AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Eusom» (21A06257) 
(GU n.255 del 25-10-2021)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 dell'11 ottobre 2021 
 
    Procedura europea n. IS/H/0428/001/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale:  EUSOM,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C: Ecupharma S.r.l., con  sede  legale  e  domicilio
fiscale in Milano (MI), via Mazzini, 20, cap. 20123, Italia. 
    Confezioni: 
      «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in  blister
PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049567011 (in base 10) 1H8P93 (in base 32); 
      «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in  blister
PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL - A.I.C. n. 049567023 (in base 10)  1H8P9H  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato. 
    Validita' prodotto: 
      compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al: diciotto mesi; 
      compresse in blister Pvc/Pvdc/Al: ventiquattro mesi; 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      non conservare a temperatura superiore a 25°C. 
      conservare  nella  confezione  originale  per   proteggere   il
medicinale dalla luce. 
    Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene: 
      principio attivo: 2 mg di melatonina. 
    Eccipienti: 
      Ammonio metacrilato copolimero tipo B; 
      Calcio fosfato dibasico diidrato; 
      Lattosio monoidrato; 
      Silice colloidale anidra; 
      Talco; 
      Magnesio stearato. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Balkanpharma-DupnitsaAD 
      3 Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgaria. 
    Indicazioni terapeutiche: «Eusom» e'  indicato  come  monoterapia
per  il  trattamento   a   breve   termine   dell'insonnia   primaria
caratterizzata  da  una  qualita'  del  sonno  scadente  in  pazienti
da cinquantacinque anni di eta' in poi. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini  della  fornitura:  classificazione  ai  fini
della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.