MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento  e  classificazione  di  alcuni   prodotti   esplosivi
(21A06371) 
(GU n.259 del 29-10-2021)

 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011439/XVJ(53)   dell'8
ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per
conto della «Pirotecnica Lanci  S.r.l.»  della  licenza  ex  art.  47
T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in localita' Loco Paiuco -  Frisa
(CH),  i  fuochi  artificiali  di  seguito  elencati,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 1,  comma  2,  lettera  g)  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti  e  classificati
nella IV categoria di cui all'art. 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto: 
      «Colpo M BL C80 MAR» (massa attiva g 302); 
      «Colpo M G C80 MAR» (massa attiva g 302); 
      «Colpo M RO C80 MAR» (massa attiva g 302); 
      «Colpo M VE C80 MAR» (massa attiva g 302); 
      «Colpo M FUX C80 MAR» (massa attiva g 302). 
    Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul  territorio
nazionale  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per   spettacoli
eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione. 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/011438/XVJ(53)   dell'8
ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per
conto della «Pirotecnica Lanci  S.r.l.»  della  licenza  ex  art.  47
T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in localita' Loco Paiuco -  Frisa
(CH),  i  fuochi  artificiali  di  seguito  elencati,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 1,  comma  2,  lettera  g)  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art.  53  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti  e  classificati
nella IV categoria di cui all'art. 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto: 
      «AC XT SUG C80 MAR» (massa attiva g 344); 
      «AC XT SUG C90 MAR» (massa attiva g 453); 
      «AC XT SUG C100 MAR» (massa attiva g 563); 
      «SBRUFFO 1X C80 MAR» (massa attiva g 258); 
      «SBRUFFO 2X C80 MAR» (massa attiva g 295); 
      «AC STUCCHIO SF C75 MAR» (massa attiva g 246); 
      «SCALA 8 SF C100 MAR» (massa attiva g 639); 
      «SCALA 8 TUR C100 MAR" (massa attiva g 639); 
      «BC 4+X COL C125 MAR» (massa attiva g 1178). 
    Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul  territorio
nazionale  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per   spettacoli
eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione. 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/010779/XVJ(53)   dell'8
ottobre 2021, su istanza del  sig.  Ruocco  Carmine,  titolare  della
licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Ruocco
Carmine»  con  fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  via  Spinola  -
localita' Castello - Gragnano (NA), i fuochi artificiali  di  seguito
elencati, ai sensi del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma  2,
lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art.
53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,   sono
riconosciuti e classificati nelle categorie di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A»  al
medesimo regio decreto, come di seguito indicato: 
      sfera Ruocco 18 (massa attiva g 2025): IV categoria; 
      spoletta Ruocco passaggio (massa attiva g 12):  V  categoria  -
gruppo B; 
      spoletta Ruocco finale (massa attiva g 7): V categoria - gruppo
B. 
    Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul  territorio
nazionale  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per   spettacoli
eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione. 
    Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/010467/XVJ(53)   dell'8
ottobre 2021, su istanza  del  sig.  Scudo  Gerardo,  titolare  della
licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta  «Scudo
Gerardo» con fabbrica  di  fuochi  artificiali  in  via  Marsiglia  -
contrada Focone - Ercolano (NA),  i  fuochi  artificiali  di  seguito
elencati, ai sensi del  combinato  disposto  dell'art.  1,  comma  2,
lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art.
53  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,   sono
riconosciuti e classificati nelle categorie di cui  all'art.  82  del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A»  al
medesimo regio decreto, come di seguito indicato: 
      eurofaustus monogetto 30 (massa attiva g 53): IV categoria; 
      eurofaustus monogetto 50 (massa attiva g 106): IV categoria; 
      eurofaustus spoletta 2 (massa attiva  g  3,3):  V  categoria  -
gruppo «B»; 
      eurofaustus spoletta 3 (massa attiva g 4): V categoria - gruppo
«B»; 
      eurofaustus spoletta 5 (massa  attiva  g  12):  V  categoria  -
gruppo «B». 
    Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul  territorio
nazionale  direttamente  dal  fabbricante  medesimo  per   spettacoli
eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.