N. 199 SENTENZA 22 settembre - 26 ottobre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Rifinanziamento di spese regionali garantiti attraverso  variazioni
  sul bilancio di previsione 2020 - Ricorso del Governo  -  Lamentata
  violazione del principio dell'obbligo della copertura finanziaria -
  Non fondatezza delle questioni. 
- Legge della Regione Abruzzo 31 luglio 2020, n. 20, artt.  5,  comma
  2, e 6. 
- Costituzione, art. 81, terzo comma. 
(GU n.43 del 27-10-2021 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giancarlo CORAGGIO; 
Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria  de  PRETIS,  Nicolo'
  ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA,  Maria  Rosaria  SAN
  GIORGIO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  comma
2, e 6 della legge della Regione  Abruzzo  31  luglio  2020,  n.  20,
recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2  (Legge
organica in materia di sport e impiantistica  sportiva)  e  ulteriori
disposizioni urgenti», promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 5-8 ottobre  2020,  depositato  in
cancelleria il 13 ottobre  2020,  iscritto  al  n.  93  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nella udienza pubblica del 21  settembre  2021  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    udito l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Dania Andreina Aniceti per la
Regione Abruzzo, quest'ultima in collegamento da remoto, ai sensi del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 5-8 ottobre 2020 e depositato il 13
ottobre 2020 (reg. ric. n. 93 del 2020), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 5, comma 2, e 6 della legge della  Regione  Abruzzo  31  luglio
2020, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2018,
n. 2 (Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva)  e
ulteriori disposizioni urgenti», in riferimento  all'art.  81,  terzo
comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il richiamato art. 5, comma 2, stabilisce che: «[a]i  sensi
dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17  marzo  2020,  n.
18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  convertito  con  legge  24
aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'articolo 11  della  legge
regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei  Centri
di Ricerca del settore agricolo. Interventi a  sostegno  del  Settore
della Cultura e della Formazione.  Interventi  a  favore  dei  Comuni
colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni  urgenti.
Disposizioni in materia di protezione civile) e' garantito attraverso
la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020: 
    a) lo stanziamento della Missione  00,  Programma  00,  Titolo  0
(accantonamento disavanzo) e' ridotto di euro 2.900.000,00; 
    b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo  2  e'
corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00». 
    Il successivo art. 6 utilizza la medesima modalita' di copertura,
modificando  quella  gia'  individuata  dalle  disposizioni  di   una
precedente legge regionale, per il finanziamento di un fondo  diretto
al sostegno del trasporto ferroviario delle merci  e  di  determinati
interventi di manutenzione dei porti. Esso, infatti, prevede che: «1.
Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020,  n.
14 (Disposizioni contabili per la gestione  del  bilancio  2020/2022,
modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni
urgenti ed indifferibili) le parole "diminuzione parte  spesa  Titolo
1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa  321940.1  denominato
"Fondi di Riserva per le spese obbligatorie -  Art.  18  L.R.C."  per
euro 100.000,00" sono  sostituite  dalle  parole  "diminuzione  parte
spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento  disavanzo)
per euro 100.000,00". 
    2. Al comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 14/2020 le  parole  "b)
in diminuzione parte Spesa: Titolo  1,  Missione  20,  Programma  01,
capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite  dalle  parole
"b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00,  Titolo  0
(accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00"». 
    Il suddetto art. 5, comma 2, quindi, nel proprio incipit richiama
espressamente  il  disposto   dell'art.   111,   comma   4-bis,   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, a mente del quale «[i]l  disavanzo  di  amministrazione  degli
enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo  superiore  a
quello  applicato  al  bilancio,  determinato   dall'anticipo   delle
attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi». 
    1.2.- Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione  statale  in
questione presupporrebbe, per la sua applicabilita',  «l'approvazione
di un piano di rientro  dettagliato,  che  individui  chiaramente  le
attivita' da adottare in ciascun  anno  cosi'  da  poter  determinare
esattamente la quota di maggior  recupero  realizzata  nell'esercizio
precedente». 
    Nella specie, poiche' la Regione Abruzzo «non [avrebbe] approvato
un  piano  di   rientro   dettagliato»,   la   norma   statale   «non
risult[erebbe] applicabile»; di  conseguenza,  conclude  l'Avvocatura
generale, le coperture finanziarie apprestate dagli artt. 5, comma 2,
e 6 della legge reg.  Abruzzo  n.  20  del  2020  non  risulterebbero
idonee, determinando un contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    1.3.- Secondo il ricorrente, inoltre, le norme regionali in esame
produrrebbero anche effetti negativi sui saldi di finanza pubblica  e
pregiudicherebbero gli equilibri finanziari del  bilancio  regionale;
viene citata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 197 del 2019,
secondo la quale, da un lato, «la copertura finanziaria  delle  spese
deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico» e,  dall'altro,
la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost. «si sostanzia  in
una vera e propria clausola generale in grado di  colpire  tutti  gli
enunciati normativi causa di effetti  perturbanti  la  sana  gestione
finanziaria e contabile». 
    2.- Con atto depositato il 17 novembre 2020 la Regione Abruzzo si
e' costituita in giudizio chiedendo  di  dichiarare  il  ricorso  non
fondato. 
    2.1.- Ad avviso della resistente, la ratio dell'art.  111,  comma
4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, consisterebbe  nella
«volonta' di  offrire  agli  enti  territoriali  la  possibilita'  di
applicare, all'esercizio corrente, il maggior recupero del  disavanzo
di amministrazione», cosi' da consentire - a  condizione  che  questo
derivi da risultati migliori rispetto alle previsioni  del  piano  di
rientro  dal  disavanzo   -   l'utilizzo   di   tali   risorse   «sin
dall'immediato», sostenendo la spesa degli  enti  in  «condizione  di
particolare   sofferenza   finanziaria   a    causa    della    crisi
epidemiologica» da COVID-19. 
    Tale normativa sarebbe stata pienamente rispettata dalla  Regione
Abruzzo. 
    Al riguardo, la difesa regionale richiama la deliberazione del 27
dicembre 2019 (verbale n. 22/2) con la quale il  Consiglio  regionale
avrebbe: 
    - approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  comma  779,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020), il piano di rientro del disavanzo presunto al 31
dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, della durata  di  anni  venti  a
quote annuali costanti; 
    -  quantificato   l'importo   delle   predette   quote   annuali,
stanziandole nei bilanci di previsione; 
    - stabilito linee di indirizzo volte a garantire il rispetto  del
piano di rientro,  prevedendo  di  «destinare  prioritariamente  ogni
risorsa libera di bilancio alla copertura  della  quota  annuale  del
disavanzo» e specificando che, negli esercizi del triennio 2020-2022,
la quota annuale stanziata «nella voce disavanzo  della  parte  spesa
del bilancio»  vada  finanziata  «con  una  contrazione  della  spesa
corrente». 
    Secondo la resistente, proprio le  suddette  linee  di  indirizzo
dimostrerebbero l'indicazione di vincolare «tutte le minori  spese  e
tutte le maggiori entrate» al ripianamento del disavanzo, misura  che
avrebbe dunque «un'efficacia certamente maggiore» rispetto al vincolo
di specifiche voci di spesa o di entrata. 
    Del  resto,  prosegue  la  difesa  regionale,  in  tal  modo   si
consentirebbe, «altrettanto  efficacemente,  il  perseguimento  degli
obiettivi attesi [e] la verifica dei migliori risultati  conseguiti»:
questi ultimi risulterebbero accertati dalla  relazione  allegata  al
disegno di  legge  regionale  inerente  il  rendiconto  generale  per
l'esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta  regionale
30 giugno  2020,  n.  363/C  (Disegno  di  legge  regionale  recante:
"Rendiconto generale per l'esercizio 2019"). Rispetto alla  quota  da
ripianare nell'esercizio, pari a 29.948.247,68 euro, il miglioramento
ulteriore sarebbe stato di  38.407.060,59  euro  che,  attraverso  lo
strumento della variazione di bilancio dell'esercizio  2020,  sarebbe
stato in parte utilizzato - «in piena ottemperanza»  alla  menzionata
norma statale di cui all'art. 111, comma 4-bis, del d.l.  n.  18  del
2020, come convertito, e nel rispetto della ratio ad essa  sottesa  -
per dare copertura alle spese contestate dal ricorso statale. 
    Secondo la difesa regionale, quindi, il citato  comma  4-bis  non
presupporrebbe «l'approvazione di un piano di  rientro  dettagliato»,
ne', del resto, il ricorrente avrebbe altrimenti indicato  «la  fonte
di tale prescrizione». 
    Pertanto, una  volta  accertata  l'approvazione  da  parte  della
Regione Abruzzo del piano di rientro dal  disavanzo,  «mai  censurato
sul punto», l'operato della stessa sarebbe «in ogni  caso  virtuoso»,
grazie alle piu' efficaci linee di indirizzo dettate per l'attuazione
del piano medesimo. 
    2.2.- Quanto  alla  denunciata  violazione  dell'art.  81,  terzo
comma, Cost., secondo la resistente  la  censura  costituirebbe  «una
conseguenza  dell'asserita  inapplicabilita'»  della  norma  di   cui
all'art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito. 
    Ribadendo  che  la  copertura  finanziaria  delle  variazioni  di
bilancio impugnate sarebbe «chiaramente certificata»  dal  consuntivo
di gestione, attestante «il conseguimento di un miglior recupero  sul
disavanzo di amministrazione», la  resistente  evidenzia  che  questo
importo sarebbe stato dunque utilizzato  in  conformita'  alla  norma
statale e del precetto costituzionale, che impone in  particolare  di
«individuare, con certezza e con sufficienza, le  risorse  necessarie
per [dare] una copertura credibile e sicura» agli oneri di spesa. 
    3.- Nella  memoria  depositata  in  prossimita'  dell'udienza  la
Regione Abruzzo ha  confermato  le  proprie  conclusioni,  dirette  a
contestare la restrittiva interpretazione avanzata dal ricorrente. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della  Regione
Abruzzo  31  luglio  2020,  n.  20,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport e
impiantistica  sportiva)  e  ulteriori  disposizioni   urgenti»,   in
riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione. 
    1.1.- Il richiamato art. 5, comma 2, stabilisce che: «[a]i  sensi
dell'articolo 111, comma 4-bis del decreto legge 17  marzo  2020,  n.
18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19)  convertito  con  legge  24
aprile 2020, n. 27, il rifinanziamento dell'articolo 11  della  legge
regionale 24 novembre 2016, n. 38 (Disposizioni in favore dei  Centri
di Ricerca del settore agricolo. Interventi a  sostegno  del  Settore
della Cultura e della Formazione.  Interventi  a  favore  dei  Comuni
colpiti da avversita' atmosferiche e ulteriori disposizioni  urgenti.
Disposizioni in materia di protezione civile) e' garantito attraverso
la seguente variazione sul bilancio regionale di previsione 2020: 
    a) lo stanziamento della Missione  00,  Programma  00,  Titolo  0
(accantonamento disavanzo) e' ridotto di euro 2.900.000,00; 
    b) lo stanziamento della Missione 11, Programma 02, Titolo  2  e'
corrispondentemente aumentato di euro 2.900.000,00». 
    Il successivo art. 6 utilizza la stessa modalita'  di  copertura,
modificando  quella  gia'  individuata  dalle  disposizioni  di   una
precedente legge regionale, per il finanziamento di un fondo  diretto
al sostegno del trasporto ferroviario delle merci  e  di  determinati
interventi di manutenzione dei porti. Esso, infatti, prevede che: «1.
Al comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 16 giugno 2020,  n.
14 (Disposizioni contabili per la gestione  del  bilancio  2020/2022,
modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni
urgenti ed indifferibili) le parole "diminuzione parte  spesa  Titolo
1, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa  321940.1  denominato
"Fondi di Riserva per le spese obbligatorie -  art.  18  L.R.C."  per
euro 100.000,00" sono  sostituite  dalle  parole  "diminuzione  parte
spesa Missione 00, Programma 00, Titolo 0 (accantonamento  disavanzo)
per euro 100.000,00". 
    2. Al comma 8 dell'articolo 30 della l.r. 14/2020 le  parole  "b)
in diminuzione parte Spesa: Titolo  1,  Missione  20,  Programma  01,
capitolo 321940.1 per euro 350.000,00" sono sostituite  dalle  parole
"b) in diminuzione parte Spesa: Missione 00, Programma 00,  Titolo  0
(accantonamento disavanzo) per euro 350.000,00"». 
    1.2.- Il suddetto art. 5, comma 2, quindi,  nel  proprio  incipit
richiama espressamente il disposto dell'art. 111,  comma  4-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18  (Misure  di  potenziamento  del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,
lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020,
n. 27, a mente del quale «[i]l  disavanzo  di  amministrazione  degli
enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo  superiore  a
quello  applicato  al  bilancio,  determinato   dall'anticipo   delle
attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione  del  piano  di  rientro,  puo'  non  essere
applicato al bilancio degli esercizi successivi». 
    1.3.-    Nella    prospettiva    del    ricorrente,     tuttavia,
l'applicabilita' della suddetta norma statale andrebbe  nella  specie
esclusa   per   l'assorbente   motivo   che   questa   presupporrebbe
«l'approvazione di un piano di  rientro  dettagliato,  che  individui
chiaramente le attivita' da adottare in ciascun anno cosi'  da  poter
determinare esattamente  la  quota  di  maggior  recupero  realizzata
nell'esercizio  precedente».  La  Regione   Abruzzo,   invece,   «non
[avrebbe] approvato un piano di rientro dettagliato, che consenta  la
verifica dell'effettivo anticipo  del  recupero  previsto  e  la  sua
determinazione», per cui la copertura  finanziaria  apprestata  dalle
norme impugnate «non [sarebbe] idonea, determinando un contrasto» con
l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Alla censura illustrata il ricorrente collega inoltre quella  per
cui le norme regionali in esame produrrebbero  effetti  negativi  sui
saldi  di  finanza  pubblica  e  pregiudicherebbero   gli   equilibri
finanziari del  bilancio  regionale;  viene  citata  al  riguardo  la
sentenza di questa Corte n. 197 del 2019  secondo  la  quale,  da  un
lato, «la copertura finanziaria delle  spese  deve  indefettibilmente
avere un fondamento giuridico»  e,  dall'altro,  la  forza  espansiva
dell'art. 81, terzo comma, Cost. «si sostanzia in una vera e  propria
clausola generale in grado di colpire tutti gli  enunciati  normativi
causa  di  effetti  perturbanti  la  sana  gestione   finanziaria   e
contabile». 
    2.- Le questioni non sono fondate. 
    Il comma 4-bis dell'art. 111  del  d.l.  n.  18  del  2020,  come
convertito, inserito in sede di conversione in legge  ed  entrato  in
vigore il 30 aprile 2020, consente agli enti territoriali che  in  un
certo  esercizio  abbiano  ripianato  il  disavanzo  per  un  importo
superiore a quanto previsto in bilancio, di  scomputare  il  maggiore
recupero dalla quota da ripianare negli esercizi successivi,  purche'
tale  migliore  risultato  sia   «determinato   dall'anticipo   delle
attivita' previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori
accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per  gli  esercizi
successivi in attuazione del piano di rientro». 
    Con la finalita' di indurre l'ente ad  accelerare  l'eliminazione
del proprio disavanzo, il legislatore statale ha quindi consentito un
effetto ampliativo della spesa -  conseguente  alla  riduzione  della
quota di disavanzo da applicare al bilancio -  legandolo  pero'  alla
verifica  che  il  migliore   risultato   conseguito   nell'esercizio
precedente  consista  nell'attuazione,  in   anticipo   rispetto   al
cronoprogramma  del  piano  gia'  approvato,  di  specifiche   misure
correttive. 
    In quest'ottica, la  disposizione  di  cui  all'art.  111,  comma
4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, se da un lato  detta
senza  dubbio  un   criterio   di   riscontro   della   riferibilita'
dell'importo del disavanzo ripianato dall'ente alle misure a tal fine
specificamente individuate, altrettanto chiaramente, dall'altro,  non
prevede che debba essere approvato un piano di  rientro  dettagliato,
come invece pretende la censura governativa. 
    In altri termini, la fattispecie  regolata  dalla  norma  statale
considera gli effetti delle misure programmate dal piano di  rientro,
dando rilievo in particolare al  profilo  diacronico  dell'attuazione
dello stesso, senza pero' intervenire direttamente  sulla  disciplina
di questo atto che, pertanto,  va  verificata  con  riferimento  alla
pertinente normativa in vigore al tempo dell'adozione del piano. 
    A tale riguardo, nella specie non  e'  rinvenibile  un  contrasto
della normativa regionale impugnata ne' con  la  disciplina  generale
del ripiano del disavanzo di amministrazione prevista  dall'art.  42,
comma  12,  del  decreto  legislativo  23   giugno   2011,   n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42), ne' con la previsione speciale applicabile al  ripiano  in  atto
del  disavanzo  della  Regione  Abruzzo:  l'art.  9,  comma  5,   del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in
materia  di  enti  territoriali.  Disposizioni   per   garantire   la
continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di   controllo   del
territorio. Razionalizzazione  delle  spese  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di  emissioni
industriali», convertito, con modificazioni,  nella  legge  6  agosto
2015, n. 125, si  limita  a  richiedere,  conformemente  alla  regola
generale, che in esso siano «individuati i provvedimenti necessari  a
ripristinare il pareggio». 
    2.1.- Va infatti precisato che solo in data  2  ottobre  2020  e'
entrato in vigore il decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 7 settembre 2020 (Aggiornamento  degli  allegati  al  decreto
legislativo n. 118 del 2011) che ha previsto,  all'art.  2  (Allegato
4/2 -  Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilita'
finanziaria), nei  paragrafi  da  9.2.25  a  9.2.30,  una  disciplina
analitica del piano di rientro dal disavanzo. 
    Il nuovo paragrafo 9.2.25 dispone, infatti, che  «[n]ei  casi  in
cui la legge prevede l'adozione di un piano di rientro per il ripiano
pluriennale del disavanzo di amministrazione,  la  deliberazione  che
approva il piano  di  rientro  contiene:  [...]  e)  l'individuazione
puntuale, distintamente per ciascun esercizio, delle entrate e  delle
economie di spesa destinate al ripiano del disavanzo». 
    Tale previsione e' diretta a consentire una piu' agevole verifica
dell'importo  del  disavanzo  ripianato  annualmente,   con   precisi
effetti, stabiliti nei paragrafi successivi, sia nel caso di  mancato
recupero  delle  quote  da  ripianare  -  che  l'ente  deve   infatti
aggiungere a quelle gia' previste per l'esercizio in corso - sia,  in
senso inverso, quando l'ente, oltre a  ripianare  la  quota  prevista
nell'esercizio, abbia anche anticipato l'attuazione  delle  ulteriori
misure programmate dal piano. 
    Tuttavia, tale evoluzione del quadro normativo,  se  da  un  lato
assume,  a  far  data  dalla  sua  efficacia,  carattere   certamente
vincolante per le Regioni, essendo  la  materia  «armonizzazione  dei
bilanci pubblici» rimessa, ai sensi  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato,  dall'altro
porta a constatare che il requisito di  uno  specifico  contenuto  di
dettaglio del piano di rientro, nei termini affermati dal ricorrente,
e' stato prescritto solo successivamente sia  all'entrata  in  vigore
delle  norme  regionali  impugnate,  sia   all'adozione   delle   due
deliberazioni del Consiglio regionale della Regione Abruzzo  che,  in
conformita' alla disciplina ratione temporis vigente, hanno approvato
il piano di rientro dai disavanzi,  rispettivamente  al  31  dicembre
2014 e al 31 dicembre 2015, e individuato i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio (deliberazione 22 dicembre 2017, verbale  n.
105/1, e deliberazione 31 dicembre 2018, verbale n. 114/2). 
    Pertanto, non appare censurabile la circostanza  che  la  Regione
Abruzzo si sia avvalsa nelle norme regionali impugnate, efficaci  dal
6 agosto 2020, della facolta' di cui all'art. 111, comma  4-bis,  del
d.l. n. 18 del 2020, come convertito, nel  rispetto  della  normativa
allora  vigente,  ma  senza  aver  «approvato  un  piano  di  rientro
dettagliato». 
    Del resto, quest'ultima  disposizione  e'  stata  introdotta  dal
legislatore statale nel contesto di un intervento normativo d'urgenza
volto  a  contenere  le  ricadute  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19: cio', da un lato, nel plausibile intento di consentire agli
enti territoriali un margine  di  flessibilita'  nella  gestione  del
bilancio gia' nell'esercizio 2020 e, dall'altro, nella consapevolezza
che la disciplina dei piani di  rientro  ancora  non  richiedeva  per
questi  atti  un  contenuto  di  dettaglio.  Si  tratta  di  elementi
significativi  secondo  il  criterio  teleologico,  che   valgono   a
confutare ulteriormente l'interpretazione della richiamata previsione
proposta dal ricorrente. 
    2.2.- Se, dunque, al piano  di  rientro,  prima  dell'entrata  in
vigore  del  citato  decreto  ministeriale,  non  e'  richiesto   uno
specifico contenuto di dettaglio, e' pur vero che,  affinche'  l'ente
possa legittimamente avvalersi della facolta' riconosciuta  dall'art.
111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020, come convertito,  deve  in
ogni caso risultare con chiarezza  l'effettivo  collegamento  tra  il
maggiore ripiano conseguito nell'esercizio precedente e  l'attuazione
anticipata delle misure previste dal piano stesso. 
    A  questo  riguardo  va  rilevato  che:  a)  le  due   richiamate
deliberazioni consiliari di approvazione dei piani di  rientro  hanno
vincolato l'ente a «destinare prioritariamente ogni risorsa libera di
bilancio  alla  copertura  della  quota   annuale   del   disavanzo»,
specificando che negli esercizi 2019-2021 tale quota annuale  venisse
finanziata  «con  una  contrazione  della  spesa  corrente»;  b)   la
relazione  sulla  gestione  dell'esercizio  2019  -   allegata   alla
deliberazione della Giunta regionale della Regione Abruzzo 30  giugno
2020, n. 363/C  (Disegno  di  legge  regionale  recante:  "Rendiconto
generale per l'esercizio 2019", peraltro  non  ancora  approvato  dal
Consiglio  regionale)  -   attesta   l'avvenuto   conseguimento   sia
dell'obiettivo di ripianamento  della  quota  annuale  appostata  nel
bilancio di previsione, sia del recupero dell'ulteriore  importo;  c)
l'importo del  miglioramento  conseguito  al  termine  dell'esercizio
rispetto alle previsioni non e'  stato  oggetto  di  osservazioni  da
parte della sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della  Corte
dei conti nell'ambito del giudizio di  parificazione  del  rendiconto
generale 2019 (decisione 25 gennaio 2021, n. 4/2021/PARI, punti  5  e
7). 
    Tali constatazioni portano a escludere  il  denunciato  contrasto
con  l'art.  81,  terzo  comma,  Cost.  poiche'  le  norme  regionali
impugnate danno copertura alle spese che dispongono,  utilizzando  la
facolta' consentita dall'art. 111, comma 4-bis, del d.l.  n.  18  del
2020, come convertito, del quale ricorrono le condizioni applicative. 
    2.3.- Ne' sono fondati gli  ancillari  profili  di  censura  che,
sempre in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., lamentano  sia
la produzione di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica,  sia
il pregiudizio agli equilibri finanziari del bilancio regionale. 
    Infatti,  una  volta  esclusa   l'inidoneita'   della   descritta
modalita'  di  copertura  finanziaria  a  contrastare  con  l'evocato
parametro   costituzionale,   non    appaiono    configurabili    ne'
ripercussioni sul disavanzo di  amministrazione  e  sul  percorso  di
recupero delineato dal piano di rientro, ne' vulnera  agli  equilibri
finanziari del bilancio regionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
degli artt. 5, comma 2, e 6 della  legge  della  Regione  Abruzzo  31
luglio 2020, n.  20,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  12
gennaio  2018,  n.  2  (Legge  organica  in  materia   di   sport   e
impiantistica sportiva) e ulteriori disposizioni urgenti»,  promosse,
in riferimento all'art. 81,  terzo  comma,  della  Costituzione,  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2021. 
 
                                F.to: 
                   Giancarlo CORAGGIO, Presidente 
                      Luca ANTONINI, Redattore 
             Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 ottobre 2021. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA