N. 55 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 6 ottobre 2021   (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia  -  Previsione  che  la
  Regione Puglia dispone, in via sperimentale, l'erogazione del  NIPT
  test, quale screening prenatale per la diagnosi delle trisomie  13,
  18 e 21, in regime di  Servizio  sanitario  regionale  senza  oneri
  economici a carico di determinate categorie di partorienti. 
- Legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n.  31  ("Implementazione
  del Test prenatale non invasivo (NIPT)"), art. 3. 
(GU n.43 del 27-10-2021 )
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e  difeso
per legge dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (CF  80188230587),
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via  dei  Portoghesi,
12; 
    Contro la Regione Puglia in persona del Presidente della  Regione
pro tempore, domiciliato per la carica presso il Palazzo Regionale in
lungomare  N.  Sauro  33  -  70100  Bari,  per  la  declaratoria   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale del 6 agosto 2021
n. 31  recante  «Implementazione  del  test  prenatale  non  invasivo
(NIPT)», pubblicata sul BUR  n.  102  del  6  agosto  2021,  come  da
delibera del Consiglio dei ministri  adottata  nella  seduta  del  29
settembre 2021. 
    In data 6 agosto 2021 e' stata pubblicata sul B.U.R. n. 102 della
Regione Puglia la legge regionale n. 31, in pari  data  promulgata  e
intitolata «Implementazione del test prenatale non invasivo (NIPT)». 
    L'art. 3 della predetta legge dispone: 
        «1. La Regione  Puglia,  in  via  sperimentale,  al  fine  di
migliorare  la  qualita'  della  gravidanza  delle  partorienti,   in
particolare di quelle con condizioni di  rischio  di  salute  per  il
nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la  durata  di  due
anni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni, dispone l'erogazione del  NIPT  test,  quale  screening
prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21,  in  regime  di
Servizio sanitario regionale senza oneri  economici  a  carico  delle
seguenti  categorie,  e  comunque   fino   alla   concorrenza   dello
stanziamento di bilancio assegnato: 
          a) donne gravide di eta'  inferiore  ai  quaranta  anni  al
concepimento e con il risultato del test  combinato  che  prevede  un
rischio compreso tra 1/301 e 1/1000; 
          b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quaranta  anni
al concepimento. 
        2. La Giunta regionale, per l'attuazione di  quanto  previsto
dal comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
delle  presenti  norme  adotta  i  necessari  atti  finalizzati  alla
introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri economici per le
categorie suddette.» 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che le disposizioni contenute
nel citato art. 3 siano illegittime per  contrasto  con  l'art.  117,
comma 3, e comma 2, lettera m) della Costituzione, e pertanto propone
questione di legittimita'  costituzionale  ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, Cost. per il seguente 
 
                               Motivo 
 
    1. Violazione del principio di contenimento della spesa  pubblica
sanitaria, quale principio fondamentale della materia concorrente del
coordinamento della finanza pubblica di cui  all'art.  117,  comma  3
Cost., in relazione all'art. 1, comma 174, della  legge  30  dicembre
2004 n. 311, recante «disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,  nonche'
della competenza statale in materia  di  determinazione  dei  livelli
essenziali di assistenza di cui all'art. 117,  comma  2,  lettera  m)
Cost. 
    L'art.  3  citato  prevede  che  la  Regione   Puglia,   in   via
sperimentale, al fine di  migliorare  la  qualita'  della  gravidanza
delle partorienti, in particolare di quelle con condizioni di rischio
di salute per il nascituro, in termini sanitari e psicologici, per la
durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
legge stessa, dispone l'erogazione del  NIPT  test,  quale  screening
prenatale per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21,  in  regime  di
servizio sanitario regionale senza oneri  economici  a  carico  delle
seguenti  categorie,  e  comunque   fino   alla   concorrenza   dello
stanziamento di bilancio assegnato: 
        a)  donne  gravide  di  eta'  inferiore  ai  quarant'anni  al
concepimento e con il risultato del test  combinato  che  prevede  un
rischio compreso fra l/301 e 1/1000; 
        b) donne gravide di eta' maggiore o uguale a quarant'anni  al
concepimento. 
    La Giunta  regionale,  entro  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della regionale stessa,  adotta  i  necessari  atti
finalizzati alla introduzione ed erogazione del NIPT test senza oneri
economici per le categorie suddette. 
    Le indagini genetiche indicate dalla norma regionale in esame non
sono  tuttavia  incluse  all'attualita'  nei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'allegato 10C del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, sicche'  la  disposizione  de
qua stabilisce, facendone carico al Servizio sanitario regionale,  un
livello  ulteriore  rispetto  a  quelli  previsti  dalla   disciplina
statale. 
    Atteso che la Regione Puglia e' tuttora impegnata  nel  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario, comportante il divieto di effettuare
spese non obbligatorie ai sensi del comma 184 della legge 30 dicembre
2004 n. 3011, recante «disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», essa non
puo' individuare  ne'  garantire  livelli  ulteriori  di  assistenza,
ponendo i relativi oneri in capo al Servizio sanitario regionale. 
    Ne consegue che la previsione delle  citate  indagini  genetiche,
costituente un livello di  assistenza  ulteriore  rispetto  a  quelli
essenziali (per i quali e' prevista l'esenzione da oneri), risulta in
contrasto  col  principio  di  contenimento  della   spesa   pubblica
sanitaria,  inteso  quale  principio   fondamentale   della   materia
concorrente  del  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi
dell'art. 117, comma 3 Cost., in relazione  all'art.  1,  comma  174,
della legge 30 dicembre 2004 n. 311,  recante  «disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2005)», ed altresi' con la competenza statale in  materia
di determinazione dei livelli essenziali di  assistenza,  di  cui  al
comma 2, lettera m), dell'art. 117 Cost. (cfr. in materia le sentenze
n. 199 e n. 117 del 2018, n. 190, n. 106 e n. 14 del 2017, n. 141 del
2014, nonche', da ultimo e nei confronti della stessa Regione Puglia,
n. 142 del 2021 e n. 166 del 2020). 
    Per quanto precede, le disposizioni regionali contenute nell'art.
3  cit.  devono  essere  impugnate  ai  sensi  dell'art.  127   della
Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo   e    conseguentemente
annullare l'art. 3 della legge regionale n. 31 del 6 agosto 2021, per
i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  29
settembre 2021. 
          Roma, 30 settembre 2021 
 
                   L'avvocato dello Stato: Tidore