MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2021 

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia dello
sviluppo e  adolescenza»  ad  aumentare,  nella  sede  periferica  di
Trento, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno  di  corso
da quindici a venti unita'. (21A06231) 
(GU n.254 del 23-10-2021)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 25 maggio  2001  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  1º  agosto   2006   di   abilitazione
all'istituto  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia   dello
sviluppo e adolescenza», ad istituire e ad  attivare  nella  sede  di
Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia, ai  sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998,  n.  509.
(Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2006); 
  Visto  il  decreto  in  data  24  ottobre  2008  di  autorizzazione
all'istituto  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia   dello
sviluppo e  adolescenza»  ad  istituire  e  ad  attivare  nella  sede
periferica di Torino un corso di  specializzazione  in  psicoterapia.
(Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2008); 
  Visto  il  decreto  in  data  27  febbraio  2009  di   revoca   del
riconoscimento della sede periferica di Torino dell'istituto  «Scuola
di specializzazione in psicoterapia dello sviluppo e adolescenza»  di
Reggio Emilia. (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009); 
  Visto  il  decreto  in  data  22  febbraio  2012  di   abilitazione
all'istituto  «Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia   dello
sviluppo e  adolescenza»,  ad  istituire  nella  sede  periferica  di
Brescia un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia.  (Gazzetta
Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2012); 
  Visto il decreto in data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  alla
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  dello   sviluppo   e
adolescenza»  a  trasferire   il   corso   di   specializzazione   in
psicoterapia  della  sede  principale  di  Reggio   Emilia. (Gazzetta
Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014); 
  Visto il decreto in data 17 febbraio 2015  di  autorizzazione  alla
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  dello   sviluppo   e
adolescenza»  a  trasferire   il   corso   di   specializzazione   in
psicoterapia della sede periferica di Brescia. (Gazzetta Ufficiale n.
71 del 26 marzo 2015); 
  Visto il decreto in data 29 ottobre  2018  di  autorizzazione  alla
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  dello   sviluppo   e
adolescenza»  a  trasferire   il   corso   di   specializzazione   in
psicoterapia  della  sede  principale  di  Reggio   Emilia. (Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 22 novembre 2018); 
  Visto il decreto in  data  10  aprile  2019  di  abilitazione  alla
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia  dello   sviluppo   e
adolescenza», ad istituire e ad attivare, nella  sede  periferica  di
Trento,  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia. (Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2019); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione ad aumentare, nella sede periferica  di  Trento,  il
numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da  quindici
a venti unita' e, per l'intero corso, ad  ottanta  unita',  ai  sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998; 
  Visto il parere favorevole espresso  dalla  suindicata  Commissione
tecnico-consultiva a seguito della seduta del 17 dicembre 2020; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca con delibera n. 106/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La «Scuola di specializzazione in  psicoterapia  dello  sviluppo  e
adolescenza»  abilitata  con  decreto  in  data  1º  agosto  2006  ad
istituire e ad attivare,  nella  sede  di  Reggio  Emilia,  corsi  di
formazione in psicoterapia ai  sensi  del  regolamento  adottato  con
decreto ministeriale 11 dicembre 1998,  n.  509,  e'  autorizzata  ad
aumentare, nella sede periferica di Trento, il numero  degli  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso da quindici a venti unita' e, per
l'intero corso, ad ottanta unita'. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina