MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2021 

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la valorizzazione
della  Burrata  di  Andria  IGP  a  svolgere  le  funzioni   di   cui
all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  per
la IGP «Burrata di Andria». (21A06488) 
(GU n.263 del 4-11-2021)

 
                     IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed
alimentari; 
  Viste le premesse sulle quali e' fondato  il  predetto  regolamento
ed, in particolare, quelle relative  alle  esigenze  dei  consumatori
che, chiedendo qualita'  e  prodotti  tradizionali,  determinano  una
domanda  di  prodotti  agricoli  o  alimentari  con   caratteristiche
specifiche  riconoscibili,  in  particolare  modo   quelle   connesse
all'origine geografica. 
  Considerato  che  tali  esigenze  possono  essere  soddisfatte  dai
consorzi  di  tutela  che,  in   quanto   costituiti   dai   soggetti
direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno  un'esperienza
specifica ed una conoscenza approfondita  delle  caratteristiche  del
prodotto; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio  delle
quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle  STG  possono
ricevere,  mediante  provvedimento  di   riconoscimento,   l'incarico
corrispondente dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed  in
particolare il comma 15, che individua le  funzioni  per  l'esercizio
delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle  IGP  e  delle  STG
possono   ricevere,   mediante   provvedimento   di   riconoscimento,
l'incarico corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Visti i decreti  ministeriali  12  aprile  2000,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97
del 27  aprile  2000,  recanti  «disposizioni  generali  relative  ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche  protette  (IGP)»  e  «individuazione  dei   criteri   di
rappresentanza negli organi sociali  dei  consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP)», emanati dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17,
della citata legge n. 526/1999; 
  Visto il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  9
del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14,  comma
16, della  legge  n.  526/1999,  e'  stato  adottato  il  regolamento
concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle  attivita'  dei
consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero; 
  Visto  il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del  21
novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni  dell'art.
14, comma 15, lettera d) sono state impartite  le  direttive  per  la
collaborazione dei consorzi di tutela  delle  DOP  e  delle  IGP  con
l'Ispettorato centrale repressione frodi,  ora  Ispettorato  centrale
della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti
agroalimentari (ICQRF), nell'attivita' di vigilanza; 
  Visto  il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del  12
giugno 2001, recante integrazioni ai citati  decreti  del  12  aprile
2000; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n.  297,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni  sanzionatorie  in
applicazione  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992,  relativo  alla
protezione delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari»; 
  Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  112  del  16  maggio
2005, recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000; 
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  191  del  18  agosto
2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005; 
  Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14,
comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526; 
  Visto il regolamento UE n. 2103 della Commissione del  21  novembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  327
del 2  dicembre  con  il  quale  e'  stata  registrata  l'indicazione
geografica protetta «Burrata di Andria»; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 2018, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
134 del 12 giugno 2018, con il  quale  e'  stato  attribuito  per  un
triennio al Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata
di Andria IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere  le  funzioni
di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre  1999,  n.  526
per la IGP «Burrata di Andria»; 
  Visto l'art. 7 del decreto ministeriale  del  12  aprile  2000,  n.
61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti  di
rappresentativita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle  IGP  che
individua  la  modalita'  per  la  verifica  della  sussistenza   del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto  12
aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentativita'
dei consorzi di tutela, e' soddisfatta  in  quanto  il  Ministero  ha
verificato  che  la  partecipazione,  nella  compagine  sociale,  dei
soggetti  appartenenti  alla  categoria  «caseifici»  nella   filiera
«formaggi» individuata all'art. 4 del medesimo  decreto,  rappresenta
almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo
nel periodo significativo di  riferimento.  Tale  verifica  e'  stata
eseguita  sulla  base  dell'elenco  soci  trasmesso   dal   consorzio
richiedente con nota del 7 settembre 2021 (prot. Mipaaf n. 408124)  e
delle attestazioni rilasciate dall'organismo  di  controllo  CSQA  in
data 10 agosto 2021 (prot. Mipaaf n. 382072), autorizzato a  svolgere
le  attivita'  di  controllo  sull'indicazione  geografica   protetta
«Burrata di Andria»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio per la tutela  e  la  valorizzazione  della  Burrata  di
Andria IGP a svolgere le funzioni indicate  all'art.  14,  comma  15,
della legge n. 526/1999 per la IGP «Burrata di Andria»; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto
16 maggio 2018 al Consorzio per la tutela e la  valorizzazione  della
Burrata di Andria IGP con sede legale in Andria (BT) - contrada Barba
d'Angelo n. 55/57 - a svolgere le funzioni di cui all'art. 14,  comma
15, della legge 21 dicembre 1999, n.  526  per  la  IGP  «Burrata  di
Andria»; 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di  rispetto  delle
prescrizioni previste nel decreto del  16  maggio  2018  puo'  essere
sospeso con provvedimento motivato e revocato ai  sensi  dell'art.  7
del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai
requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di   tutela   delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP). 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione  dello
stesso, ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma 25 ottobre 2021 
 
                                                Il dirigente: Cafiero