MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2021 

Revoca    dell'abilitazione    dell'«Istituto     di     psicoterapia
psicoanalitica Luciano Leppo» ad istituire e ad attivare un corso  di
specializzazione in psicoterapia. (21A06230) 
(GU n.254 del 23-10-2021)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  9  ottobre   2001   di   abilitazione
all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./So.Ge.Kli» ad
istituire  e  ad  attivare  nella  sede   di   Putignano   corsi   di
specializzazione in psicoterapia ai sensi  del  regolamento  adottato
con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. (Gazzetta Ufficiale n. 259
del 7 novembre 2001); 
  Visto  il  decreto  in  data  2  luglio  2003   di   autorizzazione
all'«Istituto di psicoterapia  psicoanalitica  A.S.P.P.I./SO.GE.Kli»,
in  Putignano,  a  trasferire  il  corso   di   specializzazione   in
psicoterapia. (Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2003); 
  Visto  il  decreto  in  data  8  maggio  2007   di   autorizzazione
all'«Istituto di psicoterapia  psicoanalitica  A.S.P.P.I./So.Ge.Kli»,
in Bari, abilitato ai sensi  del  regolamento  adottato  con  decreto
dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare denominazione in  «Istituto
di psicoterapia psicoanalitica "Luciano Leppo"». (Gazzetta  Ufficiale
n. 115 del 19 maggio 2007); 
  Visto il  decreto  in  data  18  dicembre  2017  di  autorizzazione
all'Istituto  di  psicoterapia  psicoanalitica  «Luciano  Leppo»,   a
trasferire il corso di specializzazione in  psicoterapia  della  sede
principale di Bari e ad aumentare il numero degli allievi da dieci  a
diciotto unita' per ciascun anno di corso. (Gazzetta Ufficiale  n.  5
dell'8 gennaio 2018); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di  Roma,  da
via Vincenzo Lamaro n. 13 a via di Villa Massimo n. 47; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca con delibera n. 106/2021; 
  Vista la nota del 26 aprile 2021, pervenuta con prot. MUR n. 12099,
con la  quale  il  predetto  istituto  ha  comunicato  la  cessazione
dell'attivita' formativa; 
  Visto l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998,  secondo
cui la revoca e', comunque, disposta in caso  di  interruzione  o  di
cessazione dell'attivita' formativa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata  all'«Istituto
di psicoterapia  psicoanalitica  "Luciano  Leppo»  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia,
adottata con decreto in data 9 ottobre 2001. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina