N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 settembre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 settembre 2021 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili -  Norme
  della Regione Basilicata - Piano di indirizzo energetico ambientale
  regionale  (P.I.E.A.R.)  -  Procedure  per   la   realizzazione   e
  l'esercizio degli impianti fotovoltaici  di  grande  generazione  -
  Modifiche normative concernenti i requisiti tecnici minimi. 
Energia - Impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili -  Norme
  della Regione Basilicata - Piano di indirizzo energetico ambientale
  regionale  (P.I.E.A.R.)  -  Procedure  per   la   realizzazione   e
  l'esercizio degli impianti eolici di grande generazione - Modifiche
  normative concernenti i requisiti  tecnici  minimi  e  i  requisiti
  anemologici. 
- Legge della Regione Basilicata 26 luglio  2021,  n.  30  (Modifiche
  alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme  in  materia  di  energia  e
  Piano di Indirizzo  Energetico  Ambientale  Regionale  -  D.Lgs.  3
  aprile 2006, n. 152 - L.R. n. 9/2007" e ss.mm.ii. e  alla  L.R.  n.
  8/2012 "Disposizioni in materia di produzione di energia  da  fonti
  rinnovabili"), artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e
  3. 
(GU n.42 del 20-10-2021 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello  Stato  (codice  fiscale  80224030587,  fax  06  96514000,  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso cui domicilia  in  Roma,
via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Basilicata, in persona del
Presidente  pro  tempore,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 comma 1 lettera a) e b), dell'art. 2 commi
1, 2, 3 della legge Regionale n. 30/2021, pubblicata sul  BUR  n.  64
del 1° agosto 2021 recante «Modifiche alla legge regionale n. 1/2010»
(norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di  indirizzo  energetico
ambientale regionale - decreto legislativo n. 152/2006 L.R. n. 2/2007
e successive modificazioni ed integrazioni e  alla  L.R.  n.  8/2012,
«Disposizioni in materia di energia di  fonti  rinnovabili»),  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 23 settembre 2021. 
    La qui impugnata legge regionale, che reca le modifiche alla L.R.
19 gennaio 2010. n. 1  «Norme  in  materia  di  energia  e  Piano  di
indirizzo energetico ambientale regionale» -  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. l52 - L.R. n. 9/2007 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e alla  L.R.  n.  8/2012  «Disposizioni  in  materia  di
produzione    di    energia    da    fonti    rinnovabili»    risulta
costituzionalmente illegittima con riferimento a talune  disposizioni
che, per le motivazioni di  seguito  indicate,  violano  l'art.  117,
primo  comma,  della  Costituzione,  che  impone  alle   Regioni   di
esercitare la potesta' legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario,  e  il  successivo  terzo  comma,  che
attribuisce la materia della «produzione, trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» alla potesta' legislativa concorrente, i  cui
principi fondamentali, per costante giurisprudenza di codesta  ecc.ma
Corte costituzionale, non permettono eccezioni sull'intero territorio
nazionale (da ultimo, sentenza n.  69/2018),  e  sono  dettati  dallo
Stato. 
    1) Relativamente all'art.  1  comma  1  lettera  a)  e  b)  legge
Regionale n. 30/2021: 
      Violazione art. 117, I e III comma Costituzione; 
      Violazione norme interposte decreto legislativo n. 387/2003; 
      Violazione  del  decreto  legislativo  n.   28/2011   attuativo
direttiva CEE 2009/28; 
      Violazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010. 
    Il  decreto  legislativo  28  dicembre  2003,  n.   387   recante
«Attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'», ai cui principi  fondamentali  le
Regioni sono tenute ad adeguarsi,  assume  la  valenza  di  parametro
interposto ed, in  specie,  l'art.  12  (cosi'  Corte  costituzionale
sentenze  n.  14  del   2018   e   n.   177   del   2018)   rubricato
«Razionalizzazione e semplificazione delle procedure  autorizzative,»
che  recita:  «1.  Le  opere  per  la  realizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili,  nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di  pubblica
utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
    2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza  del  Ministero
dell'interno vigenti  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi. 
    3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi  di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio degli impianti  stessi,  ivi  inclusi  gli  interventi,
anche consistenti in demolizione di  manufatti  o  in  interventi  di
ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle  aree
di insediamento degli impianti, sono soggetti ad  una  autorizzazione
unica, rilasciata dalla  regione  o  dalle  province  delegate  dalla
regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata  pari  o
superiore ai 300 MW, dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,  nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela  dell'ambiente,
di tutela del  paesaggio  e  del  patrimonio  storico-artistico,  che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A  tal
fine la Conferenza dei servizi  e'  convocata  dalla  regione  o  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico   entro   trenta   giorni   dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni.  Per  gli  impianti   offshore   l'autorizzazione   e'
rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti  il  Ministero  dello
sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, con le modalita' di cui al comma  4  e  previa
concessione d'uso del demanio marittimo  da  parte  della  competente
autorita' marittima.  Per  gli  impianti  di  accumulo  idroelettrico
attraverso  pompaggio  puro  l'autorizzazione   e'   rilasciata   dal
Ministero della transizione ecologica,  sentito  il  Ministero  delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  d'intesa  con  la
regione interessata, con le modalita' di cui al comma 4 (27). 
    3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico
ai sensi del presente articolo in relazione  ai  progetti  aventi  ad
oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese  le  opere
connesse  e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a
tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nonche' nelle  aree  contermini  ai  beni  sottoposti  a
tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo (28) (29). 
    4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito  di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le  amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' stabilite dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive    modificazioni    e    integrazioni.     Il     rilascio
dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed   esercire
l'impianto in conformita' al progetto  approvato  e  deve  contenere,
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione  dell'impianto  o,
per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione  di  misure
di  reinserimento  e  recupero  ambientale.  Fatto  salvo  il  previo
espletamento, qualora prevista, della verifica  di  assoggettabilita'
sul progetto preliminare, di cui all'art. 20 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo
per la conclusione del procedimento unico non puo' essere superiore a
novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'art. 26 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale (30). 
    4-bis. Per la realizzazione di impianti  alimentati  a  biomassa,
ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti  per  produzione  di
biometano di nuova costruzione, e per  impianti  fotovoltaici,  ferme
restando la pubblica utilita' e le procedure conseguenti per le opere
connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita'  del  suolo  su
cui realizzare l'impianto (31). 
    5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non e'  previsto  il
rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le  procedure  di
cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi  impianti,  quando  la  capacita'  di
generazione sia inferiore alle soglie  individuate  dalla  tabella  A
allegata al presente decreto, con riferimento alla  specifica  fonte,
si applica la disciplina della denuncia di inizio  attivita'  di  cui
agli articoli 22  e  23  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e  successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  possono  essere  individuate   maggiori   soglie   di
capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di  installazione
per i quali si procede con la medesima disciplina della  denuncia  di
inizio attivita' (32). 
    6. L'autorizzazione non puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 
    7. Gli impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in
zone   classificate   agricole   dai   vigenti   piani   urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia
di sostegno nel settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7  e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14. 
    8. [Gli impianti di produzione di energia  elettrica  di  potenza
complessiva  non  superiore  a  3  MW  termici,  sempre  che  ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche  adottate  ai
sensi dei commi 1, 2 e 3  dell'art.  31  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio
1988,  n.   203,   attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
significativo ed il loro esercizio non  richiede  autorizzazione.  E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad  inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991] (33). 
    9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano  anche
in assenza della ripartizione di  cui  all'art.  10,  commi  1  e  2,
nonche' di quanto disposto al comma 10. 
    10. In Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano  le  rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il  predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali (34).». 
    Principi fondamentali nella materia di  legislazione  concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia»,  si
evincono, altresi',  dal  decreto  ministeriale  10  settembre  2010,
adottato in attuazione dell'art. 12, comma 10, del  suddetto  decreto
legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto legislativo n. 28 del  2011
recante  «Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
successiva abrogazione delle direttive 2001177 /CE e 2003/30/CE.,» il
cui rispetto si impone al legislatore regionale (Corte costituzionale
sentenza   86/2019).   Specificatamente   codesta   ecc.   ma   Corte
costituzionale con  la  sentenza  n.  11  del  2014  ha  statuito  la
riconducibilita' della disciplina del decreto legislativo n.  28/2011
alla competenza statale in materia di energia, coerentemente  con  la
precedente decisione n. 272/2012  per  cui  non  e'  consentito  alla
regione  legiferare  in  contrasto;  altresi',   relativamente   alle
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 387 /2003,  codesta
ecc. ma Corte costituzionale da ultimo con la sentenza n. 177 del  30
luglio 2021 ha accolto il ricorso del Governo contro la  legge  della
Regione Toscana n. 82/2020, sul presupposto  che  la  disciplina  del
predetto decreto legislativo non e' suscettibile di essere incisa dal
legislatore regionale se non violando l'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione. Cio' premesso, si rileva quanto segue: 
      - l'art. 1 della legge regionale in esame rubricato  «Modifiche
alla L.R. n. 1/2010» al comma 1, lettere a) e  b)  prevede  che:  «Al
Piano di indirizzo energetico regionale  (P.I.E.A.R.),  Appendice  A)
sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici minimi)  comma
1, prima della parola «Potenza» sono  inserite  le  seguenti  parole:
«Per le aree e i siti di cui al punto 16.1, lettera  d)  del  decreto
ministeriale 10 settembre 2010,»; 
        b) al paragrafo n. 2.2.3.3. (Requisiti tecnici  minimi)  dopo
il punto 1, e' inserito il punto 1-bis: «l-bis. Per le aree e i  siti
diversi  da  quelli  di  cui  al  punto  1,  del  paragrafo  2.2.3.3.
(Requisiti tecnici minimi), e fermo restante  quanto  previsto  dalla
L.R. 54/2015, potenza massima dell'impianto non superiore a 3 MW,  la
potenza massima dell'impianto potra' essere aumentata del 20% qualora
i progetti comprendano interventi a supporto dello  sviluppo  locale,
commisurati all'entita' del progetto ed in grado di  concorrere,  nel
loro complesso, agli obiettivi del P.I.E.A.R. La Giunta regionale, al
riguardo,  provvede  a  definire  le  tipologie,  le  condizioni,  la
congruita'  e  le  modalita'  di  valutazione  e   attuazione   degli
interventi di sviluppo locale;». 
    Tale disposizione, nella sua  attuale  formulazione,  dispone  un
tetto massimo di potenza pari  a  10  MW  per  impianti  fotovoltaici
realizzati su aree gia' degradate da attivita' antropiche,  pregresse
o in atto (brownfield). La previsione di suddetti limiti si  pone  in
contrasto  con  le  norme  primarie  statali  in  materia  di   fonte
rinnovabili recate dal decreto legislativo n. 387 del  2003,  nonche'
dalle «Linee guida» di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010,
adottate in attuazione dell'art. 12, comma 10, del  suddetto  decreto
legislativo. A tale proposito, occorre sottolineare  che  gia'  oltre
dieci   anni   fa   la   Corte   costituzionale,    nel    dichiarare
l'illegittimita'    costituzionale    di    disposizioni    regionali
introduttive  di  limiti  alla  potenza   rinnovabile   installabile,
affermava che tali limiti sono in  contrasto  con  la  disciplina  di
principio statale che impone il raggiungimento di obiettivi minimi di
produzione e non di tetti massimi insuperabili (tra  le  prime  Corte
costituzionale  n.  124/2010  che  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale di alcune norme delle leggi della Regione Calabria nn.
38 e 42 del 2008). In particolare, il limite  della  potenza  massima
dell'impianto - non superiore a  10  MW  ,  viene  circoscritto  agli
impianti situati in aree e siti di cui al punto 16.1 lettera  d)  del
decreto   ministeriale   10   settembre   2010   (Linee   guida   per
l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)  mentre
-nonostante l'articolo in questione sia riferito e riferibile solo ai
«grandi impianti fotovoltaici» viene introdotto un  ulteriore  limite
di potenza «non superiore a  3  MW»  in  tutti  gli  altri  siti  non
previsti dal citato punto 16.1 lettera d) del decreto ministeriale 10
settembre 2010. 
    In aggiunta, per la  categoria  degli  impianti  fotovoltaici  di
taglia superiore ai 3 MW di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
della legge regionale in esame viene, altresi', prevista una generale
ed astratta inidoneita' di installazione, indistintamente, in tutti i
siti diversi dalle aree degradate risultando in diretto contrasto con
le disposizioni del DM 10 settembre 2010 -  attuativo  dell'art.  12,
del  decreto  legislativo  n.  387/2003,  in  merito  ai  criteri  di
individuazione delle aree non idonee (Allegato 3). 
    A tale riguardo, il Consiglio di Stato, con la  recente  sentenza
n. 2983/2021, ha evidenziato che «la produzione di energia  elettrica
da fonti rinnovabili» e' infatti un'attivita' di  interesse  pubblico
che contribuisce anch'essa non solo alla salvaguardia degli interessi
ambientali ma, sia pure indirettamente, anche  a  quella  dei  valori
paesaggistici (...),  all'uopo  sottolineando  che  il  potere  delle
Regioni e' limitato «all'individuazione di puntuali aree  non  idonee
alla installazione di specifiche tipologie  di  impianti  secondo  le
modalita'  di  cui  all'allegato  3  (paragrafo   17)   del   decreto
ministeriale del 2010», ribadendo altresi'  la  compatibilita'  degli
impianti fotovoltaici con le zone classificate agricole  dai  vigenti
strumenti, nonche' l'ulteriore principio fondamentale di favorire  la
massima diffusione  delle  fonti  di  energia  rinnovabili.  Occorre,
altresi', evidenziare che il limite dei 3 MW  di  potenza  introdotto
dalla legge regionale in argomento,  illegittimamente  non  tiene  in
alcun  conto  la  previsione  di  cui  all'art.  31,  comma  5,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in  legge  29  luglio
2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
resilienza e illegittimamente prime  misure  di  rafforzamento  delle
strutture amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure» concernente gli impianti agrivoltaici ed il  loro  accesso
agli incentivi in quanto in  grado  di  coniugare  la  produzione  di
energia con quella agricola, modelli che garantiscono,  al  contempo,
benefici diretti ai  proprietari  agricoli,  nuovi  investimenti  per
l'economia regionale  e  nazionale  e  il  necessario  incremento  di
produzione rinnovabile. 
    2) Relativamente all'art. 2 commi 1,  2,  3  legge  Regionale  n.
30/2021: 
      Violazione art. 117, I e III comma Costituzione; 
      Violazione norme interposte decreto legislativo n. 387/2003; 
      Violazione  del  decreto  legislativo  n.   28/2011   attuativo
direttiva CEE 2009/28; 
      Violazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010. 
    L' art. 2, rubricato «Modifiche all'Appendice A) del P.I.E.A.R.»,
ai commi 1, 2 e 3 prevede: 
      «1. Le lettere  a)  e  b)  del  paragrafo  1.2.1.3.  (Requisiti
tecnici minimi) dell'Appendice  A)  del  P.I.E.A.R.  sono  sostituite
dalle seguenti: 
        a) velocita' media annua del vento a 25 m dal suolo superiore
ai 6 m/s; 
        b) ore equivalenti di funzionamento  dell'aerogeneratore  non
inferiori a 2.500 ore. 
      2.  Al  primo  capoverso  del  paragrafo  1.2.1.5.   (Requisiti
anemologici) dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. le parole «della durata
di almeno un anno» sono sostituite con le seguenti: «della durata  di
almeno tre anni». 
      3. La lettera f) del paragrafo 1.2.1.5. (Requisiti anemologici)
dell'Appendice A) del P.I.E.A.R. e' sostituita  dalla  seguente:  «f)
Periodo di rilevazione di 3 anni di dati validi e  consecutivi  -  e'
ammessa una perdita di  dati  pari  al  10%  del  totale  -  che  non
risalgano  a  piu'  di   5   anni   precedenti   alla   presentazione
dell'istanza. Qualora i dati a  disposizione  siano  relativi  ad  un
periodo di tempo inferiore a 3 anni, ma comunque superiore a 30 mesi,
e'  facolta'  del  richiedente  adottare  una  delle  due   strategie
seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un  periodo
di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta;
integrare i dati mancanti con rilevazioni  effettuate  tramite  torre
anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d)  ed  e),
fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo  consecutivo
di un anno presentino una perdita di dati non superiore  al  10%  del
totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi,
il monitoraggio  dovra'  estendersi  per  il  periodo  necessario  ad
ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare.». 
    La norma  in  questione,  nel  modificare  i  «requisiti  tecnici
minimi» del Piano  di  indirizzo  energetico  regionale  (P.I.E.A.R),
afferenti agli impianti  eolici  di  grande  generazione,  aumenta  i
requisiti minimi tecnici richiesti affinche' il progetto possa essere
esaminato ai fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  unica  di  cui
all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, in contrasto  quindi
con detta norma statale, determinando una limitazione  allo  sviluppo
delle  fonti  rinnovabili  ed  in  particolare  delle   installazioni
alimentate da fonte eolica. 
    Le   citate   disposizioni,   prevedendo,   infatti,    requisiti
inderogabili   per   l'avvio   dell'iter   di   autorizzazione   alla
realizzazione di un impianto eolico, si pongono in  contrasto  con  i
principi fondamentali  stabiliti  dal  legislatore  statale,  ed,  in
specie,  con  il  principio  di  derivazione  europea  della  massima
diffusione  degli  impianti  da   fonti   di   energia   rinnovabili,
analogamente a simili norme gia' adottate dal  legislatore  lucano  e
dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 286 del  2019;
sentenza n. 86 del 2019, sentenza n. 106 del 2020). In particolare, i
requisiti di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) e b), hanno l'effetto
di  ridurre  notevolmente  i  siti  eleggibili  all'installazione  di
impianti eolici mentre le  modifiche  apportate  ai  requisiti  dello
studio anemologico art. 2 comma 3 - tra cui l'obbligo di  rilevazione
dei dati per non meno di tre  anni  (e  non  piu'  uno  solo)  e  non
risalenti  a  piu'  di  cinque  anni  precedenti  alla  presentazione
dell'istanza, rischiano  il  «congelamento»  di  uno  specifico  sito
coinvolto da sviluppo per almeno tre anni. 
    In estrema sintesi, la legge  regionale  in  argomento  introduce
alcuni  vincoli  in  palese  contrasto  con  gli  attuali   indirizzi
nazionali  e  comunitari  e  la  giurisprudenza   costituzionale   ed
amministrativa  m  materia  di  fonti  rinnovabili,  ed  in  concreto
ostacola gli interventi di realizzazione degli impianti  fotovoltaici
ed eolici sul territorio regionale. 
    Per i motivi sopraesposti, le  disposizioni  regionali  contenute
nell'art. 1 comma 1, lettere a) e b) e nell'art. 2 commi  1,  2  e  3
della legge regionale n. 30/2021 sono costituzionalmente illegittime. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si conclude; 
    Perche' le norme di cui agli art. 1, comma 1 lett. a) e  b)  e  2
commi 1, 2, 3 della  legge  Regionale  Basilicata  n.  30/2021  siano
dichiarate  costituzionalmente  illegittime  in  relazione  a  quanto
disposto dall'art. 117, I  e  III  comma  Costituzione  nonche'  alla
normativa interposta di cui  ai  decreti  legislativi  nn.  387/2003,
28/2011 ed al decreto ministeriale 10 settembre 2010. 
    Si produce l'attestazione della deliberazione del  Consiglio  dei
ministri in data 23 settembre 2021. 
        Roma, 28 settembre 2021 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Figliolia