N. 57 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2021
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri).. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Requisiti di capacita' organizzativa e tecnica - Attestazione dell'operatore economico partecipante, per i rinnovi, di uno specifico requisito di gestione - Previsione che con le disposizioni regolamentari possono essere individuati incrementi di tale requisito. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Previsione che l'Amministrazione regionale puo' stabilire ulteriori requisiti di capacita' tecnica, organizzativa e finanziaria - Predeterminazione dei requisiti demandata a un successivo atto regolamentare. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Criteri e modalita' di valutazione delle proposte progettuali - Previsione che la Giunta regionale stabilisce nelle disposizioni regolamentari i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Previsione che il bando di gara puo' disporre specifici obblighi e limitazioni gestionali. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Miglioramenti energetici per il rinnovo delle concessioni in esercizio - Indicazione dei miglioramenti minimi, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica - Previsione che l'assegnazione tiene conto, in particolare, degli aspetti ivi elencati. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Previsione che demanda all'amministrazione regionale il compito di definire gli obiettivi minimi da conseguire ai fini del miglioramento e risanamento ambientale, con particolare riferimento agli aspetti ivi indicati. Energia - Concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione - Previsione che attribuisce all'amministrazione regionale la competenza a definire le misure di compensazione ambientale e territoriale, prima della assegnazione, con particolare riferimento agli aspetti ivi elencati. Energia - Canone di concessione di derivazioni per uso idroelettrico - Norme della Regione Basilicata - Corresponsione per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con beni costituenti la grande derivazione idroelettrica - Prevista articolazione in una componente variabile e in una fissa - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di definire, tra l'altro, i criteri di determinazione del canone dovuto dall'assegnatario per l'utilizzo delle opere bagnate. - Legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29 ("Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e ss.mm.ii."), artt. 12, commi 2 e 3; 13, comma 1; 15, comma 2; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2.(GU n.44 del 3-11-2021 )
Ricorso ex art. 127 della costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. Contro la Regione Basilicata, (C.F. 80002950766) in persona del Presidente della giunta pro tempore per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 12, commi 2 e 3, 13 comma 1, 15 comma 2, 18, 19, 20, 21 e 24 comma 2 della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 64 del 1° agosto 2021, avente ad oggetto «Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norma comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modificazioni ed integrazioni» in relazione all'art. 117, comma 3, Cost. La legge della Regione Basilicata n. 29/2021, reca la disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata, nonche' della determinazione del canone, in attuazione dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina regionale appare quindi diretta a regolare i processi autorizzatori riguardanti le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in apparente rispetto del riparto di competenze legislative fissato dell'art. 117, III comma Cost. che, come noto, assegna allo Stato il compito dell'elaborazione dei principi fondamentali regolanti la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia (C. Cost. 155 del 21 luglio 2020). La conformita' al dettato costituzionale risulta tuttavia meramente apparente ove si consideri anzitutto che numerose disposizioni della legge che s'impugna con il presente atto risultano violare il principio di legalita', in quanto rinviano la disciplina di aspetti essenziali a determinazioni di futura dozione di rango inferiore alla legge ordinaria regionale, quali i regolamenti e le delibere di Giunta o i bandi di gara, senza tuttavia indicare i criteri guida a cui si dovra' attenere la regione nell'esercizio del potere regolamentare. Le norme regionali, che saranno di seguito meglio specificate, appaiono dunque tutte caratterizzate dal medesimo vizio della violazione dell'art. 117, comma 3 Cost., siccome adottate in contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in una materia di legislazione concorrente quale quella della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, non essendo stato rispettato il principio della riserva di legge regionale prevista nell'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999, che si qualifica come norma interposta. l) Art. 12, comma 2, legge regionale n. 29/21 - Violazione dell'art. 12, comma 1-ter, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. Il vizio fin qui prospettato riguarda anzitutto la norma contenuta nell'art. 12, comma 2, della legge regionale 29/21 laddove si prevede che per i rinnovi, l'operatore economico partecipante deve attestare di aver gestito, impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3.000 kilowatt per un periodo di almeno cinque anni. L'ultimo periodo del comma 2 citato prevede ulteriormente che «Con le disposizioni regolamentari di cui all'art. 31, possono essere individuati incrementi di tale requisito, in ragione della complessita' e della dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione.» Tale ultima previsione si pone pero' in contrasto con l'art. 12, comma 1-ter, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 79/1999, il quale, prevede che, «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente art., le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico» (enfasi aggiunta). Tra gli ambiti assegnati alla riserva di legge regionale rientra anche, ai fini della «dimostrazione di adeguata capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW». E' opportuno evidenziare a questo proposito che il richiamato requisito «professionale» trova applicazione in via generale e che, conseguentemente, deve applicarsi anche ai rinnovi delle concessioni, che rappresentano una species rispetto al genus disciplinato dalla richiamata norma interposta. 2) Art. 12, comma 3, della legge regionale 29/21 - Violazione dell'art. 12, comma 1-ter, lettera e), numero 1), del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. Anche con riferimento all'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 29/21 possono formularsi analoghe considerazioni e ricorre dunque il vizio sopra prospettato di violazione dell' art. 117, III comma Cost.. Piu' in particolare la disposizione citata prevede che: «Fermi restando i requisiti minimi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016, puo' stabilire ulteriori requisiti di capacita' tecnica, organizzativa e finanziaria». La predeterminazione di requisiti dei ammissione degli operatori economici alle gare per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, viene demandata, per effetto della sua lettura in combinato disposto con l'art. 15, comma 2, della medesima legge regionale impugnata, ad un successivo atto regolamentare, unitamente agli elementi essenziali del bando, ed ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Anche nel caso in esame il legislatore regionale ha rinviato quindi all'esercizio della discrezionalita' amministrativa dell'amministrazione concedente la definizione della regola, in un ambito precettivo che e' pero' coperto da riserva di legge regionale. 3) Art. 13, comma 1, legge regionale n. 29/21 - Violazione dell'art. 12, comma 1-ter decreto legislativo n. 79/1999 che nelle lett. c) ed e) e dell'art. 117, III comma Cost. L'art. 13, comma 1, della legge regionale impugnata prevede che la Giunta regionale deve stabilire «i criteri oggettivi di valutazione delle proposte progettuali e i criteri di aggiudicazione, sulla base dei criteri minimi individuati dallo stesso art. 13 della legge regionale.» Cosi' disponendo, la norma regionale viola l'art. 117, III comma Cost. ed i principi fissati dall'art. 12, comma 1-ter decreto legislativo n. 79/1999 che nelle lett. c) ed e) individua solo nella legge regionale la fonte normativa a cui spetta tra l'altro la definizione dei «criteri di ammissione e di assegnazione» e dei «criteri di valutazione delle proposte progettuali». La norma regionale, della cui legittimita' si controverte nel presente giudizio, assegna invece la definizione dei suddetti criteri al regolamento di Giunta di cui all'art. 31, legge regionale n. 29/2021, limitandosi ad elencare i criteri di cui tenere conto, ma rinviando comunque la definizione del loro contenuto al suddetto regolamento. E' tuttavia evidente che per effetto di questa impostazione viene sottratta al legislatore regionale la potesta' che la legge dello Stato gli ha univocamente attribuito. 4) Art. 18, legge regionale 29/21 - Violazione dall'art. 12 comma 1-ter, lett.g) del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. La norma contenuta nell'art. 18 della legge regionale impugnata prescrive che: «La procedura di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico puo' prevedere, nel bando, specifici obblighi e limitazioni gestionali ai quali sono soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo: a) alla tutela della sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonche' alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua; b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invasate per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali e agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'art. 167, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006; c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamita' e degli incendi ovvero necessita' di protezione civile; d) al recupero o al mantenimento della capacita' utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti; e) al miglioramento delle modalita' gestionali, con particolare riguardo alla modulazione dei rilasci, al fine di ridurre gli effetti delle variazioni di portata e garantire adeguati deflussi ecologici; f) al rispetto del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle opere oggetto di concessione; g) al rispetto della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare delle norme di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro). » (enfasi aggiunta). La formulazione letterale della disposizione richiamata sembra doversi interpretare nel senso che il bando di gara possa prevedere specifici obblighi e limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali saranno ritenuti ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, con particolare riguardo ad alcuni elementi indicati espressamente. Si attribuisce quindi ancora una volta al livello amministrativo la facolta' di pervenire alla puntuale definizione di un precetto normativa quando la stessa dovrebbe appartenere solo a tale fonte normativa. Appare dunque evidente anche in questo caso la violazione dell'art. 117, comma 3 Cost e del principio della riserva di legge regionale imposto dall'art. 12 comma 1-ter, lett. e) del decreto legislativo n. 79/1999. 5) Art. 19 legge regionale n. 29/21 - Violazione dall'art. 12 comma 1-ter, lett. h) del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. L'art. 19 della legge regionale impugnata indica in modo sommario i miglioramenti energetici, di potenza di generazione e di producibilita' da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica, secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del decreto legislativo n. 79/1999. Il secondo comma della disposizione in esame prevede che «L'assegnazione della concessione tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti: a) incremento della producibilita' o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili; b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto; c) incremento della capacita' di regolazione e modulazione della produzione degli impianti; d) possibilita' di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (Criteri, modalita' e condizioni per l'unificazione della proprieta' e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti.» (enfasi aggiunta) Nell'articolo in commento l'espressione «tiene conto, in particolare, dei seguenti aspetti» lascia spazio ad una successiva determinazione di ulteriori criteri da parte dell'organo amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. Detta disposizione appare percio' viziata dalla violazione dell'art. 117, III comma Cost. in quanto contraria ai principi fondamentali fissati dall'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999, alla lett. h), laddove si stabilisce che, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le regioni (e le province autonome) sono tenuti a disciplinare con legge, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale e' demandato al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo. Nel quadro del riconoscimento di nuove prerogative in favore delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale, con la riforma di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018, ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. L'art. 19, assegnando all'amministrazione la regolazione in concreto degli ambiti sopra richiamati, finisce per vulnerare i valori ed i principi predetti rimanendo gli stessi esposti al rischio, sia pure teorico, del cattivo esercizio della discrezionalita' amministrativa. 6) Art. 20 legge regionale n. 29/21 - Violazione dall'art. 12 comma l-ter, lett. i) del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. L'art. 20 della legge regionale impugnata demanda all'amministrazione regionale il compito di definire gli obbiettivi minimi da conseguire ai fini del miglioramento e risanamento ambientale «con particolare riferimento ai seguenti aspetti: a) il mantenimento della continuita' fluviale ed il livello dei laghi; b) le modalita' di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia; c) la mitigazione delle alterazioni morfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione ed erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle; d) la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversita'; e) la valutazione dei potenziali effetti cumulativi, che tenga conto di tutte le centrali idroelettriche e delle opere e manufatti ad esse connessi presenti nel bacino idrografico; f) il conseguimento dell'equilibrio tra i seguenti elementi: il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici le richieste per gli utilizzi idrici, la diminuzione di disponibilita' di risorse idriche; g) l'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.» (enfasi aggiunta). Nell'articolo in commento l'espressione «con particolare riferimento ai seguenti aspetti"» lascia spazio ad una successiva determinazione di ulteriori criteri da parte dell'organo amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. Detta disposizione appare percio' viziata dalla violazione dell'art. 117, III comma Cost. in quanto contraria ai principi fondamentali fissati dall'art. 12, comma I-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999, alla lett. i), laddove si stabilisce che, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le regioni (e le province autonome) sono tenuti a disciplinare con legge, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale e' demandato al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo. Nel quadro del riconoscimento di nuove prerogative in favore delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale, con la riforma di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018, ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. L'art. 20, assegnando all'amministrazione la regolazione in concreto degli ambiti sopra richiamati, finisce per vulnerare i valori ed i principi predetti rimanendo gli stessi esposti al rischio, sia pure teorico, del cattivo esercizio della discrezionalita' amministrativa. 7) Art. 21 legge regionale n. 29/21 - Violazione dell'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999, alle lett. l) e dell'art. 117, III comma Cost. Anche l'art. 21 della legge regionale impugnata attribuisce alla competenza dell'amministrazione regionale, prima della procedura di assegnazione della concessione e sentiti i Comuni interessati, circa la definizione delle misure di compensazione ambientale e territoriale, «con particolare riferimento: a) al ripristino ambientale, tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato, nonche' alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali; b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonche' al paesaggio; c) al risparmio e all'efficienza energetica; d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata; e) al finanziamento, alla co-progettazione e alla co-realizzazione delle manutenzioni territoriali diffuse per mitigare gli effetti del cambiamento climatico.» (enfasi aggiunta). Nell'articolo in commento anche in questo caso l'espressione «con particolare riferimento» lascia spazio ad una successiva determinazione di ulteriori criteri da parte dell'organo amministrativo in ambiti non definiti dalla legge regionale. Detta disposizione appare percio' viziata dalla violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. in quanto contraria ai principi fondamentali fissati dall'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo n. 79 del 1999, alla lett. l), laddove si stabilisce che, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonche' dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al medesimo articolo, le regioni (e le province autonome) sono tenuti a disciplinare con legge, le modalita' e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo il perimetro entro il quale e' demandato al legislatore regionale il compito di emanare tali disposizioni di rango legislativo. Nel quadro del riconoscimento di nuove prerogative in favore delle Regioni e delle Province autonome, il legislatore statale, con la riforma di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018, ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumita', riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva. L'art. 21, assegnando all'amministrazione la regolazione in concreto degli ambiti sopra richiamati, finisce per vulnerare i valori ed i principi predetti rimanendo gli stessi esposti al rischio, sia pure teorico, del cattivo esercizio della discrezionalita' amministrativa. 8) Art. 24 legge regionale n. 29/21 - Violazione dall'art. 12 comma 1-ter, lett. e) del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 117, III comma Cost. L'art. 24, della legge regionale impugnata disciplina infine la determinazione del canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica articolandolo in una componente fissa e in una componente variabile. Il comma 2 della disposizione in esame prevede che: «La componente fissa e' quantificata, in coerenza con l'art. 12, comma l-septies, del decreto legislativo n. 79/1999, in un importo non inferiore a 35 euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente e' aggiornata dall'amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione e' calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui e' stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.» Detto precetto deve essere letto in combinato disposto con l'art. 31 comma l, lett. f) che attribuisce alla Giunta regionale il compito di definire tra l'altro «i criteri per la determinazione del canone minimo dovuto dall'assegnatario per l'utilizzo delle opere bagnate di cui all'art. 5 comma l e del prezzo dovuto dall'assegnatario, per l'utilizzo delle opere asciutte di cui all'art. 5, comma 5». Con particolare riguardo alla componente fissa, la previsione di un importo minimo non espressamente definito, se non relativamente al suo ammontare massimo pari a 35 euro per ogni chilowatt, associata poi al rinvio ad un apposito atto regolamentare la sua determinazione in concreto, non consente di verificare se le misure che poi saranno concretamente varate saranno o meno coerenti con le esigenze di economicita' della produzione idroelettrica e di promozione delle energie rinnovabili. L'attuale formulazione della norma regionale impedisce dunque la verifica del corretto esercizio della competenza legislativa assegnata alle regioni in subiecta materia, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., che impone di determinare i canoni idroelettrici nel rispetto principi fondamentali della onerosita' della concessione e della proporzionalita' del canone alla entita' dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilita' economica che il concessionario ne ricava (C. Cost. sentenza n. 119 del 2019; 155 del 21 luglio 2020).
P. Q. M. Voglia codesta Ecc.ma Corte dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli artt. 12, commi 2 e 3, 13 comma 1, 15 comma 2, 18, 19, 20, 21 e 24 comma 2 della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione n. 64 del 1° agosto 2021, avente ad oggetto «Disciplina delle modalita' e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norma comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modificazioni ed integrazioni.» in relazione all'art. 117, comma 3 Cost.. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 23 settembre 2021; 2. copia della legge regionale impugnata. Con ogni salvezza. Roma 29 settembre 2021 L'Avvocato dello Stato: Aiello