dei
nuovi e  maggiori  incarichi  posti  in  capo  all'amministratore  di
societa' e della complessita' delle funzioni svolte. In  particolare,
si e' osservato che  "il  limite  al  compenso  degli  amministratori
stabilito dall'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95/2012,  in
quanto preordinato a garantire il coordinamento di  finanza  pubblica
nel senso sopra precisato, non  possa  ammettere  eccezioni  che  non
siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che  nel  vigente
quadro normativo non e' dato ravvisare con riferimento alle aumentate
competenze della societa' partecipata dall'ente pubblico"». 
    Le sezioni regionali hanno, pertanto, ribadito che  il  carattere
tassativo del limite e' tale da non  consentirne  il  superamento  in
presenza  di  situazioni  nuove  e  contingenti  come  le   aumentate
competenze della  societa'  (Sezione  controllo  Basilicata  10/2018,
Sezione controllo Emilia-Romagna 119/PAR/2015)  o  la  necessita'  di
dare attuazione alle previsioni dei piani di razionalizzazione  delle
partecipazioni  societarie  mediante   operazioni   di   alienazione,
aggregazione ecc. (cfr Sezione controllo Emilia-Romagna  delibera  n.
95/2016/PAR, ove si osserva che  «Il  taglio  previsto  dall'art.  4,
commi 4 e 5, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  che  come
evidenziato dev'essere considerato tassativo, si pone tuttavia su  un
piano diverso dalla prevista opera di  complessiva  razionalizzazione
delle partecipazioni societarie in mano  pubblica.  Ne  consegue  che
un'opera di razionalizzazione delle partecipazioni posta in essere da
un ente pubblico, per quanto efficace, non esclude comunque l'obbligo
di ottemperare alla disposizione di cui al piu' volte richiamato art.
4»). 
    Solo in caso di assenza del costo-parametro  dell'esercizio  2013
la Corte dei conti ritiene possibile considerare, a ritroso,  l'onere
sostenuto nell'ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso
a tale titolo, nel rispetto della stretta necessarieta' e del  limite
massimo di 240 mila euro di cui all'art. 11, comma 7,  TUSP  (Sezione
controllo Liguria, delibera n. 29/PAR/2020; Sezione controllo Veneto,
delibera n. 31/PAR/2018). 
    In conclusione, secondo quanto correttamente affermato dalla Sez.
regionale di controllo per la Basilicata con la delib. n. 10/2018/PAR
«L'indisponibilita'  degli  interessi  costituzionalmente   protetti,
sottesi all'art. 4, comma 4, decreto-legge n. 95 del  2012,  rendono,
dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di societa'
partecipate geneticamente limitato e fanno della  disposizione  sopra
menzionata  precetto  inderogabile  pur  nelle  evenienze   e   nelle
singolarita' della fattispecie concreta». 
    Alla stregua della cornice giurisprudenziale  e  normativa  sopra
riportata, deve rilevarsi che il limite previsto dall'art 4, comma 4,
decreto-legge n. 95/2012 ha carattere  tassativo  e,  in  difetto  di
espressa previsione di legge statale, non puo' essere derogato  dalla
Regione in conseguenza di un'evoluzione rispetto alla  configurazione
originaria  della  societa'   e   neppure   invocando   una   pretesa
incongruenza degli emolumenti attribuibili in  base  all'applicazione
di siffatti limiti. 
    Sotto quest'ultimo profilo si osserva peraltro che,  non  essendo
il rapporto tra amministratore e societa'  riconducibile  ne'  ad  un
contratto d'opera, ne'  ad  un  contratto  di  lavoro  subordinato  o
parasubordinato, ma ad un rapporto  di  tipo  societario,  non  trova
applicazione   l'art   36   della   Costituzione,   con   conseguente
disponibilita' e rinunciabilita' del compenso e piena legittimita' di
ogni previsione statutaria restrittiva  finanche,  al  limite,  della
eventuale gratuita' dell'incarico (cfr. Sezione  Basilicata  delibera
n. 10/2018; sulla natura del rapporto che lega l'amministratore e  la
societa', Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 1545/2017). 
    Tutto cio' dedotto, l'art. 2, comma 1, della legge  regionale  n.
16/2021,  laddove  e'  volto  ad  attribuire  tout  court  all'organo
assembleare della societa' Finaosta S.p.a. la facolta'  di  derogare,
ex lege, ai limiti fissati dall'art. 11 del  decreto  legislativo  n.
175/2016,  in  assenza  di  presupposti  atti  a   giustificarne   la
disapplicazione, si pone in contrasto con il  principio  generale  di
coordinamento della finanza pubblica derivante dall'art. 4, comma  4,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge  n.  135/2012,
richiamato dall'art. 11, comma 7, del TUSP, esorbitando: 
        dalla competenza legislativa attribuita  alla  Regione  Valle
D'Aosta dall'art. 2, lettera a), dello Statuto speciale,  in  materia
di «Ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione  e
stato giuridico ed economico del personale»; infatti,  in  base  alla
consolidata giurisprudenza di codesta  ecc.ma  Corte,  dall'accertata
natura di principio fondamentale in materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica di una norma consegue  la  legittima  prevalenza  su
ogni tipo di potesta' legislativa  regionale  (tra  le  altre,  Corte
costituzionale, sentenza, 15 maggio 2014, n. 127; sentenza n. 151 del
2012, sentenze n. 326 del 2010  e  n.  237  del  2009);  inoltre,  si
denuncia il mancato rispetto dei principi e delle norme  fondamentali
di riforma  economico-sociale,  come  tali  capaci  di  vincolare  le
Regioni ad autonomia speciale, quali sono appunto quelle  individuate
nelle richiamate disposizioni dell'art. 11 del decreto legislativo n.
175/2016 e del decreto-legge n. 95/2012, in coerenza  con  un  quadro
generale di riassetto volto a razionalizzare il costo delle  societa'
a partecipazione pubblica, contenendo  la  spesa  complessiva  per  i
componenti degli organi di  amministrazione  entro  i  vincoli  della
finanza pubblica; 
        dalla potesta' legislativa concorrente della Regione ai sensi
dell'art. 117, terzo  comma,  della  Costituzione,  disattendendo  il
limite derivante da una disposizione di principio (e  non  una  norma
puntuale) in materia di coordinamento  della  finanza  pubblica,  che
fissa un tetto massimo ai compensi degli amministratori  di  societa'
partecipate,  non  superiore  all'ottanta   per   cento   del   costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013, senza privare  la  Regione
di qualunque  valutazione  in  ordine  all'an  ed  al  quomodo  della
corresponsione di indennita' ai titolari di cariche elettive. 
    Per i motivi suesposti, si promuove la questione di  legittimita'
costituzionale  relativamente  all'art.  2,  comma  1,  della   legge
regionale Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16,  che  modifica  l'art.
14, comma 4, della legge regionale n. 7/2006. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 2,  comma  1,  della
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13  luglio  2021,  n.  16,
recante  «Disposizioni  in  materia  di  funzionamento  e  limiti  ai
compensi degli  organi  societari  di  Finaosta  S.p.a.,  nonche'  di
operazioni societarie. Modificazioni alla legge  regionale  16  marzo
2006, n.  7»,  che  sostituisce  l'art.  14,  comma  4,  della  legge
regionale n. 7 del 2006, per le motivazioni indicate nel ricorso, con
le conseguenti statuizioni. 
    Con l'originale notificato del ricorso  si  depositera'  estratto
della delibera del Consiglio dei ministri in data  9  settembre  2021
con l'allegata relazione illustrativa. 
    Roma, 13 settembre 2021 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli 
 
 
              Il vice Avvocato dello Stato: Di Martino