AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Bendin» (21A06530) 
(GU n.266 del 8-11-2021)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 164/2021 del 26 ottobre 2021 
 
    Procedura europea: AT/H/0836/001/DC. 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  BENDIN,  nella
forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate: 
      titolare A.I.C: Mibe Pharma Italia S.r.l., con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Leonardo da Vinci 20/B, 39100 Bolzano; 
      confezioni: 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 15 g  -  A.I.C.  n.
046278014 (in base 10) 1D49CY (in base 32); 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 20 g  -  A.I.C.  n.
046278026 (in base 10) 1D49DB (in base 32); 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 25 g  -  A.I.C.  n.
046278038 (in base 10) 1D49DQ (in base 32); 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 30 g  -  A.I.C.  n.
046278040 (in base 10) 1D49DS (in base 32); 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 50 g  -  A.I.C.  n.
046278053 (in base 10) 1D49F5 (in base 32); 
        «1 mg/g + 0,5 mg/g crema» 1 tubo in AL da 60 g  -  A.I.C.  n.
046278077 (in base 10) 1D49FX (in base 32). 
    Forma farmaceutica: crema. 
    Validita' prodotto: tre anni. 
    Il periodo di validita' dopo la prima apertura e' di sei mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede alcuna precauzione  particolare  per  la  conservazione.  Il
prodotto non risente della conservazione  in  frigorifero  per  brevi
periodi di tempo. Non e' prevista la conservazione in  frigorifero  a
lungo termine del prodotto (piu' di otto settimane). 
    Composizione: 
      1 g di crema contiene: 
        principio attivo: 
          1 mg di gentamicina (come 1,67 mg di gentamicina solfato) e
0,5 mg di betametasone (come 0,64 mg di betametasone dipropionato); 
        eccipienti: paraffina bianca soffice, tutto-rac-α-tocoferolo,
paraffina liquida, alcol cetostearilico, macrogol cetostearile  etere
20, metile idrossibenzoato (E 218), propil idrossibenzoato  (E  216),
sodio diidrogeno fosfato diidrato (per la regolazione del pH),  acido
fosforico,  diluito  (per  la  regolazione  del  pH),  soluzione   di
idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua purificata. 
    Responsabili del rilascio dei lotti: 
      mibe GmbH Arzneimittel - Münchener  Straße  15,  06796  Brehna,
Sachsen-Anhalt, Germania; 
      SUN-FARM Sp. z o.o. - ul. Dolna 21, 05-092 ?omianki Polonia. 
    Indicazioni  terapeutiche:  «Bendin»  crema   e'   indicato   per
condizioni cutanee localizzate, infiammatorie, di  piccole  aree  che
richiedono un trattamento con un glucocorticoide ad elevata  potenza,
nei casi in cui sia presente anche  una  sovrainfezione  da  patogeni
sensibili alla gentamicina. 
    Occorre prendere  in  considerazione  le  linee  guida  ufficiali
sull'uso appropriato degli agenti antibatterici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': «C». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  in  virtu'
del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del  riassunto
delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento  che
si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti  da  brevetto
al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art.  107-quater,  paragrafo  7)  della  direttiva  2010/84/CE  e
pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.