N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 ottobre 2021

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12 ottobre 2021  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).. 
 
Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni
  in materia di agroecologia - Previsto divieto  di  uso  di  biocidi
  diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, in  base  al
  regolamento  (UE)  2018/848  e  dell'allegato  n.  2  del   decreto
  ministeriale n.  6793  del  2018,  negli  ambiti  territoriali  ivi
  elencati - Sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro prevista per
  la relativa violazione. 
Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni
  in  materia  di  agroecologia  -  Controlli   e   verifiche   nelle
  importazioni   e   nelle   produzioni   -   Previsto   divieto   di
  commercializzazione, oltre che  di  lavorazione,  trasformazione  o
  comunque vendita, di prodotti agricoli importati che non rispondano
  a determinate condizioni ivi disciplinate. 
Agricoltura - Ambiente - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni
  in materia di agroecologia -  Vigilanza  sull'utilizzo  di  biocidi
  tossici e  sanzioni  -  Prevista  attribuzione  delle  funzioni  di
  controllo  al  Nucleo  operativo   regionale   per   la   sicurezza
  agroalimentare (NORAS) del  Corpo  forestale  della  Regione  e  al
  servizio fitosanitario  del  dipartimento  regionale  competente  -
  Istituzione di un apposito capitolo di bilancio della  Regione  ove
  confluiscono i proventi delle relative sanzioni amministrative. 
Demanio e patrimonio  dello  Stato  e  delle  Regioni  -  Concessioni
  demaniali  marittime  -  Norme  della  Regione  Siciliana  per   la
  riduzione del contenzioso -  Applicazione  dei  commi  7,  9  e  10
  dell'art. 100 del decreto-legge n. 104 del  2020,  che  dispongono,
  per la definizione delle liti  in  materia  di  determinazione  dei
  canoni, il pagamento di determinati importi -  Presentazione  della
  domanda di definizione che sospende i procedimenti amministrativi e
  giurisdizionali  pendenti  -  Previsione  che  i  termini  per   la
  presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto
  sono fissati rispettivamente il 31 agosto 2021, invece  che  il  15
  dicembre 2020, e il 31 ottobre 2021, anziche' il 30 settembre 2021. 
- Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n.  21  (Disposizioni
  in materia di agroecologia, di tutela  della  biodiversita'  e  dei
  prodotti  agricoli  siciliani  e  di  innovazione  tecnologica   in
  agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali  marittime),
  artt. 3, commi 1 e 2; 4, 6 e 18. 
(GU n.45 del 10-11-2021 )
    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato    e    difeso    ex-lege
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587 - pec  per  il
ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso  i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.  12  legalmente  domicilia.
Contro la  Regione  siciliana  (c.f.  80012000826),  in  persona  del
Presidente pro tempore, con sede in Palermo, piazza Indipendenza n. 7
- cap 00145 per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione siciliana 29 luglio 2021, n. 21, pubblicata
nel BUR n. 34, del 6 agosto 2021, recante: «Disposizioni  in  materia
di  agroecologia,  di  tutela  della  biodiversita'  e  dei  prodotti
agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme
in materia di concessioni demaniali  marittime»,  limitatamente  agli
articoli 3, commi 1 e 2; 4; 6; 18 come da delibera del Consiglio  dei
ministri del 29 settembre 2021. 
    Sul BUR n. 34 del 6 agosto 2021, e'  stata  pubblicata  la  legge
della Regione siciliana 29 luglio 2021 n. 21 recante «Disposizioni in
materia di agroecologia, di tutela della biodiversita' e dei prodotti
agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme
in materia di concessioni demaniali marittime». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni  sopra   indicate.   Propone   pertanto   questione   di
legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  Cost.
per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Premessa 
    La legge regionale  siciliana  n.  21/21  detta  disposizioni  in
materia di agroecologia, di tutela della biodiversita' e dei prodotti
agricoli siciliani  e  di  innovazione  tecnologica  in  agricoltura,
nonche' norme in materia di concessioni demaniali marittime. 
    La stessa risulta sotto piu' profili  illegittima  per  contrasto
con l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione ai  vincoli
posti dalle disposizioni  eurounitarie  nella  materia,  nonche'  per
contrasto con l'art. 117, comma  3,  della  Costituzione,  risultando
violate le competenze statali in materia sottoposta alla legislazione
concorrente (tutela della salute), secondo quanto previsto  dall'art.
17 dello Statuto della Regione Sicilia. 
    Sul punto, prima di evidenziare  nel  dettaglio  le  disposizioni
censurate, va osservato che gia'  l'art.  1  della  legge  n.  21/21,
recante le finalita' della legge regionale,  dispone  che  la  stessa
legge, tra  l'altro,  promuove  la  tutela  della  salute  umana  nel
rispetto  dei  principi  della   Costituzione   e   della   normativa
dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 14, lettera  a)  dello
Statuto  della  Regione  (che  attribuisce  alla  regione  competenza
esclusiva in materia di agricoltura), anche allo scopo di innalzare i
livelli minimi di tutela della  salute  e  di  protezione  ambientale
previsti dalla normativa statale. 
    In proposito, va osservato che, con  ogni  evidenza,  la  materia
disciplinata dalla legge impugnata non ha nulla a che vedere  con  la
tutela della salute e della sicurezza degli alimenti, non potendo  la
«agroecologia» costituire un veicolo per invadere competenze statali;
cio' anche per  l'ovvia  considerazione  che  l'unica  modalita'  per
innalzare i livelli minimi di tutela della salute e' costituita dalla
piena applicazione dei controlli sanitari. Fin dalle premesse  appare
quindi chiaro che l'intento del legislatore regionale  ha  esorbitato
dalle proprie competenze. 
    1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 1 e  2  della
legge regionale siciliana n. 21/21. Violazione dei vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art.  117,  comma  1,  in
relazione al Reg 2018/848/UE (art. 24) e 528/2012/UE (artt. 81 e 88). 
    La legge n. 21/21 e' in  primis  censurabile  relativamente  alle
disposizioni di cui all'art. 3 commi 1 e 2, in quanto  violative  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario  ex  art.  117,  primo
comma, della Costituzione. 
    Nel dettaglio. 
    L'art. 3, ai commi 1 e 2, nel disciplinare  i  «biocidi»  prevede
testualmente che: 
      «1.  Al  fine  di  garantire  la  tutela  della  salute  e   in
applicazione del principio  di  precauzione  e  di  protezione  della
salute umana, previsto dall'art. 191 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, e' vietato  l'utilizzo  di  biocidi  diversi  da
quelli  consentiti  in  agricoltura   biologica,   sulla   base   del
regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del
decreto  ministeriale  18  luglio  2018,  n.   6793,   negli   ambiti
territoriali di seguito  specificati:  nei  parchi  e  nelle  riserve
naturali, nei parchi archeologici, nei geositi,  nei  geoparchi,  nei
monumenti naturali, a partire dal 1° gennaio  2023;  nei  siti  della
Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del
Consiglio del  21  maggio  1992  («Habitat»)  e  n.  2009/147/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009  («Uccelli»),
che comprendono le Zone di  Protezione  speciale  (ZPS),  i  siti  di
importanza p. 12/20 29 settembre 2021 comunitaria  (SIC)  e  le  Zone
Speciali di Conservazione (ZSC),  a  partire  dall'1°  gennaio  2023;
lungo i bordi di  tutte  le  strade  pubbliche  e  fungo  i  percorsi
ferroviari; in  qualsiasi  altro  luogo  pubblico  non  destinato  ad
attivita' agricola. - 1. La violazione delle disposizioni di  cui  al
comma 1,  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000». 
    Le disposizioni sono illegittime. 
    In primo luogo, infatti, va segnalato che  la  normativa  europea
fornisce una puntuale definizione  di  «prodotto  biocida»  (Reg.  UE
528/2012, implementato a livello nazionale dall'art. 15 della legge 6
agosto 2013, n. 97, dal  decreto  ministeriale  1°  ottobre  2017  in
materia di controlli, dal decreto  ministeriale  1°  giugno  2016  in
materia  di  tariffe:  cui  fara'  seguito,  a  breve,   un   decreto
legislativo in materia di sanzioni)  e  di  «prodotto  fitosanitario»
(Reg. CE 1107/2009 e relativa normativa di implementazione a  livello
nazionale per i cui riferimenti si rinvia alla  competente  direzione
generale). 
    Spesso, tuttavia, si  registra  l'utilizzo  atecnico  di  termini
quali  «biocidi»,  «fitosanitari»  e  «pesticidi»   in   maniera   da
sottintenderne  l'equivalenza  od  alternativita'.   Nel   linguaggio
comune, infatti,  con  il  termine  «biocidi»  si  indicano  prodotti
diversi  quali  i  biocidi  ed  i  fitosanitari,  come  definiti  dai
rispettivi regolamenti. 
    Cio'   premesso,   la   norma   regionale   in   esame    risulta
contraddittoria, disciplinando le questioni con  evidente  confusione
lessicale nei termini sopra descritti. 
    Essendoci un testuale riferimento ai  «biocidi»,  la  norma  deve
ritenersi applicabile  (prescindendo  dall'interpretare  i  possibili
intenti del legislatore regionale) ai prodotti di cui al  regolamento
(1.1E) 528/2012 e non ad altre tipologie di prodotti. 
    Il citato art. 3 dispone il divieto dell'uso dei biocidi  diversi
da quelli consentiti in  agricoltura  biologica,  a  partire  del  1°
gennaio 2023 (relativamente agli ambiti territoriali  individuati  ai
punti a) e b) dello stesso articolo). 
    La norma e' illegittima. 
    Preliminarmente va evidenziato che i biocidi non sono  in  nessun
caso consentiti in agricoltura: per il trattamento  delle  avversita'
delle  piante  e  per  il  diserbo,  in   agricoltura   o   in   aree
extra-agricole,  sono  ammessi  unicamente  i  prodotti  fitosanitari
autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del regolamento CE  n
1107/2009. 
    L'uso  dei  prodotti  fitosanitari  negli   ambiti   territoriali
individuati ai punti da a) a d), quali parchi e strade  pubbliche  ed
altre aree frequentate dalla popolazione,  strade  e  ferrovie,  siti
della Rete Natura 2000 ed altre aree protette, inoltre, deve avvenire
secondo le istruzioni dell'etichetta  del  prodotto  autorizzata  con
decreto  dirigenziale,  affinche'  sia,  garantita  l'efficacia   del
prodotto e non siano indotti  fenomeni  di  resistenza  del  patogeno
combattuto, assicurando parallelamente un elevato livello  di  tutela
della salute e dell'ambiente. 
    Il piano d'azione nazionale per l'uso  sostenibile  dei  prodotti
fitosanitari  ha  introdotto,  poi,   ulteriori   misure   volte   al
contenimento dei  rischi  e  alla  riduzione  dell'uso  dei  prodotti
fitosanitari, in attuazione delle disposizioni comunitarie per  l'uso
sostenibile dei pesticidi. 
    Tali misure dovrebbero connotare anche  l'utilizzo  dei  biocidi,
ove consentito, ai fini della lotta contro gli organismi  nocivi  per
la salute umana o animale. 
    Orbene, l'art. 3 della legge in  parola  prevede  il  divieto  di
utilizzo di biocidi  diversi  da  quelli  consentiti  in  agricoltura
biologica, sulla base del regolamento 2018/848/UE e  dell'allegato  2
del decreto ministeriale 18 luglio 2918, n. 6793,  in  una  serie  di
ambiti territoriali che  di  fatto  ricomprendono  il  complesso  del
territorio pubblico siciliano. 
    In merito, occorre evidenziare che il  Reg.  2018/848/UE,  ed  in
particolare l'art. 24 (nonche' l'allegato 2 del decreto  ministeriale
n. 6793/2018), disciplinano ambiti che presentano pochi  e  marginali
punti di contatto con la materia dei biocidi (che nel  medesimo  art.
24, infatti,  non  vengono  mai  espressamente  menzionati),  con  la
conseguenza che devono ritenersi inesistenti o estremamente sporadici
i biocidi consentiti in agricoltura  biologica  sulla  base  di  tali
fonti normative. 
    In altri termini, laddove  l'art.  3  della  legge  regionale  n.
21/2021 consente negli spazi pubblici l'utilizzo dei soli biocidi  il
cui impiego e' consentito in agricoltura biologica sulla  base  delle
citate norme, di fatto, cio' significa che il medesimo articolo vieta
l'utilizzo pressoche' totale dei biocidi negli spazi pubblici. 
    Il regolamento (UE) 528/2012 disciplina, tra l'altro, «la messa a
disposizione e l'uso di biocidi  all'interno  di  uno  o  piu'  Stati
membri» (art. 1,  paragrafo  2,  lettera  d);  a  tal  proposito,  un
intervento, come  quello  della  norma  de  qua,  essendo  fortemente
limitativo dell'utilizzo di biocidi su  un  territorio  cosi'  esteso
dello Stato, si traduce inevitabilmente in una misura restrittiva del
mercato, in contrasto con la normativa comunitaria. 
    Peraltro,  eventuali  restrizioni  potrebbero  essere  consentite
esclusivamente  nei  casi  previsti   dall'art.   88   del   medesimo
regolamento, recante  «Clausola  di  salvaguardia»,  il  quale  cosi'
recita: 
      «Qualora, sulla base di nuove prove,  uno  Stato  membro  abbia
validi motivi  per  ritenere  che  un  biocida,  seppure  autorizzato
conformemente al presente regolamento, costituisca un grave  rischio,
immediato  o  nel  lungo  periodo,  per  la  salute   dell'uomo,   in
particolare dei gruppi vulnerabili, o degli animali o per l'ambiente,
puo' adottare adeguate misure provvisorie. Lo Stato membro ne informa
senza ritardo la Commissione e gli altri  Stati  membri,  fornendo  i
motivi della propria decisione sulla base delle nuove prove. 
    La commissione, mediante atti di esecuzione, autorizza la  misura
provvisoria per un  periodo  di  tempo  determinato  nella  decisione
oppure chiede allo Stato membro di revocare  la  misura  provvisoria.
Tali atti di esecuzione, sono adottati secondo la procedura di  esame
di cui all'art. 82, paragrafo 3». 
    Ma nel caso di specie, dalla legge regionale de qua non si evince
nessuno dei presupposti previsti dall'art. 88, ne' il rispetto  delle
relative  procedure  di  adozione  delle  misure,   con   conseguente
violazione della medesima disposizione. 
    La norma e' quindi  censurabile  per  violazione  dell'art.  117,
comma  1,  Cost.,  in  relazione   alle   disposizioni   eurounitarie
richiamate. 
    Posto  quanto  precede,  sotto  altro  profilo  va  ulteriormente
sottolineato che il medesimo art. 88 conferisce il potere di adozione
di misure restrittive allo  «Stato  membro».  Atteso  che  l'art.  81
prevede che l'attuazione del regolamento spetti a  livello  nazionale
all'Autorita' competente che deve  essere  formalmente  designata,  e
considerato che l'art. 15, comma 2 della legge n. 97/2013  designa  a
tal fine il Ministero della salute, ne  discende  che  esclusivamente
quest'ultimo, in presenza dei necessari presupposti  e  nel  rispetto
delle previste procedure, avrebbe potuto esercitare la competenza  ad
adottare una misura quale quella prevista dall'art. 3 della legge  in
questione. 
    La disposizione impugnata risulta quindi comunque illegittima. 
    Si evidenzia,  altresi',  che  le  censurate  illegittimita'  del
disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale  in  esame
determinano la  conseguente  illegittimita'  del  secondo  comma  del
medesimo articolo, laddove sono previste  sanzioni  amministrative  a
tutela di quanto disposto dal primo comma. 
    Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la disposizione in
esame  e'  censurabile   per   violazione   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 117, comma 1  Cost.,
in relazione alle citate norme unionali. 
    2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, commi  e  2,  della
legge regionale siciliana 21/21, per contrasto con  l'art.  17  dello
Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 15 della legge
n. 97/2013, in applicazione dell'art. 117, comma 3 Cost. 
    Quanto sopra evidenziato con riferimento alle competenze  statali
in materia di adozione di misure restrittive e di  controlli,  rileva
anche  ai  fini  dell'integrazione  di  un   ulteriore   profilo   di
illegittimita' costituzionale. 
    In  materia  di  tutela  della  salute,  infatti,  per   espressa
previsione dell'art. 17 dello Statuto speciale, la Regione  siciliana
e' vincolata, nella propria potesta' legislativa, ai principi fissati
dalla normativa statale. 
    L'articolo impugnato  (commi  1  e  2)  e'  quindi  ulteriormente
illegittimo in quanto detta disposizioni in materia di  tutela  della
salute, al di fuori dei principi (e delle competenze)  fissati  dallo
Stato, che vincolano la potesta' legislativa della Regione  siciliana
ai sensi dell'art. 17, dello Statuto speciale di autonomia. 
    Quest'ultimo cosi' recita: 
      «Articolo 17 1.  Entro  i  limiti  dei  principi  ed  interessi
generali cui si informa  la  legislazione  dello  Stato,  l'Assemblea
regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari  ed
agli interessi propri della Regione, emanare  leggi,  anche  relative
all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti
la Regione: a)  comunicazioni  e  trasporti  regionali  di  qualsiasi
genere; b) igiene e sanita' pubblica; c) assistenza sanitaria; [...]» 
    Nel caso di specie, come detto, la legislazione statale (art. 15,
legge  97/2013),  in  attuazione  dell'art.  81  del  regolamento  UE
528/2012, ha individuato il Ministero della  salute  come  competente
per gli adempimenti previsti dal medesimo regolamento, nonche' per le
procedure di controllo sui biocidi immessi sul mercato. 
    Cosi' l'art. 15: 
      «1. Il  Ministero  della  salute  provvede   agli   adempimenti
previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato
«regolamento n. 528». 
      2. Il Ministero della  salute  e'  designato  quale  «autorita'
competente» ai sensi dell'art. 81 del regolamento n. 528. 
      3. Con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le tariffe di cui all'art. 80 del regolamento n. 528  e  le
relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in base
al principio di copertura del costo effettivo  del  servizio  e  sono
aggiornate ogni tre anni. 
      4. Con decreto del Ministro  della  salute  sono  stabilite  le
modalita' di effettuazione dei  controlli  sui  biocidi  immessi  sul
mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento n. 528. 
      5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti  autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528. 
    Di conseguenza, le  disposizioni  censurate,  nel  prevedere  una
competenza regionale in  materia,  hanno  comunque  esorbitato  dalla
competenza  delineata  dallo   Statuto   speciale,   come   meramente
concorrente in materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica,  in  quanto
contrastante sul punto con la specifica normativa statale (resa anche
in applicazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.). 
    3.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   6   della   legge
regionale  siciliana  n.  21/21.  Violazione  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art.  117,  comma  1,  in
relazione agli articoli 28-36 TFUE, ai Reg.  UE  17/625,  2020/585  e
2021/601. 
    Anche l'art. 6 della legge impugnata presenta evidenti profili di
illegittimita' costituzionale. 
    La norma prevede,  infatti,  il  divieto  di  commercializzazione
(oltre che di lavorazione,  trasformazione  o  comunque  vendita)  di
prodotti  agricoli  importati  che  non  rispondano   a   determinate
condizioni, ivi disciplinate. 
    In particolare, i primi due commi prevedono che: 
      «1. I prodotti agricoli di importazione da  Paesi  extraeuropei
di I, II, III, IV e  V  gamma,  inclusi  gli  alimenti  destinati  al
consumo umano o animale, possono essere  commercializzati,  lavorati,
trasformati  o  venduti  nel  territorio  regionale  se   dotati   di
certificato  di  analisi  agrarie  e  multiresiduali  rilasciato   in
conformita' al  successivo  comma  2.  Tale  certificato  attesta  la
presenza di prodotti chimici di  sintesi  e  micotossine  nei  limiti
stabiliti dal  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/585  della
commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di  esecuzione  (UE)
n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021. 
      2. Il certificato  e'  richiesto  dall'impresa  che  importa  o
commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al  comma  1
ed e' rilasciato da  un  laboratorio  ufficiale  designato  ai  sensi
dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori  ufficiali
designati   ai   sensi   del   periodo   precedente   e'   pubblicato
dall'Assessorato regionale della salute». 
    I  successivi  commi  del  medesimo   articolo   dettano   regole
procedurali per la verifica del rispetto di  tali  condizioni,  e  le
eventuali sanzioni. 
    Le disposizioni sono illegittime. 
    Il regolamento n. 625/2017 (UE), infatti, non contempla, in alcun
modo, la tipologia di certificazione  introdotta  dalla  disposizione
censurata  (art.  6,  comma  2),  ne'  tantomeno  tali  controlli   e
certificazioni sono  previsti  dai  regolamenti  di  esecuzioni  (UE)
2020/585 e 2021/601 (tutti richiamati nella norma in esame),  ne'  da
nessun'altra disposizione comunitaria. 
    L'art. 6, pertanto, viola il principio della libera  circolazione
delle merci (artt. 28-36 TFUE).  in  quanto  pone  evidentemente  dei
vincoli alla circolazione dei prodotti agricoli, inserendo limiti non
contemplati  dalla  normativa  europea  (cui  pure  dichiara  di  far
riferimento). 
    La norma merita quindi la declaratoria di incostituzionalita' per
contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. 
    4.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  6,   della   legge
regionale siciliana n. 21/21,  per  contrasto  con  l'art.  17  dello
Statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. l, del decreto
legislativo  2  febbraio  2021,  n.  24,  in  applicazione  dell'art.
dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Posto quanto precede, l'art. 6,  oltre  a  violare  il  principio
della libera circolazione delle merci e la normativa europea  citata,
si pone anche in contrasto con  la  competenza  dello  Stato  che  ha
attribuito al Ministero della salute la materia del  controllo  degli
alimenti in importazione. 
    Proprio adeguandosi alle disposizioni del reg. 625/17 UE  (citato
dalla stessa legge impugnata), infatti, il decreto legislativo n. 24,
del  2  febbraio  2021,  all'art.  1,  ha  espressamente  affidato  i
controlli sulle importazioni nei settori di cui all'art. 1, paragrafo
2, lettera a), c), d) e)  ed  f)  del  medesimo  regolamento  UE,  al
Ministero della salute. 
    L'art. 6, invece, prevedendo controlli  differenti  e  specifici,
con certificazione ad hoc non  prevista  da  nessun'altra  fonte,  ha
invaso la competenza dello Stato  per  quanto  riguarda  i  controlli
sugli alimenti di importazione. 
    Si  rileva,  pertanto,  l'ulteriore  profilo  di   illegittimita'
costituzionale della disposizione in esame: oltre  che  per  la  gia'
rilevata   violazione   dei   vincoli   derivanti    dall'ordinamento
comunitario, anche ai sensi dell'art. 17 dello Statuto della  Regione
siciliana per aver esorbitato dalle competenze  statutarie  e  invaso
competenze statali in materia di tutela della salute. 
    Come gia' sopra evidenziato, infatti, i principi e le  competenze
fissate a livello statale in materia di «tutela  della  salute»  (nel
caso di specie il decreto legislativo n. 24/21 citato), vincolano  la
potesta' legislativa della Regione siciliana ai sensi  dell'art.  17,
dello Statuto speciale di autonomia. 
    Da cui  l'ulteriore  illegittimita'  costituzionale  della  norma
impugnata. 
    5.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   4   della   legge
regionale  siciliana  n.  21/21.  Violazione  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art.  117,  comma  1,  in
relazione agli articoli 28-36 TFUE, nonche' agli  articoli  65  e  81
regolamento (UE) 528/2012. 
    Deriva da quanto precede che anche l'art. 4 della legge regionale
in esame, presenta profili di illegittimita'  costituzionale,  ancora
una volta per violazione dei vincoli  dell'ordinamento  eurounitario,
ponendosi quindi in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost. 
    Questo il testo integrale dell'art. 4: 
      «1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale
previste dagli  articoli  6  e  9,  le  funzioni  di  controllo  sono
attribuite al NORAS del Corpo forestale della Regione siciliana e  al
servizio fitosanitario del dipartimento  regionale  dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. 
      2. E' istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione
ove confluiscono i proventi derivanti dalle  sanzioni  amministrative
previste dalla presente legge». 
    La norma si  premura,  dunque,  di  prevedere  e  organizzare  la
funzione di vigilanza, con riferimento ai vincoli introdotti dal gia'
censurato  art.  6  e   del   quale   sconta   quindi   la   medesima
illegittimita'. 
    La   stessa   funzione   di   vigilanza,   nonche'   il   sistema
sanzionatorio, sono, infatti, ictu oculi strumentali all'applicazione
dell'art 6, e  ne  condividono  dunque  l'illegittimita',  in  quanto
violativi del principio di libera circolazione delle merci,  e  delle
relative norme del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
(artt. 28-36 TFUE). 
    Inoltre, la rubrica della disposizione («Vigilanza  sull'utilizzo
di  biocidi  tossici  e  sanzioni»),  fa  riferimento  a   competenze
specifiche che l'art. 65 del regolamento (UE) 528/2012, demanda  allo
Stato membro. Ai sensi dell'art. 65 Reg. cit. (rubricato  «Osservanza
dei  requisiti»),  infatti,  «1.  Gli  Stati   membri   adottano   le
disposizioni necessarie per  il  monitoraggio  dei  biocidi  e  degli
articoli trattati immessi  sul  mercato  al  fine  di  accertarne  la
rispondenza ai requisiti del  presente  regolamento.  Il  regolamento
(CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
2008, che pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione  dei  prodotti  si
applica di conseguenza. 
    2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari  affinche'
siano effettuati controlli  ufficiali  ai  fini  dell'osservanza  del
presente regolamento». 
    Prevedendo una competenza  regionale  in  materia  di  vigilanza,
dunque, l'art. 4 (la rubrica richiama la «Vigilanza sull'utilizzo  di
biocidi tossici e sanzioni»), fa riferimento a competenze  specifiche
che l'art. 65 del Regolamento (UE) 528/2012, demanda in prima battuta
allo Stato membro, ponendosi in contrasto con la  predetta  normativa
eurounitaria, e con il disposto dell'art. 81 del medesimo Regolamento
(vedi infra sub §6). 
    6.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.   4   della   legge
regionale siciliana n. 21/21. Contrasto con l'art. 17  dello  Statuto
della Regione siciliana, in relazione all'art.  15,  della  legge  n.
97/2013, in applicazione dell'art. 117 terzo comma Cost. 
    Cosi' come l'art. 6, anche l'art. 4 oltre a  porsi  in  contrasto
con la normativa eurounitaria,  contrasta  anche  con  le  competenze
della Regione siciliana come delineati dal gia' citato art. 17  dello
statuto,  il  quale  colloca  la  materia  della  «igiene  e  sanita'
pubblica» fra le competenze concorrenti. 
    Ma nel caso di specie, l'art. 15 comma 2 della legge n.  97/2013,
indica come Autorita' competente (agli effetti del citato art. 81 del
Reg. 528/12  UE)  il  Ministero  della  salute:  in  particolare,  e'
quest'ultimo, ai sensi del comma 4 del  medesimo  art.  15,  a  dover
stabilire con proprio  decreto  le  modalita'  di  effettuazione  dei
controlli sui biocidi immessi sul mercato  (modalita'  gia'  definite
con decreto ministeriale 10 ottobre 2017  e  relativo  Accordo  Stato
Regioni 213/CSR del 6 dicembre 2017). 
    E' evidente, quindi, come anche tale disposizione impugnata (art.
4)  presenti  oggettivi  profili  di   incompetenza   rispetto   alle
attribuzioni della Regione siciliana. 
    L'illegittima invasione di  competenze  statali  non  viene  meno
anche laddove si consideri che il contenuto  del  medesimo  articolo,
contrariamente a quanto indicato in rubrica, piu'  che  al  controllo
sull'utilizzo dei biocidi tossici, attiene alla materia dei controlli
nelle importazioni e produzioni di alimenti e prodotti  agricoli,  ed
alle misure volte a contrastare l'introduzione di specie esotiche nel
territorio regionale. 
    Orbene, anche sotto tale profilo, come gia' detto, si tratterebbe
di una previsione che comunque, disciplinando il controllo sui limiti
indicati  dall'art.  6   sopra   impugnato,   sconterebbe   (in   via
evidentemente  connessa  e/o  derivata)   i   medesimi   profili   di
illegittimita' individuati nella censura sub § 4 per l'art.  6  della
legge regionale siciliana n. 21/21,  da  intendersi  qui  richiamata,
avendo invaso le competenze statali previste dall'art. 1, del decreto
legislativo 2 febbraio  2021,  n.  24  (resa  anche  in  applicazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost.). 
    Anche il contenuto dell'art.  4,  dunque  risulta  violativo  dei
principi fissati a  livello  statale  in  materia  di  «tutela  della
salute», che limitano la potesta' legislativa della Regione siciliana
ai sensi dell'art. 17, dello Statuto speciale di autonomia. 
    7.  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18   della   legge
regionale siciliana n. 21/21.  Violazione  dell'art.  117,  comma  2,
lettera l) Cost., in relazione  all'art.  100  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126/2020. 
    L'art. 18 della legge della Regione Sicilia impugnata,  rubricato
«norme per la riduzione del  contenzioso  relativo  alle  concessioni
demaniali marittime», stabilisce che:  «le  disposizioni  di  cui  ai
commi 7, 9 e 10 dell'art. 100 del decreto-legge 14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, si applicano nella Regione con riferimento  alla  determinazione
dei canoni  delle  concessioni  demaniali  marittime  prevista  dalla
normativa regionale. 
    A tal fine i termini di cui al comma 8 del  citato  decreto-legge
n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla  legge  n.  126/2020,
per la presentazione della domanda e per il  versamento  dell'importo
dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31  agosto  2021  e
del 31 ottobre 2021» 
    I commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 100 del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito dalla legge n. 126/2020, dispongono che: «7.
Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative e per la realizzazione e
la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto,  derivante
dall'applicazione dei criteri per il  calcolo  dei  canoni  ai  sensi
dell'art. 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in
vigore  del   presente   decreto,   i   procedimenti   giudiziari   o
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia  del  demanio
da  parte  del  concessionario,  mediante  versamento:  in   un'unica
soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme  richieste
dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo; rateizzato
fino a un massimo di sei annualita', di un importo  pari  al  60  per
cento delle somme  richieste  dedotte  le  somme  eventualmente  gia'
versate a tale titolo. La domanda per accedere  alla  definizione  di
cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30
settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se  in  un'unica
soluzione, o la prima rata,  se  rateizzato.  La  liquidazione  e  il
pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere  a)
e b) del comma 7 costituisce  a  ogni  effetto  rideterminazione  dei
canoni dovuti per le annualita' considerate. La  presentazione  della
domanda nel termine di  cui  al  comma  8,  sospende  i  procedimenti
giudiziari o amministrativi di cui al comma  7,  compresi  quelli  di
riscossione  coattiva  nonche'  i  procedimenti  di  decadenza  della
concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone.  La
definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si  realizza
con  il  pagamento  dell'intero  importo  dovuto,  se   in   un'unica
soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di
una rata entro sessanta giorni dalla relativa  scadenza  comporta  la
decadenza dal beneficio.» 
    Come emerge chiaramente  dalla  lettura  della  norma,  la  legge
statale ha introdotto un  meccanismo  ad  hoc  di  risoluzione  delle
controversie  in  materia  di  determinazione  dei  canoni   per   le
concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative  e
per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica
da  diporto,  che  si  attua  mediante  il  pagamento  da  parte  del
concessionario di una somma di denaro corrispondente al 30 per  cento
dell'importo richiesto (se versato in un'unica soluzione), o  del  60
per cento (se corrisposto in forma rateizzata nel  corso  di  massimo
sei anni). 
    A seguito del pagamento integrale di tali importi si realizza  la
definizione dei relativi procedimenti amministrativi o giudiziari. 
    Tuttavia, la domanda  per  ottenere  la  definizione  delle  liti
determina, come  effetto  ex-lege,  la  sospensione,  oltre  che  dei
procedimenti  amministrativi,  anche  dei  processi   giurisdizionali
pendenti. 
    La norma regionale in esame, invece, ha differito la  data  entro
la quale deve essere presentata la domanda dal 15 dicembre 2020 al 31
agosto 2021, parallelamente  prorogando  il  termine  ultimo  per  il
versamento dell'intero importo o della prima rata  dal  30  settembre
2021 al 31 ottobre 2021. 
    Tale slittamento, pero', in virtu' dell'espresso  richiamo  della
norma regionale al comma 10 dell'art. 100 della legge n. 104/2020, va
ad  incidere   automaticamente   anche   sull'ambito   temporale   di
operativita' del periodo di sospensione dei  procedimenti  giudiziari
previsto dalla legge statale, di fatto prorogandolo. 
    Ma  un  simile  effetto  processuale   costituisce   una   chiara
interferenza con la  funzione  giurisdizionale,  la  cui  materia  e'
incontrovertibilmente  riservata  alla  esclusiva  competenza   dello
Stato, in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  l)  della
Costituzione. 
    Anche  tale  disposizione,  dunque,  e'  viziata  da  un'evidente
illegittimita' costituzionale. 
      
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare gli articoli 3, commi 1 e 2; 4; 6; 18,  della  legge  della
Regione siciliana 29 luglio 2021 n. 21, pubblicata nel  B.U.R  n.  34
del 6 agosto 2021, recante «Disposizioni in materia di  agroecologia,
di tutela della biodiversita' e dei prodotti agricoli siciliani e  di
innovazione  tecnologica  in  agricoltura.  Norme   in   materia   di
concessioni demaniali marittime», come da delibera del Consiglio  dei
ministri in data 29 settembre  2021,  per  i  motivi  illustrati  nel
presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto della delibera del Consiglio dei  ministri  del  29
settembre 2021; 
      2. legge Regione siciliana 29 luglio 2021,  n.  21,  pubblicata
sul B.U.R n. 34, del 6 agosto 2021. 
        Roma, 4 ottobre 2021 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Di Leo