N. 192 ORDINANZA 23 settembre - 11 ottobre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Assistenza e solidarieta' sociale  -  Indennita'  per  infortuni  sul
  lavoro  e  malattie  professionali  -  Determinazione   del   danno
  biologico  -  Malattia  professionale  aggravata   da   menomazioni
  preesistenti al nuovo regime valutativo, per le quali  l'assicurato
  gia'  percepiva  un  indennizzo  -  Considerazione  dell'integrita'
  psicofisica completa, anziche' di quella ridotta per effetto  delle
  preesistenze    -    Denunciata    disparita'    di    trattamento,
  irragionevolezza e violazione del principio di solidarieta' sociale
  - Sopravvenuta dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  -
  Manifesta inammissibilita' delle questioni. 
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  art.  13,  comma  6,
  secondo e terzo periodo 
- Costituzione, artt. 3 e 38. 
(GU n.41 del 13-10-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  13,  comma
6, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,  a  norma  dell'articolo  55,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144),  promosso  dalla  Corte
d'appello di Cagliari, sezione civile, in  funzione  di  giudice  del
lavoro, nel procedimento vertente tra C. S., quale erede di M. F.,  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), in persona  del  Direttore  regionale  Sardegna,  con
ordinanza del 17 settembre 2020,  iscritta  al  n.  18  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'INAIL,  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udita nella camera di consiglio del 22 settembre 2021 la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2021. 
    Ritenuto che, con ordinanza depositata il 17  settembre  2020  ed
iscritta al r. o. n. 18 del 2021, la  Corte  d'appello  di  Cagliari,
sezione civile, in funzione di giudice del lavoro, ha  sollevato,  in
riferimento agli artt.  3  e  38  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6,  secondo  e  terzo
periodo,  del  decreto  legislativo   23   febbraio   2000,   n.   38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo  55,  comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), «nella parte in  cui  portano
ad una duplicazione totale o parziale dell'indennizzo,  a  differenza
delle fattispecie disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma»; 
    che  la  Corte  rimettente  riferisce  di  dover  decidere  sulla
riassunzione  della  causa  a  seguito  di  annullamento  con  rinvio
disposto dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro,  6
dicembre 2017-19 marzo 2018, n. 6774; 
    che - secondo quanto espone il giudice a quo -  nel  primo  grado
del giudizio, il lavoratore M. F., minatore dal 1959 al 1988  e  gia'
titolare   di   una   rendita   liquidata    per    broncopneumopatia
professionale, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle  disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali), chiedeva che gli  venisse  riconosciuto,  ai
sensi del d.lgs. n. 38 del 2000, anche il danno biologico da silicosi
conseguente all'attivita' lavorativa svolta; 
    che il Tribunale ordinario di Cagliari, con la  sentenza  del  19
luglio 2011, n. 1975, accoglieva la domanda e liquidava  una  rendita
quantificata nel  25  per  cento  di  danno  biologico  derivante  da
silicosi e da cardiopatia associata; 
    che tale decisione veniva formulata sulla base di una  consulenza
tecnica d'ufficio, la quale confermava la diagnosi di  silicosi  gia'
effettuata in un altro procedimento  relativo  alla  revisione  della
rendita per la broncopneumopatia, liquidata ai sensi  del  d.P.R.  n.
1124 del 1965; 
    che, nell'ambito  di  tale  precedente  giudizio,  il  consulente
tecnico d'ufficio aveva ritenuto non piu' condivisibile  la  diagnosi
di broncopneumopatia, sussistendo un quadro patologico di silicosi, e
cionondimeno  era  stata  rivalutata   la   rendita   imputata   alla
broncopneumopatia,  con  una  elevazione  del  grado  di   inabilita'
lavorativa generica dal 14 per cento al 32 per cento; 
    che - come riferisce sempre la  rimettente  -  l'INAIL  agiva  in
appello  sostenendo  che  il  danno  lamentato   fosse   stato   gia'
indennizzato con la rendita liquidata sulla base del d.P.R.  n.  1124
del 1965 e che, comunque, il danno da silicosi, in  quanto  patologia
concorrente, non avrebbe potuto essere indennizzato,  se  non  previo
scorporo del danno da broncopneumopatia; 
    che la Corte d'appello  di  Cagliari,  con  la  sentenza  del  28
novembre 2012, n. 518, negava il diritto all'indennizzo per il  danno
biologico da silicosi, escludendo che tale patologia fosse una  nuova
malattia concorrente e reputando il danno gia'  indennizzato  tramite
la rendita rivalutata, ai sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965; 
    che - come riporta la rimettente - l'appellato proponeva  ricorso
per cassazione e il giudice di legittimita', con la  citata  sentenza
n. 6774 del 2018, annullava la decisione di secondo grado, ravvisando
una violazione dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del 2000; 
    che, in  particolare,  la  Corte  di  cassazione  riconosceva  la
silicosi come nuova e successiva patologia  concorrente  e  riteneva,
per un verso, che l'indennizzo per il danno biologico dovesse  essere
calcolato considerando gli effetti combinati della  broncopneumopatia
e della silicosi e, per un altro verso, che tale indennizzo  andasse,
comunque, liquidato in aggiunta alla rendita  gia'  riconosciuta  per
l'inabilita' lavorativa conseguente alla broncopneumopatia; 
    che, all'esito della  fase  rescindente,  il  giudizio  e'  stato
riassunto dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari da  C.  S.,  erede
dell'originario ricorrente, nel contempo deceduto; 
    che, in conformita' a quanto disposto dalla Corte di  cassazione,
il giudice a quo sostiene di dover  applicare  l'art.  13,  comma  6,
secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000, e di non  potersi
distaccare dall'interpretazione  di  tale  disposizione  offerta  dal
giudice di legittimita' con  la  gia'  citata  sentenza  rescindente,
oltre che con la sentenza della Corte di cassazione, sezione  lavoro,
6 dicembre 2017-3 marzo 2018, n. 6048,  formulata  in  altro  analogo
giudizio; 
    che, secondo la Suprema Corte, «qualora il lavoratore goda di una
rendita per una malattia professionale denunciata prima  dell'entrata
in vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 38 del 2000  (ovvero
prima del 25 luglio del 2000) e successivamente venga colpito da  una
nuova  malattia  professionale  (non   importa   se   concorrente   o
coesistente), il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia
professionale  deve  essere  valutato  senza   tenere   conto   delle
preesistenti menomazioni», senza, dunque, effettuare lo scorporo  che
consentirebbe di stimare i soli  effetti  derivanti  dalla  patologia
concorrente verificatasi  sotto  il  nuovo  regime  normativo  (Cass.
sentenza n. 6048 del 2018); 
    che la Corte d'appello di Cagliari, preso atto che l'applicazione
del richiamato principio di diritto  condurrebbe,  nella  fattispecie
oggetto del giudizio a quo,  a  riconoscere  -  in  base  al  secondo
periodo dell'art. 13, comma 6, del  d.lgs.  n.  38  del  2000  -  una
rendita parametrata sul 25 per cento del danno  biologico,  derivante
dagli effetti combinati della  broncopneumopatia  e  della  silicosi,
nonche' a preservare - in base al terzo periodo del medesimo articolo
- la rendita stimata nel  32  per  cento  di  inabilita'  lavorativa,
cagionata  dalla  broncopneumopatia,  ha   sollevato   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6,  secondo  e  terzo
periodo, del d.lgs. n. 38 del 2000; 
    che la Corte rimettente ha ravvisato una violazione  dell'art.  3
Cost. per disparita' di trattamento fra le disposizioni  censurate  e
quanto prevede il primo periodo dell'art. 13, comma 6, del d.lgs.  n.
38 del 2000, in quanto le prime, nell'interpretazione  che  ne  viene
fornita dalla Corte di cassazione, determinerebbero una situazione di
irragionevole privilegio rispetto alla previsione del  primo  periodo
del medesimo comma 6; 
    che il giudice a quo reputa  altresi'  violato  l'art.  3  Cost.,
sotto la diversa angolatura  della  intrinseca  irragionevolezza,  in
quanto  le  norme  censurate  farebbero  «riferimento  ad  una  piena
efficienza fisica, anche se  in  concreto  gia'  compromessa»  e,  al
contempo, costringerebbero a valutare «due volte  le  conseguenze  di
una determinata patologia»; 
    che da cio' discenderebbe una duplicazione  dell'indennizzo  che,
oltre a  essere  irragionevole,  violerebbe  l'art.  38  Cost.  e  il
principio di solidarieta' sociale, a dispetto di quello che la  Corte
rimettente  reputa  un  corollario  del  sistema   dell'assicurazione
sociale: vale  a  dire,  il  principio  di  incompatibilita'  tra  le
prestazioni derivanti dallo stesso fatto lesivo (art.  1,  comma  43,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  recante  «Riforma  del  sistema
pensionistico  obbligatorio  e  complementare»),   nonche'   tra   le
prestazioni previdenziali e quelle assistenziali, pur se  di  diversa
origine e frutto di un differente  sistema  di  valutazione  (art.  3
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante  «Disposizioni  diverse
per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»); 
    che nel procedimento dinanzi a  questa  Corte  si  e'  costituito
INAIL chiedendo di dichiarare le questioni non fondate, all'esito  di
un'interpretazione   costituzionalmente   orientata    delle    norme
censurate, in linea con la ricostruzione della  disposizione  offerta
dalla precedente sentenza di questa Corte n. 426 del 2006; 
    che, in particolare,  la  difesa  dell'INAIL  ha  contestato,  in
conformita' a quanto gia' affermato da questa  Corte  con  la  citata
sentenza n.  426  del  2006,  che  si  possano  stimare  gli  effetti
combinati della broncopneumopatia, verificatasi sotto la vigenza  del
d.P.R. n. 1124 del 1965, con la silicosi, si' da poter  liquidare  il
danno biologico complessivo, in aggiunta  alla  rendita  riconosciuta
sulla  base  dell'inabilita'   lavorativa   derivante   dalla   prima
tecnopatia (terzo periodo dell'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 38 del
2000); 
    che, per converso, secondo la difesa dell'INAIL, nel  caso  delle
patologie concorrenti, sarebbe imprescindibile effettuare lo scorporo
degli effetti  delle  due  malattie,  per  poter  valutare  in  danno
biologico solo quelli derivanti dalla tecnopatia ascrivibile, ratione
temporis, al nuovo sistema; 
    che, infine,  la  difesa  dell'INAIL  ha  aggiunto  che,  qualora
l'interpretazione  offerta  dalla  Corte  di   cassazione,   con   le
richiamate sentenze n. 6774 e  n.  6048  del  2018,  «dovesse  essere
[considerata] l'unica interpretazione possibile del predetto comma  6
dell'art.  13»,  in  tal   caso,   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dovrebbero, viceversa, ritenersi fondate; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, la quale ha chiesto di dichiarare le  questioni  inammissibili
o, comunque, manifestamente infondate; 
    che   l'interveniente   ha   eccepito   l'inammissibilita',   sul
presupposto che il rimettente invocherebbe una pronuncia manipolativa
non costituzionalmente obbligata in una materia riservata alle scelte
discrezionali del legislatore; 
    che, nel merito,  sempre  la  difesa  erariale  ha  sostenuto  la
manifesta  infondatezza  delle  questioni,  alla  luce  della  citata
sentenza  n.  426  del  2006  di  questa  Corte,  la  quale   avrebbe
giustificato la scelta del legislatore  di  «cristallizzare,  per  un
limitato periodo di applicazione intertemporale ed in  considerazione
del "consolidamento" delle liquidazioni gia' effettuate in base  alla
preesistente  normativa,  la  disciplina  applicabile  a  fattispecie
eterogenea rispetto a quella oggetto della nuova  e  piu'  favorevole
normativa»,  cosi'  ponendo  «una  netta  cesura  tra  i  due  regimi
applicabili ratione temporis»; 
    che l'erede dell'assicurato non si e' costituito in giudizio. 
    Considerato che, con ordinanza del 17 settembre 2020, iscritta al
r. o. n. 18 del 2021, la Corte d'appello di Cagliari, sezione civile,
in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento  agli
artt.  3  e  38  della  Costituzione,   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e  terzo  periodo,  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in  materia
di assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, a norma dell'articolo 55,  comma  1,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144), «nella parte in cui portano ad una duplicazione
totale o parziale dell'indennizzo,  a  differenza  delle  fattispecie
disciplinate dal 1° periodo dello stesso comma»; 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione,  questa  Corte,
con la sentenza  n.  63  del  2021,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo periodo, del d.lgs.  n.
38 del 2000, «nella parte in cui non prevede che,  per  le  patologie
aggravate da menomazioni preesistenti concorrenti, trovi applicazione
la medesima disciplina contemplata dal  primo  periodo,  in  aggiunta
alla persistente erogazione della rendita di cui al terzo periodo del
medesimo comma 6»; 
    che, pertanto, le questioni in  esame  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili in quanto oramai prive  di  oggetto  (ex
plurimis, ordinanze n. 47 del 2021, n. 225 e n. 220 del 2020), atteso
che, in ragione della  intervenuta  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale, e' venuta meno  la  norma  che  -  secondo  la  Corte
rimettente - determinava il  denunciato  contrasto  con  i  parametri
costituzionali evocati. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6,  secondo  e  terzo
periodo,  del  decreto  legislativo   23   febbraio   2000,   n.   38
(Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo  55,  comma
1, della legge 17 maggio 1999, n.  144),  sollevate,  in  riferimento
agli artt. 3 e  38  della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di
Cagliari, sezione civile, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                   Emanuela NAVARRETTA, Redattrice 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA