N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Previsione che la Regione Puglia dispone, in via sperimentale, l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico di determinate categorie di partorienti. - Legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31 ("Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)"), art. 3.(GU n.43 del 27-10-2021 )
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (CF 80188230587), presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Puglia in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Regionale in lungomare N. Sauro 33 - 70100 Bari, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge regionale del 6 agosto 2021 n. 31 recante «Implementazione del test prenatale non invasivo (NIPT)», pubblicata sul BUR n. 102 del 6 agosto 2021, come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 29 settembre 2021. In data 6 agosto 2021 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 102 della Regione Puglia la legge regionale n. 31, in pari data promulgata e intitolata «Implementazione del test prenatale non invasivo (NIPT)». L'art. 3 della predetta legge dispone: «1. La Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualita' della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di Servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato: a) donne gravide di eta' inferiore ai quaranta anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso tra 1/301 e 1/1000; b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quaranta anni al concepimento. 2. La Giunta regionale, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme adotta i necessari atti finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le categorie suddette.» Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nel citato art. 3 siano illegittime per contrasto con l'art. 117, comma 3, e comma 2, lettera m) della Costituzione, e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1, Cost. per il seguente Motivo 1. Violazione del principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio fondamentale della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3 Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», nonche' della competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) Cost. L'art. 3 citato prevede che la Regione Puglia, in via sperimentale, al fine di migliorare la qualita' della gravidanza delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dispone l'erogazione del NIPT test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, in regime di servizio sanitario regionale senza oneri economici a carico delle seguenti categorie, e comunque fino alla concorrenza dello stanziamento di bilancio assegnato: a) donne gravide di eta' inferiore ai quarant'anni al concepimento e con il risultato del test combinato che prevede un rischio compreso fra l/301 e 1/1000; b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quarant'anni al concepimento. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della regionale stessa, adotta i necessari atti finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le categorie suddette. Le indagini genetiche indicate dalla norma regionale in esame non sono tuttavia incluse all'attualita' nei livelli essenziali di assistenza, di cui all'allegato 10C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sicche' la disposizione de qua stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale, un livello ulteriore rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale. Atteso che la Regione Puglia e' tuttora impegnata nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare spese non obbligatorie ai sensi del comma 184 della legge 30 dicembre 2004 n. 3011, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», essa non puo' individuare ne' garantire livelli ulteriori di assistenza, ponendo i relativi oneri in capo al Servizio sanitario regionale. Ne consegue che la previsione delle citate indagini genetiche, costituente un livello di assistenza ulteriore rispetto a quelli essenziali (per i quali e' prevista l'esenzione da oneri), risulta in contrasto col principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, inteso quale principio fondamentale della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3 Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», ed altresi' con la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui al comma 2, lettera m), dell'art. 117 Cost. (cfr. in materia le sentenze n. 199 e n. 117 del 2018, n. 190, n. 106 e n. 14 del 2017, n. 141 del 2014, nonche', da ultimo e nei confronti della stessa Regione Puglia, n. 142 del 2021 e n. 166 del 2020). Per quanto precede, le disposizioni regionali contenute nell'art. 3 cit. devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 3 della legge regionale n. 31 del 6 agosto 2021, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29 settembre 2021. Roma, 30 settembre 2021 L'avvocato dello Stato: Tidore